CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 973/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, OR
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4190/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola - Piazza Municipio 84051 Centola SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Come inb atti. Il dott. Difensore_1 si riporta all'istanza di rinvio. Nel merito si riporta integralmente al ricorso.
Resistente: Come in atti. Nessuno è presente alle ore 10:47.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 febbraio 2026, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Centola per TASI e IMU relativi agli anni dal 2014 al 2019. Il ricorrente deduce l'illegittimità degli atti per erronea determinazione delle rendite catastali (in specie, per il fabbricato al Dati_Catastali_1, categoria D/8), mancata concessione di esenzioni per l'anno 2020 in ragione dell'emergenza COVID-19.
Il Comune di Centola si è costituito con contro deduzioni depositate il 2 febbraio 2026, contestando la fondatezza del ricorso per intervenuta definitività degli atti impugnati, inammissibilità per genericità del petitum (art.18D.Lgs.546/1992) e correttezza degli accertamenti sulla base dei dati catastali aggiornati e dei versamenti parzialmente eseguiti dal ricorrente.
L'Ente ha altresì affermato di aver notificato al ricorrente due ingiunzioni di pagamento (nn.203685 e 203686, entrambe del 10 agosto 2022, notificate il 24 settembre 2022), seguite da istanza di rateizzazione regolarmente concessa ma non integralmente adempiuta dal ricorrente.
In data 19 febbraio 2026, la parte resistente ha depositato richiesta di rinvio per trattative bonarie in corso;
analoga istanza è stata presentata dal ricorrente il 20 febbraio 2026.
All'udienza odierna, esaminati i documenti in atti e sentito il relatore che ha esposto i fatti e le domande di parte, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per carenza di aggressività degli atti presupposti, divenuti ormai definitivi.
In tema di contenzioso tributario, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che le eccezioni relative a un atto impositivo definitivo siano precluse, non essendo impugnabile se non per vizi propri un atto successivo a un altro rimasto incontestato (Cass.civ., sez.trib., ord. n.22108 del 5 agosto 2024). Dagli atti di causa emerge che gli avvisi di accertamento TASI sono stati ritualmente notificati a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo del ricorrente e non tempestivamente impugnati, con conseguente definitività: anno 2014(prot. n.1065039190004679 del 27novembre 2019), notificato il 30 dicembre 2019; anno 2016
(prot. n.1065039210002520 del 30giugno 2021), notificato il 1° settembre 2021; anno 2017
(n.1065039210004708), notificato il 30 dicembre 2021; anno 2018 (n.4866), notificato il 3 aprile 2024; anno
2019 (n.355), notificato il 3 gennaio 2025.
Analogamente, per l'IMU: anno 2016 (n.49del 5 agosto 2021), notificato il 30dicembre 2021; anno 2017
(n.6015 del 3 dicembre 2021), notificato il 30dicembre 2021; anno 2019 (nn.508/2019- 1843 del 14novembre
2024), notificato il 10 gennaio 2025.
Gli avvisi IMU per l'anno 2020 e successivi non erano stati emessi alla data di proposizione del ricorso. Il silenzio-rifiuto impugnato si è pertanto formato su atti non più aggredibili, con preclusione di ogni ulteriore sindacato giurisdizionale. Il ricorso è quindi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti, stante la natura delle questioni trattate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, OR
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4190/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola - Piazza Municipio 84051 Centola SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Come inb atti. Il dott. Difensore_1 si riporta all'istanza di rinvio. Nel merito si riporta integralmente al ricorso.
Resistente: Come in atti. Nessuno è presente alle ore 10:47.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 febbraio 2026, Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Centola per TASI e IMU relativi agli anni dal 2014 al 2019. Il ricorrente deduce l'illegittimità degli atti per erronea determinazione delle rendite catastali (in specie, per il fabbricato al Dati_Catastali_1, categoria D/8), mancata concessione di esenzioni per l'anno 2020 in ragione dell'emergenza COVID-19.
Il Comune di Centola si è costituito con contro deduzioni depositate il 2 febbraio 2026, contestando la fondatezza del ricorso per intervenuta definitività degli atti impugnati, inammissibilità per genericità del petitum (art.18D.Lgs.546/1992) e correttezza degli accertamenti sulla base dei dati catastali aggiornati e dei versamenti parzialmente eseguiti dal ricorrente.
L'Ente ha altresì affermato di aver notificato al ricorrente due ingiunzioni di pagamento (nn.203685 e 203686, entrambe del 10 agosto 2022, notificate il 24 settembre 2022), seguite da istanza di rateizzazione regolarmente concessa ma non integralmente adempiuta dal ricorrente.
In data 19 febbraio 2026, la parte resistente ha depositato richiesta di rinvio per trattative bonarie in corso;
analoga istanza è stata presentata dal ricorrente il 20 febbraio 2026.
All'udienza odierna, esaminati i documenti in atti e sentito il relatore che ha esposto i fatti e le domande di parte, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per carenza di aggressività degli atti presupposti, divenuti ormai definitivi.
In tema di contenzioso tributario, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che le eccezioni relative a un atto impositivo definitivo siano precluse, non essendo impugnabile se non per vizi propri un atto successivo a un altro rimasto incontestato (Cass.civ., sez.trib., ord. n.22108 del 5 agosto 2024). Dagli atti di causa emerge che gli avvisi di accertamento TASI sono stati ritualmente notificati a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo del ricorrente e non tempestivamente impugnati, con conseguente definitività: anno 2014(prot. n.1065039190004679 del 27novembre 2019), notificato il 30 dicembre 2019; anno 2016
(prot. n.1065039210002520 del 30giugno 2021), notificato il 1° settembre 2021; anno 2017
(n.1065039210004708), notificato il 30 dicembre 2021; anno 2018 (n.4866), notificato il 3 aprile 2024; anno
2019 (n.355), notificato il 3 gennaio 2025.
Analogamente, per l'IMU: anno 2016 (n.49del 5 agosto 2021), notificato il 30dicembre 2021; anno 2017
(n.6015 del 3 dicembre 2021), notificato il 30dicembre 2021; anno 2019 (nn.508/2019- 1843 del 14novembre
2024), notificato il 10 gennaio 2025.
Gli avvisi IMU per l'anno 2020 e successivi non erano stati emessi alla data di proposizione del ricorso. Il silenzio-rifiuto impugnato si è pertanto formato su atti non più aggredibili, con preclusione di ogni ulteriore sindacato giurisdizionale. Il ricorso è quindi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti, stante la natura delle questioni trattate.