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Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/08/2024, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
R.G. 2335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2335 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter emessa all'esito dell'udienza cartolare del 30 maggio 2024, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Torelli, elettivamente domiciliati presso il suo Studio;
[...]
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Bessi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
E nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Diletta Lastraioli, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità da cose in custodia.
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni istanza contraria reietta, Nel merito: • accertata, verificata e confermata la responsabilità, di parte convenuta posto in via Castellano de' Controparte_1
Castellani, 9 - Prato, c.f.: , in persona dell'Amministratore pro tempore legale P.IVA_1 CP_3 rappresentante di c.f.: , con sede in via Fabbroni, 11, Controparte_4 P.IVA_3
59100, Prato, anche in via concorsuale con il terzo chiamato p.IVA: , in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, nella determinazione dei danni lamentati da parte attrice Parte_3 Pt_4
[..
[...] [...]
al proprio appartamento, nonché le relative cause, il tutto come descritto in atti, nonché gli ulteriori danni che
[...] dovessero essere emersi, • valutato, altresì, se la situazione di fatto abbia inciso sul pacifico godimento dell'immobile da parte degli attori ed in che misura condannare il convenuto e/o il terzo chiamato per quanto di rispettiva loro responsabilità a risarcire agli attori, i costi per l'eliminazione della cause dei danni e dei danni stessi, per l'importo di €
11.600,00, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre oneri quali iva nella misura di legge ed interessi dalla messa in mora all'effettivo pagamento, nonché il danno per il mancato pacifico godimento dell'immobile, come sarà accertato in corso di causa e/o ritento di giustizia, il tutto comunque per un importo non superiore ad € 25.900,00. In ipotesi istruttoria: ammettere le prove richieste. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura”.
Per parte convenuta: “affinché Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e per l'effetto, disattesa altresì l'eccezione della terza chiamata, Controparte_1
Voglia respingere la domanda nei suoi confronti;
nel merito, in tesi, respingere tutte le domande formulate dagli attori, tanto di accertamento che di condanna, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla parte espositiva;
in subordine, qualora siano riconosciuti sussistenti i danni lamentati da parte attrice, Voglia degli stessi ritenere
direttamente responsabile la terza chiamata;
in ipotesi denegata, per il caso di condanna del convenuto al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice, Voglia condannare la terza chiamata a rilevare indenne il da ogni e CP_1 qualsiasi conseguenza pregiudizievole allo stesso derivante dalla causa;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, comprensive di compensi professionali ed esborsi, con gli oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre alla somma equitativamente liquidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma III c.p.c.. IN VIA ISTRUTTORIA, per tuziorismo difensivo, insiste per l'ammissione delle prove non ammesse richieste con la memoria 183 VI co. n. 2 c.p.c. e si oppone
a quelle avversarie per le ragioni esposte nella memoria 183 VI co. n. 3 c.p.c. Dichiara di non accettare il contraddittorio ed eccepisce l'inammissibilità di nuove istanze istruttorie, domande ed eccezioni formulate nei propri confronti da qualsiasi delle parti in causa. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compensi professionali del legale e del consulente tecnico di parte;
spese di CTU a carico di parte attrice”.
Per Parte terza chiamata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
e reietta: in via istruttoria: ammettere i mezzi di prova richiesti nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
e non ammessi e, in particolare, la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del sono stati svolti in assenza della preventiva nomina della figura del Direttore Controparte_1 dei Lavori”; 2) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del sono stati posti in essere CP_1 CP_1 dalla società nell'anno 2017”; 3) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del Controparte_5 [...]
eseguiti da sono iniziati in primavera e precisamente nel mese di marzo 2017, come CP_1 Controparte_5 da documentazione fotografica che Vi si mostra (doc. n. 13)”; 4) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del eseguiti da sul lato posteriore dell'edificio sono terminati nel mese di Controparte_1 Controparte_5 aprile 2017, come da documentazione fotografica che Vi si mostra (docc. n. 14)”; 5) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del eseguiti da sul lato anteriore dell'edificio sono terminati Controparte_1 Controparte_5 nel mese di maggio 2017, come da documentazione fotografica che Vi si mostra (doc. n. 15)”; 6) “D.C.V. che sulle facciate del successivamente all'anno 2017 sono stati eseguiti ulteriori lavori finalizzati al Controparte_1 posizionamento del cappotto termico, come da documentazione fotografica che Vi si mostra (doc. n. 12)”. Si indicano a testi sui capp.
1-6 Sigg.ri , , e , tutti di Prato;
nel merito Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 in tesi: per i motivi di cui in narrativa respingere la domanda attorea in quanto infondata;
nel merito in ipotesi: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ritenere direttamente e integralmente
2 responsabile dei danni accertati il convenuto nel merito in ogni caso: condannare parte Controparte_1 attrice al pagamento di una pena pecuniaria per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma terzo c.p.c., in favore della terza chiamata, stante la palese temerarietà dell'azione intrapresa, pena da liquidarsi in via equitativa. Con integrale vittoria delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e lamentando la presenza di Parte_1 Parte_2 muffe e condense nel proprio appartamento causate dalla condizione delle facciate condominiali, hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare il al risarcimento dei danni Controparte_6 patiti.
A fondamento della domanda hanno allegato: di essere comproprietari di un appartamento posto nel
; successivamente ad alcuni interventi eseguiti sulle facciate condominiali nell'estate nel 2018 CP_1 nell'appartamento si erano manifestate muffe e condense in corrispondenza delle pareti Nord e Nord-Ovest; secondo la perizia di parte, la causa di tali condense doveva essere rintracciata nei lavori eseguiti dal sulle facciate;
il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo. CP_1
Si è costituito il in via pregiudiziale, chiedendo la chiamata in causa della Controparte_6 ditta d eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e domandando, nel merito, CP_5 il rigetto della domanda introdotta dagli attori o, in ipotesi di riconoscimento della pretesa avversaria, la condanna della terza chiamata a tenere il indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della CP_1 soccombenza. In ogni caso, ha chiesto, la condanna della controparte per responsabilità aggravata.
A sostegno della difesa, ha allegato che: con contratto di appalto del 9 marzo 2017, il
[...]
aveva incaricato la ditta di eseguire i lavori di ripristino della CP_1 Controparte_7 facciata condominiale;
i lavori erano stati commissionati ed eseguiti nella primavera del 2017; semplici accorgimenti per l'areazione dei locali avrebbero evitato la formazione dei fenomeni lamentati dalla controparte, considerato anche che nessuno degli altri.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita anche la ditta chiedendo il rigetto della CP_7 domanda proposta nei suoi confronti dal e della pretesa degli attori nei confronti di CP_1 quest'ultimo, oltre che la loro condanna per lite temeraria. In punto di fatto, ha dunque aderito alla ricostruzione della parte convenuta in ordine alla causa delle muffe.
Con la memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c. gli attori hanno esteso la domanda risarcitoria anche nei confronti del terzo chiamato.
La causa è stata istruita documentalmente e con note depositate per l'udienza cartolare del 30 maggio 2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 co. 2, c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
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1. Sulla domanda di parte attrice.
La domanda introdotta dagli attori è diretta ad ottenere nei confronti del e della CP_1 [...]
l risarcimento dei danni cagionati dall'esecuzione dei lavori affidati a quest'ultima e, in CP_8
3 particolare, rappresentati dalla manifestazione nell'appartamento di loro proprietà di muffe e condense in corrispondenza delle pareti Nord e Nord-Ovest.
In via pregiudiziale, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile la domanda introdotta nei confronti della oltanto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. Controparte_9
A norma dell'art. 183, co. 5, c.p.c., infatti, le uniche domande nuove ammesse sono quelle proposte in prima udienza come conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni sollevate dal convenuto;
inoltre,
è ammessa la mera modifica della domanda originariamente posta, in base all'art. 183, co. 6, n.
1. Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che: “la vera differenza tra le domande modificate nuove implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – le domande modificate espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività […]. In pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”. (Cass., Sez. Un.
Sent., 15/06/2015, n. 12310).
Con il successivo arresto del 2018 le Sezioni Unite hanno introdotto una precisazione importante in relazione al regime di proponibilità delle domande introdotte con la prima memoria istruttoria, chiarendo che esse possono essere formulate anche in via subordinata rispetto a quelle originarie, non dovendo necessariamente sostituirsi ad esse (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/09/2018, n. 22404, rv. 650451-01: “Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma
6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”).
Nel caso di specie, le domande poste dagli attori nei confronti della on la prima Controparte_8 memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. non solo si aggiungono alla domanda originariamente avanzata, senza porsi con essa in rapporto di subordinazione o di alternatività, ma hanno una struttura differente rispetto alla pretesa inizialmente dedotta in giudizio, vedendo coinvolto un soggetto diverso dal convenuto originario.
Si tratta, dunque, non di una modifica della domanda originaria, ma di una domanda nuova che, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 183, c.p.c., avrebbe dovuto essere posta nel contesto della prima udienza, in quanto consequenziale alle difese introdotte dalla parte convenuta. Con le note depositate per la prima udienza del 18 novembre 2022, invece, parte attrice non ha rivolto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata, introducendo la pretesa risarcitoria soltanto con la prima memoria istruttoria.
Può, dunque, essere vagliata in questa sede soltanto la domanda posta nei confronti del . CP_1
4
2. Nel merito.
È noto che “in tema di appalto, se è vero che l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art.
2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso, cionondimeno il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi oppure ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod. civ. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. In tali ipotesi, il
di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è quindi obbligato ad adottare tutte le CP_1 misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini” (cfr. Cass. civ. Sez. II
Ord., 26/09/2022, n. 27989).
Tale principio si mostra assolutamente calzante anche nel caso di specie, in cui si lamenta un danno originato da una condizione di beni condominiali (e dunque soggetti alla custodia del ) e interessati dai CP_1 lavori eseguiti dalla quali le facciate condominiali, e, segnatamente, Controparte_8 dall'applicazione sulle stesse di intonaci o vernici che avrebbero modificato la capacità di traspirazione delle pareti.
Sul versante probatorio, incombe, tuttavia, sul danneggiato l'onere di dimostrare che il danno sia imputabile al . CP_1
A tale ultimo riguardo, è bene rammentare che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051, c.c., esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dall'onere di fornire la prova del nesso di causalità.
Solo nell'ipotesi in cui il danneggiato fornisca la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, allora incomberà sul custode la prova del caso fortuito - ovvero la prova di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - che, come tale, consente l'esonero dalla responsabilità risarcitoria.
In materia di responsabilità civile ex articolo 2051 c.c., dunque, sul danneggiato incombe la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del
5 custode la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, inteso quale fatto estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile ed eccezionale, con impulso causale autonomo, che può consistere anche nel fatto di un terzo o del danneggiato stesso.
Tanto premesso, l'istruttoria espletata mediante CTU non ha dato conferma alla tesi sostenuta dagli attori, secondo cui i danni lamentati troverebbero causa nell'uso dei materiali esterni applicati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle facciate condominiali che avrebbero modificato la capacità di traspirazione delle pareti.
Il tecnico incaricato dal Tribunale, all'esito del sopralluogo, ha accertato la presenza di alcune macchie di umidità e muffe, di non recente formazione, in corrispondenza delle pareti di tamponamento esterne esposte a nord e nord-ovest. “Vista la consistenza, la colorazione e la conformazione, le macchie non sembrano riconducibili” ad avviso del CTU “ad infiltrazioni di umidità dalle facciate del fabbricato, ma a fenomeni relativi alla formazione di umidità e condensa ripetuti con continuità nel corso degli anni”. Ha, infatti, sottolineato che le macchie e muffe di colore nero sono tutte localizzate in corrispondenza di travi e pilastri che compongono la struttura portante in cemento armato del fabbricato.
In relazione allo specifico quesito, relativo alla riconducibilità dei fenomeni riscontrati ai lavori eseguiti dalla il CTU ha dato atto dell'impossibilità di verificare la natura e la consistenza dei Controparte_8 materiali impiegati dall'impresa nel 2017, alla luce delle nuove opere realizzate nel 2021 per effetto di interventi di riqualificazione energetica, con applicazione di un nuovo rivestimento a copertura dell'intonaco.
Tuttavia, considerato che, alla luce del Capitolato in atti, risulta che i lavori previsti consistevano essenzialmente nella ripresa e/o riparazione di alcune porzioni localizzate di intonaco, nel ripristino dello strato superficiale in graffiato di quarzo e nella tinteggiatura delle facciate, il CTU ha escluso che le cause dei fenomeni lamentati dagli attori possano essere attribuite ai lavori di manutenzione svolti nel 2017 dalla ditta
CP_7
Ha, invece, ritenuto che gli stessi siano ascrivibili a fenomeni di condensa generati a causa della conformazione strutturale del fabbricato: “struttura portante in cemento armato e pareti di tamponamento esterne all'epoca priva di coibentazione termica e fin dall'origine rivestite con uno strato superficiale in graffiato di quarzo non traspirante”. A tali caratteristiche si è aggiunta un'eccessiva percentuale di umidità, associata ad insufficiente areazione dei locali e temperature interne troppo elevate, condizioni ravvisate dal CTU durante il sopralluogo.
Le conclusioni del CTU circa la presenza di umidità all'interno dell'appartamento degli attori combaciano, del resto, con quanto rilevato dallo stesso tecnico della parte attrice, laddove ha ascritto la presenza delle muffe a fattori fisiologici della costruzione edilizia, ravvisando all'interno degli ambienti abitativi la presenza di “ponti termici”, ossia di discontinuità strutturali, “fisiologiche per tutte le costruzioni edilizie, lì dove le temperature superficiali sono generalmente più basse rispetto alle restanti porzioni di pareti e lì dove è più probabile la formazione di muffe da condensa” (cfr. perizia di parte attrice).
Non ha, invece, trovato riscontro la tesi del consulente di parte, tra l'altro presentata come mera ipotesi, che la causa delle condense debba ravvisarsi nel fatto che le vernici utilizzate dalla bbiano perso CP_7
6 le proprie caratteristiche fisiche e tecniche per essere state utilizzate in presenza di temperature superiori ai 35 gradi.
A conferma delle conclusioni del CTU, va poi sottolineato, come evidenziato dagli stessi attori, che non risultano lamentele da parte degli altri condomini all'esito dell'esecuzione dei lavori.
Va, infine, ricordato che l'oggetto dell'accertamento da svolgere, alla luce delle regole sulla ripartizione degli oneri di allegazione e prova, non è tanto l'individuazione della causa delle condense e muffe lamentate, quanto che sia fondata la tesi di parte attrice, ossia che la loro presenza sia imputabile alla condotta della ditta incaricata dal . Sotto questo aspetto, l'onere della prova grava sugli attori e non può essere surrogato da CP_1 una consulenza tecnica. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Nel caso di specie, l'unico elemento portato dagli attori a sostegno della propria tesi è la perizia di parte, ove si ipotizza che la causa dei danni possa essere attribuita ad un uso scorretto delle vernici, sulla base delle avvertenze relative ad un prodotto definito come “similare” a quello utilizzato dalla ditta CP_7
L'ipotesi formulata dal tecnico di parte circa la ricorrenza del nesso causale, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria, né i chiarimenti richiesti da parte attrice, diretti a demolire la ricostruzione del CTU, piuttosto che ad avvalorare la propria, potrebbero confermare tale tesi.
Ne segue l'irrilevanza delle istanze istruttorie dirette a confermare il periodo in cui siano state utilizzate le vernici.
Considerato che non vi sono elementi sufficienti per ascrivere a beni sottoposti alla custodia del CP_1
(in particolare alle facciate oggetto dei lavori di manutenzione) i danni lamentati, le domande risarcitorie poste dagli attori non sono meritevoli di accoglimento.
3. Sulla domanda di condanna per lite temeraria.
Infine, il convenuto e la terza chiamata hanno chiesto la condanna degli attori ex art. 96, co. 3, c.p.c.
7 Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, si ritiene che il comportamento degli attori sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di azione in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
4. Conclusioni e regime delle spese.
Va dunque rigettata la domanda posta dagli attori nei confronti del e dichiarata inammissibile CP_1 quella rivolta alla ditta RA.
Sono conseguentemente assorbite le pretese spiegate dal nei confronti di quest'ultima. CP_1
Considerato che “La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi” (cfr. Cass. civ.
Sez. II Ord., 27/03/2023, n. 8561) e che: “Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 04/03/2019, n. 6292), i soccombenti sono tenute a rifondere le spese di lite tanto nei confronti della parte convenuta quanto nei confronti della terza chiamata.
Sulla valutazione della soccombenza, del resto, non incide il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c., da ritenere meramente accessoria (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 06/06/2022, n. 18036, rv. 664898-01).
Gli oneri processuali si liquidano, dunque, in euro 5.077,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Il tutto oltre agli esborsi sostenuti dal (per euro 252,33), IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle CP_1 spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Gravano sui soccombenti anche le spese di CTU, con obbligo di rimborsare alle altre parti quanto eventualmente già versato a tale titolo.
8 Devono essere sostenute dagli attori anche le spese di CTP versate dal , che le ha documentate CP_1 producendo le fatture emesse dal proprio tecnico, considerato che fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 20/11/2019, n. 30289, rv. 656253-01). Le stesse, si liquidano, alla luce della documentazione prodotta, in euro 1.024,80.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la domanda rivolta dagli attori nei confronti del Controparte_6
2. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda rivolta dagli attori nei confronti di Controparte_2
3. RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria rivolta nei confronti degli attori;
4. CONDANNA e a rifondere in favore del Parte_1 Parte_2 [...] le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari e in euro 252,33 CP_6 per esborsi;
il tutto oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
5. CONDANNA e a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_7 spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00; il tutto oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
6. PONE definitivamente a carico di e le spese di CTU, liquidate con Parte_1 Parte_2 separato provvedimento, con obbligo di rimborsare alle altre parti quanto eventualmente già versato a tale titolo.
7. PONE a carico di e le spese di CTP sostenute dal , che Parte_1 Parte_2 CP_1 si liquidano in euro 1.024,80.
Prato, 02/08/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2335 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter emessa all'esito dell'udienza cartolare del 30 maggio 2024, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Torelli, elettivamente domiciliati presso il suo Studio;
[...]
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Bessi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
E nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Diletta Lastraioli, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità da cose in custodia.
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni istanza contraria reietta, Nel merito: • accertata, verificata e confermata la responsabilità, di parte convenuta posto in via Castellano de' Controparte_1
Castellani, 9 - Prato, c.f.: , in persona dell'Amministratore pro tempore legale P.IVA_1 CP_3 rappresentante di c.f.: , con sede in via Fabbroni, 11, Controparte_4 P.IVA_3
59100, Prato, anche in via concorsuale con il terzo chiamato p.IVA: , in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, nella determinazione dei danni lamentati da parte attrice Parte_3 Pt_4
[..
[...] [...]
al proprio appartamento, nonché le relative cause, il tutto come descritto in atti, nonché gli ulteriori danni che
[...] dovessero essere emersi, • valutato, altresì, se la situazione di fatto abbia inciso sul pacifico godimento dell'immobile da parte degli attori ed in che misura condannare il convenuto e/o il terzo chiamato per quanto di rispettiva loro responsabilità a risarcire agli attori, i costi per l'eliminazione della cause dei danni e dei danni stessi, per l'importo di €
11.600,00, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre oneri quali iva nella misura di legge ed interessi dalla messa in mora all'effettivo pagamento, nonché il danno per il mancato pacifico godimento dell'immobile, come sarà accertato in corso di causa e/o ritento di giustizia, il tutto comunque per un importo non superiore ad € 25.900,00. In ipotesi istruttoria: ammettere le prove richieste. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura”.
Per parte convenuta: “affinché Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e per l'effetto, disattesa altresì l'eccezione della terza chiamata, Controparte_1
Voglia respingere la domanda nei suoi confronti;
nel merito, in tesi, respingere tutte le domande formulate dagli attori, tanto di accertamento che di condanna, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui alla parte espositiva;
in subordine, qualora siano riconosciuti sussistenti i danni lamentati da parte attrice, Voglia degli stessi ritenere
direttamente responsabile la terza chiamata;
in ipotesi denegata, per il caso di condanna del convenuto al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice, Voglia condannare la terza chiamata a rilevare indenne il da ogni e CP_1 qualsiasi conseguenza pregiudizievole allo stesso derivante dalla causa;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, comprensive di compensi professionali ed esborsi, con gli oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre alla somma equitativamente liquidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma III c.p.c.. IN VIA ISTRUTTORIA, per tuziorismo difensivo, insiste per l'ammissione delle prove non ammesse richieste con la memoria 183 VI co. n. 2 c.p.c. e si oppone
a quelle avversarie per le ragioni esposte nella memoria 183 VI co. n. 3 c.p.c. Dichiara di non accettare il contraddittorio ed eccepisce l'inammissibilità di nuove istanze istruttorie, domande ed eccezioni formulate nei propri confronti da qualsiasi delle parti in causa. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compensi professionali del legale e del consulente tecnico di parte;
spese di CTU a carico di parte attrice”.
Per Parte terza chiamata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
e reietta: in via istruttoria: ammettere i mezzi di prova richiesti nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
e non ammessi e, in particolare, la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del sono stati svolti in assenza della preventiva nomina della figura del Direttore Controparte_1 dei Lavori”; 2) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del sono stati posti in essere CP_1 CP_1 dalla società nell'anno 2017”; 3) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del Controparte_5 [...]
eseguiti da sono iniziati in primavera e precisamente nel mese di marzo 2017, come CP_1 Controparte_5 da documentazione fotografica che Vi si mostra (doc. n. 13)”; 4) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del eseguiti da sul lato posteriore dell'edificio sono terminati nel mese di Controparte_1 Controparte_5 aprile 2017, come da documentazione fotografica che Vi si mostra (docc. n. 14)”; 5) “D.C.V. che i lavori di rifacimento delle facciate del eseguiti da sul lato anteriore dell'edificio sono terminati Controparte_1 Controparte_5 nel mese di maggio 2017, come da documentazione fotografica che Vi si mostra (doc. n. 15)”; 6) “D.C.V. che sulle facciate del successivamente all'anno 2017 sono stati eseguiti ulteriori lavori finalizzati al Controparte_1 posizionamento del cappotto termico, come da documentazione fotografica che Vi si mostra (doc. n. 12)”. Si indicano a testi sui capp.
1-6 Sigg.ri , , e , tutti di Prato;
nel merito Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 in tesi: per i motivi di cui in narrativa respingere la domanda attorea in quanto infondata;
nel merito in ipotesi: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ritenere direttamente e integralmente
2 responsabile dei danni accertati il convenuto nel merito in ogni caso: condannare parte Controparte_1 attrice al pagamento di una pena pecuniaria per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma terzo c.p.c., in favore della terza chiamata, stante la palese temerarietà dell'azione intrapresa, pena da liquidarsi in via equitativa. Con integrale vittoria delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e lamentando la presenza di Parte_1 Parte_2 muffe e condense nel proprio appartamento causate dalla condizione delle facciate condominiali, hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare il al risarcimento dei danni Controparte_6 patiti.
A fondamento della domanda hanno allegato: di essere comproprietari di un appartamento posto nel
; successivamente ad alcuni interventi eseguiti sulle facciate condominiali nell'estate nel 2018 CP_1 nell'appartamento si erano manifestate muffe e condense in corrispondenza delle pareti Nord e Nord-Ovest; secondo la perizia di parte, la causa di tali condense doveva essere rintracciata nei lavori eseguiti dal sulle facciate;
il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo. CP_1
Si è costituito il in via pregiudiziale, chiedendo la chiamata in causa della Controparte_6 ditta d eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e domandando, nel merito, CP_5 il rigetto della domanda introdotta dagli attori o, in ipotesi di riconoscimento della pretesa avversaria, la condanna della terza chiamata a tenere il indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della CP_1 soccombenza. In ogni caso, ha chiesto, la condanna della controparte per responsabilità aggravata.
A sostegno della difesa, ha allegato che: con contratto di appalto del 9 marzo 2017, il
[...]
aveva incaricato la ditta di eseguire i lavori di ripristino della CP_1 Controparte_7 facciata condominiale;
i lavori erano stati commissionati ed eseguiti nella primavera del 2017; semplici accorgimenti per l'areazione dei locali avrebbero evitato la formazione dei fenomeni lamentati dalla controparte, considerato anche che nessuno degli altri.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita anche la ditta chiedendo il rigetto della CP_7 domanda proposta nei suoi confronti dal e della pretesa degli attori nei confronti di CP_1 quest'ultimo, oltre che la loro condanna per lite temeraria. In punto di fatto, ha dunque aderito alla ricostruzione della parte convenuta in ordine alla causa delle muffe.
Con la memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c. gli attori hanno esteso la domanda risarcitoria anche nei confronti del terzo chiamato.
La causa è stata istruita documentalmente e con note depositate per l'udienza cartolare del 30 maggio 2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 co. 2, c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
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1. Sulla domanda di parte attrice.
La domanda introdotta dagli attori è diretta ad ottenere nei confronti del e della CP_1 [...]
l risarcimento dei danni cagionati dall'esecuzione dei lavori affidati a quest'ultima e, in CP_8
3 particolare, rappresentati dalla manifestazione nell'appartamento di loro proprietà di muffe e condense in corrispondenza delle pareti Nord e Nord-Ovest.
In via pregiudiziale, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile la domanda introdotta nei confronti della oltanto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. Controparte_9
A norma dell'art. 183, co. 5, c.p.c., infatti, le uniche domande nuove ammesse sono quelle proposte in prima udienza come conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni sollevate dal convenuto;
inoltre,
è ammessa la mera modifica della domanda originariamente posta, in base all'art. 183, co. 6, n.
1. Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che: “la vera differenza tra le domande modificate nuove implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse – le domande modificate espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività […]. In pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”. (Cass., Sez. Un.
Sent., 15/06/2015, n. 12310).
Con il successivo arresto del 2018 le Sezioni Unite hanno introdotto una precisazione importante in relazione al regime di proponibilità delle domande introdotte con la prima memoria istruttoria, chiarendo che esse possono essere formulate anche in via subordinata rispetto a quelle originarie, non dovendo necessariamente sostituirsi ad esse (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/09/2018, n. 22404, rv. 650451-01: “Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma
6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”).
Nel caso di specie, le domande poste dagli attori nei confronti della on la prima Controparte_8 memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. non solo si aggiungono alla domanda originariamente avanzata, senza porsi con essa in rapporto di subordinazione o di alternatività, ma hanno una struttura differente rispetto alla pretesa inizialmente dedotta in giudizio, vedendo coinvolto un soggetto diverso dal convenuto originario.
Si tratta, dunque, non di una modifica della domanda originaria, ma di una domanda nuova che, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 183, c.p.c., avrebbe dovuto essere posta nel contesto della prima udienza, in quanto consequenziale alle difese introdotte dalla parte convenuta. Con le note depositate per la prima udienza del 18 novembre 2022, invece, parte attrice non ha rivolto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata, introducendo la pretesa risarcitoria soltanto con la prima memoria istruttoria.
Può, dunque, essere vagliata in questa sede soltanto la domanda posta nei confronti del . CP_1
4
2. Nel merito.
È noto che “in tema di appalto, se è vero che l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art.
2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso, cionondimeno il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi oppure ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod. civ. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. In tali ipotesi, il
di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è quindi obbligato ad adottare tutte le CP_1 misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini” (cfr. Cass. civ. Sez. II
Ord., 26/09/2022, n. 27989).
Tale principio si mostra assolutamente calzante anche nel caso di specie, in cui si lamenta un danno originato da una condizione di beni condominiali (e dunque soggetti alla custodia del ) e interessati dai CP_1 lavori eseguiti dalla quali le facciate condominiali, e, segnatamente, Controparte_8 dall'applicazione sulle stesse di intonaci o vernici che avrebbero modificato la capacità di traspirazione delle pareti.
Sul versante probatorio, incombe, tuttavia, sul danneggiato l'onere di dimostrare che il danno sia imputabile al . CP_1
A tale ultimo riguardo, è bene rammentare che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051, c.c., esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dall'onere di fornire la prova del nesso di causalità.
Solo nell'ipotesi in cui il danneggiato fornisca la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, allora incomberà sul custode la prova del caso fortuito - ovvero la prova di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - che, come tale, consente l'esonero dalla responsabilità risarcitoria.
In materia di responsabilità civile ex articolo 2051 c.c., dunque, sul danneggiato incombe la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia la dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del
5 custode la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, inteso quale fatto estraneo alla sua sfera di custodia, imprevedibile ed eccezionale, con impulso causale autonomo, che può consistere anche nel fatto di un terzo o del danneggiato stesso.
Tanto premesso, l'istruttoria espletata mediante CTU non ha dato conferma alla tesi sostenuta dagli attori, secondo cui i danni lamentati troverebbero causa nell'uso dei materiali esterni applicati durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle facciate condominiali che avrebbero modificato la capacità di traspirazione delle pareti.
Il tecnico incaricato dal Tribunale, all'esito del sopralluogo, ha accertato la presenza di alcune macchie di umidità e muffe, di non recente formazione, in corrispondenza delle pareti di tamponamento esterne esposte a nord e nord-ovest. “Vista la consistenza, la colorazione e la conformazione, le macchie non sembrano riconducibili” ad avviso del CTU “ad infiltrazioni di umidità dalle facciate del fabbricato, ma a fenomeni relativi alla formazione di umidità e condensa ripetuti con continuità nel corso degli anni”. Ha, infatti, sottolineato che le macchie e muffe di colore nero sono tutte localizzate in corrispondenza di travi e pilastri che compongono la struttura portante in cemento armato del fabbricato.
In relazione allo specifico quesito, relativo alla riconducibilità dei fenomeni riscontrati ai lavori eseguiti dalla il CTU ha dato atto dell'impossibilità di verificare la natura e la consistenza dei Controparte_8 materiali impiegati dall'impresa nel 2017, alla luce delle nuove opere realizzate nel 2021 per effetto di interventi di riqualificazione energetica, con applicazione di un nuovo rivestimento a copertura dell'intonaco.
Tuttavia, considerato che, alla luce del Capitolato in atti, risulta che i lavori previsti consistevano essenzialmente nella ripresa e/o riparazione di alcune porzioni localizzate di intonaco, nel ripristino dello strato superficiale in graffiato di quarzo e nella tinteggiatura delle facciate, il CTU ha escluso che le cause dei fenomeni lamentati dagli attori possano essere attribuite ai lavori di manutenzione svolti nel 2017 dalla ditta
CP_7
Ha, invece, ritenuto che gli stessi siano ascrivibili a fenomeni di condensa generati a causa della conformazione strutturale del fabbricato: “struttura portante in cemento armato e pareti di tamponamento esterne all'epoca priva di coibentazione termica e fin dall'origine rivestite con uno strato superficiale in graffiato di quarzo non traspirante”. A tali caratteristiche si è aggiunta un'eccessiva percentuale di umidità, associata ad insufficiente areazione dei locali e temperature interne troppo elevate, condizioni ravvisate dal CTU durante il sopralluogo.
Le conclusioni del CTU circa la presenza di umidità all'interno dell'appartamento degli attori combaciano, del resto, con quanto rilevato dallo stesso tecnico della parte attrice, laddove ha ascritto la presenza delle muffe a fattori fisiologici della costruzione edilizia, ravvisando all'interno degli ambienti abitativi la presenza di “ponti termici”, ossia di discontinuità strutturali, “fisiologiche per tutte le costruzioni edilizie, lì dove le temperature superficiali sono generalmente più basse rispetto alle restanti porzioni di pareti e lì dove è più probabile la formazione di muffe da condensa” (cfr. perizia di parte attrice).
Non ha, invece, trovato riscontro la tesi del consulente di parte, tra l'altro presentata come mera ipotesi, che la causa delle condense debba ravvisarsi nel fatto che le vernici utilizzate dalla bbiano perso CP_7
6 le proprie caratteristiche fisiche e tecniche per essere state utilizzate in presenza di temperature superiori ai 35 gradi.
A conferma delle conclusioni del CTU, va poi sottolineato, come evidenziato dagli stessi attori, che non risultano lamentele da parte degli altri condomini all'esito dell'esecuzione dei lavori.
Va, infine, ricordato che l'oggetto dell'accertamento da svolgere, alla luce delle regole sulla ripartizione degli oneri di allegazione e prova, non è tanto l'individuazione della causa delle condense e muffe lamentate, quanto che sia fondata la tesi di parte attrice, ossia che la loro presenza sia imputabile alla condotta della ditta incaricata dal . Sotto questo aspetto, l'onere della prova grava sugli attori e non può essere surrogato da CP_1 una consulenza tecnica. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Nel caso di specie, l'unico elemento portato dagli attori a sostegno della propria tesi è la perizia di parte, ove si ipotizza che la causa dei danni possa essere attribuita ad un uso scorretto delle vernici, sulla base delle avvertenze relative ad un prodotto definito come “similare” a quello utilizzato dalla ditta CP_7
L'ipotesi formulata dal tecnico di parte circa la ricorrenza del nesso causale, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria, né i chiarimenti richiesti da parte attrice, diretti a demolire la ricostruzione del CTU, piuttosto che ad avvalorare la propria, potrebbero confermare tale tesi.
Ne segue l'irrilevanza delle istanze istruttorie dirette a confermare il periodo in cui siano state utilizzate le vernici.
Considerato che non vi sono elementi sufficienti per ascrivere a beni sottoposti alla custodia del CP_1
(in particolare alle facciate oggetto dei lavori di manutenzione) i danni lamentati, le domande risarcitorie poste dagli attori non sono meritevoli di accoglimento.
3. Sulla domanda di condanna per lite temeraria.
Infine, il convenuto e la terza chiamata hanno chiesto la condanna degli attori ex art. 96, co. 3, c.p.c.
7 Va premesso che la norma punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave.
Pertanto, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nell'odierno procedimento, si ritiene che il comportamento degli attori sia stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di azione in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave.
4. Conclusioni e regime delle spese.
Va dunque rigettata la domanda posta dagli attori nei confronti del e dichiarata inammissibile CP_1 quella rivolta alla ditta RA.
Sono conseguentemente assorbite le pretese spiegate dal nei confronti di quest'ultima. CP_1
Considerato che “La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi” (cfr. Cass. civ.
Sez. II Ord., 27/03/2023, n. 8561) e che: “Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 04/03/2019, n. 6292), i soccombenti sono tenute a rifondere le spese di lite tanto nei confronti della parte convenuta quanto nei confronti della terza chiamata.
Sulla valutazione della soccombenza, del resto, non incide il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c., da ritenere meramente accessoria (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 06/06/2022, n. 18036, rv. 664898-01).
Gli oneri processuali si liquidano, dunque, in euro 5.077,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Il tutto oltre agli esborsi sostenuti dal (per euro 252,33), IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle CP_1 spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Gravano sui soccombenti anche le spese di CTU, con obbligo di rimborsare alle altre parti quanto eventualmente già versato a tale titolo.
8 Devono essere sostenute dagli attori anche le spese di CTP versate dal , che le ha documentate CP_1 producendo le fatture emesse dal proprio tecnico, considerato che fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 20/11/2019, n. 30289, rv. 656253-01). Le stesse, si liquidano, alla luce della documentazione prodotta, in euro 1.024,80.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA la domanda rivolta dagli attori nei confronti del Controparte_6
2. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda rivolta dagli attori nei confronti di Controparte_2
3. RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria rivolta nei confronti degli attori;
4. CONDANNA e a rifondere in favore del Parte_1 Parte_2 [...] le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari e in euro 252,33 CP_6 per esborsi;
il tutto oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
5. CONDANNA e a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_7 spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00; il tutto oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
6. PONE definitivamente a carico di e le spese di CTU, liquidate con Parte_1 Parte_2 separato provvedimento, con obbligo di rimborsare alle altre parti quanto eventualmente già versato a tale titolo.
7. PONE a carico di e le spese di CTP sostenute dal , che Parte_1 Parte_2 CP_1 si liquidano in euro 1.024,80.
Prato, 02/08/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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