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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/08/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel dott.ssa Caterina SINICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Samatha Soricone e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michela Papa presso lo studio della quale ultima è elettivamente domiciliato in Arona, via
Roma, 32, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Omegna (VB), in data 9 Parte_1 Controparte_1 giugno 2007 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Omegna, al n. 546 parte II^, serie
pagina 1 di 5 B2, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Per_1
c) confermare a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente alla madre a titolo di contributo al mantenimento della ragazza la somma mensile di € 213,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida del
Tribunale di Verbania;
d) stabilire, a modifica delle condizioni di separazione, che il padre potrà vedere e tenere seco la minore quando vorrà previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni della minore Per_1
e comunque almeno un pomeriggio a settimana dalle 16,00 alle 20,00 e, a week-ends alternati dal sabato alle 16,00 alla domenica alle 23,00 riaccompagnandola presso il domicilio materno (All. 4
Piano Genitoriale); durante le vacanze di Natale ad anni alterni fra i genitori dal 24 al 31 dicembre e dall'1^ al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad alterni;
durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi da concordare fra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
e) tenuto conto che, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, il figlio , Per_2 maggiorenne e solo parzialmente autosufficiente poiché lavora da tempo anche se non ancora stabilmente, è tornato a vivere dalla madre, confermare l'obbligo a carico del padre, fino al raggiungimento della completa stabilità economica del figlio, del versamento alla madre dell'assegno mensile di € 213,00 a titolo il contributo al mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del
Tribunale di Verbania;
f) a conferma delle condizioni di separazione, dare atto che la provvederà ad CP_1 immediatamente rimborsare al coniuge, entro il 27 di ogni mese sino ad estinzione, la somma di €
326,00 per la sua quota, per differenza nei mutui in appresso elencati: € 1.159,00 quota finanziamenti/mutui pagati dal signor ed € 507,00 quota finanziamenti pagati dalla signora Pt_1
; totale debiti € 1.666,00, il cui dimidiale importo di € 833,00 a carico della moglie, che CP_1 paga, per contro giusta le concordate compensazioni, la minor somma di € 507,00; differenza € 326,00 da versare sull'iban del sig. [...]”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e si sono sposati il 9.6.2007 in Omegna e dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione sono nati due figli, , il 19.5.2006, e in data 8.7.2010. Per_2 Per_1
pagina 2 di 5 Si sono, poi, separati alle condizioni concordate, recepite dall'intestato tribunale, con la sentenza n.
358/2023, pubblicata il 2.102023, passata in giudicato il 4.10.2023.
Il marito, con ricorso depositato il 23.10.2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolamentare l'affidamento e il mantenimento dei figli.
La moglie non si è costituita in giudizio.
1. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia della resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sono stati ritualmente notificati il 7.11.2024 per l'udienza del
21.1.2025.
2.La domanda di divorzio.
Le odierne parti in causa hanno contratto matrimonio concordatario il 9.6.2007 (doc. 6) e si sono separate alle condizioni concordate, recepite dall'intestato ufficio giudiziario con la sentenza n.
358/2023, pubblicata il 2.10.2023, passata in giudicato il 4.10.2023 (doc. 1)
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendo possibile alcuna riconciliazione, stante anche la contumacia della resistente.
3. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Dal matrimonio sono nati i figli , il 19.5.2006, e in data 8.7.2010. Per_2 Per_1
Il primo, pur maggiorenne, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
In corso di giudizio, invero, il ricorrente ha asserito che il giovane (19 anni) ha lasciato la Per_2 scuola e che, anche grazie al suo aiuto, aveva trovato degli impieghi, avendo intenzione di entrare nel mondo del lavoro;
per questo si era trasferito, per un periodo, a casa sua, salvo, poi, tornare a vivere dalla madre con la sorella.
Il ricorrente, infatti, quanto alla misura del contributo al suo mantenimento, ha concluso in conformità a quanto concordato in sede di separazione. Per_ Per la figlia di anni 15, allo stesso modo, meritano di essere recepite le conclusioni del ricorrente, conformi alle statuizioni della recente separazione consensuale, anche in mancanza di elementi (stante la contumacia della resistente) che possano condurre a differenti valutazioni.
Pertanto, la figlia minore va affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 stabile presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni della minore e comunque almeno un pomeriggio a settimana dalle
16,00 alle 20,00 e, a week-ends alternati dal sabato alle 16,00 alla domenica alle 23,00 pagina 3 di 5 riaccompagnandola presso il domicilio materno;
durante le vacanze di Natale ad anni alterni fra i genitori dal 24 al 31 dicembre e dall'1^ al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad alterni;
durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi da concordare fra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
va posto, a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 426,00 (€ 213,00 per ogni figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Linee Guida del Tribunale di Verbania.
4. Le spese processuali
La mancata opposizione alle domande giustifica la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.6.2007 in Omegna da e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 medesimo comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2007;
- affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1 presso la madre;
- dispone che il padre la tenga con sé quando vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni della minore e comunque almeno un pomeriggio a settimana dalle 16,00 alle
20,00 e, a week-ends alternati dal sabato alle 16,00 alla domenica alle 23,00 riaccompagnandola presso il domicilio materno;
durante le vacanze di Natale ad anni alterni fra i genitori dal 24 al
31 dicembre e dall'1^ al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad alterni;
durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi da concordare fra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 426,00 (€ 213,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida del
Tribunale di Verbania.
Spese di lite non ripetibili.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Verbania il 7.8.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel dott.ssa Caterina SINICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Samatha Soricone e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michela Papa presso lo studio della quale ultima è elettivamente domiciliato in Arona, via
Roma, 32, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Omegna (VB), in data 9 Parte_1 Controparte_1 giugno 2007 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Omegna, al n. 546 parte II^, serie
pagina 1 di 5 B2, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Per_1
c) confermare a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente alla madre a titolo di contributo al mantenimento della ragazza la somma mensile di € 213,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida del
Tribunale di Verbania;
d) stabilire, a modifica delle condizioni di separazione, che il padre potrà vedere e tenere seco la minore quando vorrà previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni della minore Per_1
e comunque almeno un pomeriggio a settimana dalle 16,00 alle 20,00 e, a week-ends alternati dal sabato alle 16,00 alla domenica alle 23,00 riaccompagnandola presso il domicilio materno (All. 4
Piano Genitoriale); durante le vacanze di Natale ad anni alterni fra i genitori dal 24 al 31 dicembre e dall'1^ al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad alterni;
durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi da concordare fra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
e) tenuto conto che, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, il figlio , Per_2 maggiorenne e solo parzialmente autosufficiente poiché lavora da tempo anche se non ancora stabilmente, è tornato a vivere dalla madre, confermare l'obbligo a carico del padre, fino al raggiungimento della completa stabilità economica del figlio, del versamento alla madre dell'assegno mensile di € 213,00 a titolo il contributo al mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del
Tribunale di Verbania;
f) a conferma delle condizioni di separazione, dare atto che la provvederà ad CP_1 immediatamente rimborsare al coniuge, entro il 27 di ogni mese sino ad estinzione, la somma di €
326,00 per la sua quota, per differenza nei mutui in appresso elencati: € 1.159,00 quota finanziamenti/mutui pagati dal signor ed € 507,00 quota finanziamenti pagati dalla signora Pt_1
; totale debiti € 1.666,00, il cui dimidiale importo di € 833,00 a carico della moglie, che CP_1 paga, per contro giusta le concordate compensazioni, la minor somma di € 507,00; differenza € 326,00 da versare sull'iban del sig. [...]”. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e si sono sposati il 9.6.2007 in Omegna e dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione sono nati due figli, , il 19.5.2006, e in data 8.7.2010. Per_2 Per_1
pagina 2 di 5 Si sono, poi, separati alle condizioni concordate, recepite dall'intestato tribunale, con la sentenza n.
358/2023, pubblicata il 2.102023, passata in giudicato il 4.10.2023.
Il marito, con ricorso depositato il 23.10.2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolamentare l'affidamento e il mantenimento dei figli.
La moglie non si è costituita in giudizio.
1. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia della resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sono stati ritualmente notificati il 7.11.2024 per l'udienza del
21.1.2025.
2.La domanda di divorzio.
Le odierne parti in causa hanno contratto matrimonio concordatario il 9.6.2007 (doc. 6) e si sono separate alle condizioni concordate, recepite dall'intestato ufficio giudiziario con la sentenza n.
358/2023, pubblicata il 2.10.2023, passata in giudicato il 4.10.2023 (doc. 1)
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 55/2015, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendo possibile alcuna riconciliazione, stante anche la contumacia della resistente.
3. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Dal matrimonio sono nati i figli , il 19.5.2006, e in data 8.7.2010. Per_2 Per_1
Il primo, pur maggiorenne, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
In corso di giudizio, invero, il ricorrente ha asserito che il giovane (19 anni) ha lasciato la Per_2 scuola e che, anche grazie al suo aiuto, aveva trovato degli impieghi, avendo intenzione di entrare nel mondo del lavoro;
per questo si era trasferito, per un periodo, a casa sua, salvo, poi, tornare a vivere dalla madre con la sorella.
Il ricorrente, infatti, quanto alla misura del contributo al suo mantenimento, ha concluso in conformità a quanto concordato in sede di separazione. Per_ Per la figlia di anni 15, allo stesso modo, meritano di essere recepite le conclusioni del ricorrente, conformi alle statuizioni della recente separazione consensuale, anche in mancanza di elementi (stante la contumacia della resistente) che possano condurre a differenti valutazioni.
Pertanto, la figlia minore va affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 stabile presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni della minore e comunque almeno un pomeriggio a settimana dalle
16,00 alle 20,00 e, a week-ends alternati dal sabato alle 16,00 alla domenica alle 23,00 pagina 3 di 5 riaccompagnandola presso il domicilio materno;
durante le vacanze di Natale ad anni alterni fra i genitori dal 24 al 31 dicembre e dall'1^ al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad alterni;
durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi da concordare fra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
va posto, a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 426,00 (€ 213,00 per ogni figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Linee Guida del Tribunale di Verbania.
4. Le spese processuali
La mancata opposizione alle domande giustifica la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.6.2007 in Omegna da e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 medesimo comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2007;
- affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1 presso la madre;
- dispone che il padre la tenga con sé quando vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni della minore e comunque almeno un pomeriggio a settimana dalle 16,00 alle
20,00 e, a week-ends alternati dal sabato alle 16,00 alla domenica alle 23,00 riaccompagnandola presso il domicilio materno;
durante le vacanze di Natale ad anni alterni fra i genitori dal 24 al
31 dicembre e dall'1^ al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad alterni;
durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi da concordare fra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 426,00 (€ 213,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida del
Tribunale di Verbania.
Spese di lite non ripetibili.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Verbania il 7.8.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 5 di 5