Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 429 c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7286/2021 posta in deliberazione il giorno 19.2.2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. DI VINCENZO ANTONIO;
E
Controparte_1
(
[...] P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8252/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva Parte_1
respinto l' opposizione all'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 73/2018 del
1
somma di € 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del
D.Lgs. 152 datato 03.04.2006 – Titolo III Parte V – art. 295 comma 11, come modificato dal D.Lgs. n. 205 del 09.11.2007.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili - Capitaneria di Porto di instando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si riporta di seguito per la parte che interessa l'impugnata sentenza.
“ Il provvedimento è scaturito dal verbale n. 419/17 (All. 2) in data 09.10.2017, redatto dalla di – Guardia Costiera, con cui , a seguito Controparte_1 CP_1 di successivi accertamenti d'ufficio e riscontri documentali a bordo della M/Y SURPINA avrebbe accertato che l'opponente avrebbe violato le seguenti norme:
“… D.Lgs. 152 datato 03.04.2006 – Titolo III Parte V – art. 295 comma 11, come modificato dal D.Lgs. n. 205 del 09.11.2007 – per non aver messo a disposizione dell'armatore della nave il conforme documento (Bunker Delivery Not) relativo alle operazioni di bunkeraggio eseguite presso la stazione di servizio “Q8” ubicata in Roma - Ostia Lido, Lungomare Duca degli Abruzzi 84 in data 20.04.2016 sul sopra citato M/Y SURPINA per lt. 20.000. Infrazione sanzionata ai sensi dell'art. 296 Comma 7 del D.Lgs. n. 152 datato 03.04.2006”, per cui si procedeva all'applicazione della sanzione pecuniaria di € 5.000,00. In data 22.11.2017, il sig. presentava, in sede amministrativa, scritti Pt_1 difensivi avverso il sopra citato processo verbale, chiedendo l'archiviazione del relativo procedimento sanzionatorio, cui, tuttavia seguiva l'Ordinanza- Ingiunzione di Pagamento opposta. Esponeva, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo : “di aver rifornito la nave M/Y SURPINA battente bandiera Maltese e, infatti, dopo la notfica del verbale (30.10.2017) è riuscito a risalire all'operazione di rifornimento effettuata. Come riportato negli scritti difensivi, il comandante della M/Y SURPINA attraccando al molo del distributore gestito dall'opponente non ha fatto alcuna richiesta di rifornimenti in regimi particolari e/o di esenzione. Infatti, il comandante qualora fosse stato a conoscenza di un regime fiscale/amministrativo/ambientale particolare a cui la nave era sottoposta, avrebbe dovuto, esplicitare tale conoscenza all'esercente e il Sig. , sin Pt_1
2 da subito, avrebbe potuto spiegare e certificare che il tipo di gasolio non era di tipo marittimo ma gasolio per autotrazione e la normativa sul bunkeraggio non era applicabile”. A fondamento della propria opposizione eccepiva l'inapplicabilità della normativa al caso di specie atteso che l'art. 295 comma 11 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 si applica a coloro che mettono a disposizione “combustibili per uso marittimo”, mentre l'impianto di servizio gestito dall'opponente (rivenditore comodatario) possiede e fornisce unicamente “gasolio per autotrazione” allegando conferente documentazione, in particolare la specifica dichiarazione rilasciata dalla UW OL AL SpA, nella quale viene ribadito che, presso il punto vendita sito in Lungomare Duca Degli Abruzzi 84 – Roma, viene erogato esclusivamente gasolio conforme alla normativa UNI EN 590:2017 relativa al gasolio per autotrazione (all. 8). Eccepiva altresì il difetto di motivazione del provvedimento, la motivazione contraddittoria e la lesione del diritto di difesa, precisando che gli agenti accertatori avevano effettuato delle verifiche su documenti per un rifornimento avvenuto a distanza di un anno e mezzo, non essendo avvenuto alcun fatto alla loro presenza e nessuna verifica era stata fatta sull'impianto gestito dal Sig.
cui era stata contestata una violazione di una norma non applicabile al Pt_1 rifornimento effettuato dall'opponente. L'opposizione è infondata e non può essere accolta. Giova premettere che il referente normativo della fattispecie in esame è l'art. 295, comma 11, D.Lgs. 152/2006 secondo cui “Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna”, dalla cui violazione consegue l'applicazione dell'art. 296 comma 7 d.lgs. 152/2006 secondo cui “Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commettere l'infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall'articolo 295, comma 11”. Si ritiene preliminarmente ininfluente che il carburante erogato alla motoyacht
“Surpina” fosse “gasolio per autotrazione”, atteso che, ai sensi dell'art. 292 del D.Lgs.
3.04.2006 n. 152, viene definito “combustibile per uso marittimo” qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare
3 o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217. In particolare l'ente accertatore ha contestato al ricorrente, nella qualità di fornitore di combustibile ad uso marittimo, l'omessa consegna del bollettino recante l'indicazione del quantitativo ed del relativo tenore di zolfo, ipotesi espressamente codificata dalla richiamata norma e circostanza non contestata dal ricorrente, dovendo considerarsi provata la sussistenza della violazione accertata dagli agenti della e corretta, la conseguente Controparte_1 applicazione della sanzione prescritta dal successivo articolo 296 della medesima norma. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto quanto segue .
“A - Errata e/o omessa verifica, da parte del Giudice di primo grado, della documentazione in ordine alle differenze tra gasolio “per autotrazione” e gasolio
“marittimo” e l'attività di “bunkeraggio”.
Il Giudice di primo grado, accertando la normativa di riferimento nell'art. 295 comma 11 del D.Lgs. n 152/06, sostiene che “… preliminarmente ininfluente che il carburante erogato alla motoyacht “Surpina” fosse “gasolio per autotrazione”, atteso che, ai sensi dell'art. 292 del D.Lgs.
3.04.2006 n. 152, viene definito “combustibile per uso marittimo” qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217”.
Il Giudice fonda quest'assunto riportando la definizione che ne fa l'art. 292 del
D.Lgs. n 152/06. Nulla più.
Il Giudicante avrebbe dovuto approfondire l'analisi della differenza tra i due tipi di carburanti poichè la stessa normativa di riferimento parla di gasolio
“marittimo”, la stessa controparte nella propria comparsa di costituzione parla di “combustibile per uso marittimo” e, pertanto, già dal bisogno di questa differenziazione emerge che il gasolio per “autotrazione” è diverso da quello
“per uso marittimo” e la differenza è dovuta proprio alla quantità di zolfo esistente nei diversi tipi di combustibile e per i rifornimenti di navi si usa combustibile marittimo denaturato ed è necessaria l'attività di “bunkeraggio” per rifornimenti a grandi navi.
4 E in tal senso il ha fornito piena prova, senza alcuna contestazione Pt_1
della controparte.
Il gasolio fornito dal con il suo distributore non è gasolio di tipo Pt_1
“marittimo” ma per “autotrazione” come provato con la documentazione fornita dalla Q8 OLO AL depositata, rispondendo alla normativa UNI
EN 590:2017; mentre la norma riporta – e sottolineato dal Giudice di primo grado – che sono “combustibile per uso marittimo” qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO
8217”.
Solo per la fornitura di combustibili per uso “marittimo” vista la differenza di contenuto di zolfo, è obbligatoria la fornitura conforme documento di bunkeraggio (Bunker Delivery Not).
Nell'atto di opposizione si è precisato come il D.M. 15 dicembre 2015, n. 225
(Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne) disciplina i rifornimenti delle imbarcazioni con prodotto “denaturato” impiegato, tra l'altro, come carburante per la navigazione nelle acque marine comunitarie.
L'operazione di bunkeraggio prevede l'utilizzo di carburanti denaturati (Art. 2 del D.M. 225/2015) e può essere effettuata esclusivamente dagli impianti di distribuzione carburanti per usi esenti oppure dai depositi fiscali di prodotti energetici.
L'imbarco di bunker oil si effettua tramite tubazione proveniente da un deposito costiero o tramite bettolina e in Italia vi sono complessivamente 16 porti adibiti al servizio di bunkeraggio (10 principali: Trieste, Venezia, Chioggia, Ravenna,
Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Taranto, Augusta e 6 c.d. “tributari”:
Monfalcone – servito da Trieste, Savona e La Spezia – serviti da Genova, Marina di Carrara e Piombino – serviti da Livorno e Salerno – servito da Napoli) e tra
5 questi non vi è il piccolo porticciolo di Ostia ove è ubicata la stazione di servizio dell'appellante.
Entrambe le procedure di bunkeraggio sopra descritte prevedono che i carburanti siano venduti in esenzione delle accise.
Il rifornimento effettuato in data 20.04.2016 alla M/Y SURPINA presso il distributore gestito dal Sig. è, come detto, stato effettuato utilizzando Pt_1
gasolio per autotrazione senza alcuna esenzione né di accise né di IVA.
Questo fatto è stato evidenziato e documentalmente provato, dimostrando così che il non era tenuto alla fornitura del documento richiesto perché Pt_1
dimostrato che non svolge attività di bunkeraggio, ma il Giudice di primo grado sul punto non si è espresso, limitandosi a riportare solo quanto afferma la norma, né controparte ha contestato o prodotto alcunchè in merito.”
La doglianza è infondata.
Ritiene la Corte che avuto riguardo alla finalità di tutela ambientale marina della norma – e non fiscale- e alla verifica del rispetto delle previsioni normative in materia di tutela dell'ambiente, sia irrilevante la natura del combustibile erogato, rilevando l'uso marittimo non con riferimento alla qualità del combustibile, bensì all'uso marino anziché terrestre effettuato .
In buona sostanza deve essere verificabile nell'arco di tempo considerato dalla norma la natura del combustibile utilizzato.
Diversamente opinando sarebbe sufficiente dichiarare di utilizzare un gasolio per autotrazione per precludere in radice un'agevole attività di controllo avendo riguardo alla documentazione e alla campionatura normativamente prevista per l'uso marino.
Questa infatti è la ratio dell'art 11 citato.
La doglianza concernente il difetto di motivazione è palesemente infondata.
6 Non solo la motivazione per relationem è pacificamente ammessa, ma nel verbale del 9.10.2017 la contestazione è specifica: il non ha negato la circostanza Pt_1
della fornitura di gasolio de qua al motoyacht Surpina, ma ha sostenuto esclusivamente che non fosse tenuto all'adempimento contestatogli e ha genericamente contestato la stazza del motoyacht che risulta invece GT 10511 con stazza quindi non inferiore a t. 400.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
grado in favore della parte appellata che liquida in € 1.700,00 per compensi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1quater
T.U.115/2002.
Roma, 19.2.2025
IL PRESIDENTE EST
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