Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2022, proposto da OS LE FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Masia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Quartu S. E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 78 del 28 ottobre 2021, prot. n. 71701 del 28.10.2021 a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, Promozione del Territorio, Turismo, del Comune di Quartu S. Elena.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu S. E.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il signor FA impugnava l’ordinanza comunale di irrogazione sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per omessa ottemperanza a un ordine di demolizione di opere abusive. Il ricorso non era munito di domanda cautelare.
Il Comune di Quartu si costituiva con atto formale in data 16 febbraio 2022 e il ricorrente depositava documenti in data 14 marzo 2022. A tali depositi non faceva seguito alcuna attività processuale delle parti.
In applicazione delle misure P.N.R.R. per la Giustizia amministrativa, trattandosi di ricorso triennale, lo stesso veniva iscritto al ruolo aggiunto del 19 marzo 2025, per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito, e nel relativo avviso di segreteria della fissazione della udienza veniva evidenziato, con nota apposita, che il ricorso era fissato “ per la verifica della permanenza dell’interesse, e che in caso di difetto di interesse lo stesso sarebbe stato definito con sentenza di improcedibilità. Nel caso invece di persistenza dell’interesse a una decisione nel merito, la causa avrebbe potuto essere fissata per la decisione in una udienza da tenersi entro il 2025” .
In vista della citata udienza “di ruolo aggiunto” del 19 marzo 2025 il difensore dei ricorrenti non depositava però alcun atto, né compariva alla udienza medesima.
Il ricorso veniva quindi rinviato all’odierno “ruolo aggiunto”, con ulteriore avviso di fissazione d’udienza e una nuova pec al difensore, regolarmente trasmessa, con la quale si segnalava che “ alla udienza di verifica dell’interesse del 19 marzo u.s. nessuno è comparso per il ricorrente, né è stata depositata nel fascicolo telematico alcuna dichiarazione in ordine appunto alla persistenza o meno dell'interesse alla decisione del merito del ricorso. Lo stesso viene quindi fissato alla udienza di ruolo aggiunto del 28 maggio 2025 ai fini di una rinnovata verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza questa volta (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.), che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di una possibile declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. Diversamente, a fronte di una dichiarazione esplicita di permanenza dell’interesse, sarà fissata l’udienza pubblica di discussione del ricorso ”.
Si teneva quindi l’udienza di ruolo aggiunto odierna, nella quale nessuno compariva per la parte ricorrente.
2. Tutto ciò premesso, e considerato che: dalla previsione generale di cui all’art. 2 del c.p.a., secondo la quale “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ” può farsi discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice, ad esempio in relazione al carattere ultra triennale del ricorso, non accompagnato da alcuna attività di impulso della parte ricorrente, abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, ritenga di fissare una udienza apposita ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse a una decisione del ricorso nel merito; nel codice del processo amministrativo si rinvengono due disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d’ufficio, la persistenza dell’interesse al ricorso e, a tale fine, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Come prevede l’art. 35, comma 1, del c.p.a., “ Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione . ..”. L’art. 84, comma 4, del c.p.a. dispone, poi, come norma di chiusura del sistema, che “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”; la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile anche laddove non sia resa dichiarazione alcuna in merito alla persistenza dell’interesse ad agire è già stata affermata dalla giurisprudenza (v. CGARS, sent. 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento a un decreto monocratico dichiarativo della improcedibilità del ricorso all’esito di «un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non (aveva) ricevuto risposta». In particolare, come si legge nella decisione n. 435/2022, « La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un “atto abnorme” che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall’opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione » (conf. TAR Veneto, I, sent. n. 1010/2024, e altre, e TAR Sardegna, I, nn. 482 e 251 del 2025, e altre).
Sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati ben può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d’ufficio, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza di una fattispecie complessa caratterizzata da: a) il più che fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse a una decisione del ricorso nel merito e la conseguente fissazione di una udienza apposita per la conferma, o no, dell’interesse al ricorso; b) la regolare comunicazione dell’avviso di fissazione della (prima) udienza pubblica ”di ruolo aggiunto” recante la precisazione che nel caso di dichiarazione di difetto di interesse il ricorso sarà definito con sentenza di improcedibilità mentre, nella ipotesi invece di persistenza dell’interesse a una decisione nel merito la causa potrà essere fissata per la decisione a una udienza da svolgersi entro il 2025; c) la mancata dichiarazione di persistenza dell’interesse a ricorrere e la omessa comparizione del difensore alla udienza di ruolo aggiunto; d) la comunicazione di un nuovo avviso di fissazione d’udienza e l’invio di una nuova pec al difensore, con la quale si segnala che “alla udienza di verifica interesse nessuno era comparso per la parte ricorrente, né era stata depositata nel fascicolo telematico alcuna dichiarazione in ordine appunto alla persistenza o meno dell’interesse alla decisione del merito del ricorso. Lo stesso quindi viene fissato alla udienza di ruolo aggiunto odierna ai fini di una rinnovata verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza questa volta (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di una possibile declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. Diversamente, a fronte di una dichiarazione esplicita di permanenza dell’interesse, sarà fissata l’udienza pubblica di discussione del ricorso”; e) la mancata dichiarazione di persistenza dell’interesse a ricorrere e la mancata comparizione del difensore (anche) alla (seconda) udienza di ruolo aggiunto.
In ragione di quanto precede l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che nella vicenda odierna non ha dato alcun riscontro a svariate sollecitazioni, ritualmente comunicate, con l’ultima delle quali si evidenziava che “la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di una possibile declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a” - integra senz’altro la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell’art. 84, comma 4, c.p.a. ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, e ciò in ragione della definizione in rito del giudizio e dell’assenza di deduzioni contrarie sul punto da parte della Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO