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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1411/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 030 2024 9000781021000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° 030 2024 9000781021/000, notificata il 28.02.2024 e le prodromiche cartelle di pagamento:
- n° 03020140010554200000, notificata in data 22.08.2014;
- n° 03020140013353702000, notificata in data 19.09.2014;
- n° 03020160001255976000, notificata in dat 08.07.2016;
-n. 03020160012240286000, notificata in data 02.03.2017
tutte relative al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
e 2015.
Lamentava la mancata sottoscrizione del ruolo e, quindi, la validità della successiva cartella di pagamento nonchè il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria per decorrenza del termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con condanna solidale delle parti resistenti e con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
Si costituiva il Concessionario e deduceva di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento, contestava tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio, segnalava di avere notificato gli avvisi di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato.
Con memorie illustrative parte ricorrente, specificando a seguito di contestazione che una delle cartelle aveva ad oggetto il Canone Rai, sosteneva l'irritualità della costituzione della resistente perché avvenuta con procura conferita ad Avvocato del Libero Foro e contestava la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione relativa alla costituzione di parte resistente.
Osserva il Giudicante che , secondo l'orientamento giurisprudenziale recente, l'Agenzia delle Entrate-
OS può essere difesa da avvocati del libero foro.
La Suprema Corte ha infatti affermato che la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura di Stato e l'Avvocato del Libero Foro è giustificata e determinata dalla convezione tra Avvocatura dello Stato e Agenzia
(2020):“Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass.n. 1806 del 17/01/2024)
L'eccezione è quindi infondata.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Esaminata la documentazione prodotta,il Giudice deve rilevare che il ricorso è fondato nella parte in cui si eccepisce la prescrizione triennale dei crediti tributari relativi alle tasse automobilistiche, maturata tra la data di consegna delle cartelle di pagamento (eseguita, per come affermato da parte resistente, in data
22.08.2014; 19.09.2014 e 02.03.2017 ) e la data di consegna dell'intimazione di pagamento
(28.02.2024), in questa sede impugnata.
A tanto aggiungasi che le cartelle n. 03020140010554200000 e n° 03020140013353702000 sono state notificate ad un familiare convivente ma non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN) necessaria per perfezionare l'atto e garantirne la validità, evitando la nullità.
L'omissione della raccomandata informativa (CAN),pertanto, rende nulla la notifica poiché non garantisce che l'effettivo destinatario ne venga a conoscenza.
Anche per la cartella n.03020160001255976000, relativa a canoni radioaudizioni circolari e televisione, anno 2015, non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN) necessaria per perfezionare l'atto e garantirne la validità, tuttavia la stessa non può dirsi interessata dalla prescrizione trattandosi di
Tributo la cui prescrizione è decennale.
La Parziale soccombenza delle parti sui temi di ricorso, consiglia disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle nn. 03020140010554200000, 03020140013353702000 e 03020160012240286000, e rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in RO il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
IN SG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1411/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 030 2024 9000781021000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° 030 2024 9000781021/000, notificata il 28.02.2024 e le prodromiche cartelle di pagamento:
- n° 03020140010554200000, notificata in data 22.08.2014;
- n° 03020140013353702000, notificata in data 19.09.2014;
- n° 03020160001255976000, notificata in dat 08.07.2016;
-n. 03020160012240286000, notificata in data 02.03.2017
tutte relative al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
e 2015.
Lamentava la mancata sottoscrizione del ruolo e, quindi, la validità della successiva cartella di pagamento nonchè il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria per decorrenza del termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con condanna solidale delle parti resistenti e con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
Si costituiva il Concessionario e deduceva di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento, contestava tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio, segnalava di avere notificato gli avvisi di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato.
Con memorie illustrative parte ricorrente, specificando a seguito di contestazione che una delle cartelle aveva ad oggetto il Canone Rai, sosteneva l'irritualità della costituzione della resistente perché avvenuta con procura conferita ad Avvocato del Libero Foro e contestava la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione relativa alla costituzione di parte resistente.
Osserva il Giudicante che , secondo l'orientamento giurisprudenziale recente, l'Agenzia delle Entrate-
OS può essere difesa da avvocati del libero foro.
La Suprema Corte ha infatti affermato che la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura di Stato e l'Avvocato del Libero Foro è giustificata e determinata dalla convezione tra Avvocatura dello Stato e Agenzia
(2020):“Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass.n. 1806 del 17/01/2024)
L'eccezione è quindi infondata.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Esaminata la documentazione prodotta,il Giudice deve rilevare che il ricorso è fondato nella parte in cui si eccepisce la prescrizione triennale dei crediti tributari relativi alle tasse automobilistiche, maturata tra la data di consegna delle cartelle di pagamento (eseguita, per come affermato da parte resistente, in data
22.08.2014; 19.09.2014 e 02.03.2017 ) e la data di consegna dell'intimazione di pagamento
(28.02.2024), in questa sede impugnata.
A tanto aggiungasi che le cartelle n. 03020140010554200000 e n° 03020140013353702000 sono state notificate ad un familiare convivente ma non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN) necessaria per perfezionare l'atto e garantirne la validità, evitando la nullità.
L'omissione della raccomandata informativa (CAN),pertanto, rende nulla la notifica poiché non garantisce che l'effettivo destinatario ne venga a conoscenza.
Anche per la cartella n.03020160001255976000, relativa a canoni radioaudizioni circolari e televisione, anno 2015, non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN) necessaria per perfezionare l'atto e garantirne la validità, tuttavia la stessa non può dirsi interessata dalla prescrizione trattandosi di
Tributo la cui prescrizione è decennale.
La Parziale soccombenza delle parti sui temi di ricorso, consiglia disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle nn. 03020140010554200000, 03020140013353702000 e 03020160012240286000, e rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in RO il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
IN SG