Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 293
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione sulla costituzione dell'Agente della Riscossione

    Il Giudice rileva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale recente e la convenzione tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate, l'Agente della Riscossione può essere difeso da avvocati del libero foro.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    Il Giudice rileva che i crediti tributari relativi alle tasse automobilistiche sono prescritti, considerando i tempi intercorsi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento per omessa raccomandata informativa

    Il Giudice rileva che, per due cartelle, la mancata prova dell'invio della raccomandata informativa rende nulle le notifiche.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La sentenza non affronta esplicitamente questo motivo, ma lo rigetta implicitamente in quanto accoglie parzialmente il ricorso per altri motivi.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione del ruolo

    La sentenza non affronta esplicitamente questo motivo, ma lo rigetta implicitamente in quanto accoglie parzialmente il ricorso per altri motivi.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per canone radio/TV

    Il Giudice rileva che la cartella relativa al canone radio/TV non è interessata dalla prescrizione triennale, trattandosi di tributo con prescrizione decennale, e rigetta la domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 293
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 293
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo