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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7547/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7547/2018 promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con il
[...]
patrocinio dell'avv.to Amedeo Morrone
ATTORE
contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
quale rappresentante processuale del
[...]
con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
1 distrettuale dello Stato di Pt_1
CONVENUTA
e in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to Gaetano Montefusco
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 04/02/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
(d'ora in poi, per brevità, solo Parte_2 Pt_3
conveniva in giudizio il (d'ora in Controparte_2
poi, per brevità, solo , per chiedere all'Intestato Tribunale di CP_2
ordinare alla parte convenuta l'esibizione in giudizio dell'estratto conto di tutte le somme percepite dai terzi conduttori pignorati in virtù dell'ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal Tribunale di Nola in data 27/04/2016 a far tempo dalla pubblicazione dell'istanza di concordato preventivo in bianco di parte attrice avvenuta in data 10/01/2018 e, per l'effetto, condannare il
2 all'immediata restituzione di dette somme, comprensive di interessi CP_2
e rivalutazione.
Provvedeva a costituirsi in giudizio l'
[...]
organizzata, Controparte_1
nella qualità di rappresentante processuale del C.E.S.A.P. ex artt. 39 e 114
d.lgs. 159/11 e s.m.i., la quale chiedeva in via preliminare all'adito Tribunale di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
(d'ora in poi, per brevità, solo e, nel merito, il
[...] CP_3
rigetto della domanda attorea.
Autorizzata l'integrazione del contradditorio, si costituiva in giudizio altresì la la quale chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice. CP_3
Instauratosi il contradditorio, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e successivamente ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa giungeva all'udienza cartolare del 04/02/2025
all'esito della quale veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, occorre premettere che la vicenda in esame originava da un rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti in causa;
in particolare, in data 21/12/2007 parte attrice stipulava un contratto globale di servizi con un'ATI costituita dal (mandatario) e CP_2
dalla (mandante), risolto anticipatamente dall'odierna attrice per essere CP_3
stata notiziata dall' Caserta dell'emissione di un provvedimento di CP_4
interdittiva antimafia a carico del C.E.S.A.P.; quest'ultimo, in virtù di una clausola compromissoria contrattuale, introduceva una procedura arbitrale che
3 si concludeva con un lodo del 27/07/2011, messo in esecuzione dallo stesso per un credito di € 2.099.380,62, a cui seguiva, in data 27/04/2016, CP_2
ordinanza di assegnazione in favore del delle somme dovute dai CP_2
terzi conduttori al C.A.A.N. per canoni di locazione ed accessori già maturati e per quelli futuri fino alla concorrenza dell'importo di € 2.110.885,07.
Infine, in data 09/01/2018 il C.A.A.N. depositava innanzi all'Intestato
Tribunale di Nola istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco, pubblicata dalla C.C.I.A.A. di in data 10/01/2018. Pt_1
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Come premesso, la domanda attorea mirava ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte dai terzi conduttori pignorati al C.E.S.A.P. (in virtù di un'ordinanza di assegnazione emessa il 27/04/2016 dal Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Nola ex art. 553 c.p.c.) per il periodo successivo alla pubblicazione dell'istanza di concordato preventivo in bianco di parte attrice, avvenuta in data 10/01/2018.
Le convenute contestavano la pretesa attorea sostenendo che, nel caso di specie,
non trovasse applicazione l'art. 168 L. Fall.
Preliminarmente occorre precisare che non sussiste contestazione tra le parti in merito alla ricostruzione fattuale della vicenda in esame e, in particolare, parte attrice non contestava nemmeno di essere stata a conoscenza dell'instaurazione e della pendenza della procedura esecutiva avviata dalle convenute in suo danno.
Al fine di risolvere il caso de quo è necessario indagare preliminarmente la natura giuridica dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. Per
4 consolidata giurisprudenza “L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato,
emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la
sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento
di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito
pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento
finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso
terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale
il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione
del credito assegnato, che non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva
ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, sì da consentirgli, in
caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo
in base al medesimo titolo” (Cass. civ. n. 11660/2016; v. altresì Cass. civ. n.
19394/2017 e Cass. civ. n. 26036/2005).
Alla luce delle predette considerazioni della giurisprudenza di legittimità si può
quindi affermare che la procedura esecutiva avviata dinanzi al Tribunale di
Nola si sia conclusa con l'emanazione dell'ordinanza oggetto del contendere;
occorre pertanto investigare in merito ai possibili rimedi esperibili ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione delle somme, costituendo, ut sopra precisato,
l'ultimo atto dell'esecuzione presso terzi, ha la funzione di trasferire il diritto di credito e non quella di accertare il diritto e costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario (cfr. Cass. civ. n. 11493/2015).
Difatti, “L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata in
presenza della positiva dichiarazione di quantità del terzo, rappresenta l'atto
finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che
5 determina il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al
creditore del medesimo, ed è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi
dell'art. 617, comma 2, c.p.c. [...]” (Cass. civ. n. 16232/2003).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26036/2005 ha altresì statuito che
“[...] il processo di espropriazione presso terzi potrebbe rivivere e proseguire
ad una sola condizione, ovverossia che l'ordinanza di assegnazione,
irrevocabile ma impugnabile con l'unico rimedio dell'opposizione agli atti
esecutivi ai sensi dell'art. 617 C.p.c., fosse in concreto impugnata e invalidata
[...]”.
Dagli atti di causa emerge l'inerzia in tal senso di parte attrice, che non provvedeva ad impugnare l'ordinanza di assegnazione in esame che, quindi,
deve considerarsi definitiva. Difatti, “[...] ammettere la proposizione, dopo la
conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative
opposizioni, di azioni, come quelle di ripetizione dell'indebito o di
arricchimento senza causa, volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa
- sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli - è in contrasto sia con i
principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relativi ai modi e ai
termini delle opposizioni esecutive” (Cass. civ. 7036/2003).
Acclarato che, a fronte della mancata proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'ordinanza di assegnazione è divenuta inoppugnabile, ne consegue la validità del pagamento eseguito dai terzi pignorati in forza dell'ordinanza di assegnazione della somma ex art. 553 c.p.c.
Le ragioni della piena validità si rintracciano non solo nel fatto che il pagamento sia fondato su un provvedimento divenuto definitivo ma anche sulla circostanza che, nel caso di specie, l'art. 168 L. Fall. non trovi applicazione.
6 Infatti, “In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, comma
1, l. fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul
patrimonio del debitore "dalla data della presentazione del ricorso per
l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione", non può ritenersi legittimamente applicabile anche al
pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di
assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non
prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 l.
fall., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo
applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 legge cit., soltanto le
disposizioni degli articoli da 55 a 63 della medesima legge. Pertanto, il
pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di
ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto "diretto a
frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di
fallimento ai sensi dell'art. 173, comma 2, e revocabile in forza dell'art. 167,
comma 2” (Cass. civ. 26036/2005; cfr. altresì Cass. civ. n. 19394/2017, Cass.
civ. n. 11660/2016).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la pretesa attorea va rigettata, non essendo la stessa meritevole di accoglimento.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore della dell'
[...]
Controparte_1
, delle spese di
[...]
lite che si liquidano in complessivi € 8.991,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna altresì parte attrice al pagamento, in favore della
[...]
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_3
complessivi € 8.991,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to
Gaetano Montefusco, dichiaratosi anticipatario.
Nola, 14/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7547/2018 promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con il
[...]
patrocinio dell'avv.to Amedeo Morrone
ATTORE
contro
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
quale rappresentante processuale del
[...]
con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
1 distrettuale dello Stato di Pt_1
CONVENUTA
e in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to Gaetano Montefusco
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 04/02/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
(d'ora in poi, per brevità, solo Parte_2 Pt_3
conveniva in giudizio il (d'ora in Controparte_2
poi, per brevità, solo , per chiedere all'Intestato Tribunale di CP_2
ordinare alla parte convenuta l'esibizione in giudizio dell'estratto conto di tutte le somme percepite dai terzi conduttori pignorati in virtù dell'ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal Tribunale di Nola in data 27/04/2016 a far tempo dalla pubblicazione dell'istanza di concordato preventivo in bianco di parte attrice avvenuta in data 10/01/2018 e, per l'effetto, condannare il
2 all'immediata restituzione di dette somme, comprensive di interessi CP_2
e rivalutazione.
Provvedeva a costituirsi in giudizio l'
[...]
organizzata, Controparte_1
nella qualità di rappresentante processuale del C.E.S.A.P. ex artt. 39 e 114
d.lgs. 159/11 e s.m.i., la quale chiedeva in via preliminare all'adito Tribunale di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
(d'ora in poi, per brevità, solo e, nel merito, il
[...] CP_3
rigetto della domanda attorea.
Autorizzata l'integrazione del contradditorio, si costituiva in giudizio altresì la la quale chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice. CP_3
Instauratosi il contradditorio, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e successivamente ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa giungeva all'udienza cartolare del 04/02/2025
all'esito della quale veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, occorre premettere che la vicenda in esame originava da un rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti in causa;
in particolare, in data 21/12/2007 parte attrice stipulava un contratto globale di servizi con un'ATI costituita dal (mandatario) e CP_2
dalla (mandante), risolto anticipatamente dall'odierna attrice per essere CP_3
stata notiziata dall' Caserta dell'emissione di un provvedimento di CP_4
interdittiva antimafia a carico del C.E.S.A.P.; quest'ultimo, in virtù di una clausola compromissoria contrattuale, introduceva una procedura arbitrale che
3 si concludeva con un lodo del 27/07/2011, messo in esecuzione dallo stesso per un credito di € 2.099.380,62, a cui seguiva, in data 27/04/2016, CP_2
ordinanza di assegnazione in favore del delle somme dovute dai CP_2
terzi conduttori al C.A.A.N. per canoni di locazione ed accessori già maturati e per quelli futuri fino alla concorrenza dell'importo di € 2.110.885,07.
Infine, in data 09/01/2018 il C.A.A.N. depositava innanzi all'Intestato
Tribunale di Nola istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco, pubblicata dalla C.C.I.A.A. di in data 10/01/2018. Pt_1
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Come premesso, la domanda attorea mirava ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte dai terzi conduttori pignorati al C.E.S.A.P. (in virtù di un'ordinanza di assegnazione emessa il 27/04/2016 dal Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Nola ex art. 553 c.p.c.) per il periodo successivo alla pubblicazione dell'istanza di concordato preventivo in bianco di parte attrice, avvenuta in data 10/01/2018.
Le convenute contestavano la pretesa attorea sostenendo che, nel caso di specie,
non trovasse applicazione l'art. 168 L. Fall.
Preliminarmente occorre precisare che non sussiste contestazione tra le parti in merito alla ricostruzione fattuale della vicenda in esame e, in particolare, parte attrice non contestava nemmeno di essere stata a conoscenza dell'instaurazione e della pendenza della procedura esecutiva avviata dalle convenute in suo danno.
Al fine di risolvere il caso de quo è necessario indagare preliminarmente la natura giuridica dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. Per
4 consolidata giurisprudenza “L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato,
emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la
sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento
di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito
pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento
finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso
terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale
il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione
del credito assegnato, che non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva
ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, sì da consentirgli, in
caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo
in base al medesimo titolo” (Cass. civ. n. 11660/2016; v. altresì Cass. civ. n.
19394/2017 e Cass. civ. n. 26036/2005).
Alla luce delle predette considerazioni della giurisprudenza di legittimità si può
quindi affermare che la procedura esecutiva avviata dinanzi al Tribunale di
Nola si sia conclusa con l'emanazione dell'ordinanza oggetto del contendere;
occorre pertanto investigare in merito ai possibili rimedi esperibili ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione delle somme, costituendo, ut sopra precisato,
l'ultimo atto dell'esecuzione presso terzi, ha la funzione di trasferire il diritto di credito e non quella di accertare il diritto e costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario (cfr. Cass. civ. n. 11493/2015).
Difatti, “L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata in
presenza della positiva dichiarazione di quantità del terzo, rappresenta l'atto
finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che
5 determina il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al
creditore del medesimo, ed è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi
dell'art. 617, comma 2, c.p.c. [...]” (Cass. civ. n. 16232/2003).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26036/2005 ha altresì statuito che
“[...] il processo di espropriazione presso terzi potrebbe rivivere e proseguire
ad una sola condizione, ovverossia che l'ordinanza di assegnazione,
irrevocabile ma impugnabile con l'unico rimedio dell'opposizione agli atti
esecutivi ai sensi dell'art. 617 C.p.c., fosse in concreto impugnata e invalidata
[...]”.
Dagli atti di causa emerge l'inerzia in tal senso di parte attrice, che non provvedeva ad impugnare l'ordinanza di assegnazione in esame che, quindi,
deve considerarsi definitiva. Difatti, “[...] ammettere la proposizione, dopo la
conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative
opposizioni, di azioni, come quelle di ripetizione dell'indebito o di
arricchimento senza causa, volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa
- sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli - è in contrasto sia con i
principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relativi ai modi e ai
termini delle opposizioni esecutive” (Cass. civ. 7036/2003).
Acclarato che, a fronte della mancata proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'ordinanza di assegnazione è divenuta inoppugnabile, ne consegue la validità del pagamento eseguito dai terzi pignorati in forza dell'ordinanza di assegnazione della somma ex art. 553 c.p.c.
Le ragioni della piena validità si rintracciano non solo nel fatto che il pagamento sia fondato su un provvedimento divenuto definitivo ma anche sulla circostanza che, nel caso di specie, l'art. 168 L. Fall. non trovi applicazione.
6 Infatti, “In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, comma
1, l. fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul
patrimonio del debitore "dalla data della presentazione del ricorso per
l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione", non può ritenersi legittimamente applicabile anche al
pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di
assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non
prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell'art. 44 l.
fall., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo
applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 legge cit., soltanto le
disposizioni degli articoli da 55 a 63 della medesima legge. Pertanto, il
pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di
ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto "diretto a
frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di
fallimento ai sensi dell'art. 173, comma 2, e revocabile in forza dell'art. 167,
comma 2” (Cass. civ. 26036/2005; cfr. altresì Cass. civ. n. 19394/2017, Cass.
civ. n. 11660/2016).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la pretesa attorea va rigettata, non essendo la stessa meritevole di accoglimento.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore della dell'
[...]
Controparte_1
, delle spese di
[...]
lite che si liquidano in complessivi € 8.991,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna altresì parte attrice al pagamento, in favore della
[...]
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_3
complessivi € 8.991,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to
Gaetano Montefusco, dichiaratosi anticipatario.
Nola, 14/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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