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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 16091/2024 all'udienza del 25/2/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresento e difeso dall'avv. Sergio Massimo Mancusi,pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo pec CP_1
t giusta procura alle liti n. 37875 del 22.3.2024 del notaio Email_2
Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/7/2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire :
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, quale figlio inabile della sig.ra , dalla data del decesso del 30/7/2021 o dalla domanda amministrativa del Parte_2
14/9/2021 o da altra data che risulterà di giustizia, per le ragioni esposte;
- condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei della prestazione riconosciuta, CP_1 oltre accessori di legge”.
A sostegno del ricorso assumeva che aveva presentato domanda di pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile della deceduta il 30/7/21; che era invalido 100%; che inoltre vi era Parte_2 il requisito della vivenza a carico sussistente anche nell' ipotesi in cui il figlio, pur godendo di reddito proprio, lo stesso non superava i limiti previsti per la pensione di inabilità ,limiti che non risultavano CP_ superati nel caso in esame;
che l' aveva rigettato la domanda Concludeva come sopra CP_ Si costituiva l' che replicava al ricorso , asseriva che per potersi parlare di vivenza a carico occorreva uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari, ed il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale poteva desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto;
che l' in CP_1 assenza di specifiche disposizioni legislative per l'accertamento del requisito del “carico”, nei confronti del figlio maggiorenne inabile, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, aveva adottato il criterio, equo e del tutto legittimo, seguito per l'individuazione del limite di reddito per l'accertamento del carico in materia di assegni familiari, pari al trattamento minimo di pensione aumentato del 30%, stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 206 del 12 settembre 1980, avente ad oggetto “Accertamento del carico per figli ed equiparati ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari”; che tale limite era stato certamente superato dal ricorrente in quanto risultava dall'estratto che il medesimo aveva percepito a titolo di trattamenti pensionistici per l'anno 2021 l'importo netto pari a euro 10.570,54, e pertanto non poteva ritenersi a carico del de cuius al momento del decesso;
che non risultava provato che l'apporto economico della deceduta Parte_2 avesse carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del ricorrente.
Chiedeva il rigetto del ricorso
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza L'art 22 1 c L 903/65 prevede :
< articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…..
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. >>
CP_ L' ha negato la pensione ai superstiti al figlio della pensionata in quanto ha ritenuto Parte_2 non sussistente il requisito di essere posto a carico del genitore poiché percettore nel 2021 , anno della domanda di pensione di reversibilità ,di euro 10 570,54 netti
CP_ Pertanto l' ha negato la prestazione ritenendo il possesso di redditi da parte dell'istante tali da poter far ritenere che non vivesse a carico del de cuius .
CP_ Dalla documentazione prodotta , certificazione del 2022, appare che il ricorrente era titolare di pensione per euro 6829,42; la somma concorrente per arrivare ad euro 10570,54 ,era sta erogata a titolo di pensione di invalidità in quanto invalido al 100% e ad avviso del ricorrente , non essendo
CP_ considerata reddito , come dimostrato dal fatto che non era contenuta nel Cu dell' tale somma non incideva sui redditi da considerare per verificare lo stato di bisogno e la vivenza a carico.
La Suprema Corte con una recente sentenza ha stabilito che :“in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della
"vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”( Cass 15041/24) Proprio al fine di indirizzare l' accertamento di questo giudice sull'esistenza del requisito vivenza a carico, la Suprema Corte in un caso analogo in cui l'orfana inabile beneficiava di pensione di invalidità per euro 563,78 ha precisato con la sentenza 14996/07:
< L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, dispone: "Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa". Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente (Cass. 26 marzo 1984 n. 1979, Cass. 21 maggio 1994 n. 5008, Cass. 10 agosto 2004 n. 15440). Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo.
Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti
(artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall' , che con propria Delib. (31 Controparte_2 CP_ ottobre 2000, n. 478( che ha superato la delibera n 206/80 citata dall' ndr) ) ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro 1187,73 mensili. La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che da sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n.41, art. 24, comma
6).>> Ora , considerando che nel 2021 il limite di reddito previsto per godere della pensione di invalidità era di euro 16.982,49, posto che la parte ricorrente percepiva per tutti i trattamenti euro
10 570,54 pari ad euro 880,87 mensili , che risultava avere la stessa residenza ed essere a carico del de cuius nelle dichiarazioni fiscali , si ritiene che la somma percepita mensile non sia in grado di escludere uno stato di bisogno del ricorrente ,essendo tra l'altro al di sotto della soglia adottata CP_ dall' con la delibera n 478 del 2000 indicata come parametro cui far riferimento nella sentenza citata e che, quindi, inevitabilmente risiedendo con la madre, da questa veniva aiutato per vivere ricevendo da questa il suo sostentamento, non essendo il solo trattamento economico percepito dal ricorrente di per sé sufficiente al mantenimento del ricorrente stesso.
Ciò posto, ricorso deve essere accolto e si dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, quale figlio inabile della sig.ra dalla data della domanda Parte_2 amministrativa del 14/9/2021, si condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei CP_1 della prestazione riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione nei limito del divieto di cumulo decorsi
120 giorni dalla domanda .
Le spese , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, quale figlio inabile della sig.ra
[...]
, dalla data della domanda amministrativa del 14/9/2021, si condanna l' al Parte_2 CP_1 pagamento in favore del ricorrente dei ratei della prestazione riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo decorsi 120 giorni dalla domanda CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 2100,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Roma 25/2/25 Il giudice