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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4553/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
T R A
, , , , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ezio Bonanni ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2; RICORRENTI
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna Maria Corna, Salvatore Trifirò e Guido Giardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PO, viale Gramsci n. 5;
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna Maria Corna, Salvatore Trifirò e Guido Giardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PO, viale Gramsci n. 5;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: Accertare e dichiarare: a) Che le placche pleuriche (14.09.2012), e il mesotelioma pleurico (25.08.2020), e i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, subiti dal Sig. sono riconducibili alla sua elevata esposizione ad amianto, Persona_1 dal 06.06.1969 al 13.09.1974, a causa delle condotte attive e omissive delle due società convenute e dei loro dirigenti e/o persone fisiche, con responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria ed incidenter tantum anche ex artt. 590 c.p. e artt. 434 e 437
c.p., e per gli effetti, con il diritto al risarcimento di tutti i danni differenziali e complementari, senza applicazione dell'esonero e con scomputo per poste omogenee dell'indennizzo , e CP_3 con quantificazione equitativa, come in premessa (capo XI e capo e. del presente ricorso), ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;
Per gli effetti: b) Condannare le due società, in solido tra di loro (anche per quanto ulteriormente illustrato sub capo a. delle osservazioni in diritto, ed ex artt. 1292, 1294 e 2055
c.c., e a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria – capo c. delle ulteriori osservazioni in fatto ed in diritto del presente ricorso), a risarcire il ricorrente di tutti i danni, patiti e patiendi (compresi quelli legati alle minori aspettative di vita, e all'estinzione del trattamento pensionistico – capo e.1 delle ulteriori osservazioni in diritto del presente ricorso), differenziali e complementari, con scomputo della rendita solo per poste omogenee, e con CP_3 gli importi equitativamente determinati, sub capo XI ed e. del presente ricorso, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni fino al dì della loro liquidazione;
c) In ogni caso, con accoglimento di tutte le domande del ricorrente, così come articolate nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, anche per effetto della produzione documentale, e per gli importi tutti dovuti, compresi quelli per i danni futuri, come equitativamente quantificato in premessa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; Si chiede che su tutte le somme che siano ritenute dovute, come rivalutate, siano aggiunti gli interessi legali, dal dì della maturazione del credito fino al saldo. Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto sopra illustrati, che qui si intendono integralmente reiterati e riscritti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
PER LA a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
e per l'effetto rigettare tutte le avversarie domande;
…; In via subordinata e Controparte_1 nel merito: rigettare le avversarie domande tutte, in quanto inammissibili, oltre che infondate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche ex art. 92 e 96 c.p.c...
PER In via preliminare e di rito: accertare e dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione passiva di e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente Controparte_2 giudizio;
In via subordinata e nel merito: rigettare le avversarie domande tutte, in quanto inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.09.2021, il de cuius , in estrema Persona_1 sintesi (cfr. ricorso n. 100 pagine), esponeva:
- di essere stato assunto alle dipendenze della (già in data Controparte_1 CP_4
06.06.1969, addetto presso lo stabilimento di Volla, fino al 13.09.1974, con qualifica di operaio e mansioni di “addetto alla produzione dei manufatti in cemento-amianto presso il reparto officina meccanica come aiutante meccanico sino al 31.08.1971, come saldatore sino al 30.09.1972 e poi saldatore specializzato sino alla cessazione del rapporto di lavoro”;
- che, in occasione e a causa dell'espletamento delle proprie mansioni (come diffusamente enucleato in ricorso), era stato esposto alle polveri e fibre di amianto prodotte dalle lavorazioni dei manufatti di cemento-amianto effettuate all'interno degli stabilimenti della società (cfr. pag. 7
- 39 del ricorso);
- che, per effetto di tale esposizione, aveva contratto una malattia professionale asbesto correlata, id est un “Mesotelioma maligno con quadro clinico disfunzionale all'apparato respiratorio”.
Deduceva, dunque, la sicura riconducibilità delle patologie contratte all'attività lavorativa espletata a contatto con fibre di amianto, come del resto, comprovato dal riconoscimento da parte dell' dell'origine professionale della malattia, con un danno biologico quantificato nella CP_3 misura del 73% e costituzione della relativa rendita, come da provvedimento del 26.07.2021, e da precedente malattia amianto correlata, “placche pleuriche”, riconosciute da sin dal CP_3
30.10.2012.
Precisava, inoltre, che l' , non aveva ancora rilasciato il certificato di esposizione ad CP_3 amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, per il periodo di lavoro alle dipendenze della CP_4
(dal 06.06.1969 al 13.09.1974).
[...]
Invocata la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 2087 c.c. ed extracontrattuale ex artt. 2043,
2050 e 2059 c.c. della datrice di lavoro, rivendicava il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie, biologico, morale, esistenziale, nonché del danno patrimoniale “futuro” in considerazione delle aspettative di vita, fino ad 85 anni, senza l'insorgenza del mesotelioma.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la e la quest'ultima responsabile in solido in quanto Controparte_1 Controparte_2 controllante della prima, chiedendo l'accoglimento delle domande come formulate nelle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano le società convenute contestando in fatto e diritto, la fondatezza delle domande di cui chiedevano il rigetto;
in particolare, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti CP_2 di una responsabilità solidale con la società controllata;
la negava l'esposizione CP_1 alle fibre di amianto del lavoratore, evidenziando, tra le altre, che dal 16.09.1974 al 30.09.1996 il Per_
aveva lavorato per LD S.p.a., sito di PO (ove veniva effettuata la realizzazione di treni e altri mezzi di trasporto), quindi, con esposizione ad amianto presso tale società per ben 22 anni;
tanto che l' aveva riconosciuto al ricorrente un periodo di CP_3 esposizione ad asbesto per 22 anni, dal settembre 1974 al settembre 1996 e, quindi, esclusivamente per il predetto periodo presso LD.
Concludevano entrambe per il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, decedeva (18.03.2022), ed il giudizio veniva proseguito Persona_1 dagli eredi legittimi, odierni ricorrenti, costituitisi con memoria del 13.04.2022, che insistevano per le rassegnate conclusioni in ricorso.
Esaurite le attività istruttorie e le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 18.12.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Le parti ricorrenti fondano l'odierno giudizio sull'assunto per il quale il loro defunto congiunto, , in ragione della propria attività lavorativa espletata alle Persona_1 dipendenze della (all'epoca , era stato continuativamente esposto, in CP_1 CP_4 assenza di efficaci misure di prevenzione adottate dalla società, all'inalazione delle fibre di amianto prodotte dalle varie fasi delle lavorazioni dei manufatti di cemento-amianto; in particolare, tale esposizione era avvenuta sia in modo diretto (a causa delle proprie mansioni), sia in modo indiretto (per le attività svolte dai colleghi di lavoro) che per contaminazione dell'ambiente lavorativo (per l'assenza di qualsiasi strumento adeguato di aspirazione generalizzata e localizzata delle polveri, e per le modalità organizzative del lavoro, in un unico ambiente, all'interno di capannoni, insieme ad altri operai). Per_ Circa le mansioni espletate dal sig. , è stato dedotto che lo stesso era stato addetto al controllo e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle macchine di produzione, nel primo periodo in qualità di meccanico, e poi di saldatore. Nello specifico, i suoi interventi erano stati effettuati sulle tramogge, sulle macchine preposte alla mescolazione dell'amianto con acqua e cemento, su altre macchine adibite alla produzione di tubi e lastre in cemento amianto, come la Contr Contro
, la la , la , la (il macchinario preposto alla CP_7 CP_8 CP_9 formazione di lastre ondulate in cemento amianto), la (ovvero, un macchinario che CP_10 produceva colla per piastrelle, premiscelati per intonaci, insaccamento di cemento bianco e cemento grigio con cemento rapido), quest'ultima collocata nei pressi delle tramogge adibite alla mescolazione dell'amianto a secco. Per_ Dunque, il sig. aveva provveduto alla manutenzione dei macchinari presso tutti reparti dello stabilimento, compreso quello di finissaggio, in cui si effettuava la finitura dei tubi e pezzi speciali dalla quale derivava un'altissima produzione e, quindi, dispersione delle polveri di amianto. Per_ Invero, secondo la prospettazione attorea, il aveva espletato le proprie mansioni di meccanico e saldatore nei vari reparti dello stabilimento, a fianco delle altre maestranze e in concomitanza con lo svolgimento delle altre attività (tra le quali apertura sacchi contenenti amianto e sversamento all'interno di tramogge e/o nel macchinario per l'impasto, etc.), esponendosi così ad una contaminazione c.d. indiretta alle fibre di amianto.
Come detto, tale esposizione prolungata e continuativa, dal 06.06.1969 al 13.09.1974, aveva comportato dapprima l'insorgenza di placche pleuriche e, successivamente, lo sviluppo di un mesotelioma pleurico maligno con aspetti epitelioidei.
A fronte di tali allegazioni, la ha innanzitutto rilevato che l' aveva CP_1 CP_3 riconosciuto al ricorrente un periodo di esposizione ad asbesto per 22 anni, dal settembre 1974 al settembre 1996, allorquando lo stesso lavorava presso LD, sito di PO, mentre non vi era alcun riconoscimento da parte dell'ente assicuratore dell'esposizione qualificata all'amianto del LO per i precedenti cinque anni nei quali aveva lavorato per la CP_4 Per_ La società contestava, inoltre, che le mansioni disimpegnate dal lo avessero esposto alle fibre di amianto;
sul punto, deduceva che il ricorrente - inizialmente, con mansioni di aiuto meccanico, poi come saldatore e poi saldatore specializzato -, come tutti gli addetti all'officina, aveva operato prevalentemente all'interno di questa, per la riparazione di parte dei macchinari e solo eccezionalmente (soprattutto come saldatore) nei reparti produttivi e, in quel caso, solo ad Per_ impianti fermi;
sosteneva, inoltre, che il sig. non era mai stato addetto ai reparti in cui veniva effettuato il carico dei sacchi di amianto o la preparazione miscele cemento amianto, né al finissaggio e non aveva mai “manipolato direttamente l'amianto”; dunque, operando in un reparto separato da quelli produttivi, non era stato esposto neppure indirettamente alle polveri.
Infine, sulla base di una c.t.p. versata in atti, evidenziava come non risultasse certa la diagnosi di mesotelioma.
3. Così sintetizzate le prospettazioni delle parti, deve preliminarmente rammentarsi, in tema di riparto dell'onere probatorio, che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale
- va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.” (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 08/10/2018, n. 24742; conformi Cass. n. 10319 del
2017, Cass. n. 2209 del 2016, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. n. 18626 del 2013).
Da ultimo è stato ribadito che “in materia di oneri di allegazione e di prova ex art. 2087 cod. civ. e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro rilevano, come più volte evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 16869/2020), i seguenti principi:
- elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore;
l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost.;
- il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi;
- gli indici della nocività dell'ambiente di lavoro che devono essere indicati dal lavoratore non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale (Cass. n. 28516/2019, ove anche plurimi riferimenti giurisprudenziali)” (Cass. civ., sez. lav., 03/05/2025, n. 11631).
3.1. Come già evidenziato, parte ricorrente ha adempiuto agli oneri di allegazione sullo stesso gravanti, avendo specificamente dedotto i fatti costitutivi della domanda così come richiesto dalla Suprema Corte.
Quanto alla dimostrazione di tali fatti costitutivi, si osserva quanto segue.
4. La malattia contratta dal lavoratore (dante causa).
Per_ È provato dalla copiosa documentazione sanitaria versata in atti che il sig. fosse affetto da mesotelioma pleurico sinistro maligno. Circostanza questa confermata anche dal consulente medico-legale il quale ha formulato una diagnosi di “mesotelioma epitelioideo primitivo della pleura a sinistra trattato con cicli chemioterapici”. Per_ Il consulente ha, altresì, accertato che il decesso del , avvenuto nelle more del giudizio, è stato determinato dall'aggravamento della suddetta patologia.
Per_ 5. La nocività dell'ambiente di lavoro: l'esposizione del sig. alle polveri/fibre di amianto.
È circostanza incontestata che all'interno dello stabilimento di Volla fosse utilizzato CP_4
l'amianto per la realizzazione di tubi, lastre e altri manufatti prodotti dalla società.
La presenza dell'amianto, rectius delle polveri di amianto, nello stabilimento di Volla è comprovato, in ogni caso, per tabulas (cfr. all. 4 ricorso e all. 1, 5, 7 memoria).
Ciò che è stato contestato dalla resistente è l'esposizione alle polveri/fibre di amianto del ricorrente nell'espletamento della propria attività lavorativa come aiutante meccanico prima e saldatore e saldatore specializzato poi.
Sul punto – considerato, peraltro, che solo nelle more del giudizio è pervenuto il certificato di esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, anche per il periodo di lavoro alle dipendenze della – è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale. CP_4 Per_ Dall'istruttoria orale è emersa la prova che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa a contatto con le polveri/fibre di amianto.
Dalle dichiarazioni dei testi è emerso che gli addetti all'officina, ovvero i manutentori in genere, Per_ come il sig. erano chiamati ad effettuare interventi di manutenzione settimanali programmati ad impianti fermi o a chiamata in caso di malfunzionamento delle macchine della produzione;
tali interventi venivano effettuati in tutti i reparti, compreso quello di finissaggio caratterizzato da un rilevante dispersione di polveri d'amianto; è emerso altresì che gli ambienti dei vari reparti non erano isolati, con la conseguenza che le polveri liberate potevano diffondersi in tutta l'area del capannone in cui era sito lo stabilimento.
Si riportano le deposizioni testimoniali di interesse.
Il teste , di parte ricorrente, riferiva: “sono indifferente;
conoscevo il sig. Testimone_1 Per_
in quanto abbiamo lavorato insieme per la io ho iniziato a lavorare per la società nel CP_4 settembre del 1971, il ricorrente già lavorava lì quando ho iniziato;
abbiamo lavorato insieme per circa tre anni, poi lui è andato via;
io ero capo reparto manutenzione, che si occupava della Per_ manutenzione di tutti gli impianti meccanici ed elettrici;
il era un operaio di manutenzione, faceva interventi sugli impianti meccanici (non su quelli elettrici); la produceva tubi di CP_4 cemento amianto, poi successivamente produceva anche lastre di ethernit, quelle che si mettono sui tetti;
gli impianti della mescolavano cemento e amianto in polvere e la miscela di risulta CP_4 veniva utilizzata per produrre i tubi e, in secondo momento, le lastre di cui ho detto;
noi addetti al reparto manutenzione facevamo a fine settimana, ad impianti fermi, una pulizia e una manutenzione generale delle macchine;
dal lunedì al venerdì in cui gli impianti erano in funzione intervenivamo ogni qualvolta si verificava un guasto ad una macchina;
in tal caso la macchina veniva arrestata e noi effettuavamo il nostro intervento;
capitava che prima di procedere alla riparazione o sostituzione di un pezzo dovevamo prima pulire le parti meccaniche da sostituire dalla miscela in eccesso;
a seconda degli impianti su cui si faceva l'intervento la miscela poteva essere ancora in polvere o in forma densa-umida; la materia prima utilizzata era come detto una miscela di amianto e cemento;
l'amianto in fibra veniva portato in sacchi che venivano svuotati all'interno di un macchinario per “spappolarlo”, la lavorazione continuava fino a disintegrare le fibre di amianto trasformandolo quasi in polvere;
successivamente veniva mescolato al cemento e all'acqua per ottenere la miscela per la produzione di tubi e lastre;
i tubi e le lastre formati con la miscela di cemento-amianto venivano poi messi in forni ad essiccare, dopo di che passavano in dei torni per la finitura;
quest'ultima operazione produceva molta polvere;
gli impianti delle varie fasi di lavorazione erano collocati in un capannone, il reparto in cui si sfibrava l'amianto era separato da una parete rispetto a quello in cui si produceva la miscela e l'amianto passava da una parte all'altra attraverso degli aspiratori;
ribadisco che effettuavamo gli interventi in tutti i reparti e su tutti gli impianti;
fino al 1974 non esistevano impianti di aerazione o purificazione dell'aria; non eravamo dotati di tute e scarponi, ma ciascuno indossava abiti e scarpe proprie che lavavamo a Per_ casa e tanto fino a quando c'è stato il;
successivamente ci hanno dato tuta e scarponi che lavava la società, e delle mascherine che talvolta indossavamo, quando facevamo interventi su impianti particolarmente polverosi ed è stato installato un impianto di depolverizzazione, anche se non era tanto efficiente;
preciso con riferimento ai vari reparti che questi, sebbene separati, non erano isolati l'uno dall'altro perché erano comunque collegati tra loro, il capannone era unico;
lo stesso vale anche per l'officina; le pareti divisorie arrivavano si fino al soffitto, ma c'erano dei vani di passaggio, per cui non c'erano reparti isolati;
in particolare, il reparto della produzione fino a quello del finissaggio era in un ambiente unico;
l'officina era una stanza che si trovava nella zona Per_ della produzione;
nel periodo in cui ha lavorato il sig. non avevamo fatto alcun corso in tema di sicurezza sul lavoro, né venivano ancora fatte visite mediche;
confermo il cap. 44), preciso che Per_ quando lavorava il sig. non si producevano ancora le lastre, inoltre le macchine che c'erano Cont all'epoca erano solo la e la OMSA;
confermo il cap. 45); confermo i cap. 48) e 49), preciso che l'amianto che era contenuto nei sacchi era compatto, in quanto veniva precedentemente pressato, per cui si inseriva in tramogge che con bastoni e catene spappolavano queste forme di amianto;
capitava che le catene e i bastoni si rompessero e che noi dovevamo sostituirle;
il turno del reparto di manutenzione era giornaliero di 8 ore dalle 8:00 alle 17:00, il lunedì era riposo erano di turno solo qualche meccanico e qualche elettricista, di sabato si lavorava dalle 6:00 alle
14:00 per la manutenzione generale;
non so dire con esattezza con quale frequenza facevamo interventi durante la settimana per guasti in corso di produzione, dipendeva dai casi;
durante la settimana preparavamo in officina i pezzi di ricambio per la manutenzione generale e per quella straordinaria.”.
La deposizione del teste, di parte ricorrente, - sebbene avesse lavorato nello Testimone_2 Per_ stabilimento di Volla in un periodo successivo al – assume rilevanza limitatamente alle modalità di espletamento dell'attività di lavoro degli addetti alle manutenzione, nonché alla Per_ descrizione del luogo di lavoro;
lo stesso riferiva: “non sono parente del sig. , ho fatto causa alla per il risarcimento del danno per malattia professionale da esposizione ad CP_1 amianto;
il giudizio è stato definito con una transazione;
ho lavorato per la Sacelit stabilimento
Volla dal dicembre del 1974 al 31 dicembre 1993 quando sono andato in prepensionamento;
non Per_ Per_ ho mai lavorato con il sig. ; ho conosciuto il sig. all'esterno dei luoghi di lavoro, in Per_ quanto frequentavamo lo stesso circoletto degli anziani;
in quelle occasioni il sig. mi raccontò di soffrire di problemi respiratori;
io svolgevo la mansione di tornitore meccanico, ero addetto alla manutenzione degli impianti;
gli addetti alla manutenzione avevano come postazione l'officina che era situata all'interno dello stabilimento – la cui pianta mi viene esibita – dove venivano lavorati i manufatti con la miscela di cemento e amianto;
preciso che l'officina non era isolata rispetto ai reparti di produzione, vi era una porta a separarla ma un'anta era sempre aperta. gli addetti all'officina facevano turni dalle ore 8:00 alle 17:00 dal lunedì al sabato, preciso però che la squadra che era di turno il sabato faceva riposo di lunedì; facevamo turni per la reperibilità; il sabato facevamo manutenzione ordinaria ad impianti fermi;
durante la settimana facevamo interventi di riparazione in caso di guasti o malfunzionamento di un impianto che veniva fermato per consentire il nostro intervento, nel mentre gli altri macchinari continuavano a lavorare;
gli addetti alla manutenzione operavano in tutti i reparti;
l'amianto giungeva in forma compatta in sacchi di juta (poi successivamente di plastica); detti sacchi venivano aperti da alcuni addetti che versavano l'amianto in tramogge affinché l'amianto venisse spappolato;
dopo di che passava attraverso cocle e veniva miscelato con acqua e cemento;
la miscela così ottenuta passava attraverso condotti e filtri per giungere ai macchinari per la lavorazione dei tubi;
i tubi venivano passati per un forno e poi venivano diretti al reparto di finissaggio per la tornitura laterale;
da tale ultima operazione si sprigionava un grade quantitativo di polvere;
accanto ai due torni erano predisposti dei tubi per l'aspirazione che sebbene erano in funzione non erano capaci di aspirare tutte le polveri, tanto che quando capitavano interventi di notte, data la poca luce, non si riusciva a vedere da una parte all'altra a causa delle polveri sospese;
credo che tale impianto di aspirazione non fosse sufficiente in quanto nel reparto finissaggio si formavano grossi accumuli di polvere che ho avuto modo di vedere quando ho fatto qualche intervento nel finissaggio;
nei primi giorni di lavoro non avevo alcuna protezione, neppure una tuta di lavoro;
successivamente mi è stata fornita una mascherina di carta;
posso dire anche che erano presenti anche delle maschere in gomma con sfiati laterali e un tubo avanti, funzionanti a pile, che tuttavia non veniva utilizzate in quanto non erano in dotazione del singolo operatore ma erano a disposizione di tutti”.
Anche l'unico teste di parte resistente escusso ha reso dichiarazioni sulla conformazione dei luoghi di lavoro coerenti con quanto riferito dagli ex lavoratori invero, CP_4 Tes_3 rappresentava: “Non conoscevo di persona il sig. , ma solo dal libro matricole, me lo Persona_1 ricordo in quanto non era un cognome diffuso dalle mie parti, io sono della Provincia di Bergamo;
ho lavorato per la di cui faceva parte la dal febbraio 1968 fino al 2014; ero CP_2 CP_4 addetto all'ufficio sindacale che si occupava di igiene ambientale e tutela dei lavoratori;
davamo indirizzi applicativi sulle normative in tema di igiene ambientale e tutela della sicurezza dei lavoratori;
nel periodo di riferimento, sono stato presso lo stabilimento di Volla dove lavorava il Per_
circa due o tre volte l'anno, per incontri di carattere sindacale e per controllare il rispetto delle disposizioni date dalla società sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
all'epoca
(1969-1974) la società aveva stabilito l'uso delle mascherine e distribuito tra i lavoratori dette mascherine (che non erano quelle ad alto filtraggio che sono state introdotte successivamente); i lavoratori che non utilizzavano tali dispositivi erano soggetti a richiamo;
circa la conformazione dello stabilimento di Volla, mi viene mostrata la piantina del 1986 (all. d) del doc. 1 della memoria), ed, in effetti, confermo che vi era un unico grande capannone contenente tutte le fasi della lavorazione e della produzione, ovvero dalla lavorazione delle materie prime sino alla produzione di tubi e lastre;
solo il reparto di miscelazione era separato da quello della produzione da una parete;
preciso che il reparto di lavorazione e miscelazione delle materie prime, sebbene autonomo e separato da quello della produzione dei manufatti non era totalmente isolato, essendovi un vano di ingresso;
l'officina meccanica e dunque il reparto di manutenzione era posto al lato del capannone in zona produzione;
era un vano separato con una porta di entrata/uscita sul reparto di produzione;
confermo che le fasi di lavorazione erano le seguenti: le materie prime erano costituite da amianto, acqua e cemento;
l'amianto giungeva in sacchi di juta (successivamente, non ricordo precisamente da quando, di plastica) in forma compatta, aggregata;
questi sacchi venivano svuotati in tramogge affinché l'amianto venisse sgretolato, dopo di che veniva mescolato all'acqua e al cemento per formare la miscela che veniva aspirata nel reparto di produzione di tubi e lastre;
i tubi e le lastre venivano poi passati in dei forni ad essiccare ed infine passavano per dei torni per la finitura;
il prodotto così finito veniva posto nei magazzini;
gli addetti al reparto di manutenzione lavoravano prevalentemente in officina, occupandosi della preparazione di pezzi di ricambio o della riparazione di pezzi di macchine guaste;
preciso che l'intervento manutentivo avveniva in loco direttamente sulla macchina, qualora ad esempio si trattava di cambiare pezzi piccoli (tipo cuscinetti, guarnizioni ecc.), ovviamente la macchina non era in funzione;
altre volte, in caso di interventi più importanti, veniva smontato il pezzo guasto e portato in officina per la riparazione;
gli addetti operavano su chiamata in caso di guasti o per la manutenzione programmata, e poi a fine settimana ad impianti fermi effettuavano la revisione generale conservativa delle macchine;
l'officina meccanica era a servizio di tutto lo stabilimento, quindi operavano su tutte le macchine di tutti i reparti;
ricordo che all'epoca se non sbaglio c'era un impianto di aspirazione nel reparto di macerazione dell'amianto, ma non in quello della produzione;
successivamente al 1974 con la modernizzazione degli impianti erano stati predisposti degli impianti di aspirazione anche nell'area Per_ produzione;
con riferimento al capitolo 49) del ricorso non era possibile che il come qualsiasi altro manutentore potesse essere presente all'atto di apertura dei sacchi di amianto in quanto l'intervento avveniva necessariamente a tramoggia ferma;
riferisco quanto sopra in virtù delle mie competenze tecniche, perché come ho detto mi occupavo anche del profilo di igiene ambientale e tutela dei lavoratori.”.
6. Il nesso di causalità.
Il c.t.u. nominato, all'esito delle operazioni peritali, ha confermato l'origine professionale della malattia contratta da , affermando espressamente che “Riguardo il riconoscimento del Persona_1 nesso eziologico tra il mesotelioma pleurico contratto dal Sig. e l'esposizione Persona_1 professionale alle fibre di asbesto nel corso della sua attività lavorativa, il mesotelioma maligno, patologia con letalità molto elevata e breve sopravvivenza, ha le caratteristiche di avere una chiara e, ormai unanimemente, riconosciuta associazione con l'esposizione ad amianto e, come tale, può essere considerato un evento sentinella marcatore specifico di pregresse esposizioni.
La nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965
e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto alla voce n. 57 malattie da asbesto (esclusa l'asbestosi) le seguenti patologie:
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI CON O SENZA ATELETTASIA ROTONDA (J92);
b) (C45.0); Controparte_11
c) (C45.2); Controparte_12
d) (C45.1); Controparte_13
e) (C45.7); Controparte_14
f) (C34). Controparte_15
Pertanto, il ricorrente è stato colpito da una neoplasia della pleura rientrante nell'elenco delle malattie cosiddette tabellate, ovvero che, nell'ambito delle malattie professionali oggetto di tutela assicurativa da parte dell' , godono della cosiddetta “presunzione legale” del nesso di CP_3 causalità tra rischio lavorativo e la malattia sofferta.
Inoltre, il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e succ. modifiche elenca le malattie professionali che in base all'art. 139 del Testo unico infortuni obbliga il medico alla relativa denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro, raggruppandole in tre liste:
• lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
• lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
• lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Per quanto concerne il mesotelioma pleurico, tale D.M. le inserisce nella lista I al gruppo 6
(tumori professionali) nel caso di lavoratori esposti all'asbesto.”.
Ciò nonostante, il consulente tecnico ha escluso il nesso eziologico tra l'insorgenza della malattia professionale e il periodo di esposizione all'amianto del ricorrente presso Controparte_4
6.1. È necessario, preliminarmente, una breve ricognizione dei principi espressi dalla
Suprema Corte in subiecta materia.
La Suprema Corte, da ultimo, ha ribadito come l'ordinamento ammetta il giudizio sulla c.d. correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale, e tanto in base al principio di equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 c.p..
È stato, invero, ricordato come la consolidata giurisprudenza di legittimità abbia messo in rilievo che “in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41 c.p.) il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale.
In punto, da ultimo si è pronunciata Cass. n. 28458 del 05/11/2024 affermando che "in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso".
Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass.
26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Deve quindi ritenersi che l'ordinamento ammetta il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale.
16.- Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento
(ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo.” (Cass. civ., sez. lav., 17/02/2025, n. 4084 pure richiamata da parte ricorrente nelle odierne note di trattazione scritta).
“E la ricorrenza di tali fattori alternativi deve essere allegata e dimostrata in giudizio dal datore di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17/02/2025, n. 4092). Per_ Al riguardo, la ha dedotto che il , dal 16.09.1974 al 30.09.1996, avesse CP_1 lavorato per LD S.p.a. (sito di PO ove veniva effettuata la realizzazione di treni e altri mezzi di trasporto), e che l' aveva riconosciuto al ricorrente un periodo di esposizione CP_3 ad asbesto esclusivamente per il predetto periodo presso LD.
In effetti, come rilevato anche dal c.t.u., è presente in atti il certificato rilasciato dall' in CP_3 data 02.07.2001 ai sensi dell'art. 13 L. n. 257/1992, attestante che era stato esposto Persona_1 ad amianto presso SA Trasporti – PO dal 16.09.1974 al 31.12.1989 (mansioni di saldatore e montatore).
Ebbene, è stato demandato al c.t.u. di accertare “c. in particolare, se il morbo che ha condotto al decesso di sia ricollegabile all'esposizione a fattori patogeni, quali Persona_1
l'amianto, in relazione al periodo di esposizione indicato in ricorso (06.06.1969-13.09.1974); inoltre se esista, per detta malattia, una eziologia ulteriore ed alternativa avuto riguardo anche alle circostanze evidenziate dalle parti resistenti nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.11.2024;
d. se i profili clinici della malattia riscontrata siano compatibili con una eziologia da amianto relativamente a tempi e fasi di evoluzione ed agli aspetti anatomo-clinici” (cfr. verbale di conferimento di incarico del 14.11.2024).
6.2. Sul punto, il c.t.u. ha così argomentato: “Riguardo l'arco temporale lavorativo dal
Giungo 1969 al Settembre 1974, è pacifico che all'interno dello stabilimento della parte resistente l'amianto era presente, come si evince dalla documentazione in atti relativa agli accertamenti ispettivi nello stabilimento ove ha lavorato il de cuius. A tal proposito, è nota l'esposizione di quei lavoratori che, pur non essendo direttamente addetti a mansioni che comportavano manipolazione di asbesto, si trovavano a operare negli stessi ambienti, subendo quindi un'esposizione indiretta che, seppure di livello più contenuto, poteva essere non meno importante ai fini del rischio di contrarre le patologie a essa correlate. All'estremo di questa condizione si può ricordare l'esposizione, documentata con certezza in ormai non pochi casi, dei familiari di lavoratori esposti (determinata soprattutto dalla manipolazione di indumenti di lavoro sporchi), tra i quali sono state osservate patologie gravi (mesoteliomi) attribuite all'amianto.
Occorre sottolineare, tuttavia, che il de cuius è stato esposto dal punto di vista lavorativo all'inalazione di fibre di asbesto anche nell'intervallo temporale compreso tra il 16/09/1974 ed il
31/12/1989 quando ha lavorato alle dipendenze dell'SA Trasporti di PO, come dimostra l'attestazione del 2 luglio 2001 rilasciata ai sensi dell'art. 13 L. 257/1992 e il CP_3 questionario compilato in data 11/09/2012 dal Sig. presso il Dipartimento di Persona_1
Prevenzione dell'ASL NA 3 SUD, nell'ambito del programma di screening per ex lavoratori esposti al rischio amianto.
Il mesotelioma pleurico è una neoplasia fortemente associata all'esposizione ad amianto. È noto che anche esposizioni modeste o di breve durata possono, in alcuni soggetti predisposti, contribuire all'insorgenza della malattia, non esistendo una soglia minima di esposizione universalmente riconosciuta: la letteratura scientifica parla di assenza di dose-soglia.
La latenza del mesotelioma pleurico è generalmente lunga: varie fonti riportano valori medi compresi tra circa 30 e oltre 40 anni. Le linee guida cliniche italiane (AIOM 2019) richiamano l'ampia latenza e l'associazione con esposizioni anche pregresse e prolungate, inquadrando il mesotelioma come neoplasia correlata all'amianto con insorgenza tardiva;
la letteratura utilizzata da AIOM supporta latenze pluridecennali e l'assenza di una dose-soglia definita.
Tuttavia, modelli epidemiologici più recenti indicano che, dopo circa 40 anni dall'inizio dell'esposizione, l'incremento dell'incidenza tende ad appiattirsi, suggerendo una dinamica del rischio coerente con latenze estese ma non indefinitamente crescenti [ Ricci, Mirabelli, Per_2
Epidemiologia & Prevenzione, 2025 p. 54-62].
I modelli tradizionali di relazione esposizione–risposta per il mesotelioma pleurico hanno storicamente previsto che l'incidenza aumenti indefinitamente con la latenza, attribuendo grande peso alle esposizioni più remote nelle carriere lavorative lunghe. Con il prolungarsi dei follow- up, tuttavia, si è osservato che l'incremento dell'incidenza tende a rallentare e poi stabilizzarsi circa 40 anni dopo l'inizio dell'esposizione, evidenziando l'inadeguatezza di modelli che non contemplano alcun decadimento temporale del rischio.
In sostanza, superata la soglia di circa 40 anni dall'inizio dell'esposizione, l'aumento di incidenza non continua indefinitamente, ma si “appiattisce”. Per rispecchiare questo comportamento, i modelli recenti integrano una funzione di decadimento (spesso esponenziale) applicata al contributo delle dosi nel tempo, così da ridimensionare il peso delle esposizioni molto remote rispetto alle più recenti e intermedie. L'inclusione del decadimento migliora l'aderenza del modello ai dati osservati oltre i 40 anni, rispetto alle specificazioni tradizionali, e produce una ripartizione del rischio più equilibrata tra periodi di esposizione remoti, intermedi e recenti, superando l'assunto che le dosi antiche dominino necessariamente il rischio attuale.
La giurisprudenza consolidata in materia di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cosiddetto “danno differenziale” ritiene che l'accertamento giudiziario segua le regole comuni della responsabilità contrattuale nel giudizio civile.
Il criterio civilistico del “più probabile che non” impone di valutare, tra le diverse ipotesi causali, quella che risulti statisticamente e logicamente più verosimile sulla base delle evidenze documentali, medico-scientifiche e probatorie.
Sulla base di quanto sopra illustrato, appare più probabile che il de cuius abbia Persona_1 contratto la patologia asbesto-correlata durante l'arco temporale compreso tra il 16/09/1974 ed il 31/12/1989, quando ha lavorato alle dipendenze dell'SA Trasporti di PO, piuttosto che durante l'arco temporale dal Giungo 1969 al Settembre 1974, quando ha lavorato alle dipendenze della convenuta stante il periodo di esposizione più lungo e più CP_1 viciniore all'epoca della comparsa del mesotelioma pleurico.”.
Dunque, il consulente tecnico, rifacendosi ai più recenti modelli epidemiologici, ha ritenuto, in sintesi, che, tenuto conto del periodo di latenza del mesotelioma pleurico tra i 30 e i 40 anni e del momento di insorgenza della malattia nel LO (diagnosi agosto 2020), il periodo di esposizione all'amianto rilevante ai fini eziologici è stato quello successivo a quello di causa, alle dipendenze di diversa società, in quanto protrattosi per più tempo e perché viciniore all'epoca di comparsa della malattia.
In altri termini, il c.t.u. ha escluso una rilevanza, quand'anche in termini concausali, del periodo di esposizione all'amianto presso la valutando, in buona sostanza, che qualora CP_4 detta esposizione avesse avuto un ruolo nella determinazione o codeterminazione della malattia Per_ contratta dal , quest'ultima avrebbe dovuto manifestarsi nell'arco di almeno 40 anni dall'inizio dell'esposizione.
Di contro, la malattia si è manifestata a distanza di circa 51 anni dall'inizio dell'esposizione, suggerendo, nell'ottica civilistica del “più probabile che non”, che l'esposizione all'amianto presso LD abbia costituito causa determinante esclusiva dell'insorgenza della malattia professionale.
6.3. Tali considerazioni non contraddicono quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione alle malattie asbesto correlate con riferimento alla rilevanza della c.d. dose complessiva, ovvero che “ai fini della responsabilità del datore di lavoro è necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza per effetto dell'esposizione a rischio, così come verificata (Cass. sez. IV pen. n. 30206/2013)” (cfr. Cass. n. 4092/2025 cit.).
Come detto, secondo il consulente “Con il prolungarsi dei follow-up, tuttavia, si è osservato che l'incremento dell'incidenza tende a rallentare e poi stabilizzarsi circa 40 anni dopo l'inizio dell'esposizione, evidenziando l'inadeguatezza di modelli che non contemplano alcun decadimento temporale del rischio.
In sostanza, superata la soglia di circa 40 anni dall'inizio dell'esposizione, l'aumento di incidenza non continua indefinitamente, ma si “appiattisce”. Per rispecchiare questo comportamento, i modelli recenti integrano una funzione di decadimento (spesso esponenziale) applicata al contributo delle dosi nel tempo, così da ridimensionare il peso delle esposizioni molto remote rispetto alle più recenti e intermedie. L'inclusione del decadimento migliora l'aderenza del modello ai dati osservati oltre i 40 anni, rispetto alle specificazioni tradizionali, e produce una ripartizione del rischio più equilibrata tra periodi di esposizione remoti, intermedi e recenti, superando l'assunto che le dosi antiche dominino necessariamente il rischio attuale.”.
Dunque, l'epoca di manifestazione della malattia, al di fuori del predetto periodo di latenza, induce ad escludere con ogni probabilità la rilevanza eziologica del fattore di rischio di periodi di esposizione remoti, sia pure in termini concausali.
7. In definitiva, le complesse argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto, in quanto sono fondate su un'approfondita disamina della documentazione versata in atti e della più recente letteratura scientifica in materia.
Le conclusioni del consulente, sorrette da una corretta e più che esauriente motivazione, vanno integralmente condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità
(Cass. n. 28647/2013; n. 10222/2009; Cass. n. 3881/2006).
Ed invero, il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente, fatta eccezione per l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, onde non incorrere in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15147; Cassazione civile, sez.
III, 29/01/2018, n. 2061). Nel caso in esame, però, le critiche mosse alla consulenza sono state già ampiamente valutate dal consulente d'ufficio ed hanno trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico, sicché l'obbligo della motivazione del giudice si esaurisce con l'indicazione delle fonti del suo convincimento: non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355).
“In caso di sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del C.t.u., il difetto di motivazione denunciabile in cassazione deve perciò consistere nell'indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione di omissione degli accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta diagnosi: non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice
(Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223).”
(Cass. civ., sez. lav., 02/07/2014, n. 15082).
8. Coerentemente con le suesposte considerazioni, l'accertata insussistenza di un nesso eziologico tra l'esposizione alle fibre di amianto nel periodo alle dipendenze della CP_4
e la malattia di conduce al rigetto di tutte le domande proposte nell'odierno
[...] Persona_1 giudizio, con assorbimento di ogni altra e ulteriore valutazione sui fatti e sulle questioni prospettate dalle parti.
9. La complessità della vicenda processuale, unitamente alle divergenze della dottrina scientifica in tema di rilevanza causale delle remote esposizioni all'amianto rispetto all'insorgenza del mesotelioma pleurico nei termini evidenziati, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido considerato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia che, invece, non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/11/2015, n. 23133).
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4553/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
T R A
, , , , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ezio Bonanni ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2; RICORRENTI
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna Maria Corna, Salvatore Trifirò e Guido Giardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PO, viale Gramsci n. 5;
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna Maria Corna, Salvatore Trifirò e Guido Giardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PO, viale Gramsci n. 5;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: Accertare e dichiarare: a) Che le placche pleuriche (14.09.2012), e il mesotelioma pleurico (25.08.2020), e i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, subiti dal Sig. sono riconducibili alla sua elevata esposizione ad amianto, Persona_1 dal 06.06.1969 al 13.09.1974, a causa delle condotte attive e omissive delle due società convenute e dei loro dirigenti e/o persone fisiche, con responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria ed incidenter tantum anche ex artt. 590 c.p. e artt. 434 e 437
c.p., e per gli effetti, con il diritto al risarcimento di tutti i danni differenziali e complementari, senza applicazione dell'esonero e con scomputo per poste omogenee dell'indennizzo , e CP_3 con quantificazione equitativa, come in premessa (capo XI e capo e. del presente ricorso), ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;
Per gli effetti: b) Condannare le due società, in solido tra di loro (anche per quanto ulteriormente illustrato sub capo a. delle osservazioni in diritto, ed ex artt. 1292, 1294 e 2055
c.c., e a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria – capo c. delle ulteriori osservazioni in fatto ed in diritto del presente ricorso), a risarcire il ricorrente di tutti i danni, patiti e patiendi (compresi quelli legati alle minori aspettative di vita, e all'estinzione del trattamento pensionistico – capo e.1 delle ulteriori osservazioni in diritto del presente ricorso), differenziali e complementari, con scomputo della rendita solo per poste omogenee, e con CP_3 gli importi equitativamente determinati, sub capo XI ed e. del presente ricorso, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni fino al dì della loro liquidazione;
c) In ogni caso, con accoglimento di tutte le domande del ricorrente, così come articolate nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, anche per effetto della produzione documentale, e per gli importi tutti dovuti, compresi quelli per i danni futuri, come equitativamente quantificato in premessa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; Si chiede che su tutte le somme che siano ritenute dovute, come rivalutate, siano aggiunti gli interessi legali, dal dì della maturazione del credito fino al saldo. Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto sopra illustrati, che qui si intendono integralmente reiterati e riscritti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
PER LA a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1
e per l'effetto rigettare tutte le avversarie domande;
…; In via subordinata e Controparte_1 nel merito: rigettare le avversarie domande tutte, in quanto inammissibili, oltre che infondate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche ex art. 92 e 96 c.p.c...
PER In via preliminare e di rito: accertare e dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione passiva di e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente Controparte_2 giudizio;
In via subordinata e nel merito: rigettare le avversarie domande tutte, in quanto inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.09.2021, il de cuius , in estrema Persona_1 sintesi (cfr. ricorso n. 100 pagine), esponeva:
- di essere stato assunto alle dipendenze della (già in data Controparte_1 CP_4
06.06.1969, addetto presso lo stabilimento di Volla, fino al 13.09.1974, con qualifica di operaio e mansioni di “addetto alla produzione dei manufatti in cemento-amianto presso il reparto officina meccanica come aiutante meccanico sino al 31.08.1971, come saldatore sino al 30.09.1972 e poi saldatore specializzato sino alla cessazione del rapporto di lavoro”;
- che, in occasione e a causa dell'espletamento delle proprie mansioni (come diffusamente enucleato in ricorso), era stato esposto alle polveri e fibre di amianto prodotte dalle lavorazioni dei manufatti di cemento-amianto effettuate all'interno degli stabilimenti della società (cfr. pag. 7
- 39 del ricorso);
- che, per effetto di tale esposizione, aveva contratto una malattia professionale asbesto correlata, id est un “Mesotelioma maligno con quadro clinico disfunzionale all'apparato respiratorio”.
Deduceva, dunque, la sicura riconducibilità delle patologie contratte all'attività lavorativa espletata a contatto con fibre di amianto, come del resto, comprovato dal riconoscimento da parte dell' dell'origine professionale della malattia, con un danno biologico quantificato nella CP_3 misura del 73% e costituzione della relativa rendita, come da provvedimento del 26.07.2021, e da precedente malattia amianto correlata, “placche pleuriche”, riconosciute da sin dal CP_3
30.10.2012.
Precisava, inoltre, che l' , non aveva ancora rilasciato il certificato di esposizione ad CP_3 amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, per il periodo di lavoro alle dipendenze della CP_4
(dal 06.06.1969 al 13.09.1974).
[...]
Invocata la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 2087 c.c. ed extracontrattuale ex artt. 2043,
2050 e 2059 c.c. della datrice di lavoro, rivendicava il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie, biologico, morale, esistenziale, nonché del danno patrimoniale “futuro” in considerazione delle aspettative di vita, fino ad 85 anni, senza l'insorgenza del mesotelioma.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la e la quest'ultima responsabile in solido in quanto Controparte_1 Controparte_2 controllante della prima, chiedendo l'accoglimento delle domande come formulate nelle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano le società convenute contestando in fatto e diritto, la fondatezza delle domande di cui chiedevano il rigetto;
in particolare, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti CP_2 di una responsabilità solidale con la società controllata;
la negava l'esposizione CP_1 alle fibre di amianto del lavoratore, evidenziando, tra le altre, che dal 16.09.1974 al 30.09.1996 il Per_
aveva lavorato per LD S.p.a., sito di PO (ove veniva effettuata la realizzazione di treni e altri mezzi di trasporto), quindi, con esposizione ad amianto presso tale società per ben 22 anni;
tanto che l' aveva riconosciuto al ricorrente un periodo di CP_3 esposizione ad asbesto per 22 anni, dal settembre 1974 al settembre 1996 e, quindi, esclusivamente per il predetto periodo presso LD.
Concludevano entrambe per il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, decedeva (18.03.2022), ed il giudizio veniva proseguito Persona_1 dagli eredi legittimi, odierni ricorrenti, costituitisi con memoria del 13.04.2022, che insistevano per le rassegnate conclusioni in ricorso.
Esaurite le attività istruttorie e le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 18.12.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Le parti ricorrenti fondano l'odierno giudizio sull'assunto per il quale il loro defunto congiunto, , in ragione della propria attività lavorativa espletata alle Persona_1 dipendenze della (all'epoca , era stato continuativamente esposto, in CP_1 CP_4 assenza di efficaci misure di prevenzione adottate dalla società, all'inalazione delle fibre di amianto prodotte dalle varie fasi delle lavorazioni dei manufatti di cemento-amianto; in particolare, tale esposizione era avvenuta sia in modo diretto (a causa delle proprie mansioni), sia in modo indiretto (per le attività svolte dai colleghi di lavoro) che per contaminazione dell'ambiente lavorativo (per l'assenza di qualsiasi strumento adeguato di aspirazione generalizzata e localizzata delle polveri, e per le modalità organizzative del lavoro, in un unico ambiente, all'interno di capannoni, insieme ad altri operai). Per_ Circa le mansioni espletate dal sig. , è stato dedotto che lo stesso era stato addetto al controllo e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle macchine di produzione, nel primo periodo in qualità di meccanico, e poi di saldatore. Nello specifico, i suoi interventi erano stati effettuati sulle tramogge, sulle macchine preposte alla mescolazione dell'amianto con acqua e cemento, su altre macchine adibite alla produzione di tubi e lastre in cemento amianto, come la Contr Contro
, la la , la , la (il macchinario preposto alla CP_7 CP_8 CP_9 formazione di lastre ondulate in cemento amianto), la (ovvero, un macchinario che CP_10 produceva colla per piastrelle, premiscelati per intonaci, insaccamento di cemento bianco e cemento grigio con cemento rapido), quest'ultima collocata nei pressi delle tramogge adibite alla mescolazione dell'amianto a secco. Per_ Dunque, il sig. aveva provveduto alla manutenzione dei macchinari presso tutti reparti dello stabilimento, compreso quello di finissaggio, in cui si effettuava la finitura dei tubi e pezzi speciali dalla quale derivava un'altissima produzione e, quindi, dispersione delle polveri di amianto. Per_ Invero, secondo la prospettazione attorea, il aveva espletato le proprie mansioni di meccanico e saldatore nei vari reparti dello stabilimento, a fianco delle altre maestranze e in concomitanza con lo svolgimento delle altre attività (tra le quali apertura sacchi contenenti amianto e sversamento all'interno di tramogge e/o nel macchinario per l'impasto, etc.), esponendosi così ad una contaminazione c.d. indiretta alle fibre di amianto.
Come detto, tale esposizione prolungata e continuativa, dal 06.06.1969 al 13.09.1974, aveva comportato dapprima l'insorgenza di placche pleuriche e, successivamente, lo sviluppo di un mesotelioma pleurico maligno con aspetti epitelioidei.
A fronte di tali allegazioni, la ha innanzitutto rilevato che l' aveva CP_1 CP_3 riconosciuto al ricorrente un periodo di esposizione ad asbesto per 22 anni, dal settembre 1974 al settembre 1996, allorquando lo stesso lavorava presso LD, sito di PO, mentre non vi era alcun riconoscimento da parte dell'ente assicuratore dell'esposizione qualificata all'amianto del LO per i precedenti cinque anni nei quali aveva lavorato per la CP_4 Per_ La società contestava, inoltre, che le mansioni disimpegnate dal lo avessero esposto alle fibre di amianto;
sul punto, deduceva che il ricorrente - inizialmente, con mansioni di aiuto meccanico, poi come saldatore e poi saldatore specializzato -, come tutti gli addetti all'officina, aveva operato prevalentemente all'interno di questa, per la riparazione di parte dei macchinari e solo eccezionalmente (soprattutto come saldatore) nei reparti produttivi e, in quel caso, solo ad Per_ impianti fermi;
sosteneva, inoltre, che il sig. non era mai stato addetto ai reparti in cui veniva effettuato il carico dei sacchi di amianto o la preparazione miscele cemento amianto, né al finissaggio e non aveva mai “manipolato direttamente l'amianto”; dunque, operando in un reparto separato da quelli produttivi, non era stato esposto neppure indirettamente alle polveri.
Infine, sulla base di una c.t.p. versata in atti, evidenziava come non risultasse certa la diagnosi di mesotelioma.
3. Così sintetizzate le prospettazioni delle parti, deve preliminarmente rammentarsi, in tema di riparto dell'onere probatorio, che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale
- va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.” (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 08/10/2018, n. 24742; conformi Cass. n. 10319 del
2017, Cass. n. 2209 del 2016, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. n. 18626 del 2013).
Da ultimo è stato ribadito che “in materia di oneri di allegazione e di prova ex art. 2087 cod. civ. e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro rilevano, come più volte evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 16869/2020), i seguenti principi:
- elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore;
l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost.;
- il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi;
- gli indici della nocività dell'ambiente di lavoro che devono essere indicati dal lavoratore non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale (Cass. n. 28516/2019, ove anche plurimi riferimenti giurisprudenziali)” (Cass. civ., sez. lav., 03/05/2025, n. 11631).
3.1. Come già evidenziato, parte ricorrente ha adempiuto agli oneri di allegazione sullo stesso gravanti, avendo specificamente dedotto i fatti costitutivi della domanda così come richiesto dalla Suprema Corte.
Quanto alla dimostrazione di tali fatti costitutivi, si osserva quanto segue.
4. La malattia contratta dal lavoratore (dante causa).
Per_ È provato dalla copiosa documentazione sanitaria versata in atti che il sig. fosse affetto da mesotelioma pleurico sinistro maligno. Circostanza questa confermata anche dal consulente medico-legale il quale ha formulato una diagnosi di “mesotelioma epitelioideo primitivo della pleura a sinistra trattato con cicli chemioterapici”. Per_ Il consulente ha, altresì, accertato che il decesso del , avvenuto nelle more del giudizio, è stato determinato dall'aggravamento della suddetta patologia.
Per_ 5. La nocività dell'ambiente di lavoro: l'esposizione del sig. alle polveri/fibre di amianto.
È circostanza incontestata che all'interno dello stabilimento di Volla fosse utilizzato CP_4
l'amianto per la realizzazione di tubi, lastre e altri manufatti prodotti dalla società.
La presenza dell'amianto, rectius delle polveri di amianto, nello stabilimento di Volla è comprovato, in ogni caso, per tabulas (cfr. all. 4 ricorso e all. 1, 5, 7 memoria).
Ciò che è stato contestato dalla resistente è l'esposizione alle polveri/fibre di amianto del ricorrente nell'espletamento della propria attività lavorativa come aiutante meccanico prima e saldatore e saldatore specializzato poi.
Sul punto – considerato, peraltro, che solo nelle more del giudizio è pervenuto il certificato di esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, anche per il periodo di lavoro alle dipendenze della – è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale. CP_4 Per_ Dall'istruttoria orale è emersa la prova che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa a contatto con le polveri/fibre di amianto.
Dalle dichiarazioni dei testi è emerso che gli addetti all'officina, ovvero i manutentori in genere, Per_ come il sig. erano chiamati ad effettuare interventi di manutenzione settimanali programmati ad impianti fermi o a chiamata in caso di malfunzionamento delle macchine della produzione;
tali interventi venivano effettuati in tutti i reparti, compreso quello di finissaggio caratterizzato da un rilevante dispersione di polveri d'amianto; è emerso altresì che gli ambienti dei vari reparti non erano isolati, con la conseguenza che le polveri liberate potevano diffondersi in tutta l'area del capannone in cui era sito lo stabilimento.
Si riportano le deposizioni testimoniali di interesse.
Il teste , di parte ricorrente, riferiva: “sono indifferente;
conoscevo il sig. Testimone_1 Per_
in quanto abbiamo lavorato insieme per la io ho iniziato a lavorare per la società nel CP_4 settembre del 1971, il ricorrente già lavorava lì quando ho iniziato;
abbiamo lavorato insieme per circa tre anni, poi lui è andato via;
io ero capo reparto manutenzione, che si occupava della Per_ manutenzione di tutti gli impianti meccanici ed elettrici;
il era un operaio di manutenzione, faceva interventi sugli impianti meccanici (non su quelli elettrici); la produceva tubi di CP_4 cemento amianto, poi successivamente produceva anche lastre di ethernit, quelle che si mettono sui tetti;
gli impianti della mescolavano cemento e amianto in polvere e la miscela di risulta CP_4 veniva utilizzata per produrre i tubi e, in secondo momento, le lastre di cui ho detto;
noi addetti al reparto manutenzione facevamo a fine settimana, ad impianti fermi, una pulizia e una manutenzione generale delle macchine;
dal lunedì al venerdì in cui gli impianti erano in funzione intervenivamo ogni qualvolta si verificava un guasto ad una macchina;
in tal caso la macchina veniva arrestata e noi effettuavamo il nostro intervento;
capitava che prima di procedere alla riparazione o sostituzione di un pezzo dovevamo prima pulire le parti meccaniche da sostituire dalla miscela in eccesso;
a seconda degli impianti su cui si faceva l'intervento la miscela poteva essere ancora in polvere o in forma densa-umida; la materia prima utilizzata era come detto una miscela di amianto e cemento;
l'amianto in fibra veniva portato in sacchi che venivano svuotati all'interno di un macchinario per “spappolarlo”, la lavorazione continuava fino a disintegrare le fibre di amianto trasformandolo quasi in polvere;
successivamente veniva mescolato al cemento e all'acqua per ottenere la miscela per la produzione di tubi e lastre;
i tubi e le lastre formati con la miscela di cemento-amianto venivano poi messi in forni ad essiccare, dopo di che passavano in dei torni per la finitura;
quest'ultima operazione produceva molta polvere;
gli impianti delle varie fasi di lavorazione erano collocati in un capannone, il reparto in cui si sfibrava l'amianto era separato da una parete rispetto a quello in cui si produceva la miscela e l'amianto passava da una parte all'altra attraverso degli aspiratori;
ribadisco che effettuavamo gli interventi in tutti i reparti e su tutti gli impianti;
fino al 1974 non esistevano impianti di aerazione o purificazione dell'aria; non eravamo dotati di tute e scarponi, ma ciascuno indossava abiti e scarpe proprie che lavavamo a Per_ casa e tanto fino a quando c'è stato il;
successivamente ci hanno dato tuta e scarponi che lavava la società, e delle mascherine che talvolta indossavamo, quando facevamo interventi su impianti particolarmente polverosi ed è stato installato un impianto di depolverizzazione, anche se non era tanto efficiente;
preciso con riferimento ai vari reparti che questi, sebbene separati, non erano isolati l'uno dall'altro perché erano comunque collegati tra loro, il capannone era unico;
lo stesso vale anche per l'officina; le pareti divisorie arrivavano si fino al soffitto, ma c'erano dei vani di passaggio, per cui non c'erano reparti isolati;
in particolare, il reparto della produzione fino a quello del finissaggio era in un ambiente unico;
l'officina era una stanza che si trovava nella zona Per_ della produzione;
nel periodo in cui ha lavorato il sig. non avevamo fatto alcun corso in tema di sicurezza sul lavoro, né venivano ancora fatte visite mediche;
confermo il cap. 44), preciso che Per_ quando lavorava il sig. non si producevano ancora le lastre, inoltre le macchine che c'erano Cont all'epoca erano solo la e la OMSA;
confermo il cap. 45); confermo i cap. 48) e 49), preciso che l'amianto che era contenuto nei sacchi era compatto, in quanto veniva precedentemente pressato, per cui si inseriva in tramogge che con bastoni e catene spappolavano queste forme di amianto;
capitava che le catene e i bastoni si rompessero e che noi dovevamo sostituirle;
il turno del reparto di manutenzione era giornaliero di 8 ore dalle 8:00 alle 17:00, il lunedì era riposo erano di turno solo qualche meccanico e qualche elettricista, di sabato si lavorava dalle 6:00 alle
14:00 per la manutenzione generale;
non so dire con esattezza con quale frequenza facevamo interventi durante la settimana per guasti in corso di produzione, dipendeva dai casi;
durante la settimana preparavamo in officina i pezzi di ricambio per la manutenzione generale e per quella straordinaria.”.
La deposizione del teste, di parte ricorrente, - sebbene avesse lavorato nello Testimone_2 Per_ stabilimento di Volla in un periodo successivo al – assume rilevanza limitatamente alle modalità di espletamento dell'attività di lavoro degli addetti alle manutenzione, nonché alla Per_ descrizione del luogo di lavoro;
lo stesso riferiva: “non sono parente del sig. , ho fatto causa alla per il risarcimento del danno per malattia professionale da esposizione ad CP_1 amianto;
il giudizio è stato definito con una transazione;
ho lavorato per la Sacelit stabilimento
Volla dal dicembre del 1974 al 31 dicembre 1993 quando sono andato in prepensionamento;
non Per_ Per_ ho mai lavorato con il sig. ; ho conosciuto il sig. all'esterno dei luoghi di lavoro, in Per_ quanto frequentavamo lo stesso circoletto degli anziani;
in quelle occasioni il sig. mi raccontò di soffrire di problemi respiratori;
io svolgevo la mansione di tornitore meccanico, ero addetto alla manutenzione degli impianti;
gli addetti alla manutenzione avevano come postazione l'officina che era situata all'interno dello stabilimento – la cui pianta mi viene esibita – dove venivano lavorati i manufatti con la miscela di cemento e amianto;
preciso che l'officina non era isolata rispetto ai reparti di produzione, vi era una porta a separarla ma un'anta era sempre aperta. gli addetti all'officina facevano turni dalle ore 8:00 alle 17:00 dal lunedì al sabato, preciso però che la squadra che era di turno il sabato faceva riposo di lunedì; facevamo turni per la reperibilità; il sabato facevamo manutenzione ordinaria ad impianti fermi;
durante la settimana facevamo interventi di riparazione in caso di guasti o malfunzionamento di un impianto che veniva fermato per consentire il nostro intervento, nel mentre gli altri macchinari continuavano a lavorare;
gli addetti alla manutenzione operavano in tutti i reparti;
l'amianto giungeva in forma compatta in sacchi di juta (poi successivamente di plastica); detti sacchi venivano aperti da alcuni addetti che versavano l'amianto in tramogge affinché l'amianto venisse spappolato;
dopo di che passava attraverso cocle e veniva miscelato con acqua e cemento;
la miscela così ottenuta passava attraverso condotti e filtri per giungere ai macchinari per la lavorazione dei tubi;
i tubi venivano passati per un forno e poi venivano diretti al reparto di finissaggio per la tornitura laterale;
da tale ultima operazione si sprigionava un grade quantitativo di polvere;
accanto ai due torni erano predisposti dei tubi per l'aspirazione che sebbene erano in funzione non erano capaci di aspirare tutte le polveri, tanto che quando capitavano interventi di notte, data la poca luce, non si riusciva a vedere da una parte all'altra a causa delle polveri sospese;
credo che tale impianto di aspirazione non fosse sufficiente in quanto nel reparto finissaggio si formavano grossi accumuli di polvere che ho avuto modo di vedere quando ho fatto qualche intervento nel finissaggio;
nei primi giorni di lavoro non avevo alcuna protezione, neppure una tuta di lavoro;
successivamente mi è stata fornita una mascherina di carta;
posso dire anche che erano presenti anche delle maschere in gomma con sfiati laterali e un tubo avanti, funzionanti a pile, che tuttavia non veniva utilizzate in quanto non erano in dotazione del singolo operatore ma erano a disposizione di tutti”.
Anche l'unico teste di parte resistente escusso ha reso dichiarazioni sulla conformazione dei luoghi di lavoro coerenti con quanto riferito dagli ex lavoratori invero, CP_4 Tes_3 rappresentava: “Non conoscevo di persona il sig. , ma solo dal libro matricole, me lo Persona_1 ricordo in quanto non era un cognome diffuso dalle mie parti, io sono della Provincia di Bergamo;
ho lavorato per la di cui faceva parte la dal febbraio 1968 fino al 2014; ero CP_2 CP_4 addetto all'ufficio sindacale che si occupava di igiene ambientale e tutela dei lavoratori;
davamo indirizzi applicativi sulle normative in tema di igiene ambientale e tutela della sicurezza dei lavoratori;
nel periodo di riferimento, sono stato presso lo stabilimento di Volla dove lavorava il Per_
circa due o tre volte l'anno, per incontri di carattere sindacale e per controllare il rispetto delle disposizioni date dalla società sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
all'epoca
(1969-1974) la società aveva stabilito l'uso delle mascherine e distribuito tra i lavoratori dette mascherine (che non erano quelle ad alto filtraggio che sono state introdotte successivamente); i lavoratori che non utilizzavano tali dispositivi erano soggetti a richiamo;
circa la conformazione dello stabilimento di Volla, mi viene mostrata la piantina del 1986 (all. d) del doc. 1 della memoria), ed, in effetti, confermo che vi era un unico grande capannone contenente tutte le fasi della lavorazione e della produzione, ovvero dalla lavorazione delle materie prime sino alla produzione di tubi e lastre;
solo il reparto di miscelazione era separato da quello della produzione da una parete;
preciso che il reparto di lavorazione e miscelazione delle materie prime, sebbene autonomo e separato da quello della produzione dei manufatti non era totalmente isolato, essendovi un vano di ingresso;
l'officina meccanica e dunque il reparto di manutenzione era posto al lato del capannone in zona produzione;
era un vano separato con una porta di entrata/uscita sul reparto di produzione;
confermo che le fasi di lavorazione erano le seguenti: le materie prime erano costituite da amianto, acqua e cemento;
l'amianto giungeva in sacchi di juta (successivamente, non ricordo precisamente da quando, di plastica) in forma compatta, aggregata;
questi sacchi venivano svuotati in tramogge affinché l'amianto venisse sgretolato, dopo di che veniva mescolato all'acqua e al cemento per formare la miscela che veniva aspirata nel reparto di produzione di tubi e lastre;
i tubi e le lastre venivano poi passati in dei forni ad essiccare ed infine passavano per dei torni per la finitura;
il prodotto così finito veniva posto nei magazzini;
gli addetti al reparto di manutenzione lavoravano prevalentemente in officina, occupandosi della preparazione di pezzi di ricambio o della riparazione di pezzi di macchine guaste;
preciso che l'intervento manutentivo avveniva in loco direttamente sulla macchina, qualora ad esempio si trattava di cambiare pezzi piccoli (tipo cuscinetti, guarnizioni ecc.), ovviamente la macchina non era in funzione;
altre volte, in caso di interventi più importanti, veniva smontato il pezzo guasto e portato in officina per la riparazione;
gli addetti operavano su chiamata in caso di guasti o per la manutenzione programmata, e poi a fine settimana ad impianti fermi effettuavano la revisione generale conservativa delle macchine;
l'officina meccanica era a servizio di tutto lo stabilimento, quindi operavano su tutte le macchine di tutti i reparti;
ricordo che all'epoca se non sbaglio c'era un impianto di aspirazione nel reparto di macerazione dell'amianto, ma non in quello della produzione;
successivamente al 1974 con la modernizzazione degli impianti erano stati predisposti degli impianti di aspirazione anche nell'area Per_ produzione;
con riferimento al capitolo 49) del ricorso non era possibile che il come qualsiasi altro manutentore potesse essere presente all'atto di apertura dei sacchi di amianto in quanto l'intervento avveniva necessariamente a tramoggia ferma;
riferisco quanto sopra in virtù delle mie competenze tecniche, perché come ho detto mi occupavo anche del profilo di igiene ambientale e tutela dei lavoratori.”.
6. Il nesso di causalità.
Il c.t.u. nominato, all'esito delle operazioni peritali, ha confermato l'origine professionale della malattia contratta da , affermando espressamente che “Riguardo il riconoscimento del Persona_1 nesso eziologico tra il mesotelioma pleurico contratto dal Sig. e l'esposizione Persona_1 professionale alle fibre di asbesto nel corso della sua attività lavorativa, il mesotelioma maligno, patologia con letalità molto elevata e breve sopravvivenza, ha le caratteristiche di avere una chiara e, ormai unanimemente, riconosciuta associazione con l'esposizione ad amianto e, come tale, può essere considerato un evento sentinella marcatore specifico di pregresse esposizioni.
La nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965
e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto alla voce n. 57 malattie da asbesto (esclusa l'asbestosi) le seguenti patologie:
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI CON O SENZA ATELETTASIA ROTONDA (J92);
b) (C45.0); Controparte_11
c) (C45.2); Controparte_12
d) (C45.1); Controparte_13
e) (C45.7); Controparte_14
f) (C34). Controparte_15
Pertanto, il ricorrente è stato colpito da una neoplasia della pleura rientrante nell'elenco delle malattie cosiddette tabellate, ovvero che, nell'ambito delle malattie professionali oggetto di tutela assicurativa da parte dell' , godono della cosiddetta “presunzione legale” del nesso di CP_3 causalità tra rischio lavorativo e la malattia sofferta.
Inoltre, il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e succ. modifiche elenca le malattie professionali che in base all'art. 139 del Testo unico infortuni obbliga il medico alla relativa denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro, raggruppandole in tre liste:
• lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
• lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
• lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Per quanto concerne il mesotelioma pleurico, tale D.M. le inserisce nella lista I al gruppo 6
(tumori professionali) nel caso di lavoratori esposti all'asbesto.”.
Ciò nonostante, il consulente tecnico ha escluso il nesso eziologico tra l'insorgenza della malattia professionale e il periodo di esposizione all'amianto del ricorrente presso Controparte_4
6.1. È necessario, preliminarmente, una breve ricognizione dei principi espressi dalla
Suprema Corte in subiecta materia.
La Suprema Corte, da ultimo, ha ribadito come l'ordinamento ammetta il giudizio sulla c.d. correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale, e tanto in base al principio di equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 c.p..
È stato, invero, ricordato come la consolidata giurisprudenza di legittimità abbia messo in rilievo che “in materia di nesso casuale (artt. 40 e 41 c.p.) il nostro ordinamento sia ispirato (in ogni settore del diritto) al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale.
In punto, da ultimo si è pronunciata Cass. n. 28458 del 05/11/2024 affermando che "in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso".
Pertanto, solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass.
26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Deve quindi ritenersi che l'ordinamento ammetta il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche se in termini di apporto concausale.
16.- Ciò significa che chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento
(ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però, al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo.” (Cass. civ., sez. lav., 17/02/2025, n. 4084 pure richiamata da parte ricorrente nelle odierne note di trattazione scritta).
“E la ricorrenza di tali fattori alternativi deve essere allegata e dimostrata in giudizio dal datore di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17/02/2025, n. 4092). Per_ Al riguardo, la ha dedotto che il , dal 16.09.1974 al 30.09.1996, avesse CP_1 lavorato per LD S.p.a. (sito di PO ove veniva effettuata la realizzazione di treni e altri mezzi di trasporto), e che l' aveva riconosciuto al ricorrente un periodo di esposizione CP_3 ad asbesto esclusivamente per il predetto periodo presso LD.
In effetti, come rilevato anche dal c.t.u., è presente in atti il certificato rilasciato dall' in CP_3 data 02.07.2001 ai sensi dell'art. 13 L. n. 257/1992, attestante che era stato esposto Persona_1 ad amianto presso SA Trasporti – PO dal 16.09.1974 al 31.12.1989 (mansioni di saldatore e montatore).
Ebbene, è stato demandato al c.t.u. di accertare “c. in particolare, se il morbo che ha condotto al decesso di sia ricollegabile all'esposizione a fattori patogeni, quali Persona_1
l'amianto, in relazione al periodo di esposizione indicato in ricorso (06.06.1969-13.09.1974); inoltre se esista, per detta malattia, una eziologia ulteriore ed alternativa avuto riguardo anche alle circostanze evidenziate dalle parti resistenti nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.11.2024;
d. se i profili clinici della malattia riscontrata siano compatibili con una eziologia da amianto relativamente a tempi e fasi di evoluzione ed agli aspetti anatomo-clinici” (cfr. verbale di conferimento di incarico del 14.11.2024).
6.2. Sul punto, il c.t.u. ha così argomentato: “Riguardo l'arco temporale lavorativo dal
Giungo 1969 al Settembre 1974, è pacifico che all'interno dello stabilimento della parte resistente l'amianto era presente, come si evince dalla documentazione in atti relativa agli accertamenti ispettivi nello stabilimento ove ha lavorato il de cuius. A tal proposito, è nota l'esposizione di quei lavoratori che, pur non essendo direttamente addetti a mansioni che comportavano manipolazione di asbesto, si trovavano a operare negli stessi ambienti, subendo quindi un'esposizione indiretta che, seppure di livello più contenuto, poteva essere non meno importante ai fini del rischio di contrarre le patologie a essa correlate. All'estremo di questa condizione si può ricordare l'esposizione, documentata con certezza in ormai non pochi casi, dei familiari di lavoratori esposti (determinata soprattutto dalla manipolazione di indumenti di lavoro sporchi), tra i quali sono state osservate patologie gravi (mesoteliomi) attribuite all'amianto.
Occorre sottolineare, tuttavia, che il de cuius è stato esposto dal punto di vista lavorativo all'inalazione di fibre di asbesto anche nell'intervallo temporale compreso tra il 16/09/1974 ed il
31/12/1989 quando ha lavorato alle dipendenze dell'SA Trasporti di PO, come dimostra l'attestazione del 2 luglio 2001 rilasciata ai sensi dell'art. 13 L. 257/1992 e il CP_3 questionario compilato in data 11/09/2012 dal Sig. presso il Dipartimento di Persona_1
Prevenzione dell'ASL NA 3 SUD, nell'ambito del programma di screening per ex lavoratori esposti al rischio amianto.
Il mesotelioma pleurico è una neoplasia fortemente associata all'esposizione ad amianto. È noto che anche esposizioni modeste o di breve durata possono, in alcuni soggetti predisposti, contribuire all'insorgenza della malattia, non esistendo una soglia minima di esposizione universalmente riconosciuta: la letteratura scientifica parla di assenza di dose-soglia.
La latenza del mesotelioma pleurico è generalmente lunga: varie fonti riportano valori medi compresi tra circa 30 e oltre 40 anni. Le linee guida cliniche italiane (AIOM 2019) richiamano l'ampia latenza e l'associazione con esposizioni anche pregresse e prolungate, inquadrando il mesotelioma come neoplasia correlata all'amianto con insorgenza tardiva;
la letteratura utilizzata da AIOM supporta latenze pluridecennali e l'assenza di una dose-soglia definita.
Tuttavia, modelli epidemiologici più recenti indicano che, dopo circa 40 anni dall'inizio dell'esposizione, l'incremento dell'incidenza tende ad appiattirsi, suggerendo una dinamica del rischio coerente con latenze estese ma non indefinitamente crescenti [ Ricci, Mirabelli, Per_2
Epidemiologia & Prevenzione, 2025 p. 54-62].
I modelli tradizionali di relazione esposizione–risposta per il mesotelioma pleurico hanno storicamente previsto che l'incidenza aumenti indefinitamente con la latenza, attribuendo grande peso alle esposizioni più remote nelle carriere lavorative lunghe. Con il prolungarsi dei follow- up, tuttavia, si è osservato che l'incremento dell'incidenza tende a rallentare e poi stabilizzarsi circa 40 anni dopo l'inizio dell'esposizione, evidenziando l'inadeguatezza di modelli che non contemplano alcun decadimento temporale del rischio.
In sostanza, superata la soglia di circa 40 anni dall'inizio dell'esposizione, l'aumento di incidenza non continua indefinitamente, ma si “appiattisce”. Per rispecchiare questo comportamento, i modelli recenti integrano una funzione di decadimento (spesso esponenziale) applicata al contributo delle dosi nel tempo, così da ridimensionare il peso delle esposizioni molto remote rispetto alle più recenti e intermedie. L'inclusione del decadimento migliora l'aderenza del modello ai dati osservati oltre i 40 anni, rispetto alle specificazioni tradizionali, e produce una ripartizione del rischio più equilibrata tra periodi di esposizione remoti, intermedi e recenti, superando l'assunto che le dosi antiche dominino necessariamente il rischio attuale.
La giurisprudenza consolidata in materia di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cosiddetto “danno differenziale” ritiene che l'accertamento giudiziario segua le regole comuni della responsabilità contrattuale nel giudizio civile.
Il criterio civilistico del “più probabile che non” impone di valutare, tra le diverse ipotesi causali, quella che risulti statisticamente e logicamente più verosimile sulla base delle evidenze documentali, medico-scientifiche e probatorie.
Sulla base di quanto sopra illustrato, appare più probabile che il de cuius abbia Persona_1 contratto la patologia asbesto-correlata durante l'arco temporale compreso tra il 16/09/1974 ed il 31/12/1989, quando ha lavorato alle dipendenze dell'SA Trasporti di PO, piuttosto che durante l'arco temporale dal Giungo 1969 al Settembre 1974, quando ha lavorato alle dipendenze della convenuta stante il periodo di esposizione più lungo e più CP_1 viciniore all'epoca della comparsa del mesotelioma pleurico.”.
Dunque, il consulente tecnico, rifacendosi ai più recenti modelli epidemiologici, ha ritenuto, in sintesi, che, tenuto conto del periodo di latenza del mesotelioma pleurico tra i 30 e i 40 anni e del momento di insorgenza della malattia nel LO (diagnosi agosto 2020), il periodo di esposizione all'amianto rilevante ai fini eziologici è stato quello successivo a quello di causa, alle dipendenze di diversa società, in quanto protrattosi per più tempo e perché viciniore all'epoca di comparsa della malattia.
In altri termini, il c.t.u. ha escluso una rilevanza, quand'anche in termini concausali, del periodo di esposizione all'amianto presso la valutando, in buona sostanza, che qualora CP_4 detta esposizione avesse avuto un ruolo nella determinazione o codeterminazione della malattia Per_ contratta dal , quest'ultima avrebbe dovuto manifestarsi nell'arco di almeno 40 anni dall'inizio dell'esposizione.
Di contro, la malattia si è manifestata a distanza di circa 51 anni dall'inizio dell'esposizione, suggerendo, nell'ottica civilistica del “più probabile che non”, che l'esposizione all'amianto presso LD abbia costituito causa determinante esclusiva dell'insorgenza della malattia professionale.
6.3. Tali considerazioni non contraddicono quanto affermato dalla Suprema Corte in relazione alle malattie asbesto correlate con riferimento alla rilevanza della c.d. dose complessiva, ovvero che “ai fini della responsabilità del datore di lavoro è necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza per effetto dell'esposizione a rischio, così come verificata (Cass. sez. IV pen. n. 30206/2013)” (cfr. Cass. n. 4092/2025 cit.).
Come detto, secondo il consulente “Con il prolungarsi dei follow-up, tuttavia, si è osservato che l'incremento dell'incidenza tende a rallentare e poi stabilizzarsi circa 40 anni dopo l'inizio dell'esposizione, evidenziando l'inadeguatezza di modelli che non contemplano alcun decadimento temporale del rischio.
In sostanza, superata la soglia di circa 40 anni dall'inizio dell'esposizione, l'aumento di incidenza non continua indefinitamente, ma si “appiattisce”. Per rispecchiare questo comportamento, i modelli recenti integrano una funzione di decadimento (spesso esponenziale) applicata al contributo delle dosi nel tempo, così da ridimensionare il peso delle esposizioni molto remote rispetto alle più recenti e intermedie. L'inclusione del decadimento migliora l'aderenza del modello ai dati osservati oltre i 40 anni, rispetto alle specificazioni tradizionali, e produce una ripartizione del rischio più equilibrata tra periodi di esposizione remoti, intermedi e recenti, superando l'assunto che le dosi antiche dominino necessariamente il rischio attuale.”.
Dunque, l'epoca di manifestazione della malattia, al di fuori del predetto periodo di latenza, induce ad escludere con ogni probabilità la rilevanza eziologica del fattore di rischio di periodi di esposizione remoti, sia pure in termini concausali.
7. In definitiva, le complesse argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto, in quanto sono fondate su un'approfondita disamina della documentazione versata in atti e della più recente letteratura scientifica in materia.
Le conclusioni del consulente, sorrette da una corretta e più che esauriente motivazione, vanno integralmente condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità
(Cass. n. 28647/2013; n. 10222/2009; Cass. n. 3881/2006).
Ed invero, il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente, fatta eccezione per l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, onde non incorrere in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15147; Cassazione civile, sez.
III, 29/01/2018, n. 2061). Nel caso in esame, però, le critiche mosse alla consulenza sono state già ampiamente valutate dal consulente d'ufficio ed hanno trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico, sicché l'obbligo della motivazione del giudice si esaurisce con l'indicazione delle fonti del suo convincimento: non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355).
“In caso di sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del C.t.u., il difetto di motivazione denunciabile in cassazione deve perciò consistere nell'indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione di omissione degli accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta diagnosi: non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice
(Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223).”
(Cass. civ., sez. lav., 02/07/2014, n. 15082).
8. Coerentemente con le suesposte considerazioni, l'accertata insussistenza di un nesso eziologico tra l'esposizione alle fibre di amianto nel periodo alle dipendenze della CP_4
e la malattia di conduce al rigetto di tutte le domande proposte nell'odierno
[...] Persona_1 giudizio, con assorbimento di ogni altra e ulteriore valutazione sui fatti e sulle questioni prospettate dalle parti.
9. La complessità della vicenda processuale, unitamente alle divergenze della dottrina scientifica in tema di rilevanza causale delle remote esposizioni all'amianto rispetto all'insorgenza del mesotelioma pleurico nei termini evidenziati, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido considerato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia che, invece, non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/11/2015, n. 23133).
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno