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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20702 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPARANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SPARANO ILARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024, le parti e , Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale del matrimonio da loro contratto in Napoli il
31.1.2008 (atto n. 3 p. I sez. X anno 2008). Aggiungevano che dalla loro unione erano nate due figlie: in Napoli il 17.05.2008 e in Napoli il 02.08.2014. Per_1 Persona_2
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. essi coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, restando dispensati dal dovere della convivenza e da quello della mutua assistenza;
2. la casa coniugale sita in Napoli alla Via De Pinedo n. 111 verrà assegnata alla IG.ra la quale la abiterà insieme alle figlie minori con tutto l'arredo ivi esistente;
CP_1
3. il IG. cambierà la propria residenza anagrafica entro la data del 30.04.2025; Pt_1
4. le parti s'impegnano e si obbligano a comunicare entro il termine di 15 gg. eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
5. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale.
6. i separandi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza, impegnandosi a prestare il loro consenso qualora fosse necessario per legge ad uno di loro per espatriare o comunque per ottenere il passaporto per sé e per i propri figli;
7. essi coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di essere stati edotti della possibilità di procedere in alternativa alla rinuncia della loro presenza fisica in udienza e di aver aderito liberamente e coscientemente alla scelta di non comparire in Tribunale.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORI Per_
a) le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori in regime di Persona_2
affidamento condiviso, con possibilità per entrambi, nei periodi di rispettiva pertinenza, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, e con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna;
b) il IG. si obbliga a corrispondere la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili Pt_1
Per_ quale contributo per il mantenimento delle figlie minori e entro la data del 15 Persona_2
di ogni mese. Tale importo, sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici
Istat FOI-. Le parti espressamente concordano che l'assegno unico sarà incassato interamente
2 dalla IG.ra , rinunciando in suo favore il IG. alla quota a lui Controparte_1 Parte_1
spettante;
c) il IG. si obbliga a concorrere nella misura del 50% delle spese straordinarie per la Pt_1 cui individuazione le parti fanno espresso riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra il
Tribunale di Napoli ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Pertanto, i coniugi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordano che entrambi parteciperanno alle spese mediche specialistiche e dentistiche, eventualmente necessitanti alla prole e non coperte dal SSN, nella misura del 50% e alle spese necessitanti per il materiale didattico e scolastiche non prevedibili, nonché, eventualmente, le spese universitarie fino alla relativa autosufficienza economica di ciascun figlio, sempre nella misura del 50% rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, palestra ecc., ad eccezione che le stesse non siano necessarie sotto il profilo terapeutico dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori. In difetto, cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la prole dovranno sempre essere preventivamente concordate dai coniugi, anche per iscritto e normalmente ripartite tra loro, con diritto da parte di quello dei genitori che dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripartizione dall'altro, purché questi sia stato consenziente a semplice richiesta;
d) il IG. potrà avere con sé le figlie minori, compatibilmente con gli orari e con gli Pt_1
impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse ed i suoi impegni di lavoro, comunicando un preavviso alla RA anche telefonico di almeno un giorno in considerazione degli CP_1
orari e dei turni di lavoro. Le minori staranno col padre per due pomeriggi infrasettimanali
(martedì e giovedì) ed a settimane alterne il fine settimana dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 21.00, entro le quali le minori dovranno essere accompagnate alla loro abitazione. I periodi dal pomeriggio del 24 Dicembre al 26 Dicembre verranno trascorsi con la madre e poi col padre alternativamente per gli anni a seguire. Il periodo dal pomeriggio del 31
Dicembre al 1° gennaio verrà trascorso con il padre e poi alternativamente per gli anni a seguire.
Il pomeriggio del giorno dell'Epifania sarà trascorso con il padre, mentre la mattina con la madre e poi alternativamente per gli anni a seguire. Le festività Pasquali, più precisamente dal venerdì prima di Pasqua fino al lunedì dell'Angelo verranno trascorse con la madre e poi alternativamente col padre per gli anni a seguire. Per le ferie estive salva l'ipotesi in cui i genitori, di comune accordo, decidano di regolarsi diversamente vale la seguente regola:
“quindici giorni consecutivi, con pernottamento per genitore, nel mese di luglio oppure agosto, in
3 dipendenza delle eIGenze lavorative di entrambi i genitori, sempre previa comunicazione”. In detto arco temporale è sospeso il diritto di visita, salvo che i genitori, di comune accordo, decidano diversamente. Resta inteso che tali date e orari sono puramente indicativi e potranno essere modificati in base alle eIGenze lavorative di entrambi i coniugi o col loro accordo. Con riguardo al periodo delle ferie estive entro il 30 giugno precedente, i coniugi dovranno stabilire il periodo che ognuno trascorrerà con le figlie. In tale periodo, sia il padre che la madre potranno portare le minori presso la propria abitazione o in un'altra località, comunicando all'altro coniuge gli eventuali spostamenti e restando sempre reperibili.
e) in merito all'educazione delle figlie minori, entrambi i genitori, secondo quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le stesse, relative alla loro istruzione, educazione e salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
f) i genitori si impegnano a rispettare la volontà delle figlie, nei limiti delle loro possibilità economiche, in ordine alle attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali, nonché in merito alle vacanze normalmente godute”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle figlie minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.3, parte I, S. sez. X , reg. Atti Matrimonio anno 2008);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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