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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, nella persona della dott.ssa Alessandra
Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6623 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
e C.F._1
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta
[...]
Nacci, elettivamente domiciliati nel suo studio in Cassino (FR), Piazza Labriola n.
37; opponenti
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._3
;
[...]
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2 C.F._4
;
[...]
nato a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_3 CodiceFiscale_5
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_4 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Corona, elettivamente domiciliati nel suo studio in Scauri (LT) Via Castagna n. 47; opposti
Curatela dell'eredità giacente di , in persona del curatore avv. Persona_1
Marco Perna (giusta nomina del Tribunale di Cassino del 26.04.2023 n. cronol.
7446/2023 R.G. 797/2023), codice fiscale , rappresentato e CodiceFiscale_7
difeso da sé medesimo, in forza di autorizzazione del giudice tutelare di Cassino del
14.7.2023), con domicilio eletto in Cassino (FR), Largo Dante n. 5; opposto
; Controparte_3
; Controparte_4 ; Controparte_5
opposti contumaci
Conclusioni degli opponenti: “in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione nella procedura esecutiva immobiliare n.
10073/2006 relativamente al fabbricato rurale della consistenza catastale di are una
e centiare cinquantaquattro (are 01.54), censito nel catasto terreni di ON al foglio
22 particella 226, senza redditi;
- nel merito, previo accertamento e dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione della comproprietà del bene sito in ON (LT), e precisamente fabbricato rurale della consistenza catastale di are una e centiare cinquantaquattro
(are 01.54), censito nel catasto terreni di ON al foglio 22 particella 226, senza redditi, in favore dei coniugi e per aver Parte_1 Parte_2
composseduto detti terreni, in modo continuato pacifico e ininterrotto sin dal 1992, dichiarare che i creditori procedenti non hanno il diritto di espropriare il bene pignorato su indicato e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi. - per l'effetto dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il pignoramento immobiliare eseguito dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Esecuzioni del Tribunale di
Latina, iscritto a ruolo il 10/10/2006 e trascritto alla Conservatoria dei R.R. II di
Latina il 27/10/2006 al n. 20534 Reg. part. E al n. 35067 Reg. Gen. e tutti i successivi atti del processo esecutivo immobiliare n. 10073/2006 R. G. E. relativamente al fabbricato rurale della consistenza catastale di are una e centiare cinquantaquattro (are 01.54), censito nel catasto terreni di ON al foglio 22 particella 226, senza redditi;
- ordinare al Direttore dell' Parte_5
di provvedere, con esonero da ogni sua qualsiasi responsabilità,
[...] all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Conclusioni degli opposti , e Controparte_1 Controparte_2 Pt_3 Pt_4
“-dichiarare inammissibile, improponibile e comunque totalmente infondata, sia in fatto che in diritto, ogni domanda attrice, anche perché non provata;
-si chiede inoltre – sussistendone i presupposti - la condanna per responsabilità aggravata degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. …..”. Conclusioni dell'opposta curatela dell'eredità giacente di Persona_1
“Rimessa la decisione del caso al GI, riserva la difesa di merito nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Cassino. Riservato altresì ogni diritto inerente la procedura per esecuzione immobiliare 10073/2006”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione da essi proposto ai sensi dell'art. 619 c.p., nel corso dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 10073/2006, incardinata nei confronti di su istanza dei creditori , Persona_1 Controparte_1
, e . Controparte_2 Parte_3 Parte_4
Hanno contestato il diritto dei creditori a procedere esecutivamente, nello specifico, relativamente all'immobile costituito dal fabbricato rurale sito in ON (LT), censito nel catasto terreni di ON al foglio 22 particella 226,
Hanno dedotto:
- che il bene è di loro proprietà per averlo composseduto “in modo inequivoco, (ossia certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale) pacifico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino […] continuo ed ininterrotto nel tempo, da oltre venti anni”;
- che in data 30.07.2021 hanno provveduto a notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio di usucapione, incardinato sul Tribunale di Cassino;
- che il possesso del bene è iniziato dall'anno 1992, attraverso la coltivazione e la sistemazione dell'immobile, “sul quale insiste anche un vigneto di consistente estensione. In particolare si sono occupati e tuttora si occupano di tutte le opere necessarie alla manutenzione del vigneto (anche con inserimento di nuova piantagione) e del fabbricato rurale insistente sulla particella 226”;
- che sull'immobile hanno eseguito anche “intonaci delle facciate esterne, con rifacimento della pavimentazione del cortile della casa rurale, nonché lavori di sistemazione del muro di recinzione impegnando la somma di Lire 8.000.000 […];
- che “Nella casa rurale vi è tutta l'attrezzatura necessaria per la produzione del vino (pigiatrice meccanica per uva, torchio, nonchè il necessario per
l'imbottigliamento del vino, prodotto personalmente dai coniugi)”.
Hanno concluso come in atti, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione. Con comparsa depositata in data 24.03.2023 si sono costituiti , Controparte_1
, e , creditori procedenti, i quali Controparte_2 Parte_3 Parte_4
hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Si è, altresì, costituita, con comparsa depositata in data 21.11.2023, la curatela dell'eredità giacente di , il cui procuratore ha dedotto che, sul tema Persona_1 dell'usucapione “il compossesso dichiarato dagli attori mal si attaglia con l'istituto dell'usucapione, i cui presupposti sono ineludibilmente quelli voluti dalle norme e dalla giurisprudenza del caso in termini di possesso esclusivo e ventennale”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, non si sono costituiti
, e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5
.
[...]
Acquisite le produzioni documentali, la causa viene decisa come segue.
*****
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di Controparte_3 [...]
e . Controparte_6 Controparte_5
In punto di qualificazione, la domanda proposta dagli opponenti e Parte_1 integra un'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 Parte_2
c.p.c.
Con tale strumento, il terzo vuole far valere l'esistenza di un diritto di proprietà o altro diritto reale, incompatibile con quello oggetto di esecuzione.
Gli opponenti, infatti, hanno allegato l'esistenza del loro diritto di proprietà sull'immobile sito in ON (LT), censito al foglio 22 particella 226, acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione, contestando che detto bene possa essere venduto forzosamente per debiti altrui.
L'opposizione non è risultata fondata.
Si osserva, che a sostegno delle proprie deduzioni, gli opponenti hanno allegato di aver sempre posseduto il bene, comportandosi come titolari del diritto di proprietà, tanto che nel luglio 2021 hanno adito il Tribunale di Cassino per l'accertamento dell'acquisto. Orbene, la sola circostanza della pendenza del giudizio di usucapione non è sufficiente nella presente sede per affermare l'esistenza del diritto, posto che la domanda risulta ancora sub iudice.
Sotto altro profilo, le deduzioni svolte nel presente giudizio non risultano sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda. Gli opponenti, infatti, non hanno adeguatamente allegato la ricorrenza di un possesso utile ad usucapire, atteso che tale di situazione di fatto, oltre a dover avere i caratteri di una relazione pacifica, pubblica ed ininterrotta con il bene, esige qualcosa in più rispetto al rapporto di fatto con la res, che caratterizza anche la semplice detenzione.
Deve, infatti essere allegato e dimostrato che si è realizzata la cosiddetta interversione del possesso, tale che il rapporto con la cosa si atteggi in modo da escludere e contrastare i poteri del proprietario. La norma contenuta nell'art. 1164
c.c. è chiara nel disporre che “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato, con condivisibili principi, che l'interversione nel possesso “………non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. (cfr. Cass. ordinanza 3.07.2018 n. 17376).
Ebbene, nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Gli opponenti lamentano il rigetto delle richieste istruttorie, evidenziando che l'espletamento delle prove orali avrebbe comprovato quanto da essi dedotto.
Osserva il Tribunale che il mancato accoglimento della richiesta di prova per testi, poggia sulla insufficienza di essa, per come formulata. Gli opponenti, infatti, avrebbero voluto dimostrare il rapporto di fatto con il bene oggetto della domanda.
Tuttavia, in difetto della dimostrazione dell'interversione del possesso, la prova per testi, per come articolata, non sarebbe stata sufficiente all'accoglimento della domanda.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Segue la statuizione sulle spese di lite, le quali, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, sono poste a carico degli opponenti e in solido, in quanto Parte_1 Parte_2
soccombenti, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
Nulla sulle spese in relazione ai contumaci. Va rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulati dagli opposti e Infatti, i predetti non hanno neppure allegato il pregiudizio CP_1 CP_2
subito e, comunque, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite risulta già satisfattiva.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Alessandra Lulli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna gli opponenti e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in euro 3.400,00 per compensi (di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 1.400,00 per la fase conclusiva), oltre spese generali al 15% Iva e
Cpa;
- nulla sulle spese dei contumaci;
- rigetta la domanda formulata dagli opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Latina, 20.05.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, nella persona della dott.ssa Alessandra
Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6623 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
e C.F._1
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Roberta
[...]
Nacci, elettivamente domiciliati nel suo studio in Cassino (FR), Piazza Labriola n.
37; opponenti
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._3
;
[...]
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2 C.F._4
;
[...]
nato a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_3 CodiceFiscale_5
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_4 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Corona, elettivamente domiciliati nel suo studio in Scauri (LT) Via Castagna n. 47; opposti
Curatela dell'eredità giacente di , in persona del curatore avv. Persona_1
Marco Perna (giusta nomina del Tribunale di Cassino del 26.04.2023 n. cronol.
7446/2023 R.G. 797/2023), codice fiscale , rappresentato e CodiceFiscale_7
difeso da sé medesimo, in forza di autorizzazione del giudice tutelare di Cassino del
14.7.2023), con domicilio eletto in Cassino (FR), Largo Dante n. 5; opposto
; Controparte_3
; Controparte_4 ; Controparte_5
opposti contumaci
Conclusioni degli opponenti: “in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione nella procedura esecutiva immobiliare n.
10073/2006 relativamente al fabbricato rurale della consistenza catastale di are una
e centiare cinquantaquattro (are 01.54), censito nel catasto terreni di ON al foglio
22 particella 226, senza redditi;
- nel merito, previo accertamento e dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione della comproprietà del bene sito in ON (LT), e precisamente fabbricato rurale della consistenza catastale di are una e centiare cinquantaquattro
(are 01.54), censito nel catasto terreni di ON al foglio 22 particella 226, senza redditi, in favore dei coniugi e per aver Parte_1 Parte_2
composseduto detti terreni, in modo continuato pacifico e ininterrotto sin dal 1992, dichiarare che i creditori procedenti non hanno il diritto di espropriare il bene pignorato su indicato e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi. - per l'effetto dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il pignoramento immobiliare eseguito dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Esecuzioni del Tribunale di
Latina, iscritto a ruolo il 10/10/2006 e trascritto alla Conservatoria dei R.R. II di
Latina il 27/10/2006 al n. 20534 Reg. part. E al n. 35067 Reg. Gen. e tutti i successivi atti del processo esecutivo immobiliare n. 10073/2006 R. G. E. relativamente al fabbricato rurale della consistenza catastale di are una e centiare cinquantaquattro (are 01.54), censito nel catasto terreni di ON al foglio 22 particella 226, senza redditi;
- ordinare al Direttore dell' Parte_5
di provvedere, con esonero da ogni sua qualsiasi responsabilità,
[...] all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Conclusioni degli opposti , e Controparte_1 Controparte_2 Pt_3 Pt_4
“-dichiarare inammissibile, improponibile e comunque totalmente infondata, sia in fatto che in diritto, ogni domanda attrice, anche perché non provata;
-si chiede inoltre – sussistendone i presupposti - la condanna per responsabilità aggravata degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. …..”. Conclusioni dell'opposta curatela dell'eredità giacente di Persona_1
“Rimessa la decisione del caso al GI, riserva la difesa di merito nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Cassino. Riservato altresì ogni diritto inerente la procedura per esecuzione immobiliare 10073/2006”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione da essi proposto ai sensi dell'art. 619 c.p., nel corso dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 10073/2006, incardinata nei confronti di su istanza dei creditori , Persona_1 Controparte_1
, e . Controparte_2 Parte_3 Parte_4
Hanno contestato il diritto dei creditori a procedere esecutivamente, nello specifico, relativamente all'immobile costituito dal fabbricato rurale sito in ON (LT), censito nel catasto terreni di ON al foglio 22 particella 226,
Hanno dedotto:
- che il bene è di loro proprietà per averlo composseduto “in modo inequivoco, (ossia certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale) pacifico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino […] continuo ed ininterrotto nel tempo, da oltre venti anni”;
- che in data 30.07.2021 hanno provveduto a notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio di usucapione, incardinato sul Tribunale di Cassino;
- che il possesso del bene è iniziato dall'anno 1992, attraverso la coltivazione e la sistemazione dell'immobile, “sul quale insiste anche un vigneto di consistente estensione. In particolare si sono occupati e tuttora si occupano di tutte le opere necessarie alla manutenzione del vigneto (anche con inserimento di nuova piantagione) e del fabbricato rurale insistente sulla particella 226”;
- che sull'immobile hanno eseguito anche “intonaci delle facciate esterne, con rifacimento della pavimentazione del cortile della casa rurale, nonché lavori di sistemazione del muro di recinzione impegnando la somma di Lire 8.000.000 […];
- che “Nella casa rurale vi è tutta l'attrezzatura necessaria per la produzione del vino (pigiatrice meccanica per uva, torchio, nonchè il necessario per
l'imbottigliamento del vino, prodotto personalmente dai coniugi)”.
Hanno concluso come in atti, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione. Con comparsa depositata in data 24.03.2023 si sono costituiti , Controparte_1
, e , creditori procedenti, i quali Controparte_2 Parte_3 Parte_4
hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Si è, altresì, costituita, con comparsa depositata in data 21.11.2023, la curatela dell'eredità giacente di , il cui procuratore ha dedotto che, sul tema Persona_1 dell'usucapione “il compossesso dichiarato dagli attori mal si attaglia con l'istituto dell'usucapione, i cui presupposti sono ineludibilmente quelli voluti dalle norme e dalla giurisprudenza del caso in termini di possesso esclusivo e ventennale”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, non si sono costituiti
, e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5
.
[...]
Acquisite le produzioni documentali, la causa viene decisa come segue.
*****
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di Controparte_3 [...]
e . Controparte_6 Controparte_5
In punto di qualificazione, la domanda proposta dagli opponenti e Parte_1 integra un'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 Parte_2
c.p.c.
Con tale strumento, il terzo vuole far valere l'esistenza di un diritto di proprietà o altro diritto reale, incompatibile con quello oggetto di esecuzione.
Gli opponenti, infatti, hanno allegato l'esistenza del loro diritto di proprietà sull'immobile sito in ON (LT), censito al foglio 22 particella 226, acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione, contestando che detto bene possa essere venduto forzosamente per debiti altrui.
L'opposizione non è risultata fondata.
Si osserva, che a sostegno delle proprie deduzioni, gli opponenti hanno allegato di aver sempre posseduto il bene, comportandosi come titolari del diritto di proprietà, tanto che nel luglio 2021 hanno adito il Tribunale di Cassino per l'accertamento dell'acquisto. Orbene, la sola circostanza della pendenza del giudizio di usucapione non è sufficiente nella presente sede per affermare l'esistenza del diritto, posto che la domanda risulta ancora sub iudice.
Sotto altro profilo, le deduzioni svolte nel presente giudizio non risultano sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda. Gli opponenti, infatti, non hanno adeguatamente allegato la ricorrenza di un possesso utile ad usucapire, atteso che tale di situazione di fatto, oltre a dover avere i caratteri di una relazione pacifica, pubblica ed ininterrotta con il bene, esige qualcosa in più rispetto al rapporto di fatto con la res, che caratterizza anche la semplice detenzione.
Deve, infatti essere allegato e dimostrato che si è realizzata la cosiddetta interversione del possesso, tale che il rapporto con la cosa si atteggi in modo da escludere e contrastare i poteri del proprietario. La norma contenuta nell'art. 1164
c.c. è chiara nel disporre che “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato, con condivisibili principi, che l'interversione nel possesso “………non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. (cfr. Cass. ordinanza 3.07.2018 n. 17376).
Ebbene, nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
Gli opponenti lamentano il rigetto delle richieste istruttorie, evidenziando che l'espletamento delle prove orali avrebbe comprovato quanto da essi dedotto.
Osserva il Tribunale che il mancato accoglimento della richiesta di prova per testi, poggia sulla insufficienza di essa, per come formulata. Gli opponenti, infatti, avrebbero voluto dimostrare il rapporto di fatto con il bene oggetto della domanda.
Tuttavia, in difetto della dimostrazione dell'interversione del possesso, la prova per testi, per come articolata, non sarebbe stata sufficiente all'accoglimento della domanda.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Segue la statuizione sulle spese di lite, le quali, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, sono poste a carico degli opponenti e in solido, in quanto Parte_1 Parte_2
soccombenti, esclusa la fase istruttoria, non espletata.
Nulla sulle spese in relazione ai contumaci. Va rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulati dagli opposti e Infatti, i predetti non hanno neppure allegato il pregiudizio CP_1 CP_2
subito e, comunque, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite risulta già satisfattiva.
P.Q.M
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Alessandra Lulli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta;
- condanna gli opponenti e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in euro 3.400,00 per compensi (di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 1.400,00 per la fase conclusiva), oltre spese generali al 15% Iva e
Cpa;
- nulla sulle spese dei contumaci;
- rigetta la domanda formulata dagli opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Latina, 20.05.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli