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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12252 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24555/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 24555/2021, promossa da:
(P.IVA ) – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore - con sede legale in Napoli, alla via Parte_2
Diocleziano n. 328, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Duomo n.
133, presso lo studio dell'avv. Luca Migliore c.f. , C.F._1
dal quale è rappresentata e difesa.
OPPONENTE
Contro
(P.IVA ) - in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore – con sede in Napoli alla Controparte_2 Pagina 1 di 26 via Vicinale S. Maria del Pianto n. 6, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Po n. 1, presso lo studio dell'avv. Anna Antea Fedi c.f.
, dalla quale è rappresentata e difesa. C.F._2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1)Con atto di citazione notificato in data 8-10-2021 la Parte_1
Parte
in prosieguo solo , proponeva opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 5897/2021, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il 5-8-
2021, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 8.178,54, oltre interessi e spese, in favore della sulla base di Controparte_1
fatture emesse a titolo di corrispettivo di contratti di appalto stipulati tra le parti in causa.
L'ingiunta chiedeva emettere i seguenti provvedimenti:
“In via preliminare:
1. non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in motivazione;
Nel merito:
2. Accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5897/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti della per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare Parte_1 che nulla è dovuto in favore dell'opposta;
Pagina 2 di 26 In accoglimento della domanda riconvenzionale:
3. Accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di appalto per l'esclusiva responsabilità della in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., e per l'effetto:
3.a Condannare in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti e fino al soddisfo, corrispondente a quanto pagato dalla nel corso Parte_1 dell'appalto oltre alla conservazione, anche a titolo risarcitorio, dei materiali forniti e delle opere eseguite;
3.b Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento dell'importo di € 25.112,08 pari alla differenza tra l'importo del contratto n. 14 e quello del contratto n. 28, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3.c Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento dell'importo di € 1.890,79 pari alla differenza tra l'importo del contratto n. 12 e della relativa estensione ed il contratto n. 96, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3.d Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_3 risarcimento dell'importo di € 11.042,30, ovvero a quella maggiore o minore somma che l'On. Giudicante dovesse ritenere congrua ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo per i disagi conseguenti all'illegittima interruzione dei contratti di appalto.
4. In ogni caso condannare l'opposta, al pagamento dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Parte opponente esponeva quanto segue:
-Rappresentava le gravi inadempienze di parte opposta, riconducibili alla negligenza del personale impiegato, ai reiterati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni ed alle evidenti difficoltà economiche della società, circostanze che avevano determinato la necessità di affidare a terzi i lavori originariamente assegnati alla società CP_1
Pagina 3 di 26 Parte
-evidenziava che in data 11-07-2019 la si aggiudicava l'appalto relativo alla “realizzazione di un edificio scolastico, sede di istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media, nonché Polo della zona di Toraglie per accorpamento e dismissione sedi”, stipulando con il
Comune di Sessa Aurunca (CE) il contratto n. 12397.
-A detta dell'opponente, a causa di problematiche tecnico-amministrative, riconducibili all'ente appaltante, in data 18.01.2021, in correlazione al Parte predetto accordo, la e il Comune di Sessa Aurunca (CE) sottoscrivevano il contratto di appalto n. 12403, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere integrative al contratto principale.
L'appalto prevedeva un termine di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del cantiere per il completamento delle opere.
-La CFC concludeva, in data 25-2-2021, quattro contratti con la
[...]
finalizzati ad affidare alla stessa specifici lavori di fornitura e CP_1
posa in opera, in attuazione dei contratti di appalto sottoscritti dall'odierna attrice (opponente).
In particolare, le parti stipulavano diversi contratti:
-Contratto n. 12, avente ad oggetto “la fornitura in opera di tubazioni, cavi, cassette, frutti e punti luce dell'impianto elettrico”, per l'importo di euro 25.685,90, seguito da un'estensione contrattuale per la fornitura e posa in opera di accessori per l'impianto elettrico per € 7.243,31;
-Contratto n. 13, avente ad oggetto la “fornitura di quadri elettrici cablati”, per euro 8.583,07;
Pagina 4 di 26 -Contratto n. 14, avente ad oggetto la “fornitura in opera di tubazioni e accessori per l'impianto termico”, per euro 32.682,71;
-Contratto n. 15, avente ad oggetto la “fornitura in opera di tubazioni e accessori per l'impianto idrico”, per euro 22.083,99, seguito da un'estensione contrattuale relativa agli accessori dell'impianto antincendio, per euro 14.144,09.
-L'intimata riferiva che tutti i menzionati contratti prevedevano termini di esecuzione improrogabili, con inizio al 01-03-2021 e conclusione al 30-05-
2021. Inoltre, tra le clausole contrattuali vi era quella per la quale la dichiarava di aver preso visione degli elaborati grafici, CP_1
accettandoli senza riserve, e di essere pienamente in grado di eseguire le opere nei tempi e con le modalità previste.
Parte
-La lettera B dei quattro contratti in questione prevedeva che la avrebbe predisposto con cadenza mensile un S.I.L. (Stato Interno di avanzamento dei Lavori), al quale sarebbe stata applicata una ritenuta a garanzia pari al 5,5 % sul valore del S.I.L. Il S.I.L. andava sottoscritto da entrambe le parti contrattuali, quale condizione necessaria per l'emissione della fattura.
-L'ingiunta deduceva che sin dall'avvio delle prestazioni contrattualizzate emergevano carenze nella gestione del personale, approssimazioni nell'esecuzione delle opere e significative difficoltà finanziarie, che si riflettevano negativamente sull'andamento della commessa.
Difatti, L' a dire dell'opponente, non dava mai inizio ai CP_1
contratti nn. 13 e 14 e non completava le opere relative ai contratti nn. 12 e
15, abbandonando il cantiere ai primi di maggio 2021.
Pagina 5 di 26 -In relazione ai contratti nn. 12 e 15, l'intimata rilevava che in data 01-03- Parte 2021, a seguito della sottoscrizione di due S.I.L., la corrispondeva ad un acconto di euro 3.000,00 per il contratto n. 12 e un acconto di CP_1
euro 2.000,00 per il contratto n. 15.
Quindi, il 31.03.2021 venivano predisposti altri due S.I.L., dai quali emergeva:
-per il contratto n. 12, un ammontare lavori di € 9.760,64, con credito residuo – al netto di ritenuta a garanzia ed acconti – pari ad € 8.083,81;
-per il contratto n. 15, un ammontare lavori di € 5.962,68, con credito residuo pari ad € 5.094,73.
Parte Alla medesima data, la quantificava la percentuale di avanzamento lavori, per il contratto n. 12 e relativa estensione, al 29,48% dell'appalto affidato e per il contratto n. 15 e relativa estensione, al 16,45% del valore della commessa.
-In data 22-4-2021 perveniva all'opponente comunicazione dell'
[...]
con la quale quest'ultima esprimeva riconoscenza nei confronti CP_1
della controparte, ammetteva “intoppi a livello tempistico” e chiedeva un anticipo di euro 5.000,00 al fine di retribuire il proprio personale impiegato nel cantiere.
Parte
-La , tramite l'Ing. acconsentiva al pagamento dell'anticipo Per_1
richiesto dalla ma sollecitando una maggiore efficienza in CP_1
cantiere.
-In data 04-05-2021 l'opponente riceveva la richiesta di pagamento della fattura n. 7/2021 da parte della la quale, inoltre, CP_1
abbandonava unilateralmente il cantiere senza preavviso.
Pagina 6 di 26 -In data 15-5-2021 la ricorrente trasmetteva una diffida e messa in mora, con la quale sollecitava il pagamento dell'importo, oggetto dell'ingiunzione Parte di pagamento, alla , la quale, a sua volta, replicava, con missiva del 18-05-2021, contestando il credito rivendicato dalla controparte e chiedendo lo storno delle fatture in ragione delle inadempienze imputabili ad . Comunicava, inoltre, che avrebbe completato i lavori in CP_1
autonomia, addebitando alla i relativi costi, oltre al maggior danno. CP_1
Parte La deduceva, quindi, che in data 10-6-2021 aveva dovuto stipulare un nuovo contratto con la per la Controparte_4
fornitura e posa in opera dell'impianto termo-idraulico, per euro
57.794,76, e in data 27-9-2021, aveva dovuto sottoscrivere altri due contratti con per la fornitura, rispettivamente, di Controparte_5
quadri elettrici cablati e per la fornitura e posa in opera di punti luce e prese dell'impianto elettrico, per un totale di euro 40.600,00.
In data 5-1-2022 si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_1
all'opposizione. In particolare, la stessa deduceva che, a seguito dell'emissione dei primi due stati di avanzamento lavori, provvedeva a emettere la fattura n. 7 del 31-3-2021, dell'importo di euro 8.083,81, e in pari data, la fattura n. 8, dell'importo di euro 5.094,73, entrambe con termine di pagamento fissato in trenta giorni data fattura fine mese e, pertanto, al 30 aprile 2021, come indicato anche nelle medesime fatture.
La ricorrente precisava che, in epoca antecedente alle dette fatture, la stessa aveva emesso la fattura n. 6, dell'importo di euro 3.000,00, a titolo di acconto relativo al contratto n. 12 del 2021.
Pagina 7 di 26 Nella prospettazione di il totale complessivo dei documenti CP_1
contabili così formati, relativi a lavori eseguiti a regola d'arte, era pari ad euro 16.178,54 e di tale ammontare la ricorrente aveva ricevuto soltanto due pagamenti, rispettivamente, di € 3.000,00 in data 19/04/2021, e di €
5.000,00 in data 28/04/2021, per un ammontare complessivo di euro
8.000,00, residuando, pertanto, per differenza, un credito in capo all'appaltatrice, pari a euro 8.178,54.
Il G.I. con ordinanza del 10-1-2022, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 5897/2021 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All'esito degli stessi, ammetteva la prova nei limiti di cui alla ordinanza del 2-5-2023 e la consulenza tecnica d'ufficio. Esaurita l'istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ricostruiti in questi termini i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Parte 2)Va premesso che la resistente , con il presente atto di opposizione, ha, in sostanza, sollevato un'eccezione di inadempimento ex art.1460 cc, volta a paralizzare la pretesa della controparte relativa all'importo di cui alle fatture nn.7 e 8 del 31-3-2021, poste a base del ricorso monitorio. Inoltre, ha domandato, in via riconvenzionale, la risoluzione dei contratti stipulati con l' , chiedendo la ripetizione CP_1
degli acconti versati e il risarcimento dei danni, in ragione del dedotto inadempimento dell'opposta, la quale non avrebbe rispettato il cronoprogramma dei lavori, né avrebbe eseguito a regola d'arte le opere sino ad allora realizzate.
Parte In particolare, la lamenta che, in spregio delle previsioni contrattuali
– le quali imponevano l'impiego di maestranze specializzate, la corretta
Pagina 8 di 26 esecuzione delle opere e il rispetto dei termini di completamento dei lavori
– l'appaltatrice avrebbe manifestato un'inadeguata capacità organizzativa, sia con riferimento alla gestione del personale, sia con riguardo alla programmazione delle tempistiche esecutive.
Rileva, inoltre, parte opponente che il proprio responsabile di cantiere avrebbe più volte segnalato all'appaltatrice, nel corso dei lavori, i vizi esecutivi riscontrati, circostanza che confermerebbe l'inadempimento della stessa.
L'opponente deduce, altresì, che l'ammissione dell'inadempimento emergerebbe dalle stesse dichiarazioni dell'amministratore della società appaltatrice, rese nel contesto di comunicazioni intercorrenti a mezzo di messagistica istantanea e posta elettronica, nelle quali egli avrebbe rappresentato difficoltà organizzative e rilevanti criticità finanziarie.
La decisione di non procedere al pagamento del saldo e la restituzione degli acconti sarebbe, pertanto, fondata – secondo la prospettazione attorea – sulla predetta corrispondenza intercorsa tra l'ing. per la Per_1
committente, e l'amministratore della corrispondenza non CP_1
contestata dalle parti, che attesterebbe l'incapacità dell'appaltatrice di portare a compimento le prestazioni dedotte in contratto nei tempi convenuti.
3)Ebbene, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente appare infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata
l'eccezione d'inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento
Pagina 9 di 26 altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione” (Cass. civ., n. 8760/2019).
Ne consegue che da un inadempimento parziale non può discendere l'esonero totale dalla controprestazione.
Parte Nel caso di specie, la solleva espressamente l'eccezione di inadempimento, fondando il proprio rifiuto di adempiere sulle inadempienze asseritamente imputabili all'appaltatrice; ciononostante, riconosce essa stessa, nell'atto introduttivo, che “quelle poche lavorazioni effettuate” erano state comunque eseguite dalla ammettendo CP_1
implicitamente un adempimento, seppur solo parziale.
Il carattere parziale dell'inadempimento emerge, peraltro, anche dalle risultanze istruttorie acquisite mediante ctu.
Il consulente, all'esito della disamina della documentazione in atti, svoltasi in contradditorio nel corso delle riunioni peritali, ha affermato che devono ritenersi eseguiti i seguenti lavori:
“-Fornitura e posa in opera di “corrugati” e cassette per impianti elettrici interni, incluso la realizzazione di opere murarie tipo “tracce” a parete e/o
a pavimento. Il tutto riconducibile ad un'esecuzione parziale del contratto
n° 12.
-Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene reticolato per linee di impianti termici, incluso le coibentazioni in materiale elastomerico, e fornitura in opera di cassette funzionali ad allaccio ventilconvettori. Il tutto riconducibile ad un'esecuzione parziale del contratto n° 14.
Pagina 10 di 26 -Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico per realizzazione di reti idriche e di scarico all'interno di bagni e cucine. Il tutto riconducibile ad un'esecuzione parziale del contratto n° 15.”
Inoltre, all'udienza del 28-11-2024 veniva escusso il teste Tes_1
, in qualità di responsabile del settore elettrico ed idraulico nel
[...]
periodo in cui furono effettuati i lavori, che alla domanda del capo D)7 della memoria istruttoria di parte opponente “Vero è che il completamento dell'impianto idrico comprendeva oltre alla posa dei tubi, della messa in pressione degli stessi, la posa di sistema di pompaggio esterno per alimentazione del sistema idrico, la rete idrica antincendio, le montanti idriche del contatore esterno, ed infine la posa dei pezzi igienici sanitari” rispondeva, “Confermo parzialmente la circostanza sub. D7 e posso dire che l'impianto idrico era finito ed era in pressione, per l'impianto elettrico erano state fatte tutte le predisposizioni come da progetto, per
l'antincendio il Dott. ci bloccò perché doveva intervenire un'altra Per_1
azienda per fare degli scavi, che non arrivò mai almeno fino a quando mi trovavo nel cantiere.”
4)Ciò posto, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente non può ritenersi fondata.
Innanzitutto, dalla ctu è emerso che anche il contratto n.14 ha avuto esecuzione, sia pure parziale, contrariamente a quanto assunto dalla Parte
sin dall'atto di opposizione (v.atto di opposizione, pag. 4, in cui l'intimata afferma “Si deve segnalare, infatti, che la non ha mai dato CP_1
corso ai contratti nn. 13 e 14….”).
Il ctu ha, infatti, accertato che in relazione al contratto n.14 sono state eseguite le seguenti lavorazioni: “Fornitura e posa in opera di tubazioni
Pagina 11 di 26 in polietilene reticolato per linee di impianti termici, incluso le coibentazioni in materiale elastomerico, e fornitura in opera di cassette funzionali ad allaccio ventilconvettori. Il tutto riconducibile ad un'esecuzione parziale del contratto n° 14.” (v.relazione peritale pag.12).
Si legge ancora a pag.16 della relazione del ctu: “ Il risultato condiviso della certosina revisione del computo allegato al contratto n° 14 (impianti
Termici) ammonta a 4.340,29 €.”
A prescindere da tale doverosa precisazione, relativa all'accertata esecuzione, sia pur parziale, del contratto n.14, si rileva che ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del decreto ingiuntivo oggi opposto va precisato che le pretese economiche poste a base del ricorso monitorio si fondano sulle fatture nn.7 e 8 emesse dall il CP_1
31-3-2021.
Antecedentemente alle stesse, l aveva emesso la fattura n.6 del CP_1
26-3-2021, dell'importo di euro 3000,00, che in base a quanto riconosciuto dalla stessa in sede di ricorso, veniva pagata dalla CP_1
Parte
a titolo di acconto sul contratto n.12/2021.
Nel ricorso l ha dedotto di avere ricevuto soltanto due pagamenti CP_1
(euro 3000,00 in data 19-4-2021 ed euro 5000,00 in data 28.4.2021), sicchè, detraendo tali somme, pari ad un totale di euro 8000,00, dall'importo complessivo delle fatture emesse (fatture nn.6, 7 e 8 del
2021) pari ad euro 16.178,54, residuava un credito in favore della opposta pari ad euro 8.178,54 (corrispondente all'importo ingiunto).
Parte opponente non ha fornito prova alcuna - prova che avrebbe dovuto fornire documentalmente - dell'eccepito versamento in favore dell'opposta della somma complessiva di euro 10.000,00 (e non già Pagina 12 di 26 della minor somma di euro 8000,00, secondo quanto allegato dalla ricorrente).
5)Circoscritto, dunque, l'ambito del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio con la proposizione del ricorso monitorio ai crediti risultanti dalle due fatture n.7 e n.8 del 31-3-2021, vi è che tali fatture non possono non essere liquidate in favore della . CP_1
Ed invero, dalla documentazione in atti si evince che la fattura n.7/2021 dell'importo di euro 8083,81, veniva emessa in relazione al
SAL 1 al 31-3-2021 relativo al contratto n.12/2021; il SAL 1 al 31-3-
2021 relativo al contratto n.12/21 attestava , iinfatti, un credito dell'impresa per euro 8083,81 (v.fattura e SAL depositati CP_1
dall'opposta).
La fattura n.8/2021 dell'importo di euro 5094,73 veniva, invece, emessa in relazione al SAL 1 al 31-3-2021, relativo al contratto n.15/2021; il
SAL 1 al 31-3-2021 relativo al contratto n.15/21 attestava , iinfatti, un credito dell'impresa per euro 5094,73. CP_1
Ora, la lettera B) dei due contratti posti a base del ricorso monitorio prevedeva che la CFC avrebbe predisposto con cadenza mensile una S.I.L.
(Situazione Interna Lavori), alla quale sarebbe stata applicata una ritenuta a garanzia pari al 5,5 % sul valore della S.I.L. Successivamente, sarebbe stata sottoscritta in contraddittorio tra le parti quale condizione necessaria per l'emissione della relativa fattura. Il pagamento sarebbe, dunque, avvenuto a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura fine mese.
Pagina 13 di 26 Il termine di scadenza delle fatture poste a base del ricorso monitorio era dunque il 30-4-2021 (come risulta indicato sulle stesse fatture nn.7 e 8 del
31-3-2021).
Parte opposta ha depositato in atti le due SIL a tutto il 31.3.2021: l'una indicante un credito dell'impresa di euro 8083,81; l'altra indicante un credito dell'impresa di euro 5094,73.
In base a quanto previsto alla lettera B) dei due contratti in atti, la
S.I.L. veniva redatta al termine di ogni mese dalla CFC, ma solo dopo avere effettuato il controllo, in contraddittorio, del regolare svolgimento della prestazione da parte dell'appaltatrice.
In altri termini, in base a quanto è dato desumere dal chiaro tenore letterale della clausola di cui alla lettera b) dei contratti in atti, intanto, la CFC redigeva la al termine di ogni mese, in quanto aveva Pt_3
previamente controllato, in contraddittorio con l'appaltatrice, il regolare svolgimento dei lavori e la perfetta integrità ed esecuzione delle opere affidate. Solo a conclusione di tale controllo in contraddittorio, poteva, quindi, essere predisposta la dal Responsabile tecnico della Pt_3
committente (CFC).
Da quanto sopra esposto consegue che i due SAL al 31-3-2021, sulla cui base venivano emesse dall le fatture n.7/2021 e n.8/2021, CP_1
hanno necessariamente presupposto un controllo sulla corretta esecuzione delle opere ed una contabilizzazione dei lavori da parte della
CFC, che nulla contestava in merito.
D'altra parte, l'opponente non ha mai specificamente disconosciuto i due SAL depositati dall'opposta sin dalla fase monitoria.
Pagina 14 di 26 Ed avendo le fatture n.7/2021 e n.8/2021, emesse sulla base dei due suddetti SAL, scadenza al 30-4-2021, ne deriva che alla data di proposizione del ricorso monitorio, le stesse erano perfettamente esigibili.
Né può ritenersi legittimo il rifiuto del pagamento delle stesse eccepito ex art.1460 cc dall'opponente.
Il detto rifiuto, infatti, è contrario a buona fede.
Ed invero, parte opposta ha dedotto di essere stata costretta ad abbondare il cantiere a causa dell'inadempimento della committente che non le aveva pagato i lavori contabilizzati al 31-3-2021 (v.pag.6 della comparsa di risposta).
In sostanza, anche la ricorrente (opposta) ha sollevato un'eccezione di inadempimento ex art.1460 cc, allegando di non avere proseguito i lavori - e, quindi, di non avere adempiuto integralmente alle obbligazioni contrattuali -, non avendo la controparte adempiuto al suo obbligo di pagamento del corrispettivo delle opere già riconosciute e contabilizzate.
Ebbene, di fronte a due eccezioni di inadempimento reciprocamente sollevate dalle parti, non può che prevalere l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appaltatore, posto che il suo rifiuto di continuare l'esecuzione dei lavori si giustifica per il mancato pagamento di SAL già eseguiti e, quindi, per crediti già maturati. E' incontroverso tra le parti che parte attrice (opposta) abbia sospeso l'esecuzione dei lavori. Sul punto, mette conto rilevare che l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte Pagina 15 di 26 dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore puo' rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c..
Nel caso di specie, risulta agli atti ed è incontroverso che la committente
(opponente) non abbia pagato il corrispettivo dovuto sulla base dei primi due SAL emessi al 31-3-2021 per prestazioni già eseguite.
Le note e contestazioni della committente sono atti che recano, tutti, data successiva all'emissione dei predetti SAL n. 1 e delle predette fatture, il cui mancato pagamento segna indiscutibilmente l'inadempimento della stessa committente (opponente), che ha prodotto il rifiuto della controparte ad adempiere interamente alle sue obbligazioni contrattuali.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, le inadempienze reciproche devono essere valutate dal giudice di merito addebitando l'inadempimento esclusivamente al contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò abbia dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass. Sez. 2 12-2-2020 n. 3455 Rv.
657100-01, Cass. Sez. 2 11-6-2013 n. 14648 Rv. 626586-01;
Cass.n.5019/2024).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non c'è un ordine di servizio del
Direttore dei lavori, relativo a ritardi, né c'è una contestazione specifica di un lavoro mal eseguito, che risalgano ad epoca antecedente all'emissione dei due SAL al 31-3-2021 e quindi all'emissione delle due fatture n.7 e n.8 del 31-3-2021. Pagina 16 di 26 A tutte le argomentazioni esposte vanno, inoltre, aggiunte le seguenti osservazioni.
Parte opponente ha eccepito l'inadempimento della controparte nell'esecuzione dei contratti posti a base del ricorso monitorio, addebitando all' ritardi, disorganizzazione nella gestione dell'attività CP_1
imprenditoriale, mancato completamento dei lavori di cui ai contratti n.12 e n.15 (abbandono del cantiere), mancata osservanza delle regole dell'arte, ciò che avrebbe giustificato, nella prospettazione dell'opponente, il rifiuto al pagamento del saldo richiesto.
A sostegno della sua eccezione, parte opponente ha depositato conversazioni whatsapp e corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti.
Dalla detta documentazione si evincono, in particolare, difficoltà di natura finanziaria dell'impresa appaltatrice (opposta), afferenti il pagamento degli stipendi degli operai (v.e mail del 22-4-2021, inviata da , Controparte_2
legale rappresentante dell e problemi organizzativi CP_1
connessi al personale impiegato nello svolgimento dell'attività (v. email del
22-4-2021 ore 19,51, inviata sempre dal ). CP_2
Dalla detta documentazione non si desumono, però, inadempimenti specifici e circostanziati;
piuttosto, le doglianze di parte opponente appaiono generiche.
Né elementi utili in tal senso potevano ricavarsi da accertamenti tecnici eseguiti, quando ormai lo stato dei luoghi era stato alterato.
Ed infatti, si legge nella consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing : “La disamina delle fotografie depositate agli Persona_2
atti di causa non si presta al compiuto riconoscimento delle doglianze
Pagina 17 di 26 come prospettate (invero le “didascalie” di molte immagini rimandano a situazioni già risolte dalla ditta incaricata successivamente dalla “
[...]
). Parte_1
Effettivamente, in alcune immagini, si vede qualche linea dell'impianto termico scollegata (ma invero trattasi di situazioni oggettivamente saltuarie).
Da altre si arguisce l'isolata mancanza di qualche corrugato.
Le inquadrature non consentono di capire il lato sbagliato degli attacchi ai ventilconvettori, non essendo precisata l'associazione tra l'ambiente fotografato e quello riportato nella tavola progettuale in cui sono evidenziati i collegamenti idronici.
Le immagini in cui si vedono gli attacchi w.c. sono letteralmente incomprensibili (prive finanche delle scarne “didascalie a mano”).
Le fotografie non consentono, ovviamente, di procedere a misurazioni (né di diametri, né di quote).”
Il ctu conclude, dunque, affermando che “dalla documentazione depositata agli atti di causa dalla emergono notizie Parte_1
di lavorazioni eseguite in maniera difforme o errata, ma allo stato non è possibile procedere ad una loro analitica discriminazione quantitativa.”(v.pag.14 della ctu).
7)Parte opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, accertare la risoluzione di tutti i contratti conclusi con la controparte in data 25-2-
2021, deducendo che l'opposta non avrebbe dato avvio ai lavori oggetto dei contratti nn. 13 e 14 e avrebbe, altresì, abbandonato il cantiere nel corso dell'esecuzione degli altri contratti (n.12 e n.15).
Pagina 18 di 26 La CFC evidenzia, altresì, la condotta di mala fede asseritamente tenuta da la quale non solo non avrebbe portato a compimento le CP_1
opere appaltate — e, in alcuni casi, neppure le avrebbe iniziate —, ma avrebbe altresì posto in essere comportamenti pregiudizievoli nei confronti della committente.
Sulla scorta di tali circostanze, parte opponente ritiene pienamente giustificata la risoluzione dei rapporti contrattuali per grave inadempimento della convenuta (opposta).
La domanda di risoluzione appare infondata
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve compiere un'indagine globale e unitaria, coinvolgente l'intero comportamento di ciascuna delle parti, anche con riguardo alla durata degli effetti dell'inadempimento, poiché l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute non tollera una valutazione frammentaria e settoriale, ma impone una valutazione complessiva.” (Cass. Civ. n. 2799/1997; nonché Cass. Civ. n. 336/2013;
Cass. Civ. n. 7649/2023).
Orbene, dagli scritti difensivi di parte opposta emerge che la stessa rimandava l'avvio dei lavori di cui ai contratti nn. 13 e 14, imputando la mancata attivazione alle differenti richieste formulate dall'Ing. il Per_1
quale avrebbe manifestato l'intenzione di concentrare preliminarmente l'attenzione sulla realizzazione degli impianti elettrici ed idrici (di cui ai contratti 12 e 15), rinviando solo ad una fase successiva l'esecuzione della parte termica.
Pagina 19 di 26 La stessa appaltatrice (opposta), inoltre, nella comparsa di risposta, afferma che i lavori effettivamente eseguiti — relativi ai contratti avviati — sarebbero stati realizzati nella misura di oltre il 60% per la componente idraulica e di oltre il 40% per la componente elettrica.
Ebbene, all'udienza del 24-10-2024 veniva escusso il teste
[...]
, termoidraulico, che alla domanda al capo 6) della memoria Tes_2
istruttoria di parte opposta “Vero è che anche dal 31 marzo 2021 al 4 maggio 2021 gli operai della hanno regolarmente lavorato tutti i CP_1
giorni per l'esecuzione delle opere appaltate?” rispondeva “Dagli inizi del
2021 fino a dicembre del 2021 ho svolto le mansioni di impiantistica per riscaldamento ambienti e idraulica relativa ai servizi igienico-sanitari nell'ambito dell Posso dire che da quando iniziammo i Controparte_1
lavori nel cantiere di cui mi chiedete (marzo 2021) fino a quando lasciammo il cantiere, a maggio 2021, perché fummo cacciati via, abbiamo sempre lavorato regolarmente dalle 7 del mattino fino a chiusura di cantiere, dal lunedì al venerdi”.
Tuttavia, la dedotta impossibilità di accesso al cantiere per volontà della committente risulta contraddetta dalle stesse allegazioni della parte opposta, la quale ha affermato, nella comparsa di risposta, che l'abbandono del cantiere sarebbe avvenuto a causa dell'omesso pagamento Parte da parte di .
E' stato inoltre escusso, sullo stato di avanzamento dei lavori, il teste
, dipendente dell in qualità di responsabile del Testimone_1 CP_1
settore elettrico ed idraulico nel periodo in cui furono effettuati i lavori, che alla domanda di cui al capo F)4 della memoria istruttoria di parte opponente, “Vero è che a seguito di sopralluogo si è evinto che mancavano
Pagina 20 di 26 le opere di scavo per l'inserimento dei quadri cablati”, rispondeva “In ordine alla circostanza F4 della memoria opponente confermo che effettivamente mancavano le opere di scavo per l'inserimento dei quadri cablati. Preciso, inoltre, che queste opere mancavano in quanto il Dott. ci aveva bloccato in quanto ci dovevamo prima occupare del Per_1
termico e poi solo successivamente delle opere elettriche”(v.verbale di udienza del 28-11-2024).
Dalla deposizione resa dal teste si ricavano, dunque, Testimone_1
elementi di conferma di quanto allegato dall'opposta nella comparsa di Parte risposta, nel senso, cioè, che era l'ing della che dava le Per_1
direttive all'appaltatrice sui lavori da eseguirsi in via prioritaria rispetto agli altri, tanto è che in relazione al contratto n.13 (relativo ai quadri Parte elettrici cablati) l'ing. della bloccò gli operai dell , Per_1 CP_1
in quanto questi ultimi si dovevano occupare prima dell'impianto termico e poi, solo successivamente, delle opere elettriche.
Per quanto attiene, poi, al contratto n.14, dalla consulenza tecnica,
d'ufficio espletata dall'ing. è emerso che anche tale contratto Per_2
ha avuto esecuzione, sia pure parziale (v.pag.12 della ctu), contrariamente a quanto affermato dalla ingiunta.
Ebbene, acclarato che la sospensione dei lavori da parto dell' è CP_1
stata determinata ( e giustificata) dal mancato pagamento del corrispettivo da parte della committente CFC e che, inoltre, la mancata attivazione dei lavori relativi al contratto n.13 è stata determinata dalle indicazioni fornite dall'ing. che richiedeva darsi priorità alle Per_1
altre opere, ne deriva, come inevitabile conseguenza, che nessuna responsabilità può essere ascritta alla opposta per la mancata
Pagina 21 di 26 ultimazione dei lavori appaltati, donde il rigetto della domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento dell CP_1
8) Al rigetto della domanda di risoluzione dei contratti consegue anche il rigetto della domanda di restituzione dell'importo di euro 10.000,00, Parte avanzata dalla .
Fermo restando che l'opponente non ha documentato il pagamento di ulteriori euro 2000,00 rispetto agli euro 8000,00, riconosciuti dall'opposta come già versati, si rileva che il mancato scioglimento del vincolo contrattuale non determina effetti restitutori, mentre ben potrà
l'ingiunta trattenere le opere già eseguite.
9)Vanno, parimenti, respinte le domande di risarcimento dei danni, formulate dall'intimata, non essendosi ravvisato, sulla base degli atti, un inadempimento colpevole della appaltatrice.
Appare, in ogni caso, opportuno aggiungere quanto segue.
Parte opponente deduce di aver subito un pregiudizio risarcibile in conseguenza della intervenuta sospensione dei lavori da parte dell , delle reiterate inadempienze imputabili ad , nonché della CP_1 CP_1
conseguente necessità di procedere al completamento delle opere mediante l'affidamento a imprese terze.
Assume, dunque, di aver patito un danno, da un lato corrispondente alla differenza tra il corrispettivo pattuito con l'opposta e quello successivamente concordato con le ditte subentrate per il completamento delle opere;
dall'altro, rappresentato dai gravi disagi che la società afferma di aver patito a causa della condotta inadempiente imputata ad . CP_1
Pagina 22 di 26 Sulla base di tali allegazioni, l'opponente chiede che la società convenuta Parte sia condannata al pagamento, in favore della , dell'importo di euro
25.112,08 (ridotto in sede di comparsa conclusionale ad euro 6946,61), oltre ulteriori euro 1.890,79, pari – secondo la prospettazione attorea – alla differenza tra il corrispettivo previsto dal contratto n. 12 e dalla relativa estensione, e quello indicato nel contratto n. 96, stipulato il 27.09.2021 con la ditta (contratto n. 96 del valore di euro Controparte_5
35.000,00).
Quanto alla somma di euro 25.112,08, poi ridotta ad euro 6946,61, la stessa è stata richiesta a titolo di differenza tra l'importo del contratto n.
14 e quello del contratto n. 28, concluso con l' Controparte_4
(contratto 28 del valore di euro 57.794,79).
[...]
In sede di comparsa conclusionale l'opponente ha ridotto l'importo da euro 25.112,08 a euro 6946,61, sempre richiedendo quest'ultima somma a titolo di differenza tra l'importo del contratto n. 14 e quello del contratto n. 28.
Ebbene, la domanda è infondata, in quanto, a ben vedere, dalla documentazione in atti e dalla ctu è emerso che alla ditta
è stato affidato non solo il completamento dei lavori di CP_4
cui al contratto n° 14 (impianto termico), ma anche il completamento dei lavori relativi al contratto n° 15 e relativa “estensione” (impianti idraulici ed impianti antincendio) e che relativamente alla parte “termica” la “
[...]
non ha subito alcun danno a seguito dell'affidamento del Parte_1
completamento dei lavori ad altra ditta. Invece, relativamente alla parte
“idraulica” ed alla parte “antincendio” la ha subito un Parte_1
Pagina 23 di 26 danno di 6.946,61 € a seguito dell'affidamento del completamento dei lavori ad altra ditta (v.pag.22 della ctu).
Ma l'opponente ha chiesto il risarcimento del danno rappresentato dalla differenza tra l'importo del contratto 14 e l'importo del contratto
28 stipulato con l e non può, pertanto, essere riconosciuto CP_4
alla stessa un danno (pari ad euro 6.946,61), che rappresenta la differenza tra l'importo del contratto 15 e della sua estensione e l'importo del contratto n.28.
In altri termini, il principio della domanda impone di rigettare la richiesta di risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro
6.946,61, anche sotto tale profilo, posto che nessun danno ha sofferto l'ingiunta per avere affidato il completamento dei lavori di cui al contratto 14 ad altra ditta.
Ed infatti, per quanto concerne il contratto n. 14, relativo alle lavorazioni degli impianti termici, il costo sostenuto per la nuova ditta (euro 9.464,18)
è inferiore rispetto all'importo originariamente pattuito con (euro CP_1
Parte 11.806,20), sicché non si configura alcun danno in capo alla .
Per il contratto n. 12, il CTU ha stimato un danno di euro 1.890,79; tuttavia, in assenza del relativo computo metrico, tale valutazione non può essere ritenuta attendibile, essendo priva di adeguato supporto documentale. Ed infatti, in assenza del computo metrico delle lavorazioni affidate alla nuova ditta, è tecnicamente impossibile dire se a quest'ultima sono state commissionate esattamente le stesse prestazioni affidate a suo tempo alla “ .. Controparte_1
In definitiva, all'esito dell'istruttoria, accertata l'assenza di danno con riferimento al contratto n. 14 e considerata l'inattendibilità delle Pagina 24 di 26 conclusioni relative al contratto n. 12 per carenza di documentazione, la domanda di risarcimento dei danni va rigettata.
9)Parte opponente deduce che, a titolo di risarcimento per i disagi subiti Parte dalla in conseguenza dell'illegittima interruzione dei contratti di appalto, la debba essere condannata al pagamento di una somma pari CP_1
al 10% del valore complessivo degli appalti affidati (pari ad € 110.423,07)
e, quindi, alla somma di euro 11.042,30 ovvero a quella maggiore o minore somma che l'On. Giudicante dovesse ritenere congrua ex art. 1226
c.c. .
Anche tale domanda va respinta, posto che in base a quanto sopra argomentato, la sospensione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice non può ritenersi illegittima, bensì provocata dal mancato incasso del corrispettivo dei lavori già eseguiti e contabilizzati dalla committente.
10)l'opposizione va, dunque, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente vanno respinte, in quanto infondate.
11)La novità assoluta delle questioni trattate (in relazione alle reciproche eccezioni di inadempimento sollevate dalle parti) giustifica la compensazione, per la metà, tra le parti, delle spese del presente procedimento di opposizione, ponendosi la restante metà a carico dell'opponente soccombente.
Le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dall'opponente Parte_1
soccombente.
[...]
Pagina 25 di 26
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.5897/21 del Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
respinge tutte le domande riconvenzionali, spiegate dall'opponente Parte_1
-compensa per la metà, tra le parti, le spese del presente procedimento di opposizione;
condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta della restante metà delle spese, pari ad euro 3.808,00 per compensi, spese che si liquidano per intero in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, Avv.A.Antea Fedi;
-dispone che le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dall'opponente
Parte_1
Napoli , 24-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
Pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 24555/2021, promossa da:
(P.IVA ) – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore - con sede legale in Napoli, alla via Parte_2
Diocleziano n. 328, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Duomo n.
133, presso lo studio dell'avv. Luca Migliore c.f. , C.F._1
dal quale è rappresentata e difesa.
OPPONENTE
Contro
(P.IVA ) - in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore – con sede in Napoli alla Controparte_2 Pagina 1 di 26 via Vicinale S. Maria del Pianto n. 6, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Po n. 1, presso lo studio dell'avv. Anna Antea Fedi c.f.
, dalla quale è rappresentata e difesa. C.F._2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1)Con atto di citazione notificato in data 8-10-2021 la Parte_1
Parte
in prosieguo solo , proponeva opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 5897/2021, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il 5-8-
2021, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 8.178,54, oltre interessi e spese, in favore della sulla base di Controparte_1
fatture emesse a titolo di corrispettivo di contratti di appalto stipulati tra le parti in causa.
L'ingiunta chiedeva emettere i seguenti provvedimenti:
“In via preliminare:
1. non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in motivazione;
Nel merito:
2. Accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5897/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti della per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare Parte_1 che nulla è dovuto in favore dell'opposta;
Pagina 2 di 26 In accoglimento della domanda riconvenzionale:
3. Accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di appalto per l'esclusiva responsabilità della in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., e per l'effetto:
3.a Condannare in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti e fino al soddisfo, corrispondente a quanto pagato dalla nel corso Parte_1 dell'appalto oltre alla conservazione, anche a titolo risarcitorio, dei materiali forniti e delle opere eseguite;
3.b Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento dell'importo di € 25.112,08 pari alla differenza tra l'importo del contratto n. 14 e quello del contratto n. 28, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3.c Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento dell'importo di € 1.890,79 pari alla differenza tra l'importo del contratto n. 12 e della relativa estensione ed il contratto n. 96, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3.d Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_3 risarcimento dell'importo di € 11.042,30, ovvero a quella maggiore o minore somma che l'On. Giudicante dovesse ritenere congrua ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo per i disagi conseguenti all'illegittima interruzione dei contratti di appalto.
4. In ogni caso condannare l'opposta, al pagamento dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Parte opponente esponeva quanto segue:
-Rappresentava le gravi inadempienze di parte opposta, riconducibili alla negligenza del personale impiegato, ai reiterati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni ed alle evidenti difficoltà economiche della società, circostanze che avevano determinato la necessità di affidare a terzi i lavori originariamente assegnati alla società CP_1
Pagina 3 di 26 Parte
-evidenziava che in data 11-07-2019 la si aggiudicava l'appalto relativo alla “realizzazione di un edificio scolastico, sede di istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media, nonché Polo della zona di Toraglie per accorpamento e dismissione sedi”, stipulando con il
Comune di Sessa Aurunca (CE) il contratto n. 12397.
-A detta dell'opponente, a causa di problematiche tecnico-amministrative, riconducibili all'ente appaltante, in data 18.01.2021, in correlazione al Parte predetto accordo, la e il Comune di Sessa Aurunca (CE) sottoscrivevano il contratto di appalto n. 12403, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere integrative al contratto principale.
L'appalto prevedeva un termine di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del cantiere per il completamento delle opere.
-La CFC concludeva, in data 25-2-2021, quattro contratti con la
[...]
finalizzati ad affidare alla stessa specifici lavori di fornitura e CP_1
posa in opera, in attuazione dei contratti di appalto sottoscritti dall'odierna attrice (opponente).
In particolare, le parti stipulavano diversi contratti:
-Contratto n. 12, avente ad oggetto “la fornitura in opera di tubazioni, cavi, cassette, frutti e punti luce dell'impianto elettrico”, per l'importo di euro 25.685,90, seguito da un'estensione contrattuale per la fornitura e posa in opera di accessori per l'impianto elettrico per € 7.243,31;
-Contratto n. 13, avente ad oggetto la “fornitura di quadri elettrici cablati”, per euro 8.583,07;
Pagina 4 di 26 -Contratto n. 14, avente ad oggetto la “fornitura in opera di tubazioni e accessori per l'impianto termico”, per euro 32.682,71;
-Contratto n. 15, avente ad oggetto la “fornitura in opera di tubazioni e accessori per l'impianto idrico”, per euro 22.083,99, seguito da un'estensione contrattuale relativa agli accessori dell'impianto antincendio, per euro 14.144,09.
-L'intimata riferiva che tutti i menzionati contratti prevedevano termini di esecuzione improrogabili, con inizio al 01-03-2021 e conclusione al 30-05-
2021. Inoltre, tra le clausole contrattuali vi era quella per la quale la dichiarava di aver preso visione degli elaborati grafici, CP_1
accettandoli senza riserve, e di essere pienamente in grado di eseguire le opere nei tempi e con le modalità previste.
Parte
-La lettera B dei quattro contratti in questione prevedeva che la avrebbe predisposto con cadenza mensile un S.I.L. (Stato Interno di avanzamento dei Lavori), al quale sarebbe stata applicata una ritenuta a garanzia pari al 5,5 % sul valore del S.I.L. Il S.I.L. andava sottoscritto da entrambe le parti contrattuali, quale condizione necessaria per l'emissione della fattura.
-L'ingiunta deduceva che sin dall'avvio delle prestazioni contrattualizzate emergevano carenze nella gestione del personale, approssimazioni nell'esecuzione delle opere e significative difficoltà finanziarie, che si riflettevano negativamente sull'andamento della commessa.
Difatti, L' a dire dell'opponente, non dava mai inizio ai CP_1
contratti nn. 13 e 14 e non completava le opere relative ai contratti nn. 12 e
15, abbandonando il cantiere ai primi di maggio 2021.
Pagina 5 di 26 -In relazione ai contratti nn. 12 e 15, l'intimata rilevava che in data 01-03- Parte 2021, a seguito della sottoscrizione di due S.I.L., la corrispondeva ad un acconto di euro 3.000,00 per il contratto n. 12 e un acconto di CP_1
euro 2.000,00 per il contratto n. 15.
Quindi, il 31.03.2021 venivano predisposti altri due S.I.L., dai quali emergeva:
-per il contratto n. 12, un ammontare lavori di € 9.760,64, con credito residuo – al netto di ritenuta a garanzia ed acconti – pari ad € 8.083,81;
-per il contratto n. 15, un ammontare lavori di € 5.962,68, con credito residuo pari ad € 5.094,73.
Parte Alla medesima data, la quantificava la percentuale di avanzamento lavori, per il contratto n. 12 e relativa estensione, al 29,48% dell'appalto affidato e per il contratto n. 15 e relativa estensione, al 16,45% del valore della commessa.
-In data 22-4-2021 perveniva all'opponente comunicazione dell'
[...]
con la quale quest'ultima esprimeva riconoscenza nei confronti CP_1
della controparte, ammetteva “intoppi a livello tempistico” e chiedeva un anticipo di euro 5.000,00 al fine di retribuire il proprio personale impiegato nel cantiere.
Parte
-La , tramite l'Ing. acconsentiva al pagamento dell'anticipo Per_1
richiesto dalla ma sollecitando una maggiore efficienza in CP_1
cantiere.
-In data 04-05-2021 l'opponente riceveva la richiesta di pagamento della fattura n. 7/2021 da parte della la quale, inoltre, CP_1
abbandonava unilateralmente il cantiere senza preavviso.
Pagina 6 di 26 -In data 15-5-2021 la ricorrente trasmetteva una diffida e messa in mora, con la quale sollecitava il pagamento dell'importo, oggetto dell'ingiunzione Parte di pagamento, alla , la quale, a sua volta, replicava, con missiva del 18-05-2021, contestando il credito rivendicato dalla controparte e chiedendo lo storno delle fatture in ragione delle inadempienze imputabili ad . Comunicava, inoltre, che avrebbe completato i lavori in CP_1
autonomia, addebitando alla i relativi costi, oltre al maggior danno. CP_1
Parte La deduceva, quindi, che in data 10-6-2021 aveva dovuto stipulare un nuovo contratto con la per la Controparte_4
fornitura e posa in opera dell'impianto termo-idraulico, per euro
57.794,76, e in data 27-9-2021, aveva dovuto sottoscrivere altri due contratti con per la fornitura, rispettivamente, di Controparte_5
quadri elettrici cablati e per la fornitura e posa in opera di punti luce e prese dell'impianto elettrico, per un totale di euro 40.600,00.
In data 5-1-2022 si costituiva in giudizio la resistendo Controparte_1
all'opposizione. In particolare, la stessa deduceva che, a seguito dell'emissione dei primi due stati di avanzamento lavori, provvedeva a emettere la fattura n. 7 del 31-3-2021, dell'importo di euro 8.083,81, e in pari data, la fattura n. 8, dell'importo di euro 5.094,73, entrambe con termine di pagamento fissato in trenta giorni data fattura fine mese e, pertanto, al 30 aprile 2021, come indicato anche nelle medesime fatture.
La ricorrente precisava che, in epoca antecedente alle dette fatture, la stessa aveva emesso la fattura n. 6, dell'importo di euro 3.000,00, a titolo di acconto relativo al contratto n. 12 del 2021.
Pagina 7 di 26 Nella prospettazione di il totale complessivo dei documenti CP_1
contabili così formati, relativi a lavori eseguiti a regola d'arte, era pari ad euro 16.178,54 e di tale ammontare la ricorrente aveva ricevuto soltanto due pagamenti, rispettivamente, di € 3.000,00 in data 19/04/2021, e di €
5.000,00 in data 28/04/2021, per un ammontare complessivo di euro
8.000,00, residuando, pertanto, per differenza, un credito in capo all'appaltatrice, pari a euro 8.178,54.
Il G.I. con ordinanza del 10-1-2022, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 5897/2021 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All'esito degli stessi, ammetteva la prova nei limiti di cui alla ordinanza del 2-5-2023 e la consulenza tecnica d'ufficio. Esaurita l'istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ricostruiti in questi termini i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Parte 2)Va premesso che la resistente , con il presente atto di opposizione, ha, in sostanza, sollevato un'eccezione di inadempimento ex art.1460 cc, volta a paralizzare la pretesa della controparte relativa all'importo di cui alle fatture nn.7 e 8 del 31-3-2021, poste a base del ricorso monitorio. Inoltre, ha domandato, in via riconvenzionale, la risoluzione dei contratti stipulati con l' , chiedendo la ripetizione CP_1
degli acconti versati e il risarcimento dei danni, in ragione del dedotto inadempimento dell'opposta, la quale non avrebbe rispettato il cronoprogramma dei lavori, né avrebbe eseguito a regola d'arte le opere sino ad allora realizzate.
Parte In particolare, la lamenta che, in spregio delle previsioni contrattuali
– le quali imponevano l'impiego di maestranze specializzate, la corretta
Pagina 8 di 26 esecuzione delle opere e il rispetto dei termini di completamento dei lavori
– l'appaltatrice avrebbe manifestato un'inadeguata capacità organizzativa, sia con riferimento alla gestione del personale, sia con riguardo alla programmazione delle tempistiche esecutive.
Rileva, inoltre, parte opponente che il proprio responsabile di cantiere avrebbe più volte segnalato all'appaltatrice, nel corso dei lavori, i vizi esecutivi riscontrati, circostanza che confermerebbe l'inadempimento della stessa.
L'opponente deduce, altresì, che l'ammissione dell'inadempimento emergerebbe dalle stesse dichiarazioni dell'amministratore della società appaltatrice, rese nel contesto di comunicazioni intercorrenti a mezzo di messagistica istantanea e posta elettronica, nelle quali egli avrebbe rappresentato difficoltà organizzative e rilevanti criticità finanziarie.
La decisione di non procedere al pagamento del saldo e la restituzione degli acconti sarebbe, pertanto, fondata – secondo la prospettazione attorea – sulla predetta corrispondenza intercorsa tra l'ing. per la Per_1
committente, e l'amministratore della corrispondenza non CP_1
contestata dalle parti, che attesterebbe l'incapacità dell'appaltatrice di portare a compimento le prestazioni dedotte in contratto nei tempi convenuti.
3)Ebbene, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente appare infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata
l'eccezione d'inadempimento da parte di chi, a fronte di un inadempimento
Pagina 9 di 26 altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione” (Cass. civ., n. 8760/2019).
Ne consegue che da un inadempimento parziale non può discendere l'esonero totale dalla controprestazione.
Parte Nel caso di specie, la solleva espressamente l'eccezione di inadempimento, fondando il proprio rifiuto di adempiere sulle inadempienze asseritamente imputabili all'appaltatrice; ciononostante, riconosce essa stessa, nell'atto introduttivo, che “quelle poche lavorazioni effettuate” erano state comunque eseguite dalla ammettendo CP_1
implicitamente un adempimento, seppur solo parziale.
Il carattere parziale dell'inadempimento emerge, peraltro, anche dalle risultanze istruttorie acquisite mediante ctu.
Il consulente, all'esito della disamina della documentazione in atti, svoltasi in contradditorio nel corso delle riunioni peritali, ha affermato che devono ritenersi eseguiti i seguenti lavori:
“-Fornitura e posa in opera di “corrugati” e cassette per impianti elettrici interni, incluso la realizzazione di opere murarie tipo “tracce” a parete e/o
a pavimento. Il tutto riconducibile ad un'esecuzione parziale del contratto
n° 12.
-Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene reticolato per linee di impianti termici, incluso le coibentazioni in materiale elastomerico, e fornitura in opera di cassette funzionali ad allaccio ventilconvettori. Il tutto riconducibile ad un'esecuzione parziale del contratto n° 14.
Pagina 10 di 26 -Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico per realizzazione di reti idriche e di scarico all'interno di bagni e cucine. Il tutto riconducibile ad un'esecuzione parziale del contratto n° 15.”
Inoltre, all'udienza del 28-11-2024 veniva escusso il teste Tes_1
, in qualità di responsabile del settore elettrico ed idraulico nel
[...]
periodo in cui furono effettuati i lavori, che alla domanda del capo D)7 della memoria istruttoria di parte opponente “Vero è che il completamento dell'impianto idrico comprendeva oltre alla posa dei tubi, della messa in pressione degli stessi, la posa di sistema di pompaggio esterno per alimentazione del sistema idrico, la rete idrica antincendio, le montanti idriche del contatore esterno, ed infine la posa dei pezzi igienici sanitari” rispondeva, “Confermo parzialmente la circostanza sub. D7 e posso dire che l'impianto idrico era finito ed era in pressione, per l'impianto elettrico erano state fatte tutte le predisposizioni come da progetto, per
l'antincendio il Dott. ci bloccò perché doveva intervenire un'altra Per_1
azienda per fare degli scavi, che non arrivò mai almeno fino a quando mi trovavo nel cantiere.”
4)Ciò posto, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente non può ritenersi fondata.
Innanzitutto, dalla ctu è emerso che anche il contratto n.14 ha avuto esecuzione, sia pure parziale, contrariamente a quanto assunto dalla Parte
sin dall'atto di opposizione (v.atto di opposizione, pag. 4, in cui l'intimata afferma “Si deve segnalare, infatti, che la non ha mai dato CP_1
corso ai contratti nn. 13 e 14….”).
Il ctu ha, infatti, accertato che in relazione al contratto n.14 sono state eseguite le seguenti lavorazioni: “Fornitura e posa in opera di tubazioni
Pagina 11 di 26 in polietilene reticolato per linee di impianti termici, incluso le coibentazioni in materiale elastomerico, e fornitura in opera di cassette funzionali ad allaccio ventilconvettori. Il tutto riconducibile ad un'esecuzione parziale del contratto n° 14.” (v.relazione peritale pag.12).
Si legge ancora a pag.16 della relazione del ctu: “ Il risultato condiviso della certosina revisione del computo allegato al contratto n° 14 (impianti
Termici) ammonta a 4.340,29 €.”
A prescindere da tale doverosa precisazione, relativa all'accertata esecuzione, sia pur parziale, del contratto n.14, si rileva che ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del decreto ingiuntivo oggi opposto va precisato che le pretese economiche poste a base del ricorso monitorio si fondano sulle fatture nn.7 e 8 emesse dall il CP_1
31-3-2021.
Antecedentemente alle stesse, l aveva emesso la fattura n.6 del CP_1
26-3-2021, dell'importo di euro 3000,00, che in base a quanto riconosciuto dalla stessa in sede di ricorso, veniva pagata dalla CP_1
Parte
a titolo di acconto sul contratto n.12/2021.
Nel ricorso l ha dedotto di avere ricevuto soltanto due pagamenti CP_1
(euro 3000,00 in data 19-4-2021 ed euro 5000,00 in data 28.4.2021), sicchè, detraendo tali somme, pari ad un totale di euro 8000,00, dall'importo complessivo delle fatture emesse (fatture nn.6, 7 e 8 del
2021) pari ad euro 16.178,54, residuava un credito in favore della opposta pari ad euro 8.178,54 (corrispondente all'importo ingiunto).
Parte opponente non ha fornito prova alcuna - prova che avrebbe dovuto fornire documentalmente - dell'eccepito versamento in favore dell'opposta della somma complessiva di euro 10.000,00 (e non già Pagina 12 di 26 della minor somma di euro 8000,00, secondo quanto allegato dalla ricorrente).
5)Circoscritto, dunque, l'ambito del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio con la proposizione del ricorso monitorio ai crediti risultanti dalle due fatture n.7 e n.8 del 31-3-2021, vi è che tali fatture non possono non essere liquidate in favore della . CP_1
Ed invero, dalla documentazione in atti si evince che la fattura n.7/2021 dell'importo di euro 8083,81, veniva emessa in relazione al
SAL 1 al 31-3-2021 relativo al contratto n.12/2021; il SAL 1 al 31-3-
2021 relativo al contratto n.12/21 attestava , iinfatti, un credito dell'impresa per euro 8083,81 (v.fattura e SAL depositati CP_1
dall'opposta).
La fattura n.8/2021 dell'importo di euro 5094,73 veniva, invece, emessa in relazione al SAL 1 al 31-3-2021, relativo al contratto n.15/2021; il
SAL 1 al 31-3-2021 relativo al contratto n.15/21 attestava , iinfatti, un credito dell'impresa per euro 5094,73. CP_1
Ora, la lettera B) dei due contratti posti a base del ricorso monitorio prevedeva che la CFC avrebbe predisposto con cadenza mensile una S.I.L.
(Situazione Interna Lavori), alla quale sarebbe stata applicata una ritenuta a garanzia pari al 5,5 % sul valore della S.I.L. Successivamente, sarebbe stata sottoscritta in contraddittorio tra le parti quale condizione necessaria per l'emissione della relativa fattura. Il pagamento sarebbe, dunque, avvenuto a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura fine mese.
Pagina 13 di 26 Il termine di scadenza delle fatture poste a base del ricorso monitorio era dunque il 30-4-2021 (come risulta indicato sulle stesse fatture nn.7 e 8 del
31-3-2021).
Parte opposta ha depositato in atti le due SIL a tutto il 31.3.2021: l'una indicante un credito dell'impresa di euro 8083,81; l'altra indicante un credito dell'impresa di euro 5094,73.
In base a quanto previsto alla lettera B) dei due contratti in atti, la
S.I.L. veniva redatta al termine di ogni mese dalla CFC, ma solo dopo avere effettuato il controllo, in contraddittorio, del regolare svolgimento della prestazione da parte dell'appaltatrice.
In altri termini, in base a quanto è dato desumere dal chiaro tenore letterale della clausola di cui alla lettera b) dei contratti in atti, intanto, la CFC redigeva la al termine di ogni mese, in quanto aveva Pt_3
previamente controllato, in contraddittorio con l'appaltatrice, il regolare svolgimento dei lavori e la perfetta integrità ed esecuzione delle opere affidate. Solo a conclusione di tale controllo in contraddittorio, poteva, quindi, essere predisposta la dal Responsabile tecnico della Pt_3
committente (CFC).
Da quanto sopra esposto consegue che i due SAL al 31-3-2021, sulla cui base venivano emesse dall le fatture n.7/2021 e n.8/2021, CP_1
hanno necessariamente presupposto un controllo sulla corretta esecuzione delle opere ed una contabilizzazione dei lavori da parte della
CFC, che nulla contestava in merito.
D'altra parte, l'opponente non ha mai specificamente disconosciuto i due SAL depositati dall'opposta sin dalla fase monitoria.
Pagina 14 di 26 Ed avendo le fatture n.7/2021 e n.8/2021, emesse sulla base dei due suddetti SAL, scadenza al 30-4-2021, ne deriva che alla data di proposizione del ricorso monitorio, le stesse erano perfettamente esigibili.
Né può ritenersi legittimo il rifiuto del pagamento delle stesse eccepito ex art.1460 cc dall'opponente.
Il detto rifiuto, infatti, è contrario a buona fede.
Ed invero, parte opposta ha dedotto di essere stata costretta ad abbondare il cantiere a causa dell'inadempimento della committente che non le aveva pagato i lavori contabilizzati al 31-3-2021 (v.pag.6 della comparsa di risposta).
In sostanza, anche la ricorrente (opposta) ha sollevato un'eccezione di inadempimento ex art.1460 cc, allegando di non avere proseguito i lavori - e, quindi, di non avere adempiuto integralmente alle obbligazioni contrattuali -, non avendo la controparte adempiuto al suo obbligo di pagamento del corrispettivo delle opere già riconosciute e contabilizzate.
Ebbene, di fronte a due eccezioni di inadempimento reciprocamente sollevate dalle parti, non può che prevalere l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appaltatore, posto che il suo rifiuto di continuare l'esecuzione dei lavori si giustifica per il mancato pagamento di SAL già eseguiti e, quindi, per crediti già maturati. E' incontroverso tra le parti che parte attrice (opposta) abbia sospeso l'esecuzione dei lavori. Sul punto, mette conto rilevare che l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte Pagina 15 di 26 dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore puo' rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c..
Nel caso di specie, risulta agli atti ed è incontroverso che la committente
(opponente) non abbia pagato il corrispettivo dovuto sulla base dei primi due SAL emessi al 31-3-2021 per prestazioni già eseguite.
Le note e contestazioni della committente sono atti che recano, tutti, data successiva all'emissione dei predetti SAL n. 1 e delle predette fatture, il cui mancato pagamento segna indiscutibilmente l'inadempimento della stessa committente (opponente), che ha prodotto il rifiuto della controparte ad adempiere interamente alle sue obbligazioni contrattuali.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, le inadempienze reciproche devono essere valutate dal giudice di merito addebitando l'inadempimento esclusivamente al contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò abbia dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass. Sez. 2 12-2-2020 n. 3455 Rv.
657100-01, Cass. Sez. 2 11-6-2013 n. 14648 Rv. 626586-01;
Cass.n.5019/2024).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non c'è un ordine di servizio del
Direttore dei lavori, relativo a ritardi, né c'è una contestazione specifica di un lavoro mal eseguito, che risalgano ad epoca antecedente all'emissione dei due SAL al 31-3-2021 e quindi all'emissione delle due fatture n.7 e n.8 del 31-3-2021. Pagina 16 di 26 A tutte le argomentazioni esposte vanno, inoltre, aggiunte le seguenti osservazioni.
Parte opponente ha eccepito l'inadempimento della controparte nell'esecuzione dei contratti posti a base del ricorso monitorio, addebitando all' ritardi, disorganizzazione nella gestione dell'attività CP_1
imprenditoriale, mancato completamento dei lavori di cui ai contratti n.12 e n.15 (abbandono del cantiere), mancata osservanza delle regole dell'arte, ciò che avrebbe giustificato, nella prospettazione dell'opponente, il rifiuto al pagamento del saldo richiesto.
A sostegno della sua eccezione, parte opponente ha depositato conversazioni whatsapp e corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti.
Dalla detta documentazione si evincono, in particolare, difficoltà di natura finanziaria dell'impresa appaltatrice (opposta), afferenti il pagamento degli stipendi degli operai (v.e mail del 22-4-2021, inviata da , Controparte_2
legale rappresentante dell e problemi organizzativi CP_1
connessi al personale impiegato nello svolgimento dell'attività (v. email del
22-4-2021 ore 19,51, inviata sempre dal ). CP_2
Dalla detta documentazione non si desumono, però, inadempimenti specifici e circostanziati;
piuttosto, le doglianze di parte opponente appaiono generiche.
Né elementi utili in tal senso potevano ricavarsi da accertamenti tecnici eseguiti, quando ormai lo stato dei luoghi era stato alterato.
Ed infatti, si legge nella consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ing : “La disamina delle fotografie depositate agli Persona_2
atti di causa non si presta al compiuto riconoscimento delle doglianze
Pagina 17 di 26 come prospettate (invero le “didascalie” di molte immagini rimandano a situazioni già risolte dalla ditta incaricata successivamente dalla “
[...]
). Parte_1
Effettivamente, in alcune immagini, si vede qualche linea dell'impianto termico scollegata (ma invero trattasi di situazioni oggettivamente saltuarie).
Da altre si arguisce l'isolata mancanza di qualche corrugato.
Le inquadrature non consentono di capire il lato sbagliato degli attacchi ai ventilconvettori, non essendo precisata l'associazione tra l'ambiente fotografato e quello riportato nella tavola progettuale in cui sono evidenziati i collegamenti idronici.
Le immagini in cui si vedono gli attacchi w.c. sono letteralmente incomprensibili (prive finanche delle scarne “didascalie a mano”).
Le fotografie non consentono, ovviamente, di procedere a misurazioni (né di diametri, né di quote).”
Il ctu conclude, dunque, affermando che “dalla documentazione depositata agli atti di causa dalla emergono notizie Parte_1
di lavorazioni eseguite in maniera difforme o errata, ma allo stato non è possibile procedere ad una loro analitica discriminazione quantitativa.”(v.pag.14 della ctu).
7)Parte opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, accertare la risoluzione di tutti i contratti conclusi con la controparte in data 25-2-
2021, deducendo che l'opposta non avrebbe dato avvio ai lavori oggetto dei contratti nn. 13 e 14 e avrebbe, altresì, abbandonato il cantiere nel corso dell'esecuzione degli altri contratti (n.12 e n.15).
Pagina 18 di 26 La CFC evidenzia, altresì, la condotta di mala fede asseritamente tenuta da la quale non solo non avrebbe portato a compimento le CP_1
opere appaltate — e, in alcuni casi, neppure le avrebbe iniziate —, ma avrebbe altresì posto in essere comportamenti pregiudizievoli nei confronti della committente.
Sulla scorta di tali circostanze, parte opponente ritiene pienamente giustificata la risoluzione dei rapporti contrattuali per grave inadempimento della convenuta (opposta).
La domanda di risoluzione appare infondata
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve compiere un'indagine globale e unitaria, coinvolgente l'intero comportamento di ciascuna delle parti, anche con riguardo alla durata degli effetti dell'inadempimento, poiché l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute non tollera una valutazione frammentaria e settoriale, ma impone una valutazione complessiva.” (Cass. Civ. n. 2799/1997; nonché Cass. Civ. n. 336/2013;
Cass. Civ. n. 7649/2023).
Orbene, dagli scritti difensivi di parte opposta emerge che la stessa rimandava l'avvio dei lavori di cui ai contratti nn. 13 e 14, imputando la mancata attivazione alle differenti richieste formulate dall'Ing. il Per_1
quale avrebbe manifestato l'intenzione di concentrare preliminarmente l'attenzione sulla realizzazione degli impianti elettrici ed idrici (di cui ai contratti 12 e 15), rinviando solo ad una fase successiva l'esecuzione della parte termica.
Pagina 19 di 26 La stessa appaltatrice (opposta), inoltre, nella comparsa di risposta, afferma che i lavori effettivamente eseguiti — relativi ai contratti avviati — sarebbero stati realizzati nella misura di oltre il 60% per la componente idraulica e di oltre il 40% per la componente elettrica.
Ebbene, all'udienza del 24-10-2024 veniva escusso il teste
[...]
, termoidraulico, che alla domanda al capo 6) della memoria Tes_2
istruttoria di parte opposta “Vero è che anche dal 31 marzo 2021 al 4 maggio 2021 gli operai della hanno regolarmente lavorato tutti i CP_1
giorni per l'esecuzione delle opere appaltate?” rispondeva “Dagli inizi del
2021 fino a dicembre del 2021 ho svolto le mansioni di impiantistica per riscaldamento ambienti e idraulica relativa ai servizi igienico-sanitari nell'ambito dell Posso dire che da quando iniziammo i Controparte_1
lavori nel cantiere di cui mi chiedete (marzo 2021) fino a quando lasciammo il cantiere, a maggio 2021, perché fummo cacciati via, abbiamo sempre lavorato regolarmente dalle 7 del mattino fino a chiusura di cantiere, dal lunedì al venerdi”.
Tuttavia, la dedotta impossibilità di accesso al cantiere per volontà della committente risulta contraddetta dalle stesse allegazioni della parte opposta, la quale ha affermato, nella comparsa di risposta, che l'abbandono del cantiere sarebbe avvenuto a causa dell'omesso pagamento Parte da parte di .
E' stato inoltre escusso, sullo stato di avanzamento dei lavori, il teste
, dipendente dell in qualità di responsabile del Testimone_1 CP_1
settore elettrico ed idraulico nel periodo in cui furono effettuati i lavori, che alla domanda di cui al capo F)4 della memoria istruttoria di parte opponente, “Vero è che a seguito di sopralluogo si è evinto che mancavano
Pagina 20 di 26 le opere di scavo per l'inserimento dei quadri cablati”, rispondeva “In ordine alla circostanza F4 della memoria opponente confermo che effettivamente mancavano le opere di scavo per l'inserimento dei quadri cablati. Preciso, inoltre, che queste opere mancavano in quanto il Dott. ci aveva bloccato in quanto ci dovevamo prima occupare del Per_1
termico e poi solo successivamente delle opere elettriche”(v.verbale di udienza del 28-11-2024).
Dalla deposizione resa dal teste si ricavano, dunque, Testimone_1
elementi di conferma di quanto allegato dall'opposta nella comparsa di Parte risposta, nel senso, cioè, che era l'ing della che dava le Per_1
direttive all'appaltatrice sui lavori da eseguirsi in via prioritaria rispetto agli altri, tanto è che in relazione al contratto n.13 (relativo ai quadri Parte elettrici cablati) l'ing. della bloccò gli operai dell , Per_1 CP_1
in quanto questi ultimi si dovevano occupare prima dell'impianto termico e poi, solo successivamente, delle opere elettriche.
Per quanto attiene, poi, al contratto n.14, dalla consulenza tecnica,
d'ufficio espletata dall'ing. è emerso che anche tale contratto Per_2
ha avuto esecuzione, sia pure parziale (v.pag.12 della ctu), contrariamente a quanto affermato dalla ingiunta.
Ebbene, acclarato che la sospensione dei lavori da parto dell' è CP_1
stata determinata ( e giustificata) dal mancato pagamento del corrispettivo da parte della committente CFC e che, inoltre, la mancata attivazione dei lavori relativi al contratto n.13 è stata determinata dalle indicazioni fornite dall'ing. che richiedeva darsi priorità alle Per_1
altre opere, ne deriva, come inevitabile conseguenza, che nessuna responsabilità può essere ascritta alla opposta per la mancata
Pagina 21 di 26 ultimazione dei lavori appaltati, donde il rigetto della domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento dell CP_1
8) Al rigetto della domanda di risoluzione dei contratti consegue anche il rigetto della domanda di restituzione dell'importo di euro 10.000,00, Parte avanzata dalla .
Fermo restando che l'opponente non ha documentato il pagamento di ulteriori euro 2000,00 rispetto agli euro 8000,00, riconosciuti dall'opposta come già versati, si rileva che il mancato scioglimento del vincolo contrattuale non determina effetti restitutori, mentre ben potrà
l'ingiunta trattenere le opere già eseguite.
9)Vanno, parimenti, respinte le domande di risarcimento dei danni, formulate dall'intimata, non essendosi ravvisato, sulla base degli atti, un inadempimento colpevole della appaltatrice.
Appare, in ogni caso, opportuno aggiungere quanto segue.
Parte opponente deduce di aver subito un pregiudizio risarcibile in conseguenza della intervenuta sospensione dei lavori da parte dell , delle reiterate inadempienze imputabili ad , nonché della CP_1 CP_1
conseguente necessità di procedere al completamento delle opere mediante l'affidamento a imprese terze.
Assume, dunque, di aver patito un danno, da un lato corrispondente alla differenza tra il corrispettivo pattuito con l'opposta e quello successivamente concordato con le ditte subentrate per il completamento delle opere;
dall'altro, rappresentato dai gravi disagi che la società afferma di aver patito a causa della condotta inadempiente imputata ad . CP_1
Pagina 22 di 26 Sulla base di tali allegazioni, l'opponente chiede che la società convenuta Parte sia condannata al pagamento, in favore della , dell'importo di euro
25.112,08 (ridotto in sede di comparsa conclusionale ad euro 6946,61), oltre ulteriori euro 1.890,79, pari – secondo la prospettazione attorea – alla differenza tra il corrispettivo previsto dal contratto n. 12 e dalla relativa estensione, e quello indicato nel contratto n. 96, stipulato il 27.09.2021 con la ditta (contratto n. 96 del valore di euro Controparte_5
35.000,00).
Quanto alla somma di euro 25.112,08, poi ridotta ad euro 6946,61, la stessa è stata richiesta a titolo di differenza tra l'importo del contratto n.
14 e quello del contratto n. 28, concluso con l' Controparte_4
(contratto 28 del valore di euro 57.794,79).
[...]
In sede di comparsa conclusionale l'opponente ha ridotto l'importo da euro 25.112,08 a euro 6946,61, sempre richiedendo quest'ultima somma a titolo di differenza tra l'importo del contratto n. 14 e quello del contratto n. 28.
Ebbene, la domanda è infondata, in quanto, a ben vedere, dalla documentazione in atti e dalla ctu è emerso che alla ditta
è stato affidato non solo il completamento dei lavori di CP_4
cui al contratto n° 14 (impianto termico), ma anche il completamento dei lavori relativi al contratto n° 15 e relativa “estensione” (impianti idraulici ed impianti antincendio) e che relativamente alla parte “termica” la “
[...]
non ha subito alcun danno a seguito dell'affidamento del Parte_1
completamento dei lavori ad altra ditta. Invece, relativamente alla parte
“idraulica” ed alla parte “antincendio” la ha subito un Parte_1
Pagina 23 di 26 danno di 6.946,61 € a seguito dell'affidamento del completamento dei lavori ad altra ditta (v.pag.22 della ctu).
Ma l'opponente ha chiesto il risarcimento del danno rappresentato dalla differenza tra l'importo del contratto 14 e l'importo del contratto
28 stipulato con l e non può, pertanto, essere riconosciuto CP_4
alla stessa un danno (pari ad euro 6.946,61), che rappresenta la differenza tra l'importo del contratto 15 e della sua estensione e l'importo del contratto n.28.
In altri termini, il principio della domanda impone di rigettare la richiesta di risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro
6.946,61, anche sotto tale profilo, posto che nessun danno ha sofferto l'ingiunta per avere affidato il completamento dei lavori di cui al contratto 14 ad altra ditta.
Ed infatti, per quanto concerne il contratto n. 14, relativo alle lavorazioni degli impianti termici, il costo sostenuto per la nuova ditta (euro 9.464,18)
è inferiore rispetto all'importo originariamente pattuito con (euro CP_1
Parte 11.806,20), sicché non si configura alcun danno in capo alla .
Per il contratto n. 12, il CTU ha stimato un danno di euro 1.890,79; tuttavia, in assenza del relativo computo metrico, tale valutazione non può essere ritenuta attendibile, essendo priva di adeguato supporto documentale. Ed infatti, in assenza del computo metrico delle lavorazioni affidate alla nuova ditta, è tecnicamente impossibile dire se a quest'ultima sono state commissionate esattamente le stesse prestazioni affidate a suo tempo alla “ .. Controparte_1
In definitiva, all'esito dell'istruttoria, accertata l'assenza di danno con riferimento al contratto n. 14 e considerata l'inattendibilità delle Pagina 24 di 26 conclusioni relative al contratto n. 12 per carenza di documentazione, la domanda di risarcimento dei danni va rigettata.
9)Parte opponente deduce che, a titolo di risarcimento per i disagi subiti Parte dalla in conseguenza dell'illegittima interruzione dei contratti di appalto, la debba essere condannata al pagamento di una somma pari CP_1
al 10% del valore complessivo degli appalti affidati (pari ad € 110.423,07)
e, quindi, alla somma di euro 11.042,30 ovvero a quella maggiore o minore somma che l'On. Giudicante dovesse ritenere congrua ex art. 1226
c.c. .
Anche tale domanda va respinta, posto che in base a quanto sopra argomentato, la sospensione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice non può ritenersi illegittima, bensì provocata dal mancato incasso del corrispettivo dei lavori già eseguiti e contabilizzati dalla committente.
10)l'opposizione va, dunque, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente vanno respinte, in quanto infondate.
11)La novità assoluta delle questioni trattate (in relazione alle reciproche eccezioni di inadempimento sollevate dalle parti) giustifica la compensazione, per la metà, tra le parti, delle spese del presente procedimento di opposizione, ponendosi la restante metà a carico dell'opponente soccombente.
Le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dall'opponente Parte_1
soccombente.
[...]
Pagina 25 di 26
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.5897/21 del Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
respinge tutte le domande riconvenzionali, spiegate dall'opponente Parte_1
-compensa per la metà, tra le parti, le spese del presente procedimento di opposizione;
condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta della restante metà delle spese, pari ad euro 3.808,00 per compensi, spese che si liquidano per intero in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, Avv.A.Antea Fedi;
-dispone che le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dall'opponente
Parte_1
Napoli , 24-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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