TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6743/2023 avente ad oggetto revoca dell'interdizione
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 16.2.1964 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. PENNISI GIACOMO
RICORRENTE
CONTRO
DELLA REPUBBLICA DI CATANIA (CF: ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE MOTIVI INN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 31.5.2023 ha chiesto di revocare l'interdizione Parte_1
pronunciata con sentenza del Tribunale di Catania n. 4982/2017 del 17/11/2017 e dichiarare, qualora ne sussistessero i presupposti, l'opportunità di aprire in favore di essa ricorrente una procedura di amministrazione di sostegno.
Fissata udienza di trattazione, nel corso dell'udienza del 15.11.2023 il PM ha dedotto la assenza di legittimazione attiva della ricorrente a proporre tale domanda, non essendo l'interdetta tra i soggetti di cui all'art. 429 c.c.; ha, comunque, contestato nel merito la domanda.
Parte ricorrente ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti del tutore della interdetta e la causa è stata rinviata per tale incombente.
Alla successiva udienza del 7.2.2024 la ricorrente non è comparsa ed il PM si è riportato alle deduzioni di cui al precedente verbale di udienza;
la causa è stata rimessa al Collegio.
Con nota del 2.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti di giudizio, allegando apposita procura speciale.
Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, la rinuncia di parte ricorrente sia valida, non essendo necessario che la stessa venga accettata dal Pubblico Ministero, in quanto soggetto che non ha interesse alla prosecuzione del presente giudizio: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.” (Cass. n. 9066 del 21/06/2002).
Pertanto, non resta che pronunciare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c..
La pronuncia va resa con sentenza, essendo stata posta in decisione la causa al Collegio (cfr. Cass.
n. 2837/2016 “Il provvedimento di estinzione del giudizio emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza, in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile, mentre l'ordinanza con cui il giudice monocratico respinga dell'eccezione di estinzione del processo non ha tale natura in quanto revocabile e, dunque, inidonea alla definizione del giudizio, sicché può essere riproposta in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame.”; Cass. n. 23997 del 26/09/2019; n. 22917 del 11/11/2010;
n. 18499 del 30/06/2021).
Attesa la natura e l'esito del giudizio, nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 6743/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Catania il 14/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6743/2023 avente ad oggetto revoca dell'interdizione
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 16.2.1964 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. PENNISI GIACOMO
RICORRENTE
CONTRO
DELLA REPUBBLICA DI CATANIA (CF: ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE MOTIVI INN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 31.5.2023 ha chiesto di revocare l'interdizione Parte_1
pronunciata con sentenza del Tribunale di Catania n. 4982/2017 del 17/11/2017 e dichiarare, qualora ne sussistessero i presupposti, l'opportunità di aprire in favore di essa ricorrente una procedura di amministrazione di sostegno.
Fissata udienza di trattazione, nel corso dell'udienza del 15.11.2023 il PM ha dedotto la assenza di legittimazione attiva della ricorrente a proporre tale domanda, non essendo l'interdetta tra i soggetti di cui all'art. 429 c.c.; ha, comunque, contestato nel merito la domanda.
Parte ricorrente ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti del tutore della interdetta e la causa è stata rinviata per tale incombente.
Alla successiva udienza del 7.2.2024 la ricorrente non è comparsa ed il PM si è riportato alle deduzioni di cui al precedente verbale di udienza;
la causa è stata rimessa al Collegio.
Con nota del 2.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti di giudizio, allegando apposita procura speciale.
Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, la rinuncia di parte ricorrente sia valida, non essendo necessario che la stessa venga accettata dal Pubblico Ministero, in quanto soggetto che non ha interesse alla prosecuzione del presente giudizio: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.” (Cass. n. 9066 del 21/06/2002).
Pertanto, non resta che pronunciare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c..
La pronuncia va resa con sentenza, essendo stata posta in decisione la causa al Collegio (cfr. Cass.
n. 2837/2016 “Il provvedimento di estinzione del giudizio emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza, in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile, mentre l'ordinanza con cui il giudice monocratico respinga dell'eccezione di estinzione del processo non ha tale natura in quanto revocabile e, dunque, inidonea alla definizione del giudizio, sicché può essere riproposta in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame.”; Cass. n. 23997 del 26/09/2019; n. 22917 del 11/11/2010;
n. 18499 del 30/06/2021).
Attesa la natura e l'esito del giudizio, nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 6743/23, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Catania il 14/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco