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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 1579\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1579/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con gli avv.ti Stefano Valerio, Salvatore Providenti, Parte_1 C.F._1
Filippo Arena, Francesco Gatti, come da procura acclusa al ricorso, elettivamente domiciliato presso i seguenti indirizzi pec:
; Email_1 Email_2
; Email_3 Email_4
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con gli avv.ti Paolo Palmisano, Elisabetta Cappariello, Annunziata Palombella, come P.IVA_1
da procura acclusa alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi pec:
Email_5 Email_6 Email_7
RESISTENTE
*
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 -Per LO ROSA.
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione o produzione:
(i) in applicazione del principio del ne bis in idem, dichiarare l'improseguibilità del giudizio di accertamento dell'illecito amministrativo e conseguentemente annullare la Delibera della n. CP_1
22715 del 24.05.2023 e l'allegato Atto di Accertamento, notificati in data 05.06.2023, in ragione della sopravvenuta formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Milano – Prima Sezione Penale
n. 16257/23, di assoluzione del dott. dall'imputazione, per i medesimi fatti, del reato di abuso di Pt_1 informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 184 del TUF “perché il fatto non sussiste”;
(ii) in via subordinata, – ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per l'interpretazione dell'art. 7, co. 3 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-septies, co. 5, TUF, per violazione degli artt. 27, co. 2, e 3 della Costituzione – annullare comunque la Delibera della
n. 22715 del 24.05.2023 e l'allegato Atto di Accertamento, notificati in data 05.06.2023. CP_1
Con vittoria di spese”.
-Per NS - . Controparte_1
“Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello respingere i motivi di ricorso sollevati ex adverso in quanto infondati, rigettando l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea per l'interpretazione dell'art. 7, par. 3, del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché l'istanza di remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 187- quater e 187-septies, co. 5, TUF, in relazione agli artt. 27 e 3 Cost.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie.
Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 ha domandato l'annullamento, previa sospensione Parte_1 dell'esecutività, della delibera n. 22715 del 24 maggio 2023, notificata il 5 giugno 2023, con la CP_1
quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 187 bis comma1 Dlgs n.58\1998, unitamente a quella interdittiva obbligatoria per due mesi, ai sensi dell'art. 187 quater commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo.
ritualmente costituitasi, ha insisto per il rigetto del ricorso e la conferma della delibera. CP_1
pagina 2 di 7 La resistente ha contestato a il compimento dell'illecito di abuso di informazioni Parte_1
privilegiate, ai sensi degli artt. 10 paragrafo 1 e 14 lett. C) del regolamento MAR, per avere colposamente comunicato ad un terzo, al di fuori del normale esercizio del lavoro, l'informazione privilegiata concernete il test sierologico di cui era in possesso in ragione della sua qualità di amministratore delegato della e della sua partecipazione attiva al processo di sviluppo Parte_2
del test sierologico in collaborazione con il Policlinico San Matteo di Pavia.
Si tratta di un test sierologico, perfezionato dalla sopra menzionata , volto a individuare la Parte_2
risposta immunitaria al SARS.CoV-2 in pazienti affetti da Covd 19.
Più precisamente, ha rilevato CP_1
-che in data 26 marzo 2020 ha comunicato, attraverso messaggistica telefonica, l'imminente Pt_1
lancio del test sierologico (si legge testualmente nel messaggio inviato: “Tre settimane e lanciamo il test. Siamo in sperimentazione a Pavia”);
-che tale comunicazione è avvenuta prima del comunicato stampa concernente il positivo completamento degli studi e il lancio del test, diffuso il 7 aprile 2020.
ritenendo l'illegittimità della sanzione applicata, ha dedotto: Parte_3
-la tardività della contestazione, in quanto intervenuta oltre il termine di 180 giorni stabilito dall'art. 187
septies del TUF, decorrente dal momento dell'accertamento dell'illecito contestato;
-la violazione dell'art. 187 septies comma 1 del TUF per difetto di motivazione, in quanto la delibera avrebbe omesso di prendere in considerazione il contenuto della relazione tecnica di parte, volta a ricostruire, dal punto di vista scientifico, quali sono i passaggi obbligati prima di giungere alla validazione di un test diagnostico;
-l'erronea applicazione dell'art. 7 par. 3 MAR, in quanto le contestazioni di sarebbero fondate su CP_1 una ricostruzione non condivisibile della nozione di “tappa intermedia di un processo prolungato” prevista dalla suddetta norma, poiché alla data ritenuta rilevante, del 25\26.3.2020, non sussistevano le condizioni per poter prevedere il buon esito della sperimentazione, e ancor prima per l'impossibilità scientifica di applicare al caso di specie la richiamata nozione;
- l'insussistenza, anche ove si ritenesse applicabile al caso di specie la nozione di informazione privilegiata a formazione progressiva, alla data del 25\26 marzo 2020 dei caratteri propri di un'informazione privilegiata (requisiti di precisione, materialità, mancata diffusione al pubblico dell'informazione);
- l'impossibilità di operare una ragionevole previsione sul lancio del test alla data di invio del messaggio telefonico e la necessità di valutare il contenuto del messaggio tenendo conto del contesto amichevole in cui si è svolta la conversazione e dell'assenza di intenti speculativi;
pagina 3 di 7 -la carenza dell'elemento soggettivo per essere incolpevole l'affidamento riposto da nella natura non Pt_1 privilegiata dell'informazione, in quanto il procedimento di sviluppo di un test diagnostico è indipendente dalla volontà del produttore.
Dopo la costituzione delle parti, nelle more del giudizio, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza penale di assoluzione con formula piena, “perché il fatto non sussiste” (n.16257/23 - doc. 60 ricorrente) nei confronti di imputato per abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 184 Pt_1
del TUF, per gli stessi fatti sottesi alla delibera opposta.
Tale sentenza è passata in giudicato e il ricorrente, in ragione della sopravvenuta definitività dell'accertamento penale, ha eccepito l'improseguibilità del presente giudizio e insistito per il conseguente annullamento della Delibera CP_1
nulla ha dedotto sul punto, rimettendosi al sindacato della Corte. CP_1
La Corte d'Appello di Milano ha sospeso l'esecutività della delibera limitatamente alla sanzione interdittiva accessoria e, all'udienza del 19.3.2025, a seguito della discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'opposizione sia fondata e che la delibera impugnata debba essere annullata.
In particolare, ritiene assorbente, rispetto a tutti gli altri argomenti svolti dal ricorrente e posti a fondamento dell'opposizione, la circostanza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale che ha assolto con formula piena Rosa per i medesimi fatti posti alla base delle delibera, all'esito di un processo cui ha partecipato anche essendosi costituita parte civile. CP_1
In tal senso si deve innanzitutto osservare che la norma penale, che punisce la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, e quella amministrativa, sulla base della quale è stata applicata la sanzione in oggetto, contemplano e puniscono la medesima condotta illecita.
Infatti, l'art. 184 TUF punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da ventimila a tre milioni di euro chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione… comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio… (lett. b).
Analogamente, quanto alla sanzione amministrativa:
- l'art. 10 del MAR stabilisce che si ha comunicazione illecita di informazioni quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
pagina 4 di 7 -l'art. 14 del MAR afferma che non è consentito abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate né comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
L'art. 187 bis del TUF, infine, dispone che, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del MAR è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila a cinque milioni di euro (oltre alla sanzione interdittiva obbligatoria disposta dall'art. 187 quater).
Nel caso di specie il giudice penale ha assolto dal reato di abuso di informazioni privilegiate sulla Pt_1 base della seguente motivazione “…in ragione […] dell'accertata carenza dei connotati strutturali che consentono la riconduzione del contenuto comunicativo della informazione dallo stesso trasmessa il 26 marzo 2020 a entro la nozione di informazione privilegiata” (pagina 28 della sentenza). CP_2
Il Tribunale è addivenuto a tale conclusione dopo aver verificato che alla data dell'invio del messaggio, il 26 marzo 2020, la sperimentazione del test non era ancora iniziata e nessuna prognosi relativa al futuro lancio del test sierologico poteva essere formulata, neanche in termini di ragionevole probabilità.
Secondo il giudice penale il messaggio in oggetto si riferisce ad un evento futuro e incerto al momento dell'invio, conseguentemente, essendo l'informazione carente del requisito della precisione, non è configurabile la fattispecie dell'informazione privilegiata.
Sul punto si legge nella motivazione della sentenza: “ All'esito della espletata istruttoria dibattimentale è risultato dimostrato come la fase sperimentale presso il Policlinico San Matteo di
Pavia non fosse stata ancora avviata al 26 marzo 2020, siccome documentato che, diversamente, i prototipi del test sierologico furono spediti da a tale Istituto di Ricerca soltanto il successivo Pt_2
27 marzo 2020, con avvio della validazione – e, dunque, della fase di fattibilità – nei giorni ad esso seguenti.
Ne consegue come il contenuto informativo del sintagma “siamo in sperimentazione a Pavia” non fosse rispondente alla reale situazione di fatto in atto esistente al 26.3.2020, siccome non ancora attuale l'effettivo inizio della fase di sperimentazione presso l'IRCCS San Matteo di Pavia;
laddove limitatone il portato conoscitivo alla esistenza dell'accordo di collaborazione per la relativa esecuzione, in essere con tale istituto, deve quindi evidenziarsi come ad esso, siccome oggetto di adempiuta forma di pubblicità legale, mediante pubblicazione nel relativo albo pretorio della
, non fosse correlabile il requisito della non pubblicità del relativo Controparte_3
contenuto informativo, anche sotto tale profilo, pertanto, ponendosi al di fuori del perimetro tracciato dalla nozione normativa di informazione privilegiata.
pagina 5 di 7 La circostanza, poi, che la sperimentazione presso il Policlinico San Matteo di Pavia, al 26 marzo
2020, non fosse stata ancora avviata, si riflette sull'ulteriore segmento della comunicazione di cui all'imputazione, laddove veicolante la previsione “tre settimane e lanciamo il test”, nel senso di escluderne, siccome non ricollegabile ad una ragionevole probabilità di verificazione, il requisito della precisione.
Deve infatti al riguardo evidenziarsi come proprio la formulazione della prognosi di lancio del test antecedentemente non solo alla conclusione, ma allo stesso avvio della fase sperimentale presso il
Policlinico San Matteo di Pavia disancori l'accadimento atteso da elementi fattuali che, ex ante allorquando essa fu comunicata, consentissero di esprimere un grado di ragionevole probabilità circa il suo futuro verificarsi, siccome dipendente dall'esito dell'attività di validazione presso tale Istituto di
Ricerca che, per non essere neppure stata avviata, non poteva che esprimersi in termini, viceversa, di integrale incertezza” .
La sentenza penale ha quindi definitivamente acclarato la carenza di una condotta abusiva in capo a per insussistenza della natura privilegiata dell'informazione, in tal modo precludendo ogni Pt_1
ulteriore accertamento e valutazione in relazione al medesimo fatto sotteso alla delibera CP_1
Al riguardo occorre infatti considerare che l'art. 654 c.p.p. prevede espressamente che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato e della parte civile costituita, sia nel giudizio amministrativo che in quello civile, quando in essi si controverta di un diritto o di un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.
Nel caso di specie si è costituita parte civile nel processo penale e i fatti accertati in quella sede CP_1
sono i medesimi che vengono in considerazione nel presente giudizio.
Inoltre, deve essere altresì osservato che una differente interpretazione sarebbe lesiva del principio del ne bis in idem e conseguentemente contraria alla previsione di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
La sanzione amministrativa prevista dal legislatore per la condotta di abuso di informazione privilegiata è connotata dai medesimi requisiti di gravità contemplati dalla previsione penale.
E' sufficiente osservare al riguardo che mentre la norma penale stabilisce una sanzione pecuniaria compresa tra ventimila e tre milioni di euro, la forbice prevista dalla sanzione amministrativa è ben più ampia, tra ventimila e cinque milioni di euro.
Ne consegue una sostanziale equiparabilità della fattispecie amministrativa a quella penale, come desumibile anche in base ai principi espressi dalle pronunce della Corte EDU (sentenza DE Stevens
contro
Italia, sentenza Engel e altri
contro
Paesi Bassi), che ha come corollario l'applicabilità alla pagina 6 di 7 previsione amministrativa delle medesime garanzie e principi contemplati in sede penale, tra i quali, primo fra tutti, quello del ne bis in idem.
Per tali ragioni, accertata l'insussistenza della condotta contestata, il ricorso deve essere accolto e la delibera annullata. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico di e liquidate come da CP_1
dispositivo, in base ai criteri di cui al DM n. 55\2014, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 5.201\26.001), in particolare tenuto conto dell'attività svolta, della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. accoglie il ricorso svolto da e per l'effetto annulla la delibera Consob n. 22715 del Parte_1
24.5.2023 emessa nei suoi confronti;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 5.809,00 per CP_1 Parte_1
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Milano, 6.3.2024
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente Giuseppe Ondei
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1579/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con gli avv.ti Stefano Valerio, Salvatore Providenti, Parte_1 C.F._1
Filippo Arena, Francesco Gatti, come da procura acclusa al ricorso, elettivamente domiciliato presso i seguenti indirizzi pec:
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RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con gli avv.ti Paolo Palmisano, Elisabetta Cappariello, Annunziata Palombella, come P.IVA_1
da procura acclusa alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi pec:
Email_5 Email_6 Email_7
RESISTENTE
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CONCLUSIONI pagina 1 di 7 -Per LO ROSA.
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione o produzione:
(i) in applicazione del principio del ne bis in idem, dichiarare l'improseguibilità del giudizio di accertamento dell'illecito amministrativo e conseguentemente annullare la Delibera della n. CP_1
22715 del 24.05.2023 e l'allegato Atto di Accertamento, notificati in data 05.06.2023, in ragione della sopravvenuta formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Milano – Prima Sezione Penale
n. 16257/23, di assoluzione del dott. dall'imputazione, per i medesimi fatti, del reato di abuso di Pt_1 informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 184 del TUF “perché il fatto non sussiste”;
(ii) in via subordinata, – ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per l'interpretazione dell'art. 7, co. 3 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-septies, co. 5, TUF, per violazione degli artt. 27, co. 2, e 3 della Costituzione – annullare comunque la Delibera della
n. 22715 del 24.05.2023 e l'allegato Atto di Accertamento, notificati in data 05.06.2023. CP_1
Con vittoria di spese”.
-Per NS - . Controparte_1
“Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello respingere i motivi di ricorso sollevati ex adverso in quanto infondati, rigettando l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea per l'interpretazione dell'art. 7, par. 3, del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché l'istanza di remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 187- quater e 187-septies, co. 5, TUF, in relazione agli artt. 27 e 3 Cost.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie.
Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 ha domandato l'annullamento, previa sospensione Parte_1 dell'esecutività, della delibera n. 22715 del 24 maggio 2023, notificata il 5 giugno 2023, con la CP_1
quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 187 bis comma1 Dlgs n.58\1998, unitamente a quella interdittiva obbligatoria per due mesi, ai sensi dell'art. 187 quater commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo.
ritualmente costituitasi, ha insisto per il rigetto del ricorso e la conferma della delibera. CP_1
pagina 2 di 7 La resistente ha contestato a il compimento dell'illecito di abuso di informazioni Parte_1
privilegiate, ai sensi degli artt. 10 paragrafo 1 e 14 lett. C) del regolamento MAR, per avere colposamente comunicato ad un terzo, al di fuori del normale esercizio del lavoro, l'informazione privilegiata concernete il test sierologico di cui era in possesso in ragione della sua qualità di amministratore delegato della e della sua partecipazione attiva al processo di sviluppo Parte_2
del test sierologico in collaborazione con il Policlinico San Matteo di Pavia.
Si tratta di un test sierologico, perfezionato dalla sopra menzionata , volto a individuare la Parte_2
risposta immunitaria al SARS.CoV-2 in pazienti affetti da Covd 19.
Più precisamente, ha rilevato CP_1
-che in data 26 marzo 2020 ha comunicato, attraverso messaggistica telefonica, l'imminente Pt_1
lancio del test sierologico (si legge testualmente nel messaggio inviato: “Tre settimane e lanciamo il test. Siamo in sperimentazione a Pavia”);
-che tale comunicazione è avvenuta prima del comunicato stampa concernente il positivo completamento degli studi e il lancio del test, diffuso il 7 aprile 2020.
ritenendo l'illegittimità della sanzione applicata, ha dedotto: Parte_3
-la tardività della contestazione, in quanto intervenuta oltre il termine di 180 giorni stabilito dall'art. 187
septies del TUF, decorrente dal momento dell'accertamento dell'illecito contestato;
-la violazione dell'art. 187 septies comma 1 del TUF per difetto di motivazione, in quanto la delibera avrebbe omesso di prendere in considerazione il contenuto della relazione tecnica di parte, volta a ricostruire, dal punto di vista scientifico, quali sono i passaggi obbligati prima di giungere alla validazione di un test diagnostico;
-l'erronea applicazione dell'art. 7 par. 3 MAR, in quanto le contestazioni di sarebbero fondate su CP_1 una ricostruzione non condivisibile della nozione di “tappa intermedia di un processo prolungato” prevista dalla suddetta norma, poiché alla data ritenuta rilevante, del 25\26.3.2020, non sussistevano le condizioni per poter prevedere il buon esito della sperimentazione, e ancor prima per l'impossibilità scientifica di applicare al caso di specie la richiamata nozione;
- l'insussistenza, anche ove si ritenesse applicabile al caso di specie la nozione di informazione privilegiata a formazione progressiva, alla data del 25\26 marzo 2020 dei caratteri propri di un'informazione privilegiata (requisiti di precisione, materialità, mancata diffusione al pubblico dell'informazione);
- l'impossibilità di operare una ragionevole previsione sul lancio del test alla data di invio del messaggio telefonico e la necessità di valutare il contenuto del messaggio tenendo conto del contesto amichevole in cui si è svolta la conversazione e dell'assenza di intenti speculativi;
pagina 3 di 7 -la carenza dell'elemento soggettivo per essere incolpevole l'affidamento riposto da nella natura non Pt_1 privilegiata dell'informazione, in quanto il procedimento di sviluppo di un test diagnostico è indipendente dalla volontà del produttore.
Dopo la costituzione delle parti, nelle more del giudizio, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza penale di assoluzione con formula piena, “perché il fatto non sussiste” (n.16257/23 - doc. 60 ricorrente) nei confronti di imputato per abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 184 Pt_1
del TUF, per gli stessi fatti sottesi alla delibera opposta.
Tale sentenza è passata in giudicato e il ricorrente, in ragione della sopravvenuta definitività dell'accertamento penale, ha eccepito l'improseguibilità del presente giudizio e insistito per il conseguente annullamento della Delibera CP_1
nulla ha dedotto sul punto, rimettendosi al sindacato della Corte. CP_1
La Corte d'Appello di Milano ha sospeso l'esecutività della delibera limitatamente alla sanzione interdittiva accessoria e, all'udienza del 19.3.2025, a seguito della discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'opposizione sia fondata e che la delibera impugnata debba essere annullata.
In particolare, ritiene assorbente, rispetto a tutti gli altri argomenti svolti dal ricorrente e posti a fondamento dell'opposizione, la circostanza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale che ha assolto con formula piena Rosa per i medesimi fatti posti alla base delle delibera, all'esito di un processo cui ha partecipato anche essendosi costituita parte civile. CP_1
In tal senso si deve innanzitutto osservare che la norma penale, che punisce la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, e quella amministrativa, sulla base della quale è stata applicata la sanzione in oggetto, contemplano e puniscono la medesima condotta illecita.
Infatti, l'art. 184 TUF punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da ventimila a tre milioni di euro chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione… comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio… (lett. b).
Analogamente, quanto alla sanzione amministrativa:
- l'art. 10 del MAR stabilisce che si ha comunicazione illecita di informazioni quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
pagina 4 di 7 -l'art. 14 del MAR afferma che non è consentito abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate né comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
L'art. 187 bis del TUF, infine, dispone che, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del MAR è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila a cinque milioni di euro (oltre alla sanzione interdittiva obbligatoria disposta dall'art. 187 quater).
Nel caso di specie il giudice penale ha assolto dal reato di abuso di informazioni privilegiate sulla Pt_1 base della seguente motivazione “…in ragione […] dell'accertata carenza dei connotati strutturali che consentono la riconduzione del contenuto comunicativo della informazione dallo stesso trasmessa il 26 marzo 2020 a entro la nozione di informazione privilegiata” (pagina 28 della sentenza). CP_2
Il Tribunale è addivenuto a tale conclusione dopo aver verificato che alla data dell'invio del messaggio, il 26 marzo 2020, la sperimentazione del test non era ancora iniziata e nessuna prognosi relativa al futuro lancio del test sierologico poteva essere formulata, neanche in termini di ragionevole probabilità.
Secondo il giudice penale il messaggio in oggetto si riferisce ad un evento futuro e incerto al momento dell'invio, conseguentemente, essendo l'informazione carente del requisito della precisione, non è configurabile la fattispecie dell'informazione privilegiata.
Sul punto si legge nella motivazione della sentenza: “ All'esito della espletata istruttoria dibattimentale è risultato dimostrato come la fase sperimentale presso il Policlinico San Matteo di
Pavia non fosse stata ancora avviata al 26 marzo 2020, siccome documentato che, diversamente, i prototipi del test sierologico furono spediti da a tale Istituto di Ricerca soltanto il successivo Pt_2
27 marzo 2020, con avvio della validazione – e, dunque, della fase di fattibilità – nei giorni ad esso seguenti.
Ne consegue come il contenuto informativo del sintagma “siamo in sperimentazione a Pavia” non fosse rispondente alla reale situazione di fatto in atto esistente al 26.3.2020, siccome non ancora attuale l'effettivo inizio della fase di sperimentazione presso l'IRCCS San Matteo di Pavia;
laddove limitatone il portato conoscitivo alla esistenza dell'accordo di collaborazione per la relativa esecuzione, in essere con tale istituto, deve quindi evidenziarsi come ad esso, siccome oggetto di adempiuta forma di pubblicità legale, mediante pubblicazione nel relativo albo pretorio della
, non fosse correlabile il requisito della non pubblicità del relativo Controparte_3
contenuto informativo, anche sotto tale profilo, pertanto, ponendosi al di fuori del perimetro tracciato dalla nozione normativa di informazione privilegiata.
pagina 5 di 7 La circostanza, poi, che la sperimentazione presso il Policlinico San Matteo di Pavia, al 26 marzo
2020, non fosse stata ancora avviata, si riflette sull'ulteriore segmento della comunicazione di cui all'imputazione, laddove veicolante la previsione “tre settimane e lanciamo il test”, nel senso di escluderne, siccome non ricollegabile ad una ragionevole probabilità di verificazione, il requisito della precisione.
Deve infatti al riguardo evidenziarsi come proprio la formulazione della prognosi di lancio del test antecedentemente non solo alla conclusione, ma allo stesso avvio della fase sperimentale presso il
Policlinico San Matteo di Pavia disancori l'accadimento atteso da elementi fattuali che, ex ante allorquando essa fu comunicata, consentissero di esprimere un grado di ragionevole probabilità circa il suo futuro verificarsi, siccome dipendente dall'esito dell'attività di validazione presso tale Istituto di
Ricerca che, per non essere neppure stata avviata, non poteva che esprimersi in termini, viceversa, di integrale incertezza” .
La sentenza penale ha quindi definitivamente acclarato la carenza di una condotta abusiva in capo a per insussistenza della natura privilegiata dell'informazione, in tal modo precludendo ogni Pt_1
ulteriore accertamento e valutazione in relazione al medesimo fatto sotteso alla delibera CP_1
Al riguardo occorre infatti considerare che l'art. 654 c.p.p. prevede espressamente che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato e della parte civile costituita, sia nel giudizio amministrativo che in quello civile, quando in essi si controverta di un diritto o di un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.
Nel caso di specie si è costituita parte civile nel processo penale e i fatti accertati in quella sede CP_1
sono i medesimi che vengono in considerazione nel presente giudizio.
Inoltre, deve essere altresì osservato che una differente interpretazione sarebbe lesiva del principio del ne bis in idem e conseguentemente contraria alla previsione di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
La sanzione amministrativa prevista dal legislatore per la condotta di abuso di informazione privilegiata è connotata dai medesimi requisiti di gravità contemplati dalla previsione penale.
E' sufficiente osservare al riguardo che mentre la norma penale stabilisce una sanzione pecuniaria compresa tra ventimila e tre milioni di euro, la forbice prevista dalla sanzione amministrativa è ben più ampia, tra ventimila e cinque milioni di euro.
Ne consegue una sostanziale equiparabilità della fattispecie amministrativa a quella penale, come desumibile anche in base ai principi espressi dalle pronunce della Corte EDU (sentenza DE Stevens
contro
Italia, sentenza Engel e altri
contro
Paesi Bassi), che ha come corollario l'applicabilità alla pagina 6 di 7 previsione amministrativa delle medesime garanzie e principi contemplati in sede penale, tra i quali, primo fra tutti, quello del ne bis in idem.
Per tali ragioni, accertata l'insussistenza della condotta contestata, il ricorso deve essere accolto e la delibera annullata. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico di e liquidate come da CP_1
dispositivo, in base ai criteri di cui al DM n. 55\2014, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (euro 5.201\26.001), in particolare tenuto conto dell'attività svolta, della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. accoglie il ricorso svolto da e per l'effetto annulla la delibera Consob n. 22715 del Parte_1
24.5.2023 emessa nei suoi confronti;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 5.809,00 per CP_1 Parte_1
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Milano, 6.3.2024
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente Giuseppe Ondei
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