Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1. Dott.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2. Dott.ssa Rosa Del Prete, Consigliere
3. Dott. Anselmo Del Fiacco, Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 10/02/2025, nella causa RG 222/2021, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA,
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Maria Pia Pt_1
Tedeschi, domiciliato in via A. De Gasperi n. 55, Napoli appellante
E
, difeso dall'avv. Raffaele Bagnuolo, domiciliato in Via Controparte_1
Vicinale Santa Maria del Pianto torre tre, Napoli appellato
* * *
Con ricorso depositato in data 20.12.2018 presso il Tribunale di Napoli -sezione lavoro e previdenza-, convenne in giudizio l' ai fini del Controparte_1 Pt_1
riconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 della legge n. 448/2001 in relazione alla prestazione in godimento, cat. INV. CIV. n. 07135084.
Chiese, pertanto, la condanna dell' convenuto alla ricostituzione del trattamento CP_2
pensionistico ed al pagamento dei ratei arretrati dal 01.10.2013 al 31.03.2019.
Si costituì in giudizio l' , che eccepì l'inammissibilità del ricorso e la prescrizione Pt_1
del diritto, e chiese il rigetto della domanda nel merito.
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Istruita la causa, con sentenza n. 3587/2020 del 22/07/2020, in questa sede impugnata, il Tribunale di Napoli accolse la domanda, dichiarò parzialmente cessata la materia del contendere, per l'intervenuto pagamento dei ratei arretrati dal 1.10.2013 al 31.3.2019 con la rata di aprile 2019, e condannò l' al pagamento della maggiorazione dal Pt_1
01.01.2013, data di compimento del 60° anno di età, al 01.09.13, nonché al pagamento della metà delle spese di lite.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 21/01/2021 l' ha impugnato Pt_1
la predetta Sentenza n. 3587/2020 del 22/07/2020 del Tribunale di Napoli e ne ha chiesto la parziale riforma, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio e/o integrale compensazione.
L' odierno appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato CP_2 la debenza della maggiorazione sociale per il periodo dall'1.1.13 (data del compimento del 60° anno di età) al 9.2013, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel mancato accoglimento delle eccezioni di prescrizione dei ratei per il periodo in questione e nel mancato accoglimento delle eccezioni di improponibilità, improcedibilità e inammissibilità del ricorso, nonché che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sui medesimi motivi.
Ha sostenuto, infatti, l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione, facendo rilevare che la domanda amministrativa era stata inoltrata solo in data 18.09.2018.
Ha reiterato l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità del ricorso in mancanza di specifica domanda amministrativa di ricostituzione del trattamento pensionistico, nonché di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ha ribadito l'eccezione secondo cui non sarebbe dovuta la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.16, comma 6, della L. n. 412/91.
Infine, ha impugnato e disconosciuto espressamente, ex art. 2719 c.c., la documentazione prodotta in fotocopia e non in originale.
Pag. 2 di 5 L' ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare la non debenza dei ratei CP_2
arretrati per il periodo 01.01.2013 al 01.09.2013 e di dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile la domanda ed il ricorso giudiziario di primo grado.
Si è ricostituito nel presente giudizio di appello, così instaurato, Controparte_1
con memoria difensiva del 26/05/2022, chiedendo il rigetto in toto dell'appello in quanto inammissibile per tardività ed infondato nel merito, con vittoria di spese.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 10/02/2025.
Depositate note scritte conclusive solo dalla parte appellante, che si è riportata ai propri scritti difensivi, all'udienza del 10/02/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
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Motivi della decisione
L'appello dell' è fondato e merita accoglimento. Pt_1
Preliminarmente, osserva il Collegio che infondata l'eccezione di tardività dell'appello, per asserita decorrenza del termine breve, in quanto non vi è prova documentale in atti dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata nel domicilio eletto del procuratore costituito dell' in primo grado in persona dell'avv. Maria Pt_1
Pia Tedeschi.
Dunque, l'appello deve ritenersi tempestivo essendo stato depositato il relativo ricorso in data 21.01.2021 a fronte del deposito della sentenza avvenuto in data 22.7.2020, entro il termine di sei mesi.
Quanto al merito, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' e Pt_1
riproposta in appello, in relazione ai ratei antecedenti al termine quinquennale di prescrizione, rispetto alla domanda amministrativa inoltrata in data 18.09.2018.
Invero, risulta pacificamente dagli atti di causa che la prima domanda amministrativa
è stata presentata in data 18.9.18 e che L' con provvedimento del 27.02.19 ha Pt_1
provveduto a ricostituire la prestazione nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data della prima domanda 18.09.18.
Pag. 3 di 5 Risulta infatti dal mod. Te08 del 27.2.19 depositato già in primo grado (ed allegato nelle produzioni sub n. 7 della presente fase del giudizio) che sono stati Pt_1
corrisposti al ricorrente i ratei arretrati dal 1.10.2013 al 31.3.2019 con la rata di aprile
2019.
Correttamente il giudice di prime cure ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere in relazione a tale periodo temporale e la relativa statuizione è passata in giudicato.
Per il periodo precedente al 01.10.2013, oggetto della presente fase del giudizio, deve invece essere dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale essendo stata presentata la domanda amministrativa solo in data 18.09.2018, in mancanza della prova di idonei atti interruttivi.
In materia, la suprema Corte di Cassazione, ha precisato che per ottenere maggiorazione dell'assegno sociale il pensionato deve presentare apposita domanda amministrativa e la decorrenza può avere effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima (nel caso di specie dal
01.10.2013 come già effettuato dall' ). Pt_1
Secondo la Corte di legittimità, le specifiche condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione sociale per cui è causa, e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito.
In tal senso, sempre secondo la suprema Corte, depone anche la lettura dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 che al comma 10 prevede la necessaria domanda dell'interessato per il conseguimento delle maggiorazioni sociali (Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9561/2021).
Anche più recentemente la Corte ha chiarito che il diritto alla maggiorazione sociale decorre dal momento in cui l'interessato presenta la domanda per il suo conseguimento, come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 29 dicembre 1988, n. 544. La
Corte Suprema ha precisato che la maggiorazione sociale non è automatica al solo maturare del requisito anagrafico, ma richiede la presentazione di una domanda da parte dell'interessato per essere riconosciuta. Questo implica che la maggiorazione
Pag. 4 di 5 sociale non è accessoria e automatica rispetto alla prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, ma necessita di un'azione attiva da parte dell'assistito per la sua attivazione (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 19 marzo 2024, n. 7382).
Per tali motivi in accoglimento dell'appello dell' ed in parziale riforma della Pt_1
sentenza impugnata, che va conferma nel resto, deve essere rigettata la domanda proposta in primo grado di pagamento della maggiorazione sociale sulla prestazione cat. INV CIV n. 07135084 per il periodo dal 01.01.13 al 01.09.13.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, sussistono i motivi previsti dalla legge per disporne la compensazione in considerazione dei recenti interventi della Corte di legittimità in materia sopra riportati e delle difficoltà interpretative della norma al momento del deposito del ricorso di primo grado. Per quanto riguarda le spese di primo grado può essere confermata la liquidazione come disposta nella sentenza impugnata in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere per l'avvenuto pagamento della prestazione in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In accoglimento dell'appello dell' ed in parziale riforma della sentenza Pt_1
impugnata, che conferma nel resto, rigetta la domanda proposta in primo grado di pagamento della maggiorazione sociale sulla prestazione cat. INV CIV n. 07135084 per il periodo dal 01.01.13 al 01.09.13;
2) Compensa le spese del presente grado del giudizio, confermando la liquidazione delle spese di primo grado come disposta nella sentenza impugnata.
Napoli, 10.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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