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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Stefania Stuccillo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8536/2023 promoSA da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Paolo Ippolito Nicolini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Milano presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'avv. Viviana Cugnasca e dell'avv. Paola Zanoni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/2/2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 20054/2022 con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 6.184,87 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, a CP_1
Per_ fronte del mancato pagamento delle spese straordinarie sostenute per la GL minore .
Nello specifico, nel ricorso per decreto ingiuntivo affermava che con decreto camerale CP_1
definitivo del Tribunale di Milano del 19/9/2016, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 316 bis c.c. per l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della GL minore , nata Persona_2
dall'unione tra la steSA e il sig. , era previsto il versamento a carico del padre del Parte_1
mantenimento della GL minore pari a € 1.500,00 mensili e che “Il padre, inoltre, terrà a proprio
ESCLUSIVO carico le spese scolastiche della GL minore (rette, iscrizioni, mensa, materiale
didattico di inizio anno, libri, gite, divise anche sportive richieste dalla scuola, e ogni altra occorrenza
richiesta dalla scuola, ripetizioni)” oltre alla previsione “il padre, inoltre, terrà a proprio carico il
50% delle seguenti spese straordinarie di RI: - mediche, comprese le specialistiche e dentistiche, e
farmaceutiche; - sportive, compresa la relativa attrezzatura;
parascolastiche e ricreative;
per campus
sportivi o di vacanza, viaggi studio o vacanze autonome della minore, tutte in quanto previamente
concordate, salva l'urgenza per le spese mediche”.
La ricorrente rilevava che , da gennaio 2019, nonostante le ripetute richieste, non aveva Parte_1
rimborsato integralmente alla ex compagna la propria quota di spese straordinarie, in violazione dell'accordo genitoriale recepito nel citato provvedimento. Seguiva l'elenco dettagliato delle spese mediche, da dividere al 50%, delle spese scolastiche, al 100% a carico di , e delle spese Parte_1
pagina 2 di 10 sportive, dovute per il 50%. Affermava che, a fronte di un debito complessivamente maturato pari a €
8.484,67, dopo le numerose richieste di pagamento, aveva versato a parziale copertura la Parte_1
somma di € 2.151,51 in due tranches e solo in data 18 novembre 2022 aveva effettuato un bonifico di ulteriori € 148,29; pertanto il padre doveva ancora rimborsare la somma complessiva di € 6.184,87.
La ricorrente aggiungeva che, con particolare riferimento alle spese mediche, nel mese di agosto 2021 a
Per_
era stata diagnosticata l'anoressia nervosa, per la quale la , preavvertendo il padre CP_1
benché egli non avesse alcun rapporto con la GL sin dall'ottobre del 2019, si era immediatamente attivata con la neceSAria urgenza richiesta, anzi imposta dalle condizioni di salute della ragazza, per
Per_ trovare il migliore percorso di cura e sostegno per . Dapprima la minore veniva presa in cura dal centro specializzato del San Raffaele, , ma a causa del peggioramento intercorso si Persona_3
rivolgeva alla Casa di Cura Villa Garda, specializzata in riabilitazione nutrizionale: evidenziava che il percorso di cura seguito dalla GL, essendo composto in parte da sostegno psicologico e in parte da un sostegno nutrizionale, non era possibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, ma solo ed esclusivamente privatamente. Dunque tutte le cure, le visite e gli esami che la ricorrente aveva fatto
Per_ fare a erano avvenuti non solo in estrema urgenza, ma anche senza possibilità di avvalersi del
SSN.
Nell'atto di citazione in opposizione affermava di avere contestato nel novembre Parte_1
2021 gli importi richiesti, lamentando di non essere mai stato reso partecipe delle spese da sostenere
Per_ nell'interesse di . Rilevava inoltre di avere contestato con lettera del gennaio 2022 che le spese non erano state preventivamente concordate e che la non si era attenuta alle Linee Guida del CP_1
Tribunale. Rilevava di avere effettuato dei pagamenti - € 1.000,00 in data 23/3/2022 e € 1.151,51 in pagina 3 di 10 data 21/7/2022 - e che tutte le spese azionate in via monitoria erano state richieste a distanza di oltre un anno dall'esborso e pertanto non potevano essere riconosciute.
In relazione alle spese mediche riconosceva come dovute le spese pari a € 370,72 e come non dovute le spese per asportazione verruca, per il tampone molecolare e le visite psichiatriche e dello psicologo e dietologo;
in particolare affermava che con la comunicazione del 21/7/2022 non aveva prestato il consenso alla continuazione delle cure in atto riconoscendo esclusivamente quelle rimborsabili con il
SSN.
L'opponente riconosceva inoltre come dovute le spese scolastiche per € 1.456,70, escludendo l'acquisto del computer in quanto non preventivamente richiesto al padre e non autorizzato, avendo già regalato nell'ottobre 2018 un computer alla GL. Parte_1
L'opponente dichiarava dunque che l'ammontare complessivo di quanto dovuto era pari a € 2.409,92 e che tale somma sarebbe stata corrisposta all'opposta prima della prima udienza di comparizione.
Domandava pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio deducendo che il padre, a partire dal 2019 mostrava completo CP_1
disinteresse per qualunque aspetto relativo alla vita e alla salute della GL e che lo stesso, durante questo arco temporale, aveva impedito e ostacolato la comunicazione con la madre, non rispondendo -
ad eccezione della sola mail del 31/8/2021 – alle comunicazioni che la gli inviava. CP_1
In particolare, evidenziava di avere chiesto il pagamento delle spese prima della data indicata dall'opponente - 11/11/2021 - avendo inviato con raccomandata del 27/11/2020 la richiesta di rimborso delle spese anticipate, comunicazione ricevuta e mai riscontrata.
pagina 4 di 10 Con riferimento ai parziali rimborsi indicati dall'opponente, pari a € 2.289,80, rilevava che erano stati già tenuti in considerazione nel calcolo della somma complessivamente ingiunta, pari a € 6.184,87. In
merito alle Linee Guida indicate nella difesa dell'opponente, rilevava che l'accordo era stato ratificato dal Tribunale di Milano a settembre 2016, mentre le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano
erano state siglate nel novembre 2017: pertanto non era possibile richiamare nell'accordo le Linee
Guida del Tribunale di Milano essendo successive.
In relazione alle cure dovute per l'anoressia, l'opposta affermava che non appena appreso della malattia la steSA si era attivata con la neceSAria urgenza ed aveva tempestivamente informato il padre dell'inizio del percorso presso e che, in tale occasione, non aveva sollevato Persona_3 Parte_1
alcuna eccezione rispetto all'informazione ricevuta;
deduceva inoltre di avere comunicato al padre, con raccomandata del 11/11/2021, anche il peggioramento delle condizioni di salute della GL e che,
stante la totale mancanza di miglioramenti e l'inefficacia del percorso terapeutico presso , Persona_3
Per_
avrebbe iniziato un altro percorso con un'altra professionista, la Dott.SA affermava Per_4
che la terapia presso era di tipo psichiatrico, mentre quella con la Dott.SA era più Persona_3 Per_4
completa e compleSA, prevedendo non solo il supporto psicologico, ma anche la supervisione e la collaborazione di una nutrizionista, la Dott.SA . Persona_5
Per_ In particolare, unitamente agli incontri con cadenza settimanale, – oltre a poter chiamare la
DottoreSA ogniqualvolta ne sentiva il bisogno – ha potuto contare sull'assistenza ai pasti da Per_4
parte della professionista in collegamento video, tenendo un diario dettagliato relativo ai momenti del
Per_ pasto, nell'ambito del più ampio percorso terapeutico di , che si era rivelato produttivo di effetti pagina 5 di 10 Per_ positivi;
dopo 15 mesi, a partire da luglio 2021, iniziava a sentirsi meglio e l'ultima visita con la
Dott.SA infatti, è stata a novembre 2022 (doc. 131 fasc. monitorio). Per_4
In merito alle varie spese contestate dall'opponente, evidenziava che:
- della spesa sostenuta per l'asportazione della verruca effettuata privatamente, in quel periodo (maggio
Per_ 2021) , frequentava il corso di nuoto agonistico e, se non avesse tempestivamente asportato la verruca, che le recava molto dolore, non avrebbe potuto accede alla piscina e partecipare agli allenamenti. Per tale ragione, l'opposta riconduceva tale spesa nell'alveo di quelle urgenti;
- della spesa sostenuta ad agosto 2020 per il tampone molecolare, pari a € 70,00, rilevava che in quel particolare momento storico, non era consentito uscire di casa con una temperatura corporea superiore a 37,5° e la GL non poteva recarsi in farmacia con la febbre molto alta, come di fatto aveva. La
febbre molto alta - in correlazione alla pandemia da Covid-19 - rendeva urgente il tampone molecolare effettuato a domicilio;
- della spesa relativa al computer, annoverata tra le spese scolastiche, che non richiedono il previo accordo genitoriale ed erano stabilite come interamente a carico del padre, rilevava che tale acquisto si era reso neceSArio perché la minore potesse seguire le lezioni scolastiche in DAD, durante il periodo
Per_ della pandemia, atteso che quello che aveva in uso – regalato dal padre nel 2018 in quanto non più utilizzato perché obsoleto - era molto vecchio e non consentiva di connettersi regolarmente e correttamente alle lezioni;
negava che il padre avesse acquistato delle magliette per la divisa scolastica del 2019 rimborsandole alla madre in contanti, così come in relazione alle spese sportive di cui ai docc.
120, 121, 122, 123, 124 e 125 fasc. monitorio.
pagina 6 di 10 L'opposta dunque, tenuto conto della disponibilità del padre della minore di versare, sebbene solo a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, la somma parziale di € 2.409,92 insisteva per il riconoscimento in suo favore anche della differenza pari a € 3.774,95.
Alla prima udienza del 28/9/2023 il procuratore dell'opponente dava atto di avere versato la somma di
€ 2.109,92; il GOT delegato rinviava la causa per tentare la conciliazione delle parti. La conciliazione non riusciva e venivano pertanto concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa veniva in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14/11/2024, tenuta davanti a questo giudice.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Il credito vantato da nei confronti dell'opponente trova la propria fonte nel decreto del CP_1
Tribunale di Milano del 19/9/2016 ed è documentalmente provato dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio.
In relazione alle spese contestate da nell'atto di citazione in opposizione, l'opposta ha Parte_1
formulato una serie di deduzioni nella comparsa di costituzione e risposta che non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Nella prima memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c., l'opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito alle specifiche deduzioni formulate dall'opposta nella propria comparsa:
l'opponente si è limitato a precisare di aver provveduto, medio tempore, ad effettuare un bonifico in favore della sig.ra dell'importo di € 2.109,92, anziché di € 2.409,92 come preannunciato CP_1
nell'atto di citazione e ciò in quanto la somma di € 150,00 annui, richiesta per due volte in pagamento a
Per_ titolo di taSA di iscrizione scolastica del Liceo Parini della GL , dovesse ritenersi in realtà un pagina 7 di 10 contributo volontario, mai stato richiesto o proposto al padre e che pertanto non riconosceva come dovuto.
Si deve osservare che tale difesa risulta infondata essendo la spesa scolastica in questione – sebbene indicata come volontaria - una spesa ordinariamente e notoriamente conneSA alla frequenza di una scuola pubblica. Come indicato nel decreto del Tribunale di Milano del 19/9/2016, tale spesa,
rientrando fra quelle scolastiche, deve essere considerata a carico del padre per il 100% del relativo importo.
In merito alle ulteriori spese non riconosciute nell'atto di citazione in opposizione, l'opponente nulla ha contestato, nella prima memoria istruttoria, in relazione al fatto di essere stato previamente informato dalla riguardo alla situazione medica e all'urgenza di intervenire a tutela della salute e della CP_1
Per_ sicurezza della GL (cfr. doc. 128 fascicolo monitorio e doc. 5 fascicolo opposta); si deve inoltre osservare che l'opponente non aveva espresso alcun diniego alla terapia, nemmeno se effettuata privatamente, come risulta dal doc. 1 fascicolo opponente, ossia la lettera di risposta alla comunicazione di cui al doc. 5 dell'opposta.
Si deve rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di spese straordinarie sostenute
nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad
informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti
di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze
destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es.
le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo
quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario
pagina 8 di 10 regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva
informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le
ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la
rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (cfr. Cass.
n. 14564 del 25/05/2023).
Nella fattispecie risulta evidente che in presenza di una patologia fortemente pericolosa per la salute di una ragazza, come l'anoressia (la ragazza era arrivata, in poco tempo, a pesare circa 40 kg, fatto non contestato dall'opponente), il genitore collocatario ha agito nell'esclusivo e preminente interesse della minore, cambiando tempestivamente il percorso terapeutico iniziato presso , a fronte del Persona_3
Per_ repentino peggioramento delle condizioni di . E' peraltro pacifico che i rapporti tra il padre e la
GL fossero assenti e difficoltosi (cfr. anche doc. 1 fascicolo opponente) e tale circostanza ha evidentemente avuto delle ripercussioni sul coinvolgimento del padre, il quale ha contestato solo con lettera del 21/7/2022 di voler pagare le spese previste dal SSN;
tale difesa risulta priva di pregio non potendosi imporre, stante l'estrema delicatezza degli equilibri di volta raggiunti con le terapie messe in atto su più fronti (psicologico, nutrizionale) e dato il pacifico miglioramento delle condizioni di salute
Per_ di dopo l'inizio delle cure con la Dott.SA sospendere il percorso intrapreso per Per_4
iniziarne uno con il Servizio Sanitario Nazionale, come avrebbe desiderato il padre, senza considerare gli aspetti positivi della terapia scelta dalla madre nel superiore interesse alla salute della GL.
Alcuna contestazione è stata inoltre formulata in sede di prima memoria istruttoria in relazione alle altre spese mediche, così come in relazione alle spese scolastiche e alle spese sportive.
pagina 9 di 10 L'opposizione deve pertanto essere rigettata, risultando tutte le spese effettuate dalla madre come
Per_ rispondenti al preminente interesse di .
Il decreto ingiuntivo non può tuttavia essere confermato, stante l'intervenuto pagamento parziale da parte dell'opponente della somma di € 2.109,92.
L'attore opponente deve comunque essere condannato a pagare alla convenuta opposta l'importo indicato in via monitoria detratta la somma sopra indicata, e così l'importo di € 4.074,95 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento ai valori minimi, in complessivi
€ 2.540,00 oltre 15% spese generali e oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2) stante l'intervenuto pagamento parziale, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna a pagare nei confronti di l'importo di € 4.074,95, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna parte opponente a rifondere parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi oltre 15% spese generali e oneri di legge.
Così deciso a Milano il 06/04/2025
Il Giudice
dott.SA Elisabetta Stefania Stuccillo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Stefania Stuccillo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8536/2023 promoSA da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Paolo Ippolito Nicolini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Milano presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'avv. Viviana Cugnasca e dell'avv. Paola Zanoni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/2/2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 20054/2022 con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 6.184,87 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, a CP_1
Per_ fronte del mancato pagamento delle spese straordinarie sostenute per la GL minore .
Nello specifico, nel ricorso per decreto ingiuntivo affermava che con decreto camerale CP_1
definitivo del Tribunale di Milano del 19/9/2016, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 316 bis c.c. per l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della GL minore , nata Persona_2
dall'unione tra la steSA e il sig. , era previsto il versamento a carico del padre del Parte_1
mantenimento della GL minore pari a € 1.500,00 mensili e che “Il padre, inoltre, terrà a proprio
ESCLUSIVO carico le spese scolastiche della GL minore (rette, iscrizioni, mensa, materiale
didattico di inizio anno, libri, gite, divise anche sportive richieste dalla scuola, e ogni altra occorrenza
richiesta dalla scuola, ripetizioni)” oltre alla previsione “il padre, inoltre, terrà a proprio carico il
50% delle seguenti spese straordinarie di RI: - mediche, comprese le specialistiche e dentistiche, e
farmaceutiche; - sportive, compresa la relativa attrezzatura;
parascolastiche e ricreative;
per campus
sportivi o di vacanza, viaggi studio o vacanze autonome della minore, tutte in quanto previamente
concordate, salva l'urgenza per le spese mediche”.
La ricorrente rilevava che , da gennaio 2019, nonostante le ripetute richieste, non aveva Parte_1
rimborsato integralmente alla ex compagna la propria quota di spese straordinarie, in violazione dell'accordo genitoriale recepito nel citato provvedimento. Seguiva l'elenco dettagliato delle spese mediche, da dividere al 50%, delle spese scolastiche, al 100% a carico di , e delle spese Parte_1
pagina 2 di 10 sportive, dovute per il 50%. Affermava che, a fronte di un debito complessivamente maturato pari a €
8.484,67, dopo le numerose richieste di pagamento, aveva versato a parziale copertura la Parte_1
somma di € 2.151,51 in due tranches e solo in data 18 novembre 2022 aveva effettuato un bonifico di ulteriori € 148,29; pertanto il padre doveva ancora rimborsare la somma complessiva di € 6.184,87.
La ricorrente aggiungeva che, con particolare riferimento alle spese mediche, nel mese di agosto 2021 a
Per_
era stata diagnosticata l'anoressia nervosa, per la quale la , preavvertendo il padre CP_1
benché egli non avesse alcun rapporto con la GL sin dall'ottobre del 2019, si era immediatamente attivata con la neceSAria urgenza richiesta, anzi imposta dalle condizioni di salute della ragazza, per
Per_ trovare il migliore percorso di cura e sostegno per . Dapprima la minore veniva presa in cura dal centro specializzato del San Raffaele, , ma a causa del peggioramento intercorso si Persona_3
rivolgeva alla Casa di Cura Villa Garda, specializzata in riabilitazione nutrizionale: evidenziava che il percorso di cura seguito dalla GL, essendo composto in parte da sostegno psicologico e in parte da un sostegno nutrizionale, non era possibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, ma solo ed esclusivamente privatamente. Dunque tutte le cure, le visite e gli esami che la ricorrente aveva fatto
Per_ fare a erano avvenuti non solo in estrema urgenza, ma anche senza possibilità di avvalersi del
SSN.
Nell'atto di citazione in opposizione affermava di avere contestato nel novembre Parte_1
2021 gli importi richiesti, lamentando di non essere mai stato reso partecipe delle spese da sostenere
Per_ nell'interesse di . Rilevava inoltre di avere contestato con lettera del gennaio 2022 che le spese non erano state preventivamente concordate e che la non si era attenuta alle Linee Guida del CP_1
Tribunale. Rilevava di avere effettuato dei pagamenti - € 1.000,00 in data 23/3/2022 e € 1.151,51 in pagina 3 di 10 data 21/7/2022 - e che tutte le spese azionate in via monitoria erano state richieste a distanza di oltre un anno dall'esborso e pertanto non potevano essere riconosciute.
In relazione alle spese mediche riconosceva come dovute le spese pari a € 370,72 e come non dovute le spese per asportazione verruca, per il tampone molecolare e le visite psichiatriche e dello psicologo e dietologo;
in particolare affermava che con la comunicazione del 21/7/2022 non aveva prestato il consenso alla continuazione delle cure in atto riconoscendo esclusivamente quelle rimborsabili con il
SSN.
L'opponente riconosceva inoltre come dovute le spese scolastiche per € 1.456,70, escludendo l'acquisto del computer in quanto non preventivamente richiesto al padre e non autorizzato, avendo già regalato nell'ottobre 2018 un computer alla GL. Parte_1
L'opponente dichiarava dunque che l'ammontare complessivo di quanto dovuto era pari a € 2.409,92 e che tale somma sarebbe stata corrisposta all'opposta prima della prima udienza di comparizione.
Domandava pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio deducendo che il padre, a partire dal 2019 mostrava completo CP_1
disinteresse per qualunque aspetto relativo alla vita e alla salute della GL e che lo stesso, durante questo arco temporale, aveva impedito e ostacolato la comunicazione con la madre, non rispondendo -
ad eccezione della sola mail del 31/8/2021 – alle comunicazioni che la gli inviava. CP_1
In particolare, evidenziava di avere chiesto il pagamento delle spese prima della data indicata dall'opponente - 11/11/2021 - avendo inviato con raccomandata del 27/11/2020 la richiesta di rimborso delle spese anticipate, comunicazione ricevuta e mai riscontrata.
pagina 4 di 10 Con riferimento ai parziali rimborsi indicati dall'opponente, pari a € 2.289,80, rilevava che erano stati già tenuti in considerazione nel calcolo della somma complessivamente ingiunta, pari a € 6.184,87. In
merito alle Linee Guida indicate nella difesa dell'opponente, rilevava che l'accordo era stato ratificato dal Tribunale di Milano a settembre 2016, mentre le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano
erano state siglate nel novembre 2017: pertanto non era possibile richiamare nell'accordo le Linee
Guida del Tribunale di Milano essendo successive.
In relazione alle cure dovute per l'anoressia, l'opposta affermava che non appena appreso della malattia la steSA si era attivata con la neceSAria urgenza ed aveva tempestivamente informato il padre dell'inizio del percorso presso e che, in tale occasione, non aveva sollevato Persona_3 Parte_1
alcuna eccezione rispetto all'informazione ricevuta;
deduceva inoltre di avere comunicato al padre, con raccomandata del 11/11/2021, anche il peggioramento delle condizioni di salute della GL e che,
stante la totale mancanza di miglioramenti e l'inefficacia del percorso terapeutico presso , Persona_3
Per_
avrebbe iniziato un altro percorso con un'altra professionista, la Dott.SA affermava Per_4
che la terapia presso era di tipo psichiatrico, mentre quella con la Dott.SA era più Persona_3 Per_4
completa e compleSA, prevedendo non solo il supporto psicologico, ma anche la supervisione e la collaborazione di una nutrizionista, la Dott.SA . Persona_5
Per_ In particolare, unitamente agli incontri con cadenza settimanale, – oltre a poter chiamare la
DottoreSA ogniqualvolta ne sentiva il bisogno – ha potuto contare sull'assistenza ai pasti da Per_4
parte della professionista in collegamento video, tenendo un diario dettagliato relativo ai momenti del
Per_ pasto, nell'ambito del più ampio percorso terapeutico di , che si era rivelato produttivo di effetti pagina 5 di 10 Per_ positivi;
dopo 15 mesi, a partire da luglio 2021, iniziava a sentirsi meglio e l'ultima visita con la
Dott.SA infatti, è stata a novembre 2022 (doc. 131 fasc. monitorio). Per_4
In merito alle varie spese contestate dall'opponente, evidenziava che:
- della spesa sostenuta per l'asportazione della verruca effettuata privatamente, in quel periodo (maggio
Per_ 2021) , frequentava il corso di nuoto agonistico e, se non avesse tempestivamente asportato la verruca, che le recava molto dolore, non avrebbe potuto accede alla piscina e partecipare agli allenamenti. Per tale ragione, l'opposta riconduceva tale spesa nell'alveo di quelle urgenti;
- della spesa sostenuta ad agosto 2020 per il tampone molecolare, pari a € 70,00, rilevava che in quel particolare momento storico, non era consentito uscire di casa con una temperatura corporea superiore a 37,5° e la GL non poteva recarsi in farmacia con la febbre molto alta, come di fatto aveva. La
febbre molto alta - in correlazione alla pandemia da Covid-19 - rendeva urgente il tampone molecolare effettuato a domicilio;
- della spesa relativa al computer, annoverata tra le spese scolastiche, che non richiedono il previo accordo genitoriale ed erano stabilite come interamente a carico del padre, rilevava che tale acquisto si era reso neceSArio perché la minore potesse seguire le lezioni scolastiche in DAD, durante il periodo
Per_ della pandemia, atteso che quello che aveva in uso – regalato dal padre nel 2018 in quanto non più utilizzato perché obsoleto - era molto vecchio e non consentiva di connettersi regolarmente e correttamente alle lezioni;
negava che il padre avesse acquistato delle magliette per la divisa scolastica del 2019 rimborsandole alla madre in contanti, così come in relazione alle spese sportive di cui ai docc.
120, 121, 122, 123, 124 e 125 fasc. monitorio.
pagina 6 di 10 L'opposta dunque, tenuto conto della disponibilità del padre della minore di versare, sebbene solo a fronte della notifica del decreto ingiuntivo, la somma parziale di € 2.409,92 insisteva per il riconoscimento in suo favore anche della differenza pari a € 3.774,95.
Alla prima udienza del 28/9/2023 il procuratore dell'opponente dava atto di avere versato la somma di
€ 2.109,92; il GOT delegato rinviava la causa per tentare la conciliazione delle parti. La conciliazione non riusciva e venivano pertanto concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa veniva in seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14/11/2024, tenuta davanti a questo giudice.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Il credito vantato da nei confronti dell'opponente trova la propria fonte nel decreto del CP_1
Tribunale di Milano del 19/9/2016 ed è documentalmente provato dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio.
In relazione alle spese contestate da nell'atto di citazione in opposizione, l'opposta ha Parte_1
formulato una serie di deduzioni nella comparsa di costituzione e risposta che non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Nella prima memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c., l'opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito alle specifiche deduzioni formulate dall'opposta nella propria comparsa:
l'opponente si è limitato a precisare di aver provveduto, medio tempore, ad effettuare un bonifico in favore della sig.ra dell'importo di € 2.109,92, anziché di € 2.409,92 come preannunciato CP_1
nell'atto di citazione e ciò in quanto la somma di € 150,00 annui, richiesta per due volte in pagamento a
Per_ titolo di taSA di iscrizione scolastica del Liceo Parini della GL , dovesse ritenersi in realtà un pagina 7 di 10 contributo volontario, mai stato richiesto o proposto al padre e che pertanto non riconosceva come dovuto.
Si deve osservare che tale difesa risulta infondata essendo la spesa scolastica in questione – sebbene indicata come volontaria - una spesa ordinariamente e notoriamente conneSA alla frequenza di una scuola pubblica. Come indicato nel decreto del Tribunale di Milano del 19/9/2016, tale spesa,
rientrando fra quelle scolastiche, deve essere considerata a carico del padre per il 100% del relativo importo.
In merito alle ulteriori spese non riconosciute nell'atto di citazione in opposizione, l'opponente nulla ha contestato, nella prima memoria istruttoria, in relazione al fatto di essere stato previamente informato dalla riguardo alla situazione medica e all'urgenza di intervenire a tutela della salute e della CP_1
Per_ sicurezza della GL (cfr. doc. 128 fascicolo monitorio e doc. 5 fascicolo opposta); si deve inoltre osservare che l'opponente non aveva espresso alcun diniego alla terapia, nemmeno se effettuata privatamente, come risulta dal doc. 1 fascicolo opponente, ossia la lettera di risposta alla comunicazione di cui al doc. 5 dell'opposta.
Si deve rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di spese straordinarie sostenute
nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad
informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti
di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze
destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es.
le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo
quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario
pagina 8 di 10 regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva
informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le
ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la
rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (cfr. Cass.
n. 14564 del 25/05/2023).
Nella fattispecie risulta evidente che in presenza di una patologia fortemente pericolosa per la salute di una ragazza, come l'anoressia (la ragazza era arrivata, in poco tempo, a pesare circa 40 kg, fatto non contestato dall'opponente), il genitore collocatario ha agito nell'esclusivo e preminente interesse della minore, cambiando tempestivamente il percorso terapeutico iniziato presso , a fronte del Persona_3
Per_ repentino peggioramento delle condizioni di . E' peraltro pacifico che i rapporti tra il padre e la
GL fossero assenti e difficoltosi (cfr. anche doc. 1 fascicolo opponente) e tale circostanza ha evidentemente avuto delle ripercussioni sul coinvolgimento del padre, il quale ha contestato solo con lettera del 21/7/2022 di voler pagare le spese previste dal SSN;
tale difesa risulta priva di pregio non potendosi imporre, stante l'estrema delicatezza degli equilibri di volta raggiunti con le terapie messe in atto su più fronti (psicologico, nutrizionale) e dato il pacifico miglioramento delle condizioni di salute
Per_ di dopo l'inizio delle cure con la Dott.SA sospendere il percorso intrapreso per Per_4
iniziarne uno con il Servizio Sanitario Nazionale, come avrebbe desiderato il padre, senza considerare gli aspetti positivi della terapia scelta dalla madre nel superiore interesse alla salute della GL.
Alcuna contestazione è stata inoltre formulata in sede di prima memoria istruttoria in relazione alle altre spese mediche, così come in relazione alle spese scolastiche e alle spese sportive.
pagina 9 di 10 L'opposizione deve pertanto essere rigettata, risultando tutte le spese effettuate dalla madre come
Per_ rispondenti al preminente interesse di .
Il decreto ingiuntivo non può tuttavia essere confermato, stante l'intervenuto pagamento parziale da parte dell'opponente della somma di € 2.109,92.
L'attore opponente deve comunque essere condannato a pagare alla convenuta opposta l'importo indicato in via monitoria detratta la somma sopra indicata, e così l'importo di € 4.074,95 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento ai valori minimi, in complessivi
€ 2.540,00 oltre 15% spese generali e oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2) stante l'intervenuto pagamento parziale, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna a pagare nei confronti di l'importo di € 4.074,95, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna parte opponente a rifondere parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi oltre 15% spese generali e oneri di legge.
Così deciso a Milano il 06/04/2025
Il Giudice
dott.SA Elisabetta Stefania Stuccillo
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