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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7052/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale SA - Via Turchia, 2/4 96100 SA SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3405/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T01118/2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T01118/2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T01118/2019 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SA, in persona del Direttore pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 3405/02/22 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
SA (già Commissione Tributaria Provinciale), depositata in data 11/10/2022 emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 S.R.L.,
Con avviso di accertamento n. TY7031T01118/2019, relativo al periodo d'imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate aveva contestATo alla società Resistente_1 S.R.L. maggiori imposte (IRES, IRAP, IVA) e sanzioni per complessivi € 61.964,70.
La Commissione Tributaria Provinciale di SA, con sentenza n. 3405/02/22, accoglieva il ricorso della contribuente per difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo la legittimità dell'avviso in quanto sottoscritto da funzionario munito di delega, allegata in secondo grado.
La parte appellata non si è costituita in giudizio, limitandosi a presentare istanza di accesso agli atti in data
03/01/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22695/2019; Cass. n. 12781/2016) ha chiarito che, in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega di firma, potendo produrla anche in grado di appello, trattandosi di elemento attinente alla validità sostanziale dell'atto e non alla legittimazione processuale.
Nel caso di specie, l'Agenzia ha depositato la delega conferita al funzionario sottoscrittore, sicché l'avviso di accertamento deve ritenersi valido.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente conferma della legittimità dell'atto impositivo.
Considerato che la parte appellata non ha svolto attività difensiva, limitandosi a un'istanza di accesso agli atti, e valutata la peculiarità della questione, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY7031T01118/2019.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, 30.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7052/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale SA - Via Turchia, 2/4 96100 SA SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3405/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T01118/2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T01118/2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T01118/2019 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SA, in persona del Direttore pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 3405/02/22 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
SA (già Commissione Tributaria Provinciale), depositata in data 11/10/2022 emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 S.R.L.,
Con avviso di accertamento n. TY7031T01118/2019, relativo al periodo d'imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate aveva contestATo alla società Resistente_1 S.R.L. maggiori imposte (IRES, IRAP, IVA) e sanzioni per complessivi € 61.964,70.
La Commissione Tributaria Provinciale di SA, con sentenza n. 3405/02/22, accoglieva il ricorso della contribuente per difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo la legittimità dell'avviso in quanto sottoscritto da funzionario munito di delega, allegata in secondo grado.
La parte appellata non si è costituita in giudizio, limitandosi a presentare istanza di accesso agli atti in data
03/01/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22695/2019; Cass. n. 12781/2016) ha chiarito che, in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega di firma, potendo produrla anche in grado di appello, trattandosi di elemento attinente alla validità sostanziale dell'atto e non alla legittimazione processuale.
Nel caso di specie, l'Agenzia ha depositato la delega conferita al funzionario sottoscrittore, sicché l'avviso di accertamento deve ritenersi valido.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente conferma della legittimità dell'atto impositivo.
Considerato che la parte appellata non ha svolto attività difensiva, limitandosi a un'istanza di accesso agli atti, e valutata la peculiarità della questione, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY7031T01118/2019.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, 30.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE