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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/05/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1605/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice;
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1605/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROMANO SONIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: le parti confermano le condizioni del ricorso congiunto per come modificate nel corso dell'udienza del 25.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3.12.2024, e Parte_1 CP_1
allegavano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal mese di novembre del 2018,
[...]
relazione dalla quale in data 28.2.2020 è nata a [...] la minore Persona_1
Rappresentavano che i rapporti della coppia si erano deteriorati a causa di incompatibilità caratteriali e che ciò aveva comportato, già dal mese di agosto del 2023, la cessazione della convivenza.
Allegavano che l' lavora stabilmente a Malta facendo, tuttavia, rientro in Italia per due fine Pt_1 settimana al mese.
Chiedevano, pertanto, disporsi l'affido condiviso della figlia e la conferma delle Persona_1 condizioni stabilite per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nel ricorso congiunto.
Le parti venivano sentite personalmente all'udienza di comparizione del 25.2.2025, nel corso della quale dichiaravano al giudice di voler modificare le condizioni relative alle spese straordinarie stabilite nel ricorso congiunto ponendole a carico del ricorrente nella misura del 100% e confermando Pt_1
le altre condizioni
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ult. co. c.p.c.
***
Ciò premesso in fatto, il collegio ritiene che le condizioni indicate in ricorso non appaiono in contrasto con i principi dell'ordinamento e ciò in quanto il contenuto negoziale dell'accordo – riguardo all'affidamento e al mantenimento della figlia minore – è conforme al preminente Persona_2
interesse della medesima.
Le condizioni divisate dalle parti, difatti, assicurano alla minore di mantenere una proficua relazione con entrambe le figure genitoriali, in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., assicurando ad adeguati tempi di permanenza con il genitore non domiciliatario nonostante gli impegni Persona_1 lavorativi di quest'ultimo che lo vedono impegnato a Malta.
Le condizioni proposte dalle parti garantiscono, altresì, alla figlia delle parti di godere di un adeguato mantenimento, tenuto conto che la sostanziale differenza delle risorse economiche di cui possono disporre i genitori (considerato che l' dispone senz'altro di maggiore forza economica) e il Pt_1
diverso riparto delle incombenze relative alla gestione e alla cura della minore (gravanti in via quasi esclusiva sulla ne giustifica la diversa entità – peraltro sottoposta all'attenzione delle parti CP_1
– che risulta in linea con le direttive impartite dall'art. 337 ter, co. 4 c.p.c. (“ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”).
Per tali ragioni il Tribunale ritiene di prendere atto delle condizioni proposte dalle odierne parti e ciò anche rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento come si evince dal visto rilasciato in data 16.5.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, 2 definitivamente pronunziando:
- DISPONE l'affido condiviso di , nata a Gela il [...] ad [...] Persona_2
i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
- PRENDE ATTO delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale concordate dalle parti.
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
20.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice;
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1605/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROMANO SONIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: le parti confermano le condizioni del ricorso congiunto per come modificate nel corso dell'udienza del 25.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3.12.2024, e Parte_1 CP_1
allegavano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal mese di novembre del 2018,
[...]
relazione dalla quale in data 28.2.2020 è nata a [...] la minore Persona_1
Rappresentavano che i rapporti della coppia si erano deteriorati a causa di incompatibilità caratteriali e che ciò aveva comportato, già dal mese di agosto del 2023, la cessazione della convivenza.
Allegavano che l' lavora stabilmente a Malta facendo, tuttavia, rientro in Italia per due fine Pt_1 settimana al mese.
Chiedevano, pertanto, disporsi l'affido condiviso della figlia e la conferma delle Persona_1 condizioni stabilite per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nel ricorso congiunto.
Le parti venivano sentite personalmente all'udienza di comparizione del 25.2.2025, nel corso della quale dichiaravano al giudice di voler modificare le condizioni relative alle spese straordinarie stabilite nel ricorso congiunto ponendole a carico del ricorrente nella misura del 100% e confermando Pt_1
le altre condizioni
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ult. co. c.p.c.
***
Ciò premesso in fatto, il collegio ritiene che le condizioni indicate in ricorso non appaiono in contrasto con i principi dell'ordinamento e ciò in quanto il contenuto negoziale dell'accordo – riguardo all'affidamento e al mantenimento della figlia minore – è conforme al preminente Persona_2
interesse della medesima.
Le condizioni divisate dalle parti, difatti, assicurano alla minore di mantenere una proficua relazione con entrambe le figure genitoriali, in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., assicurando ad adeguati tempi di permanenza con il genitore non domiciliatario nonostante gli impegni Persona_1 lavorativi di quest'ultimo che lo vedono impegnato a Malta.
Le condizioni proposte dalle parti garantiscono, altresì, alla figlia delle parti di godere di un adeguato mantenimento, tenuto conto che la sostanziale differenza delle risorse economiche di cui possono disporre i genitori (considerato che l' dispone senz'altro di maggiore forza economica) e il Pt_1
diverso riparto delle incombenze relative alla gestione e alla cura della minore (gravanti in via quasi esclusiva sulla ne giustifica la diversa entità – peraltro sottoposta all'attenzione delle parti CP_1
– che risulta in linea con le direttive impartite dall'art. 337 ter, co. 4 c.p.c. (“ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”).
Per tali ragioni il Tribunale ritiene di prendere atto delle condizioni proposte dalle odierne parti e ciò anche rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento come si evince dal visto rilasciato in data 16.5.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, 2 definitivamente pronunziando:
- DISPONE l'affido condiviso di , nata a Gela il [...] ad [...] Persona_2
i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
- PRENDE ATTO delle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale concordate dalle parti.
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
20.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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