Articolo 1 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 2
Versione
2 agosto 1956
Art. 1.
Presso il Ministero degli affari esteri e' istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Nel predetto ruolo puo' essere collocato il personale di cittadinanza italiana di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 , in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto o compia un periodo di servizio ininterrotto di anni sei e che alla data dell'inquadramento non abbia superato il 45° anno di eta'. Possono peraltro essere collocati nei ruolo stesso anche coloro che alla data dell'inquadramento abbiano superato il 45° ma non ancora compiuto il 65° anno di eta', sempre che alla data in cui verrebbero a compiere l'eta' di 65 anni si trovino ad avere un'anzianita' di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del successivo art. 13. E' ammesso altresi' l'inquadramento degli impiegati di eta' superiore ai 65 anni sempre che alla data dell'inquadramento stesso abbiano un'anzianita' di servizio utile ai fini della pensione di anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del citato art. 13.
Il periodo di servizio di sei anni indicato nel precedente comma per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie a cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per la assunzione nei pubblici impieghi.
Il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto, e dalla data nella quale si compie tale periodo di servizio negli altri casi.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956