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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2593/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso studio.dott.Email_2
contro
Resistente_1. - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 C/o Società_1 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 0184907 CONTRBUTI BONIF 2023
- INGIUNZIONE n. 0184908 CONTR.BONIFICA 2011
- INGIUNZIONE n. 0184909 CONTR.BONIFICA 2012
- INGIUNZIONE n. 0184910 CONTR.BONIFICA 2013
- INGIUNZIONE n. 0184911 CONTR.BONIFICA
- INGIUNZIONE n. 0184912 CONTR.BONIFICA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva separati ricorsi avverso le ingiunzioni di pagamento n. 184906, n. 184908, n. 184909, n. 184910 e n. 184911, notificate da Resistente_1 Spa “nell'ottobre 2023”, recanti la richiesta di pagamento di contributi dovuti al Consorzio ER D'LI (oggi Consorzio Centro Sud Puglia) in relazione agli anni dal 2009 al 2015.
In ciascun ricorso eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di soggettività passiva (non avendo mai avuto rapporti con l'ente impositore, né avendo mai con lo stesso sottoscritto alcun contratto).
2-Difetto di motivazione
3-Prescrizione
4-Omessa indicazione del responsabile del procedimento.
5-Violazione della riservatezza (attesa la intervenuta notifica dell'atto impugnato su pec professionale).
La Resistente_1 e il Consorzio Unico Bonifica Centro Sud Puglia restavano contumaci.
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari accoglieva il ricorso sub. n. 979/2024 RG relativo all'anno 2009 e rigettava gli altri ricorsi riuniti.
Affermavano i primi giudici:
< contribuente della natura e della entità del tributo (in guisa da consentire ampia e completa difesa), nonché la indicazione del responsabile del procedimento di formazione del titolo nonché della iscrizione in lista di riscossione coattiva>>;
< Società_2 s.n.c., in quanto tale solidalmente ed illimitatamente responsabile dei debiti sociali>>; < amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio) , che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi , può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente>>;
<>;
< diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica (“equiparabile ai titoli erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione”) si prescrive in dieci anni.
Nella specie, per quanto riguarda la annualità 2009, nella ingiunzione è indicata la notifica di sollecito in data 09.02.2010, ma, allo stato degli atti, non vi è idonea prova dell'espletato incumbente.
Per quanto riguarda, invece, le altre annualità, va ricordato che In tema di proroga dei termini per la riscossione coattiva il legislatore del periodo pandemico , con l'art. 68 DL n. 18/2020, ha riconosciuto un prolungamento temporale delle attività ricorrendo all'art. 12 DLgs. n. 159/2015, commi 1 e 2.
In particolare, la prima scadenza al 31.12.2023 è quella di cui al 2 comma art. 12 cit., riguardante le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava , originariamente, negli anni di sospensione, ovvero
2020 e 2021 (applicabile ed applicata nella specie, attesa la notifica della ingiunzione nell'ottobre 2023).
Il motivo è pertanto solo per l'anno 2009 fondato>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2593/2025 il Ricorrente_1 interponeva appello.
Resistevano la Resistente_1 e il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante assume che < responsabilità personale e solidale del sig. Ricorrente_1, in qualità di socio della Società_2 s.n.c., omettendo di considerare che non risulta alcuna preventiva escussione del patrimonio sociale, necessaria ai sensi dell'art. 2304 c.c. Inoltre, non è stato prodotto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza del debito in capo alla società>>.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “Violazione del principio di motivazione dell'atto impositivo” sul rilievo che < attestante la soggettività passiva della Società_2 s.n.c., né la presenza del debito né il contratto o provvedimento sottostante alla richiesta di pagamento. Tale mancanza viola l'art. 7 della L. 212/2000
(Statuto del Contribuente)>>. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta una “errata valutazione dell'onere della prova”, ritenendo che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, < ingenera una presunzione juris tantum, che può essere superata dal contribuente mediante prova contraria, e che, in caso di contestazione specifica del piano stesso, torna in capo al Consorzio l'onere della prova dei benefici fondiari diretti e specifici derivanti dalle opere di bonifica>>.
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che < per violazione del principio del litisconsorzio necessario. La pretesa tributaria è fondata su un presunto debito della società Società_2 s.n.c., della quale il sig. Ricorrente_1 era socio. Tuttavia, la società non è stata evocata in giudizio né in primo grado, né il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 102 c.p.c.>>.
Per effetto, come si vedrà, dell'accoglimento dell'ultimo motivo, restano assorbiti primi tre, che la Corte esamina soltanto ad abundantiam.
Il primo motivo è inammissibile, poiché trattasi di un motivo aggiunto e, dunque, di una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del Dlgs. n. 546 del 1992 (Cass. 32390/2022; 3579/2025).
Il secondo motivo è infondato.
Gli atti impugnati sono stati notificati al Ricorrente_1 quale socio della Società_2 s.n.c. e riportano la causale del contributo (0636 contributo acqua potabile), l'anno di riferimento, il tributo dovuto dalla società e gli atti prodromici notificati.
Peraltro, la natura della società (di persone) implica in sé di norma un elevato grado di compartecipazione dei soci e la conoscenza degli affari sociali.
D'altra parte che il Ricorrente_1 fosse perfettamente consapevole delle ragioni della pretesa del Consorzio lo si evince dalle difese di merito espletate.
Il terzo motivo è infondato.
Con plurime sentenze la S.C. ha affermato che il consorzio di bonifica è sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (ex multis e tra le più recenti, Cass. 33419/2025).
Il quarto motivo è fondato.
Pure in materia di contributi consortili la S.C. afferma che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario, di cui all'art. 102 c.p.
c., poiché non detta come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Sulla base di questi presupposti, un'ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato (Cass. 22192/2025).
Pertanto, trattandosi, nella specie, di obbligazione gravante su società di persone, ricorre la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci (secondo un principio consolidato affermato ripetutamente dalla S.C. – cfr., ex aliis, Cass. 11944/2024 -).
Ai sensi dell'art. 59 d. lgs 546/1992, pertanto, la causa va rimessa al giudice di primo grado.
Le spese del presente grado vanno poste a carico della parte appellante, secondo il principio di causalità, giacché, rimaste contumaci le parti convenute in primo grado, sarebbe stato suo onere provvedere, ab initio, a chiamare in giudizio gli altri consorti necessari.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata;
rimette le parti dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado perchè venga integrato il contraddittorio nei confronti degli altri consorti necessari. Condanna
l'appellante al pagamento, in favore degli enti appellati, delle spese processuali del presente grado, che liquida, per ciascun ente, in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2593/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso studio.dott.Email_2
contro
Resistente_1. - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 C/o Società_1 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 78/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 0184907 CONTRBUTI BONIF 2023
- INGIUNZIONE n. 0184908 CONTR.BONIFICA 2011
- INGIUNZIONE n. 0184909 CONTR.BONIFICA 2012
- INGIUNZIONE n. 0184910 CONTR.BONIFICA 2013
- INGIUNZIONE n. 0184911 CONTR.BONIFICA
- INGIUNZIONE n. 0184912 CONTR.BONIFICA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva separati ricorsi avverso le ingiunzioni di pagamento n. 184906, n. 184908, n. 184909, n. 184910 e n. 184911, notificate da Resistente_1 Spa “nell'ottobre 2023”, recanti la richiesta di pagamento di contributi dovuti al Consorzio ER D'LI (oggi Consorzio Centro Sud Puglia) in relazione agli anni dal 2009 al 2015.
In ciascun ricorso eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di soggettività passiva (non avendo mai avuto rapporti con l'ente impositore, né avendo mai con lo stesso sottoscritto alcun contratto).
2-Difetto di motivazione
3-Prescrizione
4-Omessa indicazione del responsabile del procedimento.
5-Violazione della riservatezza (attesa la intervenuta notifica dell'atto impugnato su pec professionale).
La Resistente_1 e il Consorzio Unico Bonifica Centro Sud Puglia restavano contumaci.
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari accoglieva il ricorso sub. n. 979/2024 RG relativo all'anno 2009 e rigettava gli altri ricorsi riuniti.
Affermavano i primi giudici:
< contribuente della natura e della entità del tributo (in guisa da consentire ampia e completa difesa), nonché la indicazione del responsabile del procedimento di formazione del titolo nonché della iscrizione in lista di riscossione coattiva>>;
< Società_2 s.n.c., in quanto tale solidalmente ed illimitatamente responsabile dei debiti sociali>>; < amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio) , che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi , può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente>>;
<>;
< diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica (“equiparabile ai titoli erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione”) si prescrive in dieci anni.
Nella specie, per quanto riguarda la annualità 2009, nella ingiunzione è indicata la notifica di sollecito in data 09.02.2010, ma, allo stato degli atti, non vi è idonea prova dell'espletato incumbente.
Per quanto riguarda, invece, le altre annualità, va ricordato che In tema di proroga dei termini per la riscossione coattiva il legislatore del periodo pandemico , con l'art. 68 DL n. 18/2020, ha riconosciuto un prolungamento temporale delle attività ricorrendo all'art. 12 DLgs. n. 159/2015, commi 1 e 2.
In particolare, la prima scadenza al 31.12.2023 è quella di cui al 2 comma art. 12 cit., riguardante le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava , originariamente, negli anni di sospensione, ovvero
2020 e 2021 (applicabile ed applicata nella specie, attesa la notifica della ingiunzione nell'ottobre 2023).
Il motivo è pertanto solo per l'anno 2009 fondato>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2593/2025 il Ricorrente_1 interponeva appello.
Resistevano la Resistente_1 e il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante assume che < responsabilità personale e solidale del sig. Ricorrente_1, in qualità di socio della Società_2 s.n.c., omettendo di considerare che non risulta alcuna preventiva escussione del patrimonio sociale, necessaria ai sensi dell'art. 2304 c.c. Inoltre, non è stato prodotto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza del debito in capo alla società>>.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “Violazione del principio di motivazione dell'atto impositivo” sul rilievo che < attestante la soggettività passiva della Società_2 s.n.c., né la presenza del debito né il contratto o provvedimento sottostante alla richiesta di pagamento. Tale mancanza viola l'art. 7 della L. 212/2000
(Statuto del Contribuente)>>. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta una “errata valutazione dell'onere della prova”, ritenendo che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, < ingenera una presunzione juris tantum, che può essere superata dal contribuente mediante prova contraria, e che, in caso di contestazione specifica del piano stesso, torna in capo al Consorzio l'onere della prova dei benefici fondiari diretti e specifici derivanti dalle opere di bonifica>>.
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che < per violazione del principio del litisconsorzio necessario. La pretesa tributaria è fondata su un presunto debito della società Società_2 s.n.c., della quale il sig. Ricorrente_1 era socio. Tuttavia, la società non è stata evocata in giudizio né in primo grado, né il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in violazione dell'art. 102 c.p.c.>>.
Per effetto, come si vedrà, dell'accoglimento dell'ultimo motivo, restano assorbiti primi tre, che la Corte esamina soltanto ad abundantiam.
Il primo motivo è inammissibile, poiché trattasi di un motivo aggiunto e, dunque, di una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del Dlgs. n. 546 del 1992 (Cass. 32390/2022; 3579/2025).
Il secondo motivo è infondato.
Gli atti impugnati sono stati notificati al Ricorrente_1 quale socio della Società_2 s.n.c. e riportano la causale del contributo (0636 contributo acqua potabile), l'anno di riferimento, il tributo dovuto dalla società e gli atti prodromici notificati.
Peraltro, la natura della società (di persone) implica in sé di norma un elevato grado di compartecipazione dei soci e la conoscenza degli affari sociali.
D'altra parte che il Ricorrente_1 fosse perfettamente consapevole delle ragioni della pretesa del Consorzio lo si evince dalle difese di merito espletate.
Il terzo motivo è infondato.
Con plurime sentenze la S.C. ha affermato che il consorzio di bonifica è sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (ex multis e tra le più recenti, Cass. 33419/2025).
Il quarto motivo è fondato.
Pure in materia di contributi consortili la S.C. afferma che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario, di cui all'art. 102 c.p.
c., poiché non detta come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Sulla base di questi presupposti, un'ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato (Cass. 22192/2025).
Pertanto, trattandosi, nella specie, di obbligazione gravante su società di persone, ricorre la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci (secondo un principio consolidato affermato ripetutamente dalla S.C. – cfr., ex aliis, Cass. 11944/2024 -).
Ai sensi dell'art. 59 d. lgs 546/1992, pertanto, la causa va rimessa al giudice di primo grado.
Le spese del presente grado vanno poste a carico della parte appellante, secondo il principio di causalità, giacché, rimaste contumaci le parti convenute in primo grado, sarebbe stato suo onere provvedere, ab initio, a chiamare in giudizio gli altri consorti necessari.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata;
rimette le parti dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado perchè venga integrato il contraddittorio nei confronti degli altri consorti necessari. Condanna
l'appellante al pagamento, in favore degli enti appellati, delle spese processuali del presente grado, che liquida, per ciascun ente, in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.