Articolo 1663 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1662Articolo 1664
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1663. Transito nel ruolo degli indisponibili 1. Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che sono dichiarati indisponibili per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o sono dispensati dalle chiamate alle armi, sono trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianita', nel ruolo degli indisponibili. 2. Sono trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, hanno assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importano l'indisponibilita' per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione. 3. Il provvedimento di trasferimento nel ruolo degli indisponibili e' definitivo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010