Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 886/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Greta Fiamma (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliato e
(C.F. ) rappresenta e difesa dall'avv. Manuela Orgiu, Parte_2 C.F._3
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
C.F._4
Ricorrenti con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 22/05/2025, di seguito riportate:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Olbia il 13.08.2016 matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Olbia al n.62, Parte I, anno 2016 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
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2. Disporre che i minori e restino affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori e abbiano collocazione prevalente presso la madre, della quale seguiranno la residenza. Le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori anche tutti i giorni, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, così da organizzarsi in base anche agli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori.
4. In difetto di accordo rispetto a quanto pattuito al punto che precede, a garanzia della continuità della relazione parentale, disporre che i minori possano vedere e stare con il padre:
a. durante il periodo scolastico a settimane alterne, rispettivamente la prima settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì [dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, e, vigente l'ora legale fino alle
21.30 (in ogni caso, cena inclusa)] mentre la settimana immediatamente successiva il martedì ed il giovedì (stesso orario) e, in tale seconda settimana, anche dal sabato successivo (dalle ore 10:30 o dall'uscita di scuola) fino alla domenica sera fino alle 21.00.
b. Durante il periodo extra-scolastico ed estivo, ferma la regolamentazione dei giorni sopra descritta, dalle ore 9:30 alle ore 19:00, in modo che i minori possano trascorrere il pranzo con il padre e la cena con la madre.
c. Durante i fine settimana, alternativamente, e trascorreranno due fine Per_1 Per_2
settimana al mese, dal sabato mattina dalle ore 10.30 sino alla domenica sera alle ore 19:00
(vigente l'ora legale ore 20:00), con il padre e due con la madre.
d. Durante le ferie estive dei genitori e comunque nel periodo ricompreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, i minori potranno stare con ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, alternate e/o frazionate, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Durante tali periodi saranno garantiti costanti e giornalieri contatti telefonici e in videochiamata tra i minori e l'altro genitore.
e. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze familiari e lavorative,
i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti più confacenti alle esigenze dei minori.
pagina 2 di 4 f. Salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese il compleanno dei bambini dovrà essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre.
g. I minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma così come staranno con il padre il giorno della festa del papà. I compleanni dei genitori, che ricade lo stesso giorno, in caso di disaccordo seguirà il criterio dell'alternanza.
h. Per il giorno del compleanno dei minori, salvo diversi e migliorativi accordi in tal senso che prevedano che e trascorrano metà giornata con il padre e metà giornata con la Per_1 Per_2
madre, i minori staranno coi genitori ad anni alterni.
i. Il sig. nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita si occuperà di accompagnare i minori Pt_1
figli ad eventuali impegni sportivi, ludici, religiosi e sociali.
5. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardino i medesimi.
6. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza dei figli secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig.
contribuisca al mantenimento dei minori versando entro il giorno venti del mese, Parte_1
l'importo mensile di € 500,00, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7. Disporre che i signori e contribuiscano, nella misura del 50 % ciascuno, al Pt_2 Pt_1
pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludicoricreative necessarie per i figli, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del
29/11/2017, ivi comprese quelle del servizio baby sitting già in essere.
8. Disporre che l'assegno unico universale, così come ogni altra provvidenza erogata nell'interesse dei figli, vengano percepiti nella misura del 100% dalla madre.
9. Il sig. inoltre, si obbliga a trasferire a titolo gratuito, alla signora che allo stesso Pt_1 Pt_2 titolo si obbliga ad acquistare, la proprietà dell'autovettura Opel Meriva, targata EY040VL. Le spese del trasferimento saranno a carico della la quale si accollerà interamente i costi Pt_2
relativi alla predetta autovettura. La trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura Opel
pagina 3 di 4 Meriva, targata EY040VL è esente da Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e imposta di bollo.
Ai sensi dell'articolo 19 della legge 74/1987.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in OLBIA (SS) in data 13/08/2016.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note per la trattazione scritta depositate in data 22/05/2025 e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 13/03/2025 dai signori e Parte_1 Parte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in OLBIA (SS) in data 13 agosto 2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di OLBIA (SS) per l'Anno 2016, N. 62, Parte 1. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLBIA (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 22/05/2025 essendo conformi all'interesse della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 12.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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