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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1947/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BAGNADENTRO PAOLO
e nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MURETTINO ENRICO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine, essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. L'abitazione coniugale sita in Bra, Str. Montenero 37/b, di proprietà della moglie, rimarrà in uso alla stessa unitamente agli arredi che la compongono, che rimarranno di sua proprietà. Il marito ha già trasferito a seguito della separazione la propria residenza presso altra abitazione sita in Bra, Via
Vittorio Emanuele n.240 e ha già ritirato i propri beni ed effetti personali.
2. La figlia , nata a [...] il [...], viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. La medesima manterrà la propria residenza presso la madre. Il padre vedrà e terrà con sé : Per_1
a) a fine settimana alterni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 8,00 circa del mattino del lunedì allorquando sarà cura del padre riaccompagnarla a scuola o a prendere i mezzi per recarsi a scuola ovvero (quando non vi sarà scuola) la terrà con sé fino al riaccompagnamento dopo il pranzo presso la residenza della madre;
b) continuativamente per quindici giorni, anche non consecutivi (ma tenendo sempre nel debito conto le eIGenze di programmazione reciproche), durante le vacanze estive, da concordarsi entro il giorno
28.02 di ogni anno;
c) una settimana alternativamente dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01 durante quelle invernali e metà di quelle pasquali;
d) infrasettimanalmente nelle giornate in cui vi è la disponibilità dell'insegnante che aiuta a Per_1
fare i compiti e quindi attualmente di lunedì e di mercoledì allorquando il padre provvederà a recuperare la figlia all'uscita da scuola conducendola a studiare e ad eseguire i compiti presso l'abitazione materna. Il padre avrà cura di prelevare dalla residenza materna prima di cena, Per_1
conducendola presso la propria (del padre) abitazione, ove la figlia consumerà la cena e pernotterà il martedì e il giovedì; il padre avrà cura di riaccompagnare la figlia a scuola nelle mattinate di mercoledì e di venerdì o a prendere i mezzi per recarsi a scuola ovvero (quando non vi sarà scuola) la terrà con sé fino al riaccompagnamento dopo il pranzo presso la residenza della madre. Lo studio e l'esecuzione dei compiti presso l'abitazione materna nelle giornate in cui vi è la disponibilità dell'insegnante che aiuta la figlia a fare i compiti e quindi attualmente di lunedì e di Per_1
mercoledì avverrà solo per il primo periodo onde non cambiare repentinamente le abitudini di
. Per il primo periodo, anche quando non frequenterà la scuola, potrà fare i compiti Per_1 Per_1 nella residenza materna anche nelle giornate in cui vi è la disponibilità dell'insegnante che aiuta la figlia a fare i compiti e quindi attualmente di lunedì e di mercoledì. Il padre verrà a prenderla Per_1
prima di cena il martedì e il giovedì con pernotto presso la propria residenza e la terrà con sé fino al riaccompagnamento dopo il pranzo presso la residenza materna rispettivamente il mercoledì e il venerdì. Resta inteso che i genitori nella gestione della figlia (quando di loro competenza) potranno delegare (a loro rispettive cura e spese) persone terze note alla minore. Le parti sin da ora si garantiscono aiuto reciproco in caso di impedimento contingente con eventuali accordi presi di volta in volta. potrà liberamente vedere i nonni. Per_1
3. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma Per_1 mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza 01.04.2024, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati vigente presso il Tribunale di Asti. La madre percepirà in misura del 100% l'assegno unico. Le parti concordano che i denari erogati dall' ex Legge CP_2
104/1992 verranno utilizzati dalla madre per far fronte ai costi relativi all'assistenza della figlia minore costituiti dalla retribuzione di un'insegnante che l'aiuti a fare i compiti e a preparare le lezioni durante i pomeriggi.
4. Le parti concordano che il IG. corrisponda alla IG.ra l'importo pregresso, pari ad CP_1 Pt_1
€ 4.200,00, dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 09.06.2025. Per ciò che concerne il 50% delle spese straordinarie pregresse, le parti convenzionalmente quantificano in €
1.000,00 la somma dovuta fino al 31.05.2025 dal IG. alla IG.ra , impegnandosi il padre CP_1 Pt_1
a corrispondere tale somma alla madre entro il 30.06.2025; con il puntuale pagamento di tale somma resta inteso che null'altro sarà dovuto dal IG. alla IG. a titolo di rimborso spese CP_1 Pt_1
straordinarie pregresse. Il mancato o ritardato pagamento per un periodo superiore a 5 giorni delle somme predette darà facoltà alla IG.ra di ripetere dal IG. il 50% delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie sostenute per la minore, la cui quota ammonta effettivamente ad oggi ad € 3.911,70.
5. Nessun assegno a titolo divorzile verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge.
6. Le spese legali vengono compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 CP_1
(TO) il 01/04/1975, celebrato in MONFORTE D'ALBA in data 21/06/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1947/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BAGNADENTRO PAOLO
e nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MURETTINO ENRICO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine, essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. L'abitazione coniugale sita in Bra, Str. Montenero 37/b, di proprietà della moglie, rimarrà in uso alla stessa unitamente agli arredi che la compongono, che rimarranno di sua proprietà. Il marito ha già trasferito a seguito della separazione la propria residenza presso altra abitazione sita in Bra, Via
Vittorio Emanuele n.240 e ha già ritirato i propri beni ed effetti personali.
2. La figlia , nata a [...] il [...], viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. La medesima manterrà la propria residenza presso la madre. Il padre vedrà e terrà con sé : Per_1
a) a fine settimana alterni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 8,00 circa del mattino del lunedì allorquando sarà cura del padre riaccompagnarla a scuola o a prendere i mezzi per recarsi a scuola ovvero (quando non vi sarà scuola) la terrà con sé fino al riaccompagnamento dopo il pranzo presso la residenza della madre;
b) continuativamente per quindici giorni, anche non consecutivi (ma tenendo sempre nel debito conto le eIGenze di programmazione reciproche), durante le vacanze estive, da concordarsi entro il giorno
28.02 di ogni anno;
c) una settimana alternativamente dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01 durante quelle invernali e metà di quelle pasquali;
d) infrasettimanalmente nelle giornate in cui vi è la disponibilità dell'insegnante che aiuta a Per_1
fare i compiti e quindi attualmente di lunedì e di mercoledì allorquando il padre provvederà a recuperare la figlia all'uscita da scuola conducendola a studiare e ad eseguire i compiti presso l'abitazione materna. Il padre avrà cura di prelevare dalla residenza materna prima di cena, Per_1
conducendola presso la propria (del padre) abitazione, ove la figlia consumerà la cena e pernotterà il martedì e il giovedì; il padre avrà cura di riaccompagnare la figlia a scuola nelle mattinate di mercoledì e di venerdì o a prendere i mezzi per recarsi a scuola ovvero (quando non vi sarà scuola) la terrà con sé fino al riaccompagnamento dopo il pranzo presso la residenza della madre. Lo studio e l'esecuzione dei compiti presso l'abitazione materna nelle giornate in cui vi è la disponibilità dell'insegnante che aiuta la figlia a fare i compiti e quindi attualmente di lunedì e di Per_1
mercoledì avverrà solo per il primo periodo onde non cambiare repentinamente le abitudini di
. Per il primo periodo, anche quando non frequenterà la scuola, potrà fare i compiti Per_1 Per_1 nella residenza materna anche nelle giornate in cui vi è la disponibilità dell'insegnante che aiuta la figlia a fare i compiti e quindi attualmente di lunedì e di mercoledì. Il padre verrà a prenderla Per_1
prima di cena il martedì e il giovedì con pernotto presso la propria residenza e la terrà con sé fino al riaccompagnamento dopo il pranzo presso la residenza materna rispettivamente il mercoledì e il venerdì. Resta inteso che i genitori nella gestione della figlia (quando di loro competenza) potranno delegare (a loro rispettive cura e spese) persone terze note alla minore. Le parti sin da ora si garantiscono aiuto reciproco in caso di impedimento contingente con eventuali accordi presi di volta in volta. potrà liberamente vedere i nonni. Per_1
3. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , la somma Per_1 mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza 01.04.2024, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati vigente presso il Tribunale di Asti. La madre percepirà in misura del 100% l'assegno unico. Le parti concordano che i denari erogati dall' ex Legge CP_2
104/1992 verranno utilizzati dalla madre per far fronte ai costi relativi all'assistenza della figlia minore costituiti dalla retribuzione di un'insegnante che l'aiuti a fare i compiti e a preparare le lezioni durante i pomeriggi.
4. Le parti concordano che il IG. corrisponda alla IG.ra l'importo pregresso, pari ad CP_1 Pt_1
€ 4.200,00, dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 09.06.2025. Per ciò che concerne il 50% delle spese straordinarie pregresse, le parti convenzionalmente quantificano in €
1.000,00 la somma dovuta fino al 31.05.2025 dal IG. alla IG.ra , impegnandosi il padre CP_1 Pt_1
a corrispondere tale somma alla madre entro il 30.06.2025; con il puntuale pagamento di tale somma resta inteso che null'altro sarà dovuto dal IG. alla IG. a titolo di rimborso spese CP_1 Pt_1
straordinarie pregresse. Il mancato o ritardato pagamento per un periodo superiore a 5 giorni delle somme predette darà facoltà alla IG.ra di ripetere dal IG. il 50% delle spese Pt_1 CP_1 straordinarie sostenute per la minore, la cui quota ammonta effettivamente ad oggi ad € 3.911,70.
5. Nessun assegno a titolo divorzile verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge.
6. Le spese legali vengono compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 CP_1
(TO) il 01/04/1975, celebrato in MONFORTE D'ALBA in data 21/06/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.