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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3076/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OLANDA LUIGI,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
C.F. ), con l'Avv. GENTILI ROBERTA, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex 1669cc).
CONCLUSIONI
Per parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento delle motivazioni indicate in premessa:
- accertare e dichiarare che il Sig. ha effettuato, in assoluta Parte_1
buona fede, il pagamento della fattura 6/2020 di euro 7.700,00 a creditore apparente, come indicato in premessa, e dunque dichiararlo liberato dalla relativa obbligazione ex art. 1189
c.c.;
- accertare e dichiarare, di conseguenza che, la società (p.iva , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, alla Via Giovanni da Procida, n.36, in persona del legale rappresentante
Pagina 1 di 9 pro tempore, Sig. , non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente; Parte_2
- accogliere le motivazioni in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
17780/2020 (r.g. 50686/2020) del 13.11.2020 emesso dal Tribunale di Roma con condanna della al pagamento del compenso, oltre spese e oneri accessori». Controparte_1
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali esposte in narrativa così decidere:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto data la mancanza di prova scritta dell'opposizione proposta, come previsto dall'art.648 cpc;
- rigettare la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito: respingere l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 17780/2020 (NRG50686/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data
13/11/2020, con il quale la ha intimato al sig. il pagamento CP_1 Parte_1
di € 7.750,00 oltre interessi e spese del procedimento per €730,00 oltre esborsi Iva e Cap;
- sempre nel merito, subordinatamente, comunque, rigettare le pretese tutte formulate dall'opponente perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate per le motivazioni esposte in narrativa e di conseguenza condannare lo stesso al pagamento di
€7.750,00 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre gli interessi convenzionali dalla data di scadenza fino all'effettivo soddisfo, le spese di cui in decreto, nonché le spese legali del presente giudizio, oltre gli accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto. ha chiesto ed ottenuto, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 7.700,00, oltre
[...]
interessi e spese, dovuta a titolo di saldo per lavori di ristrutturazione edilizia svolti dalla società ricorrente su due immobili di proprietà dell'ingiunto; la ricorrente ha precisato che, delle tre fatture emesse per i predetti lavori, la n. 5/2020 di € 6.600,00 del 9 giugno 2020, la n. 6/2020 di € 7.700,00 del 30 giugno 2020 e la n. 7/2020 di € 10.650,20 del 21 luglio 2020, il sig. aveva saldato soltanto la prima e la terza, restando pertanto debitore della Parte_1
somma portata dalla seconda fattura.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione il sig. Parte_1
Pagina 2 di 9 contestando -quale unico motivo di opposizione- di aver effettuato il pagamento della fattura azionata in sede monitoria, tramite un bonifico in data 1.07.2020, in favore di un conto corrente acceso presso Banca Sella, che risultava indicato, quale metodo di pagamento, sulla fattura stessa, ricevuta dall'opponente via email;
ha precisato che, soltanto dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento della fattura 6/2020, da parte della , si CP_1
avvedeva che, nella copia della fattura inviatagli insieme al sollecito, l'IBAN ed il conto corrente indicati per il pagamento erano diversi da quelli di cui alla precedente fattura, pervenutagli sempre da un indirizzo email riferibile alla società . Sporta, quindi, CP_1
denuncia-querela alla locale Procura della Repubblica, emergeva, dalle indagini, che il conto corrente Banca Sella, sul quale il aveva effettuato il bonifico, era intestato a Parte_1
tale e che altre persone erano rimaste vittime di un raggiro, posto in essere Persona_1
con le medesime modalità.
Ritenendo, pertanto, di avere effettuato al creditore apparente, in assoluta buona fede, un pagamento liberatorio ex art. 1189 c.c., ha chiesto la revoca del decreto opposto.
Si è costituita l'opposta contestando l'opposizione e sostenendo che non Controparte_1
vi fosse alcuna prova che la copia della fattura con l'IBAN errato fosse stata inviata da un indirizzo email riferibile a sé, né, tanto meno, di una presunta infiltrazione fraudolenta nei sistemi informatici della e, quindi, in assenza di una condotta colposa da parte della CP_1
società creditrice, che avesse creato la situazione di apparenza cui aveva fatto affidamento il sig. non si poteva ritenere il pagamento effettuato in buona fede ex art. Parte_1
1189 c.c.; ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza riservata del 29.10.2021, il GU, disattesa l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in relazione alle indagini penali in corso, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c., ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta;
concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa
è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti, reputando inammissibili le prove orali richieste dall'opposta. Con provvedimento reso all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi tramite scambio di note a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., il GU ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 10 giugno 2024.
Pagina 3 di 9 Diritto.
Occorre preliminarmente evidenziare come, nel presente giudizio, non sia in contestazione l'esistenza e l'esecuzione del contratto di appalto concluso tra ed il sig. Controparte_1
né l'ammontare del prezzo pattuito ed il fatto che, Parte_1
delle tre fatture emesse per il prezzo totale, il committente ne abbia pagate due, in favore della società appaltatrice, ovvero la n. 5/2020 di € 6.600,00 del 9 giugno 2020 e la n. 7/2020 di € 10.650,20 del 21 luglio 2020.
Altrettanto pacifico, oltre che provato documentalmente, è il fatto che l'opponente Parte_1
abbia effettuato un bonifico di € 7.700,00, in data 1.07.2020, a pagamento della fattura n.
6/2020 della (quale secondo acconto dei lavori), su un conto corrente, acceso CP_1
presso Banca Sella, riportato quale metodo di pagamento in una fattura apparentemente della ed inviata al ma poi rivelatosi non riferibile alla odierna opposta ed CP_1 Parte_1
intestato anzi a soggetto diverso, tale (cfr. copia della fattura contraffatta, Persona_1
doc. 4 atto di citazione in opposizione;
distinta di bonifico, doc. 5; nonché atti dell'indagine penale, doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opponente).
Essendo questi i fatti incontroversi e documentati nel presente giudizio, l'unico e risolutivo punto da valutare, ai fini della decisione, è se il versamento effettuato dal sul c/c Parte_1
Banca Sella, non riferibile alla , possa considerarsi pagamento liberatorio ai sensi CP_1 dell'art. 1189 c.c..
A questo proposito, è doveroso chiarire, in diritto, che, per configurare l'ipotesi di cui alla norma citata, è sufficiente verificare che il solvens abbia effettuato il pagamento in buona fede, in base ad una situazione di apparenza oggettiva, non essendo invece richiesto, quale ulteriore requisito, che tale situazione sia stata creata da un comportamento colposo, imputabile al creditore reale. Ciò lo si evince chiaramente dal dettato normativo («Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede»), che richiede, quali requisiti per un pagamento liberatorio, le “circostanze univoche” dalle quali risulta l'apparenza dell'accipiens quale creditore (requisito oggettivo), e la “buona fede” del solvens al momento del pagamento (requisito soggettivo).
Invero, la dottrina pressoché unanime riconduce l'ipotesi di cui all'art. 1189 c.c. alla categoria dell'apparenza c.d. “pura” o “oggettiva” o “semplice”, ipotesi che ricorre, appunto, quando un soggetto, a causa di un errore scusabile in cui è incorso in base a
Pagina 4 di 9 circostanze oggettive, ritiene esistente una realtà giuridica che non è tale (esempi di ulteriori ipotesi di apparenza pura, sono l'acquisto in buona fede dall'erede apparente -art. 534 c.c.- o l'acquisto a non domino -artt. 1153 e 1159 c.c.); tale categoria si distingue da quella dell'apparenza c.d. “colposa”, che invece richiede, oltre ai due requisiti sopra indicati
(circostanze univoche di apparenza e buona fede del debitore), anche un comportamento colposo del reale titolare del diritto, che abbia indotto il terzo a confidare nella veridicità della situazione apparente (si veda, ad esempio, l'ipotesi della limitazione o cessazione dei poteri di rappresentanza, di cui all'art. 1396 c.c., che impone al rappresentato di portarli a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena l'efficacia del pagamento o del contratto concluso con il falsus procurator dal terzo in buona fede).
La differenza di disciplina è spiegabile con la parziale diversità delle fattispecie, atteso che, quando si esegue il pagamento ad un soggetto che non è direttamente il creditore, ma un suo rappresentante, è ragionevole pretendere un onere di maggior cautela da parte del debitore, proprio perché sta pagando ad un soggetto diverso dal creditore.
La tesi qui sostenuta risulta confermata anche dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria e consolidata, che non menziona, tra i presupposti applicativi dell'art. 1189
c.c., anche il comportamento colposo del creditore, tale da ingenerare la situazione di apparenza (ex multis, e tra le più recenti, Cass. sez. 3, n. 25584 del 24/09/2024; sez. 2, n.
18345 del 4/07/2024; sez. 1, n. 4589 del 14/02/2023 e n. 6563 del 5/04/2016); le pronunce
(ivi comprese le due citate dalla difesa opposta nella comparsa conclusionale), che invece indicano, tra i requisiti applicativi dell'art. 1189 c.c., anche la colpa del creditore, si riferiscono tutte alla diversa ipotesi di pagamento effettuato al rappresentante apparente, tanto è vero che affermano come il comportamento colposo del creditore, debba essere tale da aver «fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'“accipiens”» (così Cass. sez. 3, n.
14028 del 4/06/2013; conforme, sez. 2, n. 1869 del 25/01/2018).
Essendo questi i criteri di legge, deve quindi affermarsi che il pagamento effettuato dal sig. sul c/c Banca Sella, a saldo della fattura 6/2020, sia stato eseguito in Parte_1
buona fede, in una situazione oggettiva di apparenza incolpevole ex art. 1189 c.c.; infatti, avendo egli ricevuto una fattura, in tutto e per tutto identica a quelle regolarmente emesse dalla , riportante tutti i dati esatti delle parti, la corretta indicazione dell'importo CP_1
dovuto e della causale, pervenuta peraltro in concomitanza con la scadenza del pagamento,
Pagina 5 di 9 come concordato con l'appaltatrice, si è comportato secondo l'ordinaria diligenza, nel momento in cui ha effettuato il pagamento seguendo le indicazioni riportate nella fattura stessa, non essendovi alcun elemento apparente che potesse ingenerare in lui un sospetto sulla non correttezza dell'indicazione delle modalità di pagamento, o, tanto meno, sulla provenienza illecita della richiesta.
Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, la diversità del conto corrente rispetto a quello indicato nella precedente fattura (si ricorda che, al momento del pagamento della seconda rata, non era stata ancora emessa, né inviata, la terza fattura, che pure recava l'IBAN del conto Unicredit, uguale a quello della prima), poiché non è insolito né inverosimile che un soggetto, tanto più una società che svolge attività imprenditoriale, sia titolare di più conti correnti.
Ancora, la buona fede dell'opponente si ricava anche dal fatto che egli ha pagato tutte le altre fatture emesse dalla , anche una successiva a quella controversa (e per un CP_1
importo maggiore), dal che si desume che egli non avesse alcun intento di sfuggire all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Il fatto che l'opponente non abbia allegato anche la email con la quale gli è stata inviata la fattura contraffatta e la contestazione secondo cui non vi sarebbe prova che tale invio sia dipeso da una intrusione o manomissione del sistema informatico della , piuttosto CP_1
che della casella di posta elettronica del sig. non assumono rilevanza decisiva, in Parte_1
base a quanto sopra detto sui presupposti applicativi dell'art. 1189 c.c..
In ogni caso, tali circostanze possono anche desumersi, in via presuntiva, in base a diversi elementi indizianti:
- in primo luogo, il fatto che l'odierno opponente ha sempre effettuato i pagamenti puntualmente e con le medesime modalità, il che, avendo pacificamente ricevuto le altre due fatture dal medesimo indirizzo email ( ), porta a ritenere che Email_1
anche quella “incriminata” gli sia pervenuta allo stesso modo, e, sicuramente, non più tardi del 30.06.2020, visto che il bonifico sul c/c Banca Sella è stato eseguito il 1° luglio 2020; appare assolutamente improbabile e non credibile che egli abbia eseguito il pagamento in maniera così tempestiva, laddove avesse ricevuto la fattura da altro indirizzo o con modalità anomale;
- in secondo luogo, la totale identità grafica della fattura alterata rispetto a quelle genuine, emesse dall'Analtica, nonché l'assoluta precisione e correttezza di tutti i dati riportati in
Pagina 6 di 9 fattura, non solo con riferimento alle parti (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale o partita IVA), ma, soprattutto, all'importo, alla causale, alla data di emissione e di scadenza del pagamento della rata di acconto, ed al numero stesso della fattura (che, come noto, è generato in base alla quantità ed all'ordine delle altre fatture emesse dalla stessa società e che solo quest'ultima, o chi ha accesso ai suoi dati contabili, può conoscere, non già il cliente, fino a che non la riceve), tanto è vero che tutti questi dati sono perfettamente coincidenti con quelli riportati nella fattura genuina, da cui si differenzia soltanto per l'indicazione del conto corrente su cui effettuare il pagamento;
tutti elementi che portano a presumere, con elevatissima probabilità, che chi ha ordito l'inganno ai danni del sig. abbia avuto in qualche modo accesso ai dati della società relativi al Parte_1 CP_1
rapporto contrattuale per cui è causa;
- da ultimo, le modalità della condotta truffaldina, uguali anche per altri soggetti raggirati, come risulta dalle escussioni a SIT in sede di indagini penali (doc. 2 allegato alla memoria
183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente), confermano e rendono verosimile la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente.
Né la buona fede del può escludersi sull'assunto che egli avrebbe ricevuto anche Parte_1
la email dalla , con allegata la fattura vera, recante l'indicazione dell'IBAN del c/c CP_1
Unicredit, presso cui effettuare il pagamento. Una simile circostanza potrebbe, in effetti, incidere negativamente sulla configurabilità di un valido pagamento liberatorio da parte dell'odierno opponente, poiché, ove egli avesse ricevuto, in ipotesi, due email, in pari data, provenienti dallo stesso indirizzo e recanti due copie della stessa fattura, difformi in relazione alle modalità di pagamento, indubbiamente avrebbe dovuto maturare un sospetto e chiedere alla un chiarimento, che avrebbe consentito di “smascherare” la truffa CP_1
ordita ai suoi danni.
Tuttavia, la circostanza dell'invio della fattura “corretta” in data 30.06.2020 (quindi prima del pagamento per cui è causa), non è stata provata;
trattandosi dell'invio e della ricezione di una lettera (seppure in formato elettronico), la stessa doveva dimostrarsi documentalmente, e non certo tramite prove orali (senza contare che quelle dedotte sul punto dall'opposta, erano rivolte a confermare la ricezione della email non già da parte del ma da parte di un altro soggetto, cui sarebbe stata inviata per conoscenza;
in Parte_1
proposito, si conferma integralmente l'ordinanza del 23.09.2022, di rigetto delle prove orali).
Pagina 7 di 9 A questo fine, non è idoneo il documento 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, costituito soltanto da un file pdf recante la stampa, o riproduzione di una email, che però non riporta per esteso l'indirizzo del destinatario (che è indicato soltanto con il nome e cognome), né reca una ricevuta di invio, accettazione e consegna telematiche, né, ancora, riporta l'indicazione di un file allegato e, in particolare, della fattura n. 6/2020; tale documento è stato tempestivamente e puntualmente contestato dall'opponente, che ha negato di aver mai ricevuto l'email in questione e, a fronte di tale rituale contestazione,
l'opposta non ha offerto ulteriori prove;
è noto che, a differenza di quanto avviene per i documenti cartacei, che, nel processo telematico, non possono che essere prodotti in copia
(fotostatica o digitale), i documenti che sono originati in formato elettronico, possono e devono essere prodotti nel fascicolo del PCT nel loro formato originario;
più in particolare, per poter dare la prova documentale dell'esistenza, invio o ricezione di una email
(soprattutto ove contestata), è necessario depositare non già una sua riproduzione grafica, ma il file del messaggio in formato elettronico (file con estensione .eml o .msg, a seconda del programma di gestione della posta utilizzato), poiché soltanto questo file consente di verificare tutti i dati rilevanti del messaggio di posta elettronica;
tutt'al più, potrebbe essere utile, quanto meno, una riproduzione completa, che rechi tutti i dati essenziali, quali l'indirizzo del mittente e quello del destinatario, la data e l'ora di ricezione e, ove presenti, gli allegati;
il file .pdf allegato dall'opposta, invece, non ha questi requisiti e, a fronte della già rilevata contestazione della controparte, non può avere efficacia probatoria.
Conclusivamente, ritenuto applicabile l'art. 1189 c.c. al pagamento effettuato in data
1.07.2020 dal sig. ne consegue l'estinzione dell'obbligazione Parte_1
in capo al debitore che ha pagato in buona fede al creditore apparente, ed il diritto del creditore reale, di ripetere le somme nei confronti di chi le ha realmente ricevute.
Il decreto ingiuntivo deve essere quindi revocato, in quanto emesso nei confronti di un soggetto che non era più tenuto al pagamento del credito ingiunto.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono quindi essere poste a carico della parte opposta;
tuttavia, tenuto conto del fatto che la opposta ha agito per un credito effettivamente sussistente (e non contestato), che l'apparenza che ha legittimato il pagamento non è dipesa da negligenza della ed anzi è derivata da una condotta CP_1
Pagina 8 di 9 dolosa di un terzo soggetto, e che le circostanze con cui si è compiuto il raggiro nei confronti del Tiravanti non erano a conoscenza dell'opposta al momento del deposito del ricorso monitorio, essendo emerse soltanto in corso di causa, si ritengono sussistere gravi ragioni per la compensazione nella misura della metà.
L'ammontare delle spese è liquidato in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 3.000,00 (di cui € 750,00 per la fase di studio, €
500,00 per quella introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
all'opponente spetta anche il rimborso delle spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria), per complessivi € 145,50; quindi, operata la compensazione, € 1.500,00 per compensi ed € 72,75 per rimborso spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 3076/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 17780/2020 del
13.11.2020, emesso nel procedimento monitorio NRG 50686/2020;
- condanna la parte opposta alla refusione, in favore della parte CP_1
opponente , della metà delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 72,75, per rimborso spese, compensando la restante metà tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 15/01/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3076/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OLANDA LUIGI,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
C.F. ), con l'Avv. GENTILI ROBERTA, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex 1669cc).
CONCLUSIONI
Per parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento delle motivazioni indicate in premessa:
- accertare e dichiarare che il Sig. ha effettuato, in assoluta Parte_1
buona fede, il pagamento della fattura 6/2020 di euro 7.700,00 a creditore apparente, come indicato in premessa, e dunque dichiararlo liberato dalla relativa obbligazione ex art. 1189
c.c.;
- accertare e dichiarare, di conseguenza che, la società (p.iva , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, alla Via Giovanni da Procida, n.36, in persona del legale rappresentante
Pagina 1 di 9 pro tempore, Sig. , non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente; Parte_2
- accogliere le motivazioni in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
17780/2020 (r.g. 50686/2020) del 13.11.2020 emesso dal Tribunale di Roma con condanna della al pagamento del compenso, oltre spese e oneri accessori». Controparte_1
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali esposte in narrativa così decidere:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto data la mancanza di prova scritta dell'opposizione proposta, come previsto dall'art.648 cpc;
- rigettare la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito: respingere l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 17780/2020 (NRG50686/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data
13/11/2020, con il quale la ha intimato al sig. il pagamento CP_1 Parte_1
di € 7.750,00 oltre interessi e spese del procedimento per €730,00 oltre esborsi Iva e Cap;
- sempre nel merito, subordinatamente, comunque, rigettare le pretese tutte formulate dall'opponente perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate per le motivazioni esposte in narrativa e di conseguenza condannare lo stesso al pagamento di
€7.750,00 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre gli interessi convenzionali dalla data di scadenza fino all'effettivo soddisfo, le spese di cui in decreto, nonché le spese legali del presente giudizio, oltre gli accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto. ha chiesto ed ottenuto, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 7.700,00, oltre
[...]
interessi e spese, dovuta a titolo di saldo per lavori di ristrutturazione edilizia svolti dalla società ricorrente su due immobili di proprietà dell'ingiunto; la ricorrente ha precisato che, delle tre fatture emesse per i predetti lavori, la n. 5/2020 di € 6.600,00 del 9 giugno 2020, la n. 6/2020 di € 7.700,00 del 30 giugno 2020 e la n. 7/2020 di € 10.650,20 del 21 luglio 2020, il sig. aveva saldato soltanto la prima e la terza, restando pertanto debitore della Parte_1
somma portata dalla seconda fattura.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione il sig. Parte_1
Pagina 2 di 9 contestando -quale unico motivo di opposizione- di aver effettuato il pagamento della fattura azionata in sede monitoria, tramite un bonifico in data 1.07.2020, in favore di un conto corrente acceso presso Banca Sella, che risultava indicato, quale metodo di pagamento, sulla fattura stessa, ricevuta dall'opponente via email;
ha precisato che, soltanto dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento della fattura 6/2020, da parte della , si CP_1
avvedeva che, nella copia della fattura inviatagli insieme al sollecito, l'IBAN ed il conto corrente indicati per il pagamento erano diversi da quelli di cui alla precedente fattura, pervenutagli sempre da un indirizzo email riferibile alla società . Sporta, quindi, CP_1
denuncia-querela alla locale Procura della Repubblica, emergeva, dalle indagini, che il conto corrente Banca Sella, sul quale il aveva effettuato il bonifico, era intestato a Parte_1
tale e che altre persone erano rimaste vittime di un raggiro, posto in essere Persona_1
con le medesime modalità.
Ritenendo, pertanto, di avere effettuato al creditore apparente, in assoluta buona fede, un pagamento liberatorio ex art. 1189 c.c., ha chiesto la revoca del decreto opposto.
Si è costituita l'opposta contestando l'opposizione e sostenendo che non Controparte_1
vi fosse alcuna prova che la copia della fattura con l'IBAN errato fosse stata inviata da un indirizzo email riferibile a sé, né, tanto meno, di una presunta infiltrazione fraudolenta nei sistemi informatici della e, quindi, in assenza di una condotta colposa da parte della CP_1
società creditrice, che avesse creato la situazione di apparenza cui aveva fatto affidamento il sig. non si poteva ritenere il pagamento effettuato in buona fede ex art. Parte_1
1189 c.c.; ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza riservata del 29.10.2021, il GU, disattesa l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in relazione alle indagini penali in corso, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c., ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta;
concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa
è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti, reputando inammissibili le prove orali richieste dall'opposta. Con provvedimento reso all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi tramite scambio di note a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., il GU ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 10 giugno 2024.
Pagina 3 di 9 Diritto.
Occorre preliminarmente evidenziare come, nel presente giudizio, non sia in contestazione l'esistenza e l'esecuzione del contratto di appalto concluso tra ed il sig. Controparte_1
né l'ammontare del prezzo pattuito ed il fatto che, Parte_1
delle tre fatture emesse per il prezzo totale, il committente ne abbia pagate due, in favore della società appaltatrice, ovvero la n. 5/2020 di € 6.600,00 del 9 giugno 2020 e la n. 7/2020 di € 10.650,20 del 21 luglio 2020.
Altrettanto pacifico, oltre che provato documentalmente, è il fatto che l'opponente Parte_1
abbia effettuato un bonifico di € 7.700,00, in data 1.07.2020, a pagamento della fattura n.
6/2020 della (quale secondo acconto dei lavori), su un conto corrente, acceso CP_1
presso Banca Sella, riportato quale metodo di pagamento in una fattura apparentemente della ed inviata al ma poi rivelatosi non riferibile alla odierna opposta ed CP_1 Parte_1
intestato anzi a soggetto diverso, tale (cfr. copia della fattura contraffatta, Persona_1
doc. 4 atto di citazione in opposizione;
distinta di bonifico, doc. 5; nonché atti dell'indagine penale, doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opponente).
Essendo questi i fatti incontroversi e documentati nel presente giudizio, l'unico e risolutivo punto da valutare, ai fini della decisione, è se il versamento effettuato dal sul c/c Parte_1
Banca Sella, non riferibile alla , possa considerarsi pagamento liberatorio ai sensi CP_1 dell'art. 1189 c.c..
A questo proposito, è doveroso chiarire, in diritto, che, per configurare l'ipotesi di cui alla norma citata, è sufficiente verificare che il solvens abbia effettuato il pagamento in buona fede, in base ad una situazione di apparenza oggettiva, non essendo invece richiesto, quale ulteriore requisito, che tale situazione sia stata creata da un comportamento colposo, imputabile al creditore reale. Ciò lo si evince chiaramente dal dettato normativo («Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede»), che richiede, quali requisiti per un pagamento liberatorio, le “circostanze univoche” dalle quali risulta l'apparenza dell'accipiens quale creditore (requisito oggettivo), e la “buona fede” del solvens al momento del pagamento (requisito soggettivo).
Invero, la dottrina pressoché unanime riconduce l'ipotesi di cui all'art. 1189 c.c. alla categoria dell'apparenza c.d. “pura” o “oggettiva” o “semplice”, ipotesi che ricorre, appunto, quando un soggetto, a causa di un errore scusabile in cui è incorso in base a
Pagina 4 di 9 circostanze oggettive, ritiene esistente una realtà giuridica che non è tale (esempi di ulteriori ipotesi di apparenza pura, sono l'acquisto in buona fede dall'erede apparente -art. 534 c.c.- o l'acquisto a non domino -artt. 1153 e 1159 c.c.); tale categoria si distingue da quella dell'apparenza c.d. “colposa”, che invece richiede, oltre ai due requisiti sopra indicati
(circostanze univoche di apparenza e buona fede del debitore), anche un comportamento colposo del reale titolare del diritto, che abbia indotto il terzo a confidare nella veridicità della situazione apparente (si veda, ad esempio, l'ipotesi della limitazione o cessazione dei poteri di rappresentanza, di cui all'art. 1396 c.c., che impone al rappresentato di portarli a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena l'efficacia del pagamento o del contratto concluso con il falsus procurator dal terzo in buona fede).
La differenza di disciplina è spiegabile con la parziale diversità delle fattispecie, atteso che, quando si esegue il pagamento ad un soggetto che non è direttamente il creditore, ma un suo rappresentante, è ragionevole pretendere un onere di maggior cautela da parte del debitore, proprio perché sta pagando ad un soggetto diverso dal creditore.
La tesi qui sostenuta risulta confermata anche dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria e consolidata, che non menziona, tra i presupposti applicativi dell'art. 1189
c.c., anche il comportamento colposo del creditore, tale da ingenerare la situazione di apparenza (ex multis, e tra le più recenti, Cass. sez. 3, n. 25584 del 24/09/2024; sez. 2, n.
18345 del 4/07/2024; sez. 1, n. 4589 del 14/02/2023 e n. 6563 del 5/04/2016); le pronunce
(ivi comprese le due citate dalla difesa opposta nella comparsa conclusionale), che invece indicano, tra i requisiti applicativi dell'art. 1189 c.c., anche la colpa del creditore, si riferiscono tutte alla diversa ipotesi di pagamento effettuato al rappresentante apparente, tanto è vero che affermano come il comportamento colposo del creditore, debba essere tale da aver «fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'“accipiens”» (così Cass. sez. 3, n.
14028 del 4/06/2013; conforme, sez. 2, n. 1869 del 25/01/2018).
Essendo questi i criteri di legge, deve quindi affermarsi che il pagamento effettuato dal sig. sul c/c Banca Sella, a saldo della fattura 6/2020, sia stato eseguito in Parte_1
buona fede, in una situazione oggettiva di apparenza incolpevole ex art. 1189 c.c.; infatti, avendo egli ricevuto una fattura, in tutto e per tutto identica a quelle regolarmente emesse dalla , riportante tutti i dati esatti delle parti, la corretta indicazione dell'importo CP_1
dovuto e della causale, pervenuta peraltro in concomitanza con la scadenza del pagamento,
Pagina 5 di 9 come concordato con l'appaltatrice, si è comportato secondo l'ordinaria diligenza, nel momento in cui ha effettuato il pagamento seguendo le indicazioni riportate nella fattura stessa, non essendovi alcun elemento apparente che potesse ingenerare in lui un sospetto sulla non correttezza dell'indicazione delle modalità di pagamento, o, tanto meno, sulla provenienza illecita della richiesta.
Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, la diversità del conto corrente rispetto a quello indicato nella precedente fattura (si ricorda che, al momento del pagamento della seconda rata, non era stata ancora emessa, né inviata, la terza fattura, che pure recava l'IBAN del conto Unicredit, uguale a quello della prima), poiché non è insolito né inverosimile che un soggetto, tanto più una società che svolge attività imprenditoriale, sia titolare di più conti correnti.
Ancora, la buona fede dell'opponente si ricava anche dal fatto che egli ha pagato tutte le altre fatture emesse dalla , anche una successiva a quella controversa (e per un CP_1
importo maggiore), dal che si desume che egli non avesse alcun intento di sfuggire all'adempimento delle proprie obbligazioni.
Il fatto che l'opponente non abbia allegato anche la email con la quale gli è stata inviata la fattura contraffatta e la contestazione secondo cui non vi sarebbe prova che tale invio sia dipeso da una intrusione o manomissione del sistema informatico della , piuttosto CP_1
che della casella di posta elettronica del sig. non assumono rilevanza decisiva, in Parte_1
base a quanto sopra detto sui presupposti applicativi dell'art. 1189 c.c..
In ogni caso, tali circostanze possono anche desumersi, in via presuntiva, in base a diversi elementi indizianti:
- in primo luogo, il fatto che l'odierno opponente ha sempre effettuato i pagamenti puntualmente e con le medesime modalità, il che, avendo pacificamente ricevuto le altre due fatture dal medesimo indirizzo email ( ), porta a ritenere che Email_1
anche quella “incriminata” gli sia pervenuta allo stesso modo, e, sicuramente, non più tardi del 30.06.2020, visto che il bonifico sul c/c Banca Sella è stato eseguito il 1° luglio 2020; appare assolutamente improbabile e non credibile che egli abbia eseguito il pagamento in maniera così tempestiva, laddove avesse ricevuto la fattura da altro indirizzo o con modalità anomale;
- in secondo luogo, la totale identità grafica della fattura alterata rispetto a quelle genuine, emesse dall'Analtica, nonché l'assoluta precisione e correttezza di tutti i dati riportati in
Pagina 6 di 9 fattura, non solo con riferimento alle parti (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale o partita IVA), ma, soprattutto, all'importo, alla causale, alla data di emissione e di scadenza del pagamento della rata di acconto, ed al numero stesso della fattura (che, come noto, è generato in base alla quantità ed all'ordine delle altre fatture emesse dalla stessa società e che solo quest'ultima, o chi ha accesso ai suoi dati contabili, può conoscere, non già il cliente, fino a che non la riceve), tanto è vero che tutti questi dati sono perfettamente coincidenti con quelli riportati nella fattura genuina, da cui si differenzia soltanto per l'indicazione del conto corrente su cui effettuare il pagamento;
tutti elementi che portano a presumere, con elevatissima probabilità, che chi ha ordito l'inganno ai danni del sig. abbia avuto in qualche modo accesso ai dati della società relativi al Parte_1 CP_1
rapporto contrattuale per cui è causa;
- da ultimo, le modalità della condotta truffaldina, uguali anche per altri soggetti raggirati, come risulta dalle escussioni a SIT in sede di indagini penali (doc. 2 allegato alla memoria
183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente), confermano e rendono verosimile la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente.
Né la buona fede del può escludersi sull'assunto che egli avrebbe ricevuto anche Parte_1
la email dalla , con allegata la fattura vera, recante l'indicazione dell'IBAN del c/c CP_1
Unicredit, presso cui effettuare il pagamento. Una simile circostanza potrebbe, in effetti, incidere negativamente sulla configurabilità di un valido pagamento liberatorio da parte dell'odierno opponente, poiché, ove egli avesse ricevuto, in ipotesi, due email, in pari data, provenienti dallo stesso indirizzo e recanti due copie della stessa fattura, difformi in relazione alle modalità di pagamento, indubbiamente avrebbe dovuto maturare un sospetto e chiedere alla un chiarimento, che avrebbe consentito di “smascherare” la truffa CP_1
ordita ai suoi danni.
Tuttavia, la circostanza dell'invio della fattura “corretta” in data 30.06.2020 (quindi prima del pagamento per cui è causa), non è stata provata;
trattandosi dell'invio e della ricezione di una lettera (seppure in formato elettronico), la stessa doveva dimostrarsi documentalmente, e non certo tramite prove orali (senza contare che quelle dedotte sul punto dall'opposta, erano rivolte a confermare la ricezione della email non già da parte del ma da parte di un altro soggetto, cui sarebbe stata inviata per conoscenza;
in Parte_1
proposito, si conferma integralmente l'ordinanza del 23.09.2022, di rigetto delle prove orali).
Pagina 7 di 9 A questo fine, non è idoneo il documento 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, costituito soltanto da un file pdf recante la stampa, o riproduzione di una email, che però non riporta per esteso l'indirizzo del destinatario (che è indicato soltanto con il nome e cognome), né reca una ricevuta di invio, accettazione e consegna telematiche, né, ancora, riporta l'indicazione di un file allegato e, in particolare, della fattura n. 6/2020; tale documento è stato tempestivamente e puntualmente contestato dall'opponente, che ha negato di aver mai ricevuto l'email in questione e, a fronte di tale rituale contestazione,
l'opposta non ha offerto ulteriori prove;
è noto che, a differenza di quanto avviene per i documenti cartacei, che, nel processo telematico, non possono che essere prodotti in copia
(fotostatica o digitale), i documenti che sono originati in formato elettronico, possono e devono essere prodotti nel fascicolo del PCT nel loro formato originario;
più in particolare, per poter dare la prova documentale dell'esistenza, invio o ricezione di una email
(soprattutto ove contestata), è necessario depositare non già una sua riproduzione grafica, ma il file del messaggio in formato elettronico (file con estensione .eml o .msg, a seconda del programma di gestione della posta utilizzato), poiché soltanto questo file consente di verificare tutti i dati rilevanti del messaggio di posta elettronica;
tutt'al più, potrebbe essere utile, quanto meno, una riproduzione completa, che rechi tutti i dati essenziali, quali l'indirizzo del mittente e quello del destinatario, la data e l'ora di ricezione e, ove presenti, gli allegati;
il file .pdf allegato dall'opposta, invece, non ha questi requisiti e, a fronte della già rilevata contestazione della controparte, non può avere efficacia probatoria.
Conclusivamente, ritenuto applicabile l'art. 1189 c.c. al pagamento effettuato in data
1.07.2020 dal sig. ne consegue l'estinzione dell'obbligazione Parte_1
in capo al debitore che ha pagato in buona fede al creditore apparente, ed il diritto del creditore reale, di ripetere le somme nei confronti di chi le ha realmente ricevute.
Il decreto ingiuntivo deve essere quindi revocato, in quanto emesso nei confronti di un soggetto che non era più tenuto al pagamento del credito ingiunto.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono quindi essere poste a carico della parte opposta;
tuttavia, tenuto conto del fatto che la opposta ha agito per un credito effettivamente sussistente (e non contestato), che l'apparenza che ha legittimato il pagamento non è dipesa da negligenza della ed anzi è derivata da una condotta CP_1
Pagina 8 di 9 dolosa di un terzo soggetto, e che le circostanze con cui si è compiuto il raggiro nei confronti del Tiravanti non erano a conoscenza dell'opposta al momento del deposito del ricorso monitorio, essendo emerse soltanto in corso di causa, si ritengono sussistere gravi ragioni per la compensazione nella misura della metà.
L'ammontare delle spese è liquidato in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 3.000,00 (di cui € 750,00 per la fase di studio, €
500,00 per quella introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
all'opponente spetta anche il rimborso delle spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria), per complessivi € 145,50; quindi, operata la compensazione, € 1.500,00 per compensi ed € 72,75 per rimborso spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 3076/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 17780/2020 del
13.11.2020, emesso nel procedimento monitorio NRG 50686/2020;
- condanna la parte opposta alla refusione, in favore della parte CP_1
opponente , della metà delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 72,75, per rimborso spese, compensando la restante metà tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 15/01/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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