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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 880/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Altri contratti atipici nel procedimento iscritto al n. 880 /2024 promosso da:
(C.F. , residente a Gstaad (Svizzera), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in via tra loro anche disgiunta, dall'Avvocato Dassio Michele
(C.F. – PEC e C.F._2 Email_1 dall'Avvocatessa Bastianelli Naticchi Giulia (C.F. - C.F._3
come da mandato in data 28 giugno Email_2
2024 allegato all'atto di appello appellante contro
(P.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro- tempore, corrente in Avigliana (TO) ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi 12/10, presso e nello
Studio dell'Avvocato Zerba Pagella Umberto (C.F. - PEC C.F._4
del Foro di Genova, che la rappresenta e Email_3 Email_4
difende in forza di procura generale alle liti delli 13 settembre 2024 a rogito del not. del Distretto Notarile di Savona re. 164974 racc. 35537, in calce alla Persona_1
comparsa di costituzione appellato
* * * IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa e che le parti hanno raggiunto un accordo;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 5/6/2025 svoltasi in presenza, né l'appellante né
l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo
50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
pag. 2/3
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 880/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Altri contratti atipici nel procedimento iscritto al n. 880 /2024 promosso da:
(C.F. , residente a Gstaad (Svizzera), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in via tra loro anche disgiunta, dall'Avvocato Dassio Michele
(C.F. – PEC e C.F._2 Email_1 dall'Avvocatessa Bastianelli Naticchi Giulia (C.F. - C.F._3
come da mandato in data 28 giugno Email_2
2024 allegato all'atto di appello appellante contro
(P.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro- tempore, corrente in Avigliana (TO) ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi 12/10, presso e nello
Studio dell'Avvocato Zerba Pagella Umberto (C.F. - PEC C.F._4
del Foro di Genova, che la rappresenta e Email_3 Email_4
difende in forza di procura generale alle liti delli 13 settembre 2024 a rogito del not. del Distretto Notarile di Savona re. 164974 racc. 35537, in calce alla Persona_1
comparsa di costituzione appellato
* * * IN FATTO e IN DIRITTO
La Corte,
-udito il relatore ed esaminati gli atti;
-rilevato che nella presente causa era stata formulata una proposta conciliativa e che le parti hanno raggiunto un accordo;
-considerato che la causa è stata trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza odierna;
-rilevato che quanto all'udienza del 5/6/2025 svoltasi in presenza, né l'appellante né
l'appellato, entrambi costituiti, depositavano note o comparivano;
-rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva odierna udienza, ritualmente comunicata alle parti, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.;
-ritenuto che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-considerato che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo
50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio;
-rilevato che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
-considerato che l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310
u.c. c.p.c., motivo per cui non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., definitivamente pronunciando,
1. DICHIARA
l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo,
pag. 2/3
3. NULLA in punto spese;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3