Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 44033/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Donatella Vicari, presso il cui studio domicilia, in Roma, via Parte_1
Cola di Rienzo, n. 28
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 1.12.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
2.12.2024) poi notificato, con il quale ha esposto: che questo Tribunale le ha riconosciuto, con decreto di omologa del 17.6.2024, i presupposti sanitari previsti dagli artt. 1, l. n. 18/1980 e 3, co. 3, l. n. 104/1992; che in data 11.7.2024 ha notificato all' il predetto CP_1 decreto e la documentazione necessaria per la liquidazione;
che nonostante sia decorso il termine di 120 giorni previsto ex lege, l non ha provveduto al pagamento. CP_1
Pertanto la ricorrente ha domandato quanto segue:
“A) dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto dell'instante alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, L. 18/80 e s.m.i. nella misura di legge e con decorrenza dalla data dell'01/08/2023 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo;
B) per l'effetto, condannare l a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e CP_1 maturandi della predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
C) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha resistito alla domanda concludendo per il CP_1 rigetto. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il decreto di omologa del 17.6.2024 di questo Tribunale (in atti) ha dunque riconosciuto, nella persona di il requisito sanitario previsto dall'art. 1, l. n. 18/1980 a Parte_1 decorrere dal 1.8.2023.
Tale decreto ed il mod. AP70 (con i dati necessari per procedere alla liquidazione, ivi compresa la dichiarazione di “non ricovero”), sono stati notificati all' in data 11.7.2024 CP_1
(come in atti), ciò che comunque non è in contestazione, ma nonostante sia ampiamente decorso il termine di cui al comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c., l'Ente convenuto non ha provveduto al pagamento. In ordine al requisito del “non ricovero”, la Suprema Corte ha precisato:
5059 del 5.3.2018 ). In ogni caso l , nella memoria di costituzione, contesta solo genericamente la CP_1 domanda. La mancata comparizione dello stesso resistente nel corso dell'odierna udienza CP_1 arreca ulteriore suffragio alla domanda. All'esito delle precedenti considerazioni l va condannato a pagare i CP_1 Parte_1 ratei dell'indennità di accompagnamento, oltre interessi legali (ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dichiarato costituzionalmente illegittimo solo per i crediti nei confronti dei privati).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il diritto di a conseguire l'indennità di accompagnamento a decorrere Parte_1 dal 1.8.2023 e condanna l a pagare alla medesima i relativi ratei, oltre interessi CP_1 legali;
condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia