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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 31.3.2025, letti gli atti del procedimento n. 115-1/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019
I sig.ri (nato a [...] il [...], residente in [...]alla Parte_1
Via Civiltà del Lavoro, C.F. ) e (nata ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2 ivi residente a[...].12.2024 hanno depositato, con C.F._2
l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, un ricorso con cui hanno chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni,
Il Tribunale,
preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,
ritenuto che i coniugi sig.ri e (che hanno presentato una domanda ex art. 66 d. lgs. n. 14/2019, Pt_1 Parte_2 essendo coniugi conviventi e derivando il loro sovraindebitamento da un'origine comune) si trovino in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dalla manifesta inadeguatezza dei loro redditi e del loro patrimonio a soddisfare le loro obbligazioni pecuniarie,
letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C. di Tollo, che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori,
uditi il procuratore dei ricorrenti ed il gestore della crisi., comparsi all'udienza del 13.2.2025,
preso atto del fatto che i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione del diritto di usufrutto, vantato dalla sig.ra
, sull'immobile sito in Ortona in via Civiltà del Lavoro n. 105, distinto in Catasto al fg. 40 Parte_2 mappale 4771 sub. 3, e della quota di partecipazione della sig.ra al capitale sociale della Parte_2
Controparte_1
ritenuto che le spese che i ricorrenti hanno indicato come necessarie per il loro sostentamento, pari ad € 1.720,00 mensili, siano eccessive (in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento, quantificato in € 250,00 mensili), non giustificate (per quanto riguarda i “servizi sanitari”e gli “articoli per la casa”, ciascuno dell'importo di €
200,00 mensili), ed incompatibili con la necessità di destinare tutto il loro patrimonio al soddisfacimento dei creditori, salvo che per i loro crediti pensionistici, per la parte necessaria al mantenimento del loro nucleo familiare (parte che certamente non comprende le spese per “ristoranti”),
tenuto conto del fatto che nel nucleo familiare dei richiedenti non sono presenti figli, e che quindi il limite di cui all'art. 268 comma 4 lettera b) d. lgs. n. 14/2019 debba essere fissato in € 1.400,00 mensili,
considerato che, come risulta dalla relazione del gestore della crisi, alle spese familiari contribuisce il sig.
nella misura del 56,4% e la sig.ra nella misura del 43,6%, e che quindi alla spesa mensile Pt_1 Parte_2 necessaria per il mantenimento del nucleo familiare il sig. contribuisce per € 789,60 e la sig.ra Pt_1 Parte_2 per € 610,40,
preso atto del fatto che l'autovettura Peugeot 206 di cui è proprietaria la sig.ra , in quanto Parte_2 immatricolata nel 2010, è priva di valore commerciale, e che quindi deve essere esclusa dalla liquidazione,
p.q.m.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei sig.ri e Parte_1 [...]
, avente ad oggetto: Parte_2
• l'usufrutto, spettante alla sig.ra , sull'immobile sito in Ortona in via Civiltà del Parte_2
Lavoro n. 105, distinto in Catasto al fg. 40 mappale 4771 sub. 3;
• la quota di partecipazione della sig.ra al capitale sociale della Parte_2 Controparte_1
• le pensioni percepite dai ricorrenti, per la parte che eccede l'importo di € 790,00 mensili per il sig.
, e per la parte che eccede l'importo di € 610,00 mensili per la sig.ra Pt_1 Parte_3 giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.
[...]
Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito i sig.ri e nella presentazione del Pt_1 Parte_2 ricorso introduttivo.
Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.
Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.
Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.
Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ed al concorso dei creditori.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, lì 31.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco