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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
Sezione Terza Civile
*******
Il Giudice Designato
sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 24.1.2025 nel procedimento iscritto al n. 2504/2024 RG/C,
promosso da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolosi Andrea Parte_1
e Principato Lea in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Saraceno e Controparte_1
Benedetta Saraceno in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE RESISTENTE-
avente ad oggetto: Denuncia di danno temuto, ex artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c.
ante causam;
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA
1. Premessa.
1.1. Con ricorso datato 7.3.2024, depositato presso la Cancelleria del Tribunale
Civile di Catania in data 12.3.2024, la sopra indicata parte ricorrente
[...]
ha chiesto, nei confronti della sopra indicata parte resistente Parte_1
, di disporre i provvedimenti necessari e urgenti per tutelare la Controparte_1
proprietà del suo appartamento ubicato al 6° piano dello stabile condominiale sito in Catania, Via Teocrito n. 11, ai sensi degli artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c..
1.2. Con provvedimento in data 14.3.2024, il Presidente della Sezione Terza
Civile, ai sensi dell'art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento.
1.3. Con Decreto in data 19.3.2024, ritenuto che nel caso di specie non sussista l'ipotesi di cui all'art. 669 sexies comma 2° c.p.c., il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione delle parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto.
1.4. Si è costituita la parte resistente , depositando comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendone il rigetto.
1.5. All'esito dell'udienza fissata dal Giudice Designato per l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 669 sexies, 1° comma, c.p.c., in data 2.10.2024 il
Giudice Designato si è riservato e, a scioglimento della riserva, ha disposto CTU,
nominando a tale fine l'Ing. . Persona_1
2. Sulla qualificazione giuridica dell'azione come di “denunzia di danno
temuto”, ai sensi degli artt. 688 e segg. c.p.c. e 1172 c.c.. 2.1. Preliminarmente, va rilevato che il procedimento instaurato con il ricorso de
quo dev'essere qualificato come di “denunzia di danno temuto”, ex art. 1172 c.c.,
ai sensi del quale:
“Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale
ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo
di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le
circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.”
2.2. Detta azione costituisce dunque il rimedio di natura “cautelare”
specificamente previsto per prevenire un danno che sia per derivare ad un immobile da un edificio, albero ed altra cosa (cfr. art. 1172 c.c.).
A differenza della “denunzia di nuova opera” di cui all'art. 1171 c.c., l'azione in esame non presuppone un'attività in corso di cui si chiede la sospensione, bensì
un “rapporto tra cosa e cosa” da cui possa derivare un danno, ossia una situazione dei luoghi di cui si chiede la rimozione o la modifica idonea a scongiurare il danno temuto (cfr. Cass. civile 9 marzo 1989 n. 1238).
2.3. Il danno temuto integra un “illecito” perché presuppone l'inosservanza del dovere del custode di provvedere diligentemente affinché le cose in custodia non arrechino danni a terzi, anche se occorre aggiungere che la tutela cautelare prescinde dai presupposti soggettivi di responsabilità.
2.4. Come si è visto, la legittimazione attiva spetta al proprietario o titolare di altri diritti di godimento, al possessore e, secondo la tesi prevalente, anche al detentore qualificato. La legittimazione passiva spetta al proprietario o possessore del fondo sul quale è
situata la cosa causa del pericolo di danno.
2.5. L'azione non è soggetta ad un particolare termine di decadenza o prescrizione, ma presuppone l'attuale sussistenza del pericolo di un “danno grave
e prossimo”, ossia incombente tant'è che il venir meno del pericolo rende pertanto l'azione improponibile (cfr. in tal senso: Tribunale Gela, 14 maggio 2007 in Il
merito 2007, 17; cfr. sul punto anche Tribunale Civitavecchia, 03 febbraio 2006
in Redazione Giuffrè 2006).
3. Sul fumus boni iuris.
3.1. Ciò chiarito, nel caso di specie non può ravvisarsi, in primo luogo, il requisito del fumus boni iuris.
Invero, a sostegno delle proprie domande, la parte ricorrente ha riferito che in data 31.1.2024 si è trovata a fronteggiare, per l'ennesima volta, copiose infiltrazioni di acque in alcune porzioni del soffitto del proprio appartamento,
ubicato al 6° piano dello stabile condominiale a sette elevazioni sito in Catania,
Via Teocrito n. 11, provenienti dagli impianti idrici dell'appartamento sovrastante,
ubicato al 7° piano dello stesso stabile, di proprietà di , in cui Controparte_1
erano in corso lavori di ristrutturazione.
3.2. Senonché, si deve osservare che, dall'accertamento eseguito dal CTU, emerge che il danno lamentato non deriva da un “rapporto tra cosa e cosa”, nel caso di specie tra l'appartamento sovrastante di proprietà della parte resistente e l'appartamento sottostante di proprietà della parte ricorrente, bensì dall'uso distorto che della cosa ha fatto la ditta appaltatrice, designata a Parte_2
eseguire lavori di ristrutturazione nell'appartamento di . Controparte_1 Invero il CTU, nella relazione scritta datata 20.1.2025, escludendo che le infiltrazioni fossero riconducibili a delle perdite dell'impianto idrico dell'appartamento della parte resistente, ha riferito quanto segue: “durante
l'esecuzione dei sopralluoghi effettuati nonché delle prove di tenuta in questione,
data la tipologia di evento denunciato (copiose infiltrazioni) lo scrivente ha espresso
ai partecipanti, e conferma nella presente relazione, l'impossibilità che la genesi
dell'evento possa essere scaturita da tubazioni di scarico dei bagni in questione;
e
ciò, sia per mancato utilizzo di uno dei due poiché ancora in condizioni di
ristrutturazione, e sia per “sporadico” eventuale utilizzo in fase di scarico, da parte
degli operai edili nel caso del secondo bagno già rifinito. Per quanto sopra, sulla
base dei rilievi e delle prove effettuate, ferma restando la presenza dei
deterioramenti constatati, lo scrivente ritiene di essere in grado di asserire circa
l'attuale mancata sussistenza delle lamentate infiltrazioni di cui al ricorso
introduttivo.” (cfr. elaborato peritale p. 7)
In aggiunta a quanto sopra, il CTU, al fine di accertare la causa dell'ammaloramento dell'appartamento di proprietà della parte ricorrente, ha provveduto ad ispezionare dettagliatamente i collettori di alimentazione dei singoli sanitari dei rispettivi locali WC dell'appartamento di proprietà della parte resistente, che, essendo posizionati in incasso a parete, in caso di perdita di acque, avrebbero potuto direttamente interessare il solaio dell'unità immobiliare e, di conseguenza, i soffitti del sottostante immobile di proprietà della parte ricorrente. All'esito di tale verifica, nella relazione scritta, ha riferito quanto segue:
“Oltre che ad evincere la presenza di un tubo tranciato, che tuttavia dalle prove
effettuate è risultato attualmente disattivato (ascrivibile, con buona probabilità ad
alimentazione di vano cucina precedentemente presente ai lavori di ristrutturazione...), si notano dei segni di ruggine nella fascetta metallica apposta
nella parte bassa a riunire i tubi di adduzione dell'acqua fredda e calda nel
collettore in questione (a distanza di alcune decine di cm dagli attacchi filettati delle
stesse tubazioni). Tale condizione lascia presupporre che la Ditta esecutrice i lavori,
in corso d'opera, possa avere utilizzato come emungimento per attingere all'acqua
utile per il cantiere, una o entrambe delle suddette tubazioni e che, a chiusura
giornaliera del cantiere pro-tempore alla data dell'evento, il riposizionamento della
stessa (o delle stesse) non sia stato effettuato con corretto serraggio
dell'accoppiamento filettato (degli accoppiamenti filettati) permettendo il percolare
delle acque lungo la tubazione (le tubazioni) e da questa (queste) l'imbibizione
diretta del solaio sottostante senza interessamento della pavimentazione del locale
WC; il tutto, a causa del regolare posizionamento incassato del collettore in
questione, e “sotto traccia” delle tubazioni in questione (a meno del tratto visibile
fuori traccia, per attacco di alimentazione al collettore). La suddetta ipotesi sulle
possibili cause generanti l'evento lamentato nel ricorso introduttivo, concorda con
quanto altresì esplicitato dal Ricorrente durante i sopralluoghi effettuati, circa la
rapidità operata nell'intervento di soluzione della problematica da parte della
maestranza intervenuta delegata dal Titolare dell'impresa appaltatrice.” (cfr.
elaborato peritale pp. 9-10)
Tali conclusioni dell'ausiliario appaiono perfettamente condivisibili, avuto anche riguardo alla documentazione fotografica inserita nella relazione peritale.
Pertanto, deve ritenersi non sussistente il fumus boni iuris tenuto conto dell'assenza, nel caso di specie, del “rapporto tra cosa e cosa” da cui possa essere derivato il danno, che rappresenta uno dei presupposti della denunzia di danno temuto prevista dall'art. 1172 c.c..
4. Sul periculum in mora.
4.1. Nel caso di specie, inoltre, non può ravvisarsi neppure il requisito del
periculum in mora.
4.2. In primo luogo, infatti, si deve osservare che, come dimostrano le operazioni peritali, effettuando delle prove sull'impianto idrico dell'appartamento di proprietà
della parte resistente, si poteva escludere che l'ammaloramento fosse stato causato da un percolamento idrico dell'impianto.
4.3. In secondo luogo, si deve osservare che, come emerge dalla relazione scritta del CTU, le infiltrazioni con tutta probabilità hanno avuto origine soltanto in occasione e a causa dei lavori di ristrutturazione, interrotti arbitrariamente dalla ditta appaltatrice prima del ricorso presentato dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente: a tal proposito, il CTU ha riferito che “circa l'esplicitazione
della effettiva sussistenza di un pericolo di danno grave e prossimo alla data della
iscrizione a Ruolo del Ricorso introduttivo lo scrivente, anche e principalmente sulla
base dei risultati degli accertamenti intrapresi, ritiene di potere asserire che la
sussistenza del pericolo di danno grave e prossimo per l'immobile di proprietà
Ricorrente alla suddetta data era da intendersi esclusivamente di tipo “potenziale”,
ed è rimasto tale fino alla data recente degli accertamenti intrapresi per il semplice
motivo che l'immobile è rimasto in corso di ristrutturazione, totalmente disabitato, e
pertanto con gli impianti disalimentati.” (cfr. elaborato peritale a pagina 10)
Le superiori considerazioni portano a ritenere non sussistente il periculum in
mora, non ravvisandosi né la gravità né l'imminenza del pericolo allorquando è
stato depositato il ricorso. Sul punto, giova nuovamente osservare che l'azione di
“danno temuto” non è soggetta ad un particolare termine di decadenza o prescrizione, ma presuppone pur sempre l'attuale sussistenza del pericolo di un “danno grave e prossimo”, ossia incombente, tant'è che il venir meno del pericolo rende pertanto l'azione improponibile.
5. Conclusioni.
5.1. In conclusione, le domande cautelari proposte dalla parte ricorrente devono essere rigettate.
5.2. Ai sensi dell'art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., «se l'ordinanza di
incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con
essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare».
5.3. Avuto riguardo alla circostanza che dagli atti di causa emerge che la parte ricorrente, al momento della presentazione del ricorso, non conosceva né poteva conoscere con l'ordinaria diligenza l'origine delle infiltrazioni, non avendo gli strumenti per accertare che le stesse fossero state causate dal comportamento negligente della ditta di ristrutturazione operante nell'appartamento sovrastante,
si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti e per porre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle stesse in misura di 1/2 ciascuna.
P.Q.M.
visti gli artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c.:
R I G ET T A
Il ricorso proposto dalla parte ricorrente;
COMPENSA
integralmente le spese di giudizio tra le parti;
P O N E
le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Designato con separato Decreto, integralmente a carico di entrambe le parti in misura di 1/2 ciascuna;
M A N D A
alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.
Catania, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott.ssa Luisa Intini
Il sopra esteso provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.,
Dott.ssa Paola Tinè, sotto la vigilanza del magistrato affidatario.
Sezione Terza Civile
*******
Il Giudice Designato
sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 24.1.2025 nel procedimento iscritto al n. 2504/2024 RG/C,
promosso da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolosi Andrea Parte_1
e Principato Lea in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Saraceno e Controparte_1
Benedetta Saraceno in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE RESISTENTE-
avente ad oggetto: Denuncia di danno temuto, ex artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c.
ante causam;
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA
1. Premessa.
1.1. Con ricorso datato 7.3.2024, depositato presso la Cancelleria del Tribunale
Civile di Catania in data 12.3.2024, la sopra indicata parte ricorrente
[...]
ha chiesto, nei confronti della sopra indicata parte resistente Parte_1
, di disporre i provvedimenti necessari e urgenti per tutelare la Controparte_1
proprietà del suo appartamento ubicato al 6° piano dello stabile condominiale sito in Catania, Via Teocrito n. 11, ai sensi degli artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c..
1.2. Con provvedimento in data 14.3.2024, il Presidente della Sezione Terza
Civile, ai sensi dell'art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento.
1.3. Con Decreto in data 19.3.2024, ritenuto che nel caso di specie non sussista l'ipotesi di cui all'art. 669 sexies comma 2° c.p.c., il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione delle parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto.
1.4. Si è costituita la parte resistente , depositando comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendone il rigetto.
1.5. All'esito dell'udienza fissata dal Giudice Designato per l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 669 sexies, 1° comma, c.p.c., in data 2.10.2024 il
Giudice Designato si è riservato e, a scioglimento della riserva, ha disposto CTU,
nominando a tale fine l'Ing. . Persona_1
2. Sulla qualificazione giuridica dell'azione come di “denunzia di danno
temuto”, ai sensi degli artt. 688 e segg. c.p.c. e 1172 c.c.. 2.1. Preliminarmente, va rilevato che il procedimento instaurato con il ricorso de
quo dev'essere qualificato come di “denunzia di danno temuto”, ex art. 1172 c.c.,
ai sensi del quale:
“Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale
ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo
di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le
circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.”
2.2. Detta azione costituisce dunque il rimedio di natura “cautelare”
specificamente previsto per prevenire un danno che sia per derivare ad un immobile da un edificio, albero ed altra cosa (cfr. art. 1172 c.c.).
A differenza della “denunzia di nuova opera” di cui all'art. 1171 c.c., l'azione in esame non presuppone un'attività in corso di cui si chiede la sospensione, bensì
un “rapporto tra cosa e cosa” da cui possa derivare un danno, ossia una situazione dei luoghi di cui si chiede la rimozione o la modifica idonea a scongiurare il danno temuto (cfr. Cass. civile 9 marzo 1989 n. 1238).
2.3. Il danno temuto integra un “illecito” perché presuppone l'inosservanza del dovere del custode di provvedere diligentemente affinché le cose in custodia non arrechino danni a terzi, anche se occorre aggiungere che la tutela cautelare prescinde dai presupposti soggettivi di responsabilità.
2.4. Come si è visto, la legittimazione attiva spetta al proprietario o titolare di altri diritti di godimento, al possessore e, secondo la tesi prevalente, anche al detentore qualificato. La legittimazione passiva spetta al proprietario o possessore del fondo sul quale è
situata la cosa causa del pericolo di danno.
2.5. L'azione non è soggetta ad un particolare termine di decadenza o prescrizione, ma presuppone l'attuale sussistenza del pericolo di un “danno grave
e prossimo”, ossia incombente tant'è che il venir meno del pericolo rende pertanto l'azione improponibile (cfr. in tal senso: Tribunale Gela, 14 maggio 2007 in Il
merito 2007, 17; cfr. sul punto anche Tribunale Civitavecchia, 03 febbraio 2006
in Redazione Giuffrè 2006).
3. Sul fumus boni iuris.
3.1. Ciò chiarito, nel caso di specie non può ravvisarsi, in primo luogo, il requisito del fumus boni iuris.
Invero, a sostegno delle proprie domande, la parte ricorrente ha riferito che in data 31.1.2024 si è trovata a fronteggiare, per l'ennesima volta, copiose infiltrazioni di acque in alcune porzioni del soffitto del proprio appartamento,
ubicato al 6° piano dello stabile condominiale a sette elevazioni sito in Catania,
Via Teocrito n. 11, provenienti dagli impianti idrici dell'appartamento sovrastante,
ubicato al 7° piano dello stesso stabile, di proprietà di , in cui Controparte_1
erano in corso lavori di ristrutturazione.
3.2. Senonché, si deve osservare che, dall'accertamento eseguito dal CTU, emerge che il danno lamentato non deriva da un “rapporto tra cosa e cosa”, nel caso di specie tra l'appartamento sovrastante di proprietà della parte resistente e l'appartamento sottostante di proprietà della parte ricorrente, bensì dall'uso distorto che della cosa ha fatto la ditta appaltatrice, designata a Parte_2
eseguire lavori di ristrutturazione nell'appartamento di . Controparte_1 Invero il CTU, nella relazione scritta datata 20.1.2025, escludendo che le infiltrazioni fossero riconducibili a delle perdite dell'impianto idrico dell'appartamento della parte resistente, ha riferito quanto segue: “durante
l'esecuzione dei sopralluoghi effettuati nonché delle prove di tenuta in questione,
data la tipologia di evento denunciato (copiose infiltrazioni) lo scrivente ha espresso
ai partecipanti, e conferma nella presente relazione, l'impossibilità che la genesi
dell'evento possa essere scaturita da tubazioni di scarico dei bagni in questione;
e
ciò, sia per mancato utilizzo di uno dei due poiché ancora in condizioni di
ristrutturazione, e sia per “sporadico” eventuale utilizzo in fase di scarico, da parte
degli operai edili nel caso del secondo bagno già rifinito. Per quanto sopra, sulla
base dei rilievi e delle prove effettuate, ferma restando la presenza dei
deterioramenti constatati, lo scrivente ritiene di essere in grado di asserire circa
l'attuale mancata sussistenza delle lamentate infiltrazioni di cui al ricorso
introduttivo.” (cfr. elaborato peritale p. 7)
In aggiunta a quanto sopra, il CTU, al fine di accertare la causa dell'ammaloramento dell'appartamento di proprietà della parte ricorrente, ha provveduto ad ispezionare dettagliatamente i collettori di alimentazione dei singoli sanitari dei rispettivi locali WC dell'appartamento di proprietà della parte resistente, che, essendo posizionati in incasso a parete, in caso di perdita di acque, avrebbero potuto direttamente interessare il solaio dell'unità immobiliare e, di conseguenza, i soffitti del sottostante immobile di proprietà della parte ricorrente. All'esito di tale verifica, nella relazione scritta, ha riferito quanto segue:
“Oltre che ad evincere la presenza di un tubo tranciato, che tuttavia dalle prove
effettuate è risultato attualmente disattivato (ascrivibile, con buona probabilità ad
alimentazione di vano cucina precedentemente presente ai lavori di ristrutturazione...), si notano dei segni di ruggine nella fascetta metallica apposta
nella parte bassa a riunire i tubi di adduzione dell'acqua fredda e calda nel
collettore in questione (a distanza di alcune decine di cm dagli attacchi filettati delle
stesse tubazioni). Tale condizione lascia presupporre che la Ditta esecutrice i lavori,
in corso d'opera, possa avere utilizzato come emungimento per attingere all'acqua
utile per il cantiere, una o entrambe delle suddette tubazioni e che, a chiusura
giornaliera del cantiere pro-tempore alla data dell'evento, il riposizionamento della
stessa (o delle stesse) non sia stato effettuato con corretto serraggio
dell'accoppiamento filettato (degli accoppiamenti filettati) permettendo il percolare
delle acque lungo la tubazione (le tubazioni) e da questa (queste) l'imbibizione
diretta del solaio sottostante senza interessamento della pavimentazione del locale
WC; il tutto, a causa del regolare posizionamento incassato del collettore in
questione, e “sotto traccia” delle tubazioni in questione (a meno del tratto visibile
fuori traccia, per attacco di alimentazione al collettore). La suddetta ipotesi sulle
possibili cause generanti l'evento lamentato nel ricorso introduttivo, concorda con
quanto altresì esplicitato dal Ricorrente durante i sopralluoghi effettuati, circa la
rapidità operata nell'intervento di soluzione della problematica da parte della
maestranza intervenuta delegata dal Titolare dell'impresa appaltatrice.” (cfr.
elaborato peritale pp. 9-10)
Tali conclusioni dell'ausiliario appaiono perfettamente condivisibili, avuto anche riguardo alla documentazione fotografica inserita nella relazione peritale.
Pertanto, deve ritenersi non sussistente il fumus boni iuris tenuto conto dell'assenza, nel caso di specie, del “rapporto tra cosa e cosa” da cui possa essere derivato il danno, che rappresenta uno dei presupposti della denunzia di danno temuto prevista dall'art. 1172 c.c..
4. Sul periculum in mora.
4.1. Nel caso di specie, inoltre, non può ravvisarsi neppure il requisito del
periculum in mora.
4.2. In primo luogo, infatti, si deve osservare che, come dimostrano le operazioni peritali, effettuando delle prove sull'impianto idrico dell'appartamento di proprietà
della parte resistente, si poteva escludere che l'ammaloramento fosse stato causato da un percolamento idrico dell'impianto.
4.3. In secondo luogo, si deve osservare che, come emerge dalla relazione scritta del CTU, le infiltrazioni con tutta probabilità hanno avuto origine soltanto in occasione e a causa dei lavori di ristrutturazione, interrotti arbitrariamente dalla ditta appaltatrice prima del ricorso presentato dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente: a tal proposito, il CTU ha riferito che “circa l'esplicitazione
della effettiva sussistenza di un pericolo di danno grave e prossimo alla data della
iscrizione a Ruolo del Ricorso introduttivo lo scrivente, anche e principalmente sulla
base dei risultati degli accertamenti intrapresi, ritiene di potere asserire che la
sussistenza del pericolo di danno grave e prossimo per l'immobile di proprietà
Ricorrente alla suddetta data era da intendersi esclusivamente di tipo “potenziale”,
ed è rimasto tale fino alla data recente degli accertamenti intrapresi per il semplice
motivo che l'immobile è rimasto in corso di ristrutturazione, totalmente disabitato, e
pertanto con gli impianti disalimentati.” (cfr. elaborato peritale a pagina 10)
Le superiori considerazioni portano a ritenere non sussistente il periculum in
mora, non ravvisandosi né la gravità né l'imminenza del pericolo allorquando è
stato depositato il ricorso. Sul punto, giova nuovamente osservare che l'azione di
“danno temuto” non è soggetta ad un particolare termine di decadenza o prescrizione, ma presuppone pur sempre l'attuale sussistenza del pericolo di un “danno grave e prossimo”, ossia incombente, tant'è che il venir meno del pericolo rende pertanto l'azione improponibile.
5. Conclusioni.
5.1. In conclusione, le domande cautelari proposte dalla parte ricorrente devono essere rigettate.
5.2. Ai sensi dell'art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., «se l'ordinanza di
incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con
essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare».
5.3. Avuto riguardo alla circostanza che dagli atti di causa emerge che la parte ricorrente, al momento della presentazione del ricorso, non conosceva né poteva conoscere con l'ordinaria diligenza l'origine delle infiltrazioni, non avendo gli strumenti per accertare che le stesse fossero state causate dal comportamento negligente della ditta di ristrutturazione operante nell'appartamento sovrastante,
si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti e per porre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle stesse in misura di 1/2 ciascuna.
P.Q.M.
visti gli artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c.:
R I G ET T A
Il ricorso proposto dalla parte ricorrente;
COMPENSA
integralmente le spese di giudizio tra le parti;
P O N E
le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Designato con separato Decreto, integralmente a carico di entrambe le parti in misura di 1/2 ciascuna;
M A N D A
alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.
Catania, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott.ssa Luisa Intini
Il sopra esteso provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.,
Dott.ssa Paola Tinè, sotto la vigilanza del magistrato affidatario.