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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11935 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n°14530 del Ruolo Ge- nerale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Accertamento accettazione tacita eredità
TRA
( , nato a [...] il [...], ivi re- Parte_1 C.F._1 sidente alla via San Cosmo Fuori Porta Nolana, 77/A, rappresentato e di- feso dall'avv. Giovanni D'Ambrosio, , con studio in C.F._2
Napoli alla p.zza Nicola Amore, 6 - avvisi e comunicazioni
[...]
e 081-19802820 – presso cui elet- Email_1 tivamente domicilia, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti;
- Ricorrente
E
( ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...];
- Resistente Contumace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti e verbali di causa non- ché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
1
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi la qualità di erede della resistente
(nata a [...] il [...]) per accettazione tacita;
il CP_1 ricorrente ha così concluso: “Accertare che la sig.ra LPSN- CP_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...] già comproprietaria con il proprio co- niuge, il sig. nato il [...] e deceduto il 6.4.1999 Persona_1 delle tre unità immobiliari site in Napoli alla via Padre Francesco Denza n. 7 e puntualmente identificate in atti … all'esito del decesso del proprio coniuge ha acquistato quale coerede ulteriori 5/30 (cinque/trentesimi) delle quote in precedenza del defunto coniuge per ciascuna unità im- mobiliare;
2) Accertare, altresì, l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. da parte della sig.ra nei confronti del proprio coniuge, il sig. CP_1 Persona_1 nato il [...] e deceduto il 6.4.1999, per aver formalizzato la propria accettazione tacita nell'ambito della vendita del 25.1.2018 registrata ai nn. 2208/1734 a rogito del notaio e afferente l'immobile Persona_2 così censito alla sezione urbana: PEN, foglio 1, particella 782, sub 36; 3) in subordine, ovvero, alternativamente accertare l'avvenuta accetta- zione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. da parte della sig.ra nei confronti del proprio coniuge, il sig. CP_1 Per_1
nato il [...] e deceduto il 6.4.1999, per aver effettuato
[...] la variazione di intestazione al catasto (c.d. voltura catastale) degli im- mobili caduti in successione oggetto del presente giudizio, nonché della procedura esecutiva recante r.g.e. n. 490/2023, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, come puntualmente indicati al punto 4) della premessa;
4) sempre in via subordinata ancora più gradatamente, ovvero alternativamente, accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. per aver presentato istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e reso conte- stuale dichiarazione di fruire dei canoni di locazione dei medesimi im- mobili oggetto della procedura espropriativa recante r.g.e. n. 490/2023, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, al momento dell'avvenuta costituzione;
5) pertanto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a poter procedere alla trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2666 c.c. avendone interesse quale creditore nella procedura espropriativa recante r.g.e. n. 490/2023, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Napoli e avente ad oggetto gli immobili siti in Napoli alla via Padre Francesco Denza n. 7 puntualmente descritti al punto 4) della premessa del presente atto e per l'effetto: 6) ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare di Napoli (oggi Agenzia del Territorio) di trascri- vere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità per ulteriori diritti indivi- si pari a 5/30 (cinque/trentesimi) da parte della sig.ra c.f.: CP_1
, nata a [...] il [...] e residente in C.F._3
AN (NA) alla via Salvator Rosa, 11 nei confronti del proprio coniu- ge, il sig. nato il [...] e deceduto il 6.4.1999, sui Persona_1 seguenti immobili siti in Napoli alla via Padre Francesco Denza n. 7: a) unità immobiliare posta al piano primo catastale, censita nel Nuovo Ca- 2
tasto Urbano del Comune di Napoli come segue: Sezione Urbana PEN, Foglio 1, particella 782, Subal-terno 17, Categoria A/5, Classe 3, Consi- stenza vani 3; b) unità immobiliare posta nella Scala B, interno 18, piano secondo catastale, censita nel Nuovo Catasto Urbano del Comune di Napoli come segue: Sezione Urbana PEN, Foglio 1, particella 782, Subal- terno 20, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza vani 3; c) unità immobilia- re posta nella Scala B, interno 22, piano terzo catastale, censita nel Nuovo Catasto Ur-bano del Comune di Napoli come segue: Sezione Ur- bana PEN, Foglio 1, particella 782, Subalterno 24, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza vani 2,5; 7) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fatto antici- po”.
La convenuta, sia pur regolarmente citata (cfr. cartoline di ricevimento in atti e notifica ex art. 143 cpc), non si è costituita in giudizio e va, per- tanto, in questa sede dichiarata contumace.
Trattato il giudizio, all'udienza del 15.12.2025, sulle conclusioni rese a verbale, la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies u.c. cpc
***
In punto di diritto va osservato che l'apertura della successione non comporta l'automatico trasferimento dell'eredità in favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari, poiché l'acquisto dell'eredità in capo ad essi dipende da una loro manifestazione di volontà, che si perfeziona mediante l'accettazione.
Diverse sono, altresì, le conseguenze giuridiche che discendono rispetti- vamente dalla trascrizione della denuncia di successione e dell'accettazione dell'eredità. Solo quest'ultima risulta, infatti, necessa- ria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sugli immobili, ai sensi dell'art. 2650, comma 1, c.c. e 2648, comma 3, c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 5876 del 5 marzo 2024).
Ai fini dell'accettazione dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in mo- do certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte;
trat- tandosi infatti di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratte- rizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relati- vo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad es- si, il proposito di accettare l'eredità (cfr. Cass. Civ., n. 4849 del 19 feb- braio 2019; Cass. Civ. n. 5474 del 23 gennaio 2025).
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione, in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede;
la dichiarazione di successio- ne e il relativo pagamento delle imposte sono, infatti, atti non idonei a
3
esprimere in modo certe ed univoco l'intenzione di accettare la qualità di erede ed hanno semplicemente una valenza fiscale per cui non produ- cono alcun effetto da un punto di vista civilistico.
L'accettazione tacita di eredità può desumersi, dunque, soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare. Non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Per quanto concerne la voltura catastale è noto che “l'accettazione taci- ta di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi” (Cass. Civ., n. 10544 del 18 aprile 2024, n. 11478 del 30 aprile 2021).
La voltura catastale non è però sempre, di per sé, sufficiente a configu- rare un'accettazione tacita dell'eredità. Occorre, infatti, valutare il com- portamento complessivo del chiamato e desumere da esso l'intenzione inequivocabile di accettare l'eredità. Se un soggetto è obbligato a fare qualcosa il comportamento che tale soggetto è obbligato a porre in es- sere non può essere interpretato dall'ordinamento anche come indizio di una volontà di ottenere altri effetti (come l'acquisto di un'eredità).
L'obbligo di richiedere e far eseguire la voltura catastale di una dichiara- zione di successione (anch'essa obbligatoria) è, infatti, espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650, norma che impone a chi abbia richiesto la registrazione di una dichiarazione di successione di domandare, entro trenta giorni dalla registrazione, la vol- tura catastale degli immobili contenuti nel patrimonio del de cuius (a pe- na di specifiche sanzioni pecuniarie per omissione o ritardo nell'esecuzione di tale adempimento).
La voltura catastale è, dunque, un obbligo e non può comportare sic et simpliciter un'accettazione tacita di eredità.
Ne discende che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spet- tro soggettivo (cfr. Cass. Civ., n. 8980 del 6 aprile 2017): ed invero l'accettazione tacita dell'eredità – pur potendo avvenire attraverso “ne- gotiorum gestio”, cui segue la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può desumersi soltanto da un comportamento del suc- cessibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. Civ., n. 32770 del 19 dicembre 2018).
4
Alla richiesta di voltura non si può, pertanto, attribuire significa- to univoco di accettazione tacita allorché non risulti provato il soggetto che ha effettuato la detta voltura;
non è configurabile, pertanto, “l'ac- cettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”; ed invero l'accettazione tacita "non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius" (Corte Cass., n. 22769 del 13 agosto 2024).
Nel caso di pluralità di chiamati all'eredità, come nella fattispecie che ci occupa, non risulta chi ha effettuato e firmato la dichiarazione di suc- cessione né tanto meno risulta provato il soggetto che ha richiesto e po- sto in essere la voltura catastale, così mancando la prova certa del sog- getto che, attraverso il detto comportamento, ha esplicitato una volon- tà incompatibile con quella di rinunciare.
L'accettazione tacita può però desumersi, nel caso in esame, dalla co- piosa documentazione versata in atti dal ricorrente;
ed invero, l'odierna resistente, come risulta dalla certificazione ipocastale ventennale, a fir- ma del notaio dr. ha trascritto l'accettazione tacita Persona_3 dell'eredità del defunto marito in data 25.1.2018 ai nn. 2208/1734 rela- tivamente ad un immobile facente parte del compendio ereditario;
l'accettazione tacita di nato a [...] il [...], Persona_1 apertasi in Napoli il 06/04/1999, alla quale in forza di legge furono chia- mati il coniuge ed i figli , , CP_1 Parte_2 CP_2
, e , risulta denunziata a Napoli il 25/07/2000 al n. 5817 CP_3 CP_4 CP_5
e trascritta il 04/02/2009 ai nn,7463/6273 (derivante da atto del notaio di Napoli del 05/05/2003 rep 2610, trascritto il 10/05/2003 Persona_4 ai nn, 10880/7097, con il quale ed i figli indicati hanno ven- CP_1 duto ad il cespite descritto) come evidente Parte_3 nell'ispezione ipotecaria depositata in atti da parte attrice.
Orbene, poiché nell'asse ereditario rientrano in universum ius tutte le si- tuazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius al momento dell'apertura della successione (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/07/2014, n.15107), il soggetto che anche implicitamente si dichiari erede in base a una delazione ereditaria coerentemente dedotta, pone in essere un atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 del cc.
A conferma di tanto vi è la costituzione effettuata dalla nel giudi- CP_6 zio esecutivo incardinato presso il Tribunale di Napoli - R.G. 490/2023 (GE Dott.sa Laura Martano), con cui la stessa ha chiesto la riduzione del pignoramento relativo ad una pluralità di beni rientranti nella massa ereditaria.
Ed invero, anche la costituzione in giudizio in una causa che riguarda un bene ereditario deve essere considerata atto concludente idoneo a in- tegrare accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., perché 5
presuppone la qualità di erede e non è compatibile con la volontà di ri- nunciare.
Orbene, la valutazione complessiva di tali comportamenti non può che implicare accettazione tacita della eredità da parte della resistente che ha manifestato con i detti comportamenti l'intenzione univoca di assu- mere la qualità di erede (pura e semplice) del defunto coniuge
[...]
. Per_5
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra, ivi inclusa la richiesta della forma- zione delle relative quote ereditarie, necessitando tale domanda del contraddittorio di tutti i chiamati all'eredità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as- senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (valore indeterminato di bassa difficoltà) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc al legale costituito che se ne è dichiarato anticipatario.
Nessun ordine di trascrizione va emesso in assenza di norma attributiva del relativo potere – dovere, essendo piuttosto onere della parte inte- ressata provvedervi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2648 cc.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_7
2) In accoglimento della domanda, dichiara erede di CP_7
(nato il [...] e deceduto il 6.4.1999) per averne Persona_1 accettato tacitamente l'eredità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 cc;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presen- CP_7 te giudizio, liquidate in € 575 per spese vive ed € 7.616 per compensi, ol- tre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione al procu- ratore costituito antistatario.
Così deciso in Napoli il 15.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n°14530 del Ruolo Ge- nerale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Accertamento accettazione tacita eredità
TRA
( , nato a [...] il [...], ivi re- Parte_1 C.F._1 sidente alla via San Cosmo Fuori Porta Nolana, 77/A, rappresentato e di- feso dall'avv. Giovanni D'Ambrosio, , con studio in C.F._2
Napoli alla p.zza Nicola Amore, 6 - avvisi e comunicazioni
[...]
e 081-19802820 – presso cui elet- Email_1 tivamente domicilia, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti;
- Ricorrente
E
( ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...];
- Resistente Contumace
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti e verbali di causa non- ché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
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Parte ricorrente ha chiesto accertarsi la qualità di erede della resistente
(nata a [...] il [...]) per accettazione tacita;
il CP_1 ricorrente ha così concluso: “Accertare che la sig.ra LPSN- CP_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...] già comproprietaria con il proprio co- niuge, il sig. nato il [...] e deceduto il 6.4.1999 Persona_1 delle tre unità immobiliari site in Napoli alla via Padre Francesco Denza n. 7 e puntualmente identificate in atti … all'esito del decesso del proprio coniuge ha acquistato quale coerede ulteriori 5/30 (cinque/trentesimi) delle quote in precedenza del defunto coniuge per ciascuna unità im- mobiliare;
2) Accertare, altresì, l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. da parte della sig.ra nei confronti del proprio coniuge, il sig. CP_1 Persona_1 nato il [...] e deceduto il 6.4.1999, per aver formalizzato la propria accettazione tacita nell'ambito della vendita del 25.1.2018 registrata ai nn. 2208/1734 a rogito del notaio e afferente l'immobile Persona_2 così censito alla sezione urbana: PEN, foglio 1, particella 782, sub 36; 3) in subordine, ovvero, alternativamente accertare l'avvenuta accetta- zione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. da parte della sig.ra nei confronti del proprio coniuge, il sig. CP_1 Per_1
nato il [...] e deceduto il 6.4.1999, per aver effettuato
[...] la variazione di intestazione al catasto (c.d. voltura catastale) degli im- mobili caduti in successione oggetto del presente giudizio, nonché della procedura esecutiva recante r.g.e. n. 490/2023, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, come puntualmente indicati al punto 4) della premessa;
4) sempre in via subordinata ancora più gradatamente, ovvero alternativamente, accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c. per aver presentato istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e reso conte- stuale dichiarazione di fruire dei canoni di locazione dei medesimi im- mobili oggetto della procedura espropriativa recante r.g.e. n. 490/2023, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, al momento dell'avvenuta costituzione;
5) pertanto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a poter procedere alla trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2666 c.c. avendone interesse quale creditore nella procedura espropriativa recante r.g.e. n. 490/2023, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Napoli e avente ad oggetto gli immobili siti in Napoli alla via Padre Francesco Denza n. 7 puntualmente descritti al punto 4) della premessa del presente atto e per l'effetto: 6) ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare di Napoli (oggi Agenzia del Territorio) di trascri- vere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità per ulteriori diritti indivi- si pari a 5/30 (cinque/trentesimi) da parte della sig.ra c.f.: CP_1
, nata a [...] il [...] e residente in C.F._3
AN (NA) alla via Salvator Rosa, 11 nei confronti del proprio coniu- ge, il sig. nato il [...] e deceduto il 6.4.1999, sui Persona_1 seguenti immobili siti in Napoli alla via Padre Francesco Denza n. 7: a) unità immobiliare posta al piano primo catastale, censita nel Nuovo Ca- 2
tasto Urbano del Comune di Napoli come segue: Sezione Urbana PEN, Foglio 1, particella 782, Subal-terno 17, Categoria A/5, Classe 3, Consi- stenza vani 3; b) unità immobiliare posta nella Scala B, interno 18, piano secondo catastale, censita nel Nuovo Catasto Urbano del Comune di Napoli come segue: Sezione Urbana PEN, Foglio 1, particella 782, Subal- terno 20, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza vani 3; c) unità immobilia- re posta nella Scala B, interno 22, piano terzo catastale, censita nel Nuovo Catasto Ur-bano del Comune di Napoli come segue: Sezione Ur- bana PEN, Foglio 1, particella 782, Subalterno 24, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza vani 2,5; 7) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fatto antici- po”.
La convenuta, sia pur regolarmente citata (cfr. cartoline di ricevimento in atti e notifica ex art. 143 cpc), non si è costituita in giudizio e va, per- tanto, in questa sede dichiarata contumace.
Trattato il giudizio, all'udienza del 15.12.2025, sulle conclusioni rese a verbale, la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies u.c. cpc
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In punto di diritto va osservato che l'apertura della successione non comporta l'automatico trasferimento dell'eredità in favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari, poiché l'acquisto dell'eredità in capo ad essi dipende da una loro manifestazione di volontà, che si perfeziona mediante l'accettazione.
Diverse sono, altresì, le conseguenze giuridiche che discendono rispetti- vamente dalla trascrizione della denuncia di successione e dell'accettazione dell'eredità. Solo quest'ultima risulta, infatti, necessa- ria per ricostruire la continuità delle trascrizioni sugli immobili, ai sensi dell'art. 2650, comma 1, c.c. e 2648, comma 3, c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 5876 del 5 marzo 2024).
Ai fini dell'accettazione dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in mo- do certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione e il pagamento delle relative imposte;
trat- tandosi infatti di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratte- rizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relati- vo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad es- si, il proposito di accettare l'eredità (cfr. Cass. Civ., n. 4849 del 19 feb- braio 2019; Cass. Civ. n. 5474 del 23 gennaio 2025).
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione, in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede;
la dichiarazione di successio- ne e il relativo pagamento delle imposte sono, infatti, atti non idonei a
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esprimere in modo certe ed univoco l'intenzione di accettare la qualità di erede ed hanno semplicemente una valenza fiscale per cui non produ- cono alcun effetto da un punto di vista civilistico.
L'accettazione tacita di eredità può desumersi, dunque, soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare. Non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Per quanto concerne la voltura catastale è noto che “l'accettazione taci- ta di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi” (Cass. Civ., n. 10544 del 18 aprile 2024, n. 11478 del 30 aprile 2021).
La voltura catastale non è però sempre, di per sé, sufficiente a configu- rare un'accettazione tacita dell'eredità. Occorre, infatti, valutare il com- portamento complessivo del chiamato e desumere da esso l'intenzione inequivocabile di accettare l'eredità. Se un soggetto è obbligato a fare qualcosa il comportamento che tale soggetto è obbligato a porre in es- sere non può essere interpretato dall'ordinamento anche come indizio di una volontà di ottenere altri effetti (come l'acquisto di un'eredità).
L'obbligo di richiedere e far eseguire la voltura catastale di una dichiara- zione di successione (anch'essa obbligatoria) è, infatti, espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650, norma che impone a chi abbia richiesto la registrazione di una dichiarazione di successione di domandare, entro trenta giorni dalla registrazione, la vol- tura catastale degli immobili contenuti nel patrimonio del de cuius (a pe- na di specifiche sanzioni pecuniarie per omissione o ritardo nell'esecuzione di tale adempimento).
La voltura catastale è, dunque, un obbligo e non può comportare sic et simpliciter un'accettazione tacita di eredità.
Ne discende che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spet- tro soggettivo (cfr. Cass. Civ., n. 8980 del 6 aprile 2017): ed invero l'accettazione tacita dell'eredità – pur potendo avvenire attraverso “ne- gotiorum gestio”, cui segue la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può desumersi soltanto da un comportamento del suc- cessibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. Civ., n. 32770 del 19 dicembre 2018).
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Alla richiesta di voltura non si può, pertanto, attribuire significa- to univoco di accettazione tacita allorché non risulti provato il soggetto che ha effettuato la detta voltura;
non è configurabile, pertanto, “l'ac- cettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto”; ed invero l'accettazione tacita "non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius" (Corte Cass., n. 22769 del 13 agosto 2024).
Nel caso di pluralità di chiamati all'eredità, come nella fattispecie che ci occupa, non risulta chi ha effettuato e firmato la dichiarazione di suc- cessione né tanto meno risulta provato il soggetto che ha richiesto e po- sto in essere la voltura catastale, così mancando la prova certa del sog- getto che, attraverso il detto comportamento, ha esplicitato una volon- tà incompatibile con quella di rinunciare.
L'accettazione tacita può però desumersi, nel caso in esame, dalla co- piosa documentazione versata in atti dal ricorrente;
ed invero, l'odierna resistente, come risulta dalla certificazione ipocastale ventennale, a fir- ma del notaio dr. ha trascritto l'accettazione tacita Persona_3 dell'eredità del defunto marito in data 25.1.2018 ai nn. 2208/1734 rela- tivamente ad un immobile facente parte del compendio ereditario;
l'accettazione tacita di nato a [...] il [...], Persona_1 apertasi in Napoli il 06/04/1999, alla quale in forza di legge furono chia- mati il coniuge ed i figli , , CP_1 Parte_2 CP_2
, e , risulta denunziata a Napoli il 25/07/2000 al n. 5817 CP_3 CP_4 CP_5
e trascritta il 04/02/2009 ai nn,7463/6273 (derivante da atto del notaio di Napoli del 05/05/2003 rep 2610, trascritto il 10/05/2003 Persona_4 ai nn, 10880/7097, con il quale ed i figli indicati hanno ven- CP_1 duto ad il cespite descritto) come evidente Parte_3 nell'ispezione ipotecaria depositata in atti da parte attrice.
Orbene, poiché nell'asse ereditario rientrano in universum ius tutte le si- tuazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius al momento dell'apertura della successione (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/07/2014, n.15107), il soggetto che anche implicitamente si dichiari erede in base a una delazione ereditaria coerentemente dedotta, pone in essere un atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 del cc.
A conferma di tanto vi è la costituzione effettuata dalla nel giudi- CP_6 zio esecutivo incardinato presso il Tribunale di Napoli - R.G. 490/2023 (GE Dott.sa Laura Martano), con cui la stessa ha chiesto la riduzione del pignoramento relativo ad una pluralità di beni rientranti nella massa ereditaria.
Ed invero, anche la costituzione in giudizio in una causa che riguarda un bene ereditario deve essere considerata atto concludente idoneo a in- tegrare accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., perché 5
presuppone la qualità di erede e non è compatibile con la volontà di ri- nunciare.
Orbene, la valutazione complessiva di tali comportamenti non può che implicare accettazione tacita della eredità da parte della resistente che ha manifestato con i detti comportamenti l'intenzione univoca di assu- mere la qualità di erede (pura e semplice) del defunto coniuge
[...]
. Per_5
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra, ivi inclusa la richiesta della forma- zione delle relative quote ereditarie, necessitando tale domanda del contraddittorio di tutti i chiamati all'eredità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as- senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (valore indeterminato di bassa difficoltà) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc al legale costituito che se ne è dichiarato anticipatario.
Nessun ordine di trascrizione va emesso in assenza di norma attributiva del relativo potere – dovere, essendo piuttosto onere della parte inte- ressata provvedervi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2648 cc.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_7
2) In accoglimento della domanda, dichiara erede di CP_7
(nato il [...] e deceduto il 6.4.1999) per averne Persona_1 accettato tacitamente l'eredità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 cc;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presen- CP_7 te giudizio, liquidate in € 575 per spese vive ed € 7.616 per compensi, ol- tre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con attribuzione al procu- ratore costituito antistatario.
Così deciso in Napoli il 15.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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