Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 2461
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per esposizione ad amianto

    Il Giudice ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il nesso eziologico tra l'esposizione all'amianto nel periodo lavorativo presso la convenuta e la malattia contratta, basandosi sulle conclusioni del CTU. Quest'ultimo ha ritenuto più probabile che la patologia si sia sviluppata a causa di un periodo di esposizione successivo e più vicino all'insorgenza della malattia, secondo recenti modelli epidemiologici che considerano un decadimento temporale del rischio.

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Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza in merito a una controversia individuale di lavoro promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto, i quali agivano per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro congiunto, ritenuti riconducibili all'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società convenuta dal 1969 al 1974. I ricorrenti sostenevano che tale esposizione avesse causato l'insorgenza di placche pleuriche e, successivamente, di un mesotelioma pleurico maligno, chiedendo la condanna in solido delle società convenute, una delle quali ritenuta controllante della prima, al risarcimento dei danni differenziali e complementari, senza applicazione di scomputi per poste omogenee e con quantificazione equitativa. Le società resistenti contestavano la fondatezza delle domande, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di una delle società e, nel merito, negavano l'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto, evidenziando un periodo di lavoro successivo presso un'altra azienda per il quale l'ente assicuratore aveva riconosciuto un'esposizione qualificata all'amianto.

Il Giudice del Lavoro, dopo aver richiamato i principi in materia di riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2087 c.c. e l'onere del lavoratore di provare il danno, la nocività dell'ambiente e il nesso causale, ha esaminato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU). La CTU ha confermato la malattia professionale asbesto correlata e il nesso eziologico con l'esposizione professionale, ma ha ritenuto che, alla luce dei più recenti modelli epidemiologici e del lungo periodo di latenza del mesotelioma pleurico (circa 30-40 anni), l'insorgenza della patologia nel de cuius (diagnosi agosto 2020, circa 51 anni dopo l'inizio dell'esposizione presso la convenuta) fosse più probabile e riconducibile all'esposizione all'amianto subita in un periodo successivo, presso un'altra società, in quanto più prolungata e viciniore all'epoca di comparsa della malattia. Pertanto, il Giudice ha ritenuto insussistente un nesso eziologico, neppure in termini concausali, tra l'esposizione alle fibre di amianto durante il periodo di lavoro presso la società convenuta e la malattia contratta dal lavoratore. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese di giudizio, ritenendo la complessità della vicenda e le divergenze scientifiche in materia di rilevanza causale delle remote esposizioni all'amianto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 2461
    Giurisdizione : Trib. Nola
    Numero : 2461
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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