TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/11/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 231/2024 pendente tra:
(C.F. ), residente in [...], in Parte_1 C.F._1
Via Livelli N. 8, con il patrocinio dell'Avv. Rossi Tommaso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
ATTORE contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
N. 102 con il patrocinio dell'Avv. Bignardi Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Oggetto: azione di regresso ex art. 1299 c.c. per il recupero di somme versate a titolo di mantenimento.
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da note conclusive depositate il 29.10.2025; parte convenuta ha concluso come da note conclusive depositate il 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina1 di 15 Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
ha convenuto in giudizio , deducendo: Parte_1 CP_1
-che dall'unione con il nasceva la figlia attualmente maggiorenne, CP_1 Per_1
iscritta all'Università di Padova, non economicamente autosufficiente;
-che dalla rottura della convivenza (a far data dal 2010), convive con Parte_2
la madre, che l'assiste, educa e mantiene in via esclusiva;
-che il 21.2.2023 si determinava a diffidare formalmente il convenuto all'adempimento dei propri doveri economici nei confronti della figlia;
-che le parti proponevano ricorso congiunto avanti al Tribunale di Rovigo (N.R.G.
1586/2023) con cui convenivano che avrebbe versato, a titolo di CP_1
concorso per il mantenimento di la somma di euro 400,00= mensili, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
-con sentenza n. 9/2023 il Tribunale recepiva le condizioni formulate dai ricorrenti e individuava in euro 400,00= la somma dovuta dal a titolo di mantenimento nei CP_1
confronti della figlia;
-che le parti espressamente si riservavano di verificare, quantificare e agire per il mantenimento pregresso, stante il mancato raggiungimento di un accordo a riguardo;
-che negli anni ha sostenuto in via esclusiva tutte le spese necessarie al mantenimento di
Per_1
-che, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, doveri discendenti ex lege dall'art. 147 cod. civ.;
- che il genitore convivente è legittimato a richiedere il contributivo al relativo mantenimento all'altro genitore secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali, come si desume dall'art. 148 cod. civ., richiamato dall'art. 261 cod. civ., che prevedendo l'azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire nei confronti dell'altro per tutto il periodo di decorrenza dalla nascita pagina2 di 15 del figlio, poiché l'obbligo di mantenimento sorge automaticamente per il fatto della filiazione;
-di aver provveduto in via esclusiva al mantenimento di dalla rottura della Per_1
convivenza (2010), sino a giugno 2023;
-che il convenuto ha versato solo saltuariamente somme direttamente alla figlia, somme del tutto insufficienti a contribuire alle spese necessarie al mantenimento;
-di essere pertanto creditrice, nei confronti del , della somma di Euro CP_1
49.600,00= pari al 50% di quanto sin d'ora anticipato.
Per gli esposti motivi, concludeva domandando di “accertare e Parte_1
dichiarare che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
dal 2010 al giugno 2023 sostenendo ogni spesa di ordinaria e straordinaria amministrazione – e per
l'effetto, condannare a rimborsare a la quota parte del 50% delle spese CP_1 Parte_1
sostenute per il mantenimento della figlia dal febbraio 2013 al maggio 2023 che si Parte_2
quantificano in € 49.600,00, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e/o indennitaria, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
***
Si costituiva in giudizio , deducendo: CP_1
-che dalla rottura della convivenza, iveva prevalentemente con la madre, ma Per_1
continuava a vedere e frequentare anche il padre;
-di aver sempre contribuito al mantenimento della figlia, la quale, a partire dal 2016, dormiva presso l'abitazione del padre almeno tre o quattro giorni a settimana, per almeno due volte al mese;
-che in quel periodo elargiva direttamente alla figlia un contributo in contanti, pari ad euro
200,00=/250,00= al mese, oltre a borsoni pieni di cibo, quali frutta, verdura, ortaggi, tortellini, conserve, uova;
-che contribuiva all'acquisto di vestiario e scarpe per la figlia e a tutte le spese straordinarie nella quota del 50%;
-che nel 2016 acquistava un cellulare nuovo per senza chiedere all'attrice il 50% Per_1
della spesa;
pagina3 di 15 -che corrispondeva la somma di Euro 2.750,00= per spese dentistiche;
-che pagava il 100% delle ripetizioni di inglese, il 50% del corso per la patente di guida;
-che già prima del deposito del ricorso congiunto, versava all'attrice somme per il mantenimento di Per_1
-che l'azione per il versamento delle somme a titolo di mantenimento è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., per cui in ogni caso la decorrenza è da febbraio 2010, sino a febbraio 2023, per un periodo di 120 mesi;
-che la quantificazione operata dall'attrice è errata, dal momento che comprende i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2023, mesi nei quali versava regolarmente il mantenimento nei confronti di e inoltre comprende la somma di euro 2.550,00= corrisposta;
Per_1
-che in ogni caso, la somma presa in considerazione, pari ad euro 400,00= mensili non può applicarsi anche a periodi risalenti nel tempo, giacché la propria capacità economica era differente da quella attuale, oltre al fatto che le esigenze di ono aumentate Per_1
nel tempo, pertanto non risulta congrua la medesima somma con riferimento agli anni passati;
-che si dovrà applicare un criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio, riferite allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale;
-che, dunque, nella denegata ipotesi di essere tenuto al pagamento di somme a titolo di mantenimento pregresso, dovrà calcolarsi la somma di euro 200,00= per 120 mesi, dunque sarà dovuta la minor somma di euro 24.000,00=, da cui sottrarsi i bonifici di febbraio 2023 di euro 200,00=, nonché i bonifici pregressi per euro 950,00=.
Per gli esposti motivi concludeva domandando: “Nel merito, in via CP_1
principale - Rigettare la domanda formulata da parte attrice, sig.ra , in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che il sig. sia debitore nei confronti della CP_1
sig.ra di una somma a titolo di pregresso per il mantenimento della figlia si Parte_1 Per_1
chiede che il Giudice valuti in via equitativa l'ammontare di tale somma, in ogni caso da calcolarsi in €
22.850,00 o di quella somma diversa, maggiore o minore, risultante dall'espletanda attività istruttoria che emergerà in corso di causa”.
***
pagina4 di 15 Il Giudice, disposta la conversione del rito in semplificato di cognizione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281duodecies, comma 4 c.p.c., e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “definizione conciliata della lite con il pagamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma complessiva di € 30.000,00, e abbandono della causa a spese compensate”, con rinvio dell'udienza per assunzione dei mezzi di prova.
All'udienza del 25.1.2026, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte di , venivano assunte le prove testimoniali e, all'esito, fissata CP_1
udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. al
19.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte entro quindici giorni precedenti all'udienza.
All'esito, il giudice provvedeva al deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
La domanda attorea può trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Risulta preliminare un breve excursus della giurisprudenza di legittimità in punto di recupero, da parte del genitore che vi abbia provveduto in via esclusiva, della quota di spese dovute, a titolo di mantenimento, dall'altro genitore.
Il dovere dei genitori (senza distinzione tra genitori coniugati o non coniugati) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, comma 1, della Costituzione (“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”) e nel Codice civile. La norma principale è quella prevista dall'art. 315-bis c.c. (inserito dalla l. n. 219/2012), alla quale rinvia l'art. 147 c.c., che indica una serie di obblighi, derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
Nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma “estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. n. 6197/2005).
pagina5 di 15 L'art. 337ter, comma 4, c.c., invero, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli, sia con riferimento alle spese ordinarie che alle spese straordinarie, in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto dei seguenti elementi: - le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore. Il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito, viene poi ribadito dall'art. 316-bis c.c. (che, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 154 del 2013, ha sostituito l'art. 148 c.c.), secondo il quale, per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, nonché la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (ex multis, Cass. n. 3974/2002). La previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce, quindi, a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Sul punto è stato, tuttavia, precisato che la determinazione del contributo, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass. n.
18538/2013). Occorre poi considerare che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un “minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole (Cass. n. 11025/1997).
Secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età – e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato – bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica. Il diritto del figlio maggiorenne ancora non autosufficiente ad essere mantenuto dai genitori (e il correlato obbligo di questi a mantenerlo) trova copertura costituzionale sempre nell'art. 30 Cost. ed è connesso al suo diritto alla crescita,
pagina6 di 15 all'educazione e, soprattutto, all'istruzione. Sulla permanenza di tale diritto assume rilievo solo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e non anche la situazione economica dei genitori – e, in particolare, del genitore obbligato al pagamento del relativo assegno - che rileva ai soli fini della determinazione del quantum che, appunto, deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 18076/2014).
L'obbligazione di mantenimento dei genitori verso i figli si collega allo status genitoriale e ha decorrenza dalla nascita del figlio, anche se nato al di fuori del matrimonio (articoli 261
e 148 del Codice civile).
Il genitore che abbia provveduto al mantenimento anche per la parte di pertinenza dell'altro genitore ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo per la corrispondente quota, in relazione al periodo intercorso tra la nascita del figlio e l'introduzione del giudizio avente a oggetto la quantificazione dell'assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506).
I genitori, infatti, sono condebitori solidali per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento dei figli, con conseguente applicazione dell'articolo 1299 del Codice civile, che prevede appunto l'azione di regresso (articolo 1299, comma 1: "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi").
Per quanto concerne la determinazione del quantum oggetto dell'azione di regresso, la giurisprudenza ritiene che si possa procedere ad una liquidazione equitativa, che tenga conto degli esborsi effettuati in concreto o comunque presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa.
In entrambi i casi, non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso;
né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali;
né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506).
In merito al quantum dovuto in restituzione per il periodo di mantenimento esclusivo si deve tenere conto degli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha pagina7 di 15 per intero affrontato la spesa, dovendo però considerare: il complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione;
le sostanze ed i redditi di ciascun genitore all'epoca; il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di godere rapportandolo a quello dei suoi genitori.
Invece, il quantum non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale (Trib. Di Monza, sent.
1417/2021).
L'azione esercitabile da genitore che abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, è quella di regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali. (Cassazione
15063/2000).
Il genitore avrà, dunque, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro, qualora questi non abbia partecipato alle spese di mantenimento, una quota delle spese sostenute.
L'art. 1299 c.c., prevede il regresso tra condebitori solidali, quando l'obbligazione sia stata adempiuta per intero da uno solo di essi.
La domanda di rimborso de qua può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c., nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo ma, trattandosi di rimborso di spese già sostenute, il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva degli esborsi effettivamente sostenuti.
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato di essersi occupata direttamente ed esclusivamente della figlia con lei convivente e di aver provveduto al mantenimento della stessa, Per_1
sino al febbraio 2023, quando si determinava a diffidare il a adempiere ai propri CP_1
doveri genitoriali e, a seguito di ricorso congiunto, con sentenza n. il Tribunale individuava in euro 400,00= la somma dovuta da nei confronti della figlia CP_1
oltre 50% delle spese straordinarie dalla data della domanda. Per_1
La circostanza è stata contestata dal convenuto, il quale ha dichiarato di aver contribuito al mantenimento della figlia mediante il versamento di somme in contanti pari Per_1
ad euro 200,00=/250,00= mensili, oltre alle spese straordinarie (vestiario, farmaci, visite pagina8 di 15 mediche), nonché provvedendo in prima persona al pagamento di talune spese (tra cui spese dentistiche, spese per ripetizioni di inglese).
Richiamati i principii giurisprudenziali citati, può affermarsi che il genitore, il quale abbia provveduto in via esclusiva o prevalente (e aldilà delle proprie sostanze) al mantenimento, può domandare il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento, sia ordinarie che straordinarie.
Orbene, facendo applicazione dei principii in materia di onere della prova, spetta all'attore la prova dei fatti costitutivi della domanda;
dunque, spetta in questo caso al genitore che agisce in regresso l'onere di provare di aver sostenuto esclusivamente o prevalentemente le spese relative al mantenimento del figlio.
In ogni modo, considerato l'arco temporale, nonché l'entità del contributo che un genitore
è chiamato a sostenere per il mantenimento del figlio, non può pretendersi che questi provi in modo puntuale le singole spese ordinarie sostenute, atteso che ciò si tradurrebbe in una probatio diabolica, essendo dunque sufficiente che questi dia la prova di aver contribuito esclusivamente o prevalentemente. Sarà poi onere dell'altro genitore provare di aver provveduto direttamente alle spese per il mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, ha allegato di aver provveduto, sin Parte_1
dall'interruzione della convivenza a tutte le spese per il mantenimento della figlia Per_1
essendo stata la contribuzione paterna assolutamente saltuaria (limitata a sporadiche mance di importo irrisorio o comunque non sufficiente a far fronte a tutte le esigenze della figlia) e talvolta limitata alla dazione di taluni beni in natura (tra cui cibo, prodotti alimentari).
Sulla circostanza è stata assunta la prova per interpello dell'attrice Parte_1
.
[...]
Come noto, l'interrogatorio formale rappresenta il mezzo di prova volto a provocare la confessione giudiziale e, come tale, può essere disposto solo su istanza della parte avversaria all'interrogando; qualora la parte interrogata affermi i fatti sfavorevoli a sé enunciati nei capitoli di prova, ha luogo la confessione giudiziale la cui efficacia probatoria
è regolata è disciplinata dagli artt. 2730 ss. cod. civ. Invece, alle dichiarazioni rese dall'interrogato a sé favorevoli è attribuito, dalla dottrina maggioritaria e dalla pagina9 di 15 giurisprudenza (v. Cass. 25623/2008; Cass. 10494/2006; Cass. 19964/2005), valore di argomento di prova ex art. 116, comma 2 c.p.c., da valutarsi congiuntamente agli altri elementi istruttori.
La , chiamata a rispondere sui capp. 10, 12, 13 formulati dal convenuto, ha Pt_1
dichiarato: “Ogni settimana non si vedeva, veniva a prendere la figlia una o due volte al mese, per mangiare la pizza o a trovare la nonna e quando veniva gli dava 10, 15 euro oppure le faceva una ricarica al telefono. Nel 2010 ci siano separati, lui è andato via di casa, la bambina non voleva andare via con lui, spesso veniva anche ubriaco e non voleva, siamo andati anche dai Carabinieri per questo e non voleva andare dal papà. A distanza di anni si è calmato e ha cominciato a vedere la figlia da solo a partire dal
2014/2015, prima veniva a casa e la incontrava a casa. Veniva saltuariamente, non aveva un giorno prestabilito, veniva quando aveva voglia per portarla fuori e al ritorno gli dava una mancia, una paghetta, non il mantenimento…Mia figlia eniva presa dal papà e portata a casa sua e quando tornava a Per_1
casa, tramite i suoceri del signor , è capitato che tornasse a casa con patate, tortellini e borse di CP_1
indumenti usati. È capitato un paio di volte in tutto il periodo, quattro anni fa è successo che le dava questi borsoni di roba, di uova, patate. Dopodiché, sono due anni che non vede anzi è un anno e Per_1
mezzo che non la vede, ha visto la figlia più grande del sig. e non la figlia più piccola…non è vero CP_1
perché ha cominciato adesso tramite l'avvocato il 50%, adesso, dal 2023 ha cominciato a darmi gli alimenti per la figlia e in più le spese straordinarie al 50%. Prima del 2023 ha fatto qualche versamento di 100
o 200 euro per il mantenimento di L'unica spesa straordinaria sostenuta al 50% è stata quella Per_1
dentistica, questa spesa è anteriore al 2023” (verbale udienza 22.1.2025).
Secondo quanto affermato dall'attrice, la frequentazione tra il e la figlia CP_1 Per_1
era sporadica e limitata a qualche incontro una o due volte al mese, incontri che avvenivano presso l'abitazione della in un primo momento, nonché presso l'abitazione Pt_1
paterna in un momento successivo.
Durante tutto questo periodo il convenuto non versava alcunché alla figlia a titolo di mantenimento, e si limitava al versamento di piccole somme di denaro, nonché alla sporadica consegna di prodotti alimentari.
Tali circostanze trovano invero riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
e da , figli dell'attrice, i quali riferivano che il rapporto tra
[...] Testimone_2
e il padre fosse sporadico e saltuario e come della questione della mancata Per_1
pagina10 di 15 contribuzione del padre di alle spese necessarie al mantenimento parlavano Per_1
spesso in famiglia. I testi confermavano che la “contribuzione” era limitata alla corresponsione di qualche decina di euro a titolo di regalia. (Verbale udienza 22.1.2025).
Sul punto sono stati sentiti altresì i testi (moglie del ) e Tes_3 CP_1
(suocero del ). Testimone_4 CP_1
L'attrice ha eccepito la nullità ovvero inutilizzabilità della testimonianza resa da
, eccezione reiterata nelle note conclusive, avendo la medesima un Tes_3
evidente interesse all'esito del giudizio, considerato che la stessa dichiarava che i fondi per il mantenimento di engono prelevati da un fondo comune. Per_1
Tale eccezione non appare fondata, dal momento che non appaiono sussistere elementi da cui desumere l'incapacità a testimoniare della . Il solo fatto che il contributo Tes_3
a enga dato con “soldi della famiglia” non rende evidente un interesse giuridico Per_1
personale, attuale e concreto nella causa. La valutazione va effettuata, e ben vedere, sul piano dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
Sotto questo profilo, dalla testimonianza resa, non si trae la prova, certa e rassicurante che il abbia effettivamente dato il proprio contributo al mantenimento della figlia CP_1
Per_1
Il primo rilevo è temporale: la dichiarava che il rapporto affettivo con il Tes_3
risale al 2013/2014, la convivenza dalla fine del 2015/inizio 2016 e il CP_1
matrimonio dal 2017. È chiaro, dunque, che prima dell'instaurazione del rapporto affettivo la medesima nulla poteva sapere sui rapporti tra e , prima CP_1 Per_1
della convivenza, alcuna conoscenza diretta poteva avere sulla consegna di denaro a titolo di mantenimento da parte del . CP_1
Dunque, è evidente che la dichiarazione per cui “Ero io a pagare il mantenimento alle figlie. Lui lavorava, quindi la ragazza veniva almeno una volta a settimana e andava via con i soldi. Io davo soldi tutte le settimane, a volte erano di più altre volte erano di meno, in base a quello che si poteva” non può che riferirsi al periodo successivo al 2015 (inizio della convivenza). Peraltro, la teste affermava che prima della convivenza, il consegnava “mance” che non sapeva CP_1
quantificare precisamente nell'importo. Nel periodo successivo alla convivenza la teste dichiarava che le dazioni avvenivano in contanti tutte le settimane, per importi variabili,
pagina11 di 15 (“Io davo soldi tutte le settimane, a volte erano di più altre volte erano di meno, in base a quello che si poteva. Le somme potevano essere 50, 100, a seconda di come eravamo messi, le davamo quello che potevamo darle. C'erano mesi di più e mesi di meno, ma normalmente erano di più di 200,00 euro mensili, quando non eravamo capaci un mese, rimediavamo il mese successivo… Oltre ai soldi davamo anche cibo, vestiario, che portavamo direttamente alla signora Questa cosa capitava quasi sempre, almeno Pt_1
due volte al mese io portavo borse piene tra cibi preparati, altre cose da mangiare che le piacevano, le venivano date”. Verbale udienza del 22.1.2025).
Il secondo rilievo riguarda la specificità di quanto riferito dalla teste;
le dichiarazioni appaiono generiche, talvolta contraddittorie, e dalle stesse non è possibile trarre la prova certa che il abbia contribuito al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
Le medesime dichiarazioni non hanno trovato riscontro nella testimonianza di
, le quali sono apparse parimenti generiche, oltre che in Testimone_4
taluni aspetti contraddittorie. Il teste riferiva di aver assistito alla consegna dei soldi, da parte del , senza saper meglio specificare la frequenza delle dazioni, né le somme CP_1
consegnate. Peraltro, non è nemmeno chiaro se abbia direttamente assistito alla dazione, ovvero si tratta di circostanze riferite dalle parti (“non ero tutte le settimane presente, però quando Tes_ c'ero ho visto dare i soldi a ho visto anche dare soldi a Non so dire ogni CP_1 Per_1 Per_1
quanto l'ho visto… Non lo so direttamente, me lo dicevano che davano dei soldi alla per il Pt_1
mantenimento della figlia Erano soldi che venivano dati per il mantenimento di . verbale Per_1 Per_1
udienza 22.1.2025). Infine, il teste da un lato dichiarava che le dazioni di denaro avvenivano
“da sempre, già dal 2010”, dall'altro che: “prima che abitassero assieme io non li frequentavo”. È evidente che tali affermazioni non consentono di trarre alcuna prova circa la contribuzione del al mantenimento di CP_1 Per_1
Tutto ciò premesso, provato che l'attrice ha contribuito in via esclusiva o comunque prevalente al mantenimento di dalla fine della convivenza e sino al deposito della Per_1
domanda di divorzio congiunto, la stessa è legittimata a proporre azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. nei confronti dell'altro genitore.
Tale domanda veniva limitata, nel rispetto del termine di prescrizione decennale, al periodo febbraio 2013 – febbraio 2023.
pagina12 di 15 Rispetto al quantum, l'attrice domandava la corresponsione di Euro 48.000,00= utilizzando il parametro di 400,00= Euro mensili (400,00 x 12 mesi x 10 anni = € 48.000,00) individuato nel ricorso congiunto e fatto proprio dalla sentenza.
Orbene, facendo applicazione dei principii giurisprudenziali sopra richiamati, nella determinazione delle somme il giudice può fare applicazione di un criterio equitativo, che tenga conto dei presumibili esborsi effettuati dal genitore a titolo di mantenimento, avuto riguardo all'età del figlio (e delle relative esigenze), parametrando il contributo ai redditi percepiti da ciascun genitore. A tale somma andrà aggiunto il 50% delle spese straordinarie documentate, e decurtati eventuali somme che il abbia provato di aver CP_1
corrisposto alla figlia Per_1
Quest'ultima, nel 2013 -momento da cui risulta ammissibile la domanda di regresso -aveva dieci anni e risultava convivente con la madre (circostanza questa mai contestata dal convenuto). La medesima ha pertanto sostenuto tutte le spese per il sostentamento della figlia (tra cui bollette di acqua, luce, gas), oltre alle spese per le esigenze di mantenimento di vestiario, libri, farmaci, attività sportive e/o ludiche ecc). Per_1
La medesima ha provato di percepire un reddito da lavoro dipendente di euro 1.300,00= mensili per dodici mensilità. L'attrice non ha allegato se tale reddito fosse corrispondente a quello percepito sin dal 2013.
ha dichiarato che, prima dell'avvio della propria impresa individuale, CP_1
nel 2020, lavorava come dipendente presso la ditta di onoranze funebri “Aguiari Snc”.
Dalla documentazione agli atti (doc. 13 allegato all'atto di citazione) si evince che nel 2019 ha dichiarato un reddito annuo lordo di Euro 33.475,00=.
Si ritiene che la differenza dei redditi tra i genitori, nonché le esigenze della figlia in relazione all'età giustificassero un esborso, da parte del della somma di Euro CP_1
300,00= mensili.
Pertanto, la somma dovuta da febbraio 2013 a febbraio 2023 (12 mensilità per 10 anni =
120 mensilità) sia pari ad Euro 36.000,00= (Euro 300,00= per 120 mesi).
Da tale importo vanno detratte le somme che abbia provato di aver CP_1
corrisposto direttamente nei confronti di titolo di mantenimento nel periodo Per_1
di riferimento e, in particolare:
pagina13 di 15 -euro 250,00= disposta con bonifico del 26.7.2021;
-euro 100,00= disposta con bonifico del 16.9.2021;
-euro 150,00= disposta con bonifico del 22.10.2021;
-euro 300,00= disposta con bonifico del 13.12.2021;
-euro 150,00 disposta con bonifico del 27.5.2022; per un totale di Euro 950,00=.
Pertanto, dovrà corrispondere la somma di Euro 35.050,00=, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
L'attrice ha allegato di aver sostenuto spese straordinarie, tra cui: corsi di danza e gita scolastica a Mantova (2013); corsi di danza e bici (2014); palestra e ogni tipo di uscite serali con gli amici (2015); gita scolastica a firenze (2016); pilates e fit-walking, dietologo e un apparecchio tv (2017); telefono cellulare, gita scolastica Milano, ripetizioni e visite mediche a causa di paralisi facciali (2018); palestra e ripetizioni scolastiche (2019); camera da letto nuova e tablet (2020); spese autovettura e ginecologo (2022); spese autovettura
(assicurazione e bollo), occhiali da vista, un tablet nuovo per l'università, gita scolastica a
Firenze, sport (2023).
Di tali esborsi, tuttavia, non vi è prova in atti (il doc. 13 si riferisce a spese per utenze della casa), sicché la domanda appare non adeguatamente provata, atteso che, differentemente da quanto previsto per il mantenimento ordinario, il diritto di regresso per le spese straordinarie può essere esercitato esclusivamente per quelle spese che l'attore provi di aver sostenuto.
Da ciò consegue il rigetto della specifica domanda di rimborso del 50% delle spese straordinarie avanzata dalla nei confronti del . Pt_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per le cause di valore compreso tra Euro 26.000,00= e
Euro 52.000,00=, secondo i valori medi con riferimento a tutte le fasi, anche tenendo conto del rifiuto della proposta conciliativa da parte del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
pagina14 di 15 -DICHIARA tenuto, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., al rimborso CP_1
delle spese sostenute da per il mantenimento di Parte_1 Pt_2
[...]
-per l'effetto CONDANNA al pagamento nei confronti di CP_1
della somma equitativamente determinata in euro 35.050,00=, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
-CONDANNA alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1
, che liquida in Euro 7.616,00= per compensi, oltre 15% Parte_1
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovigo il 21 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Il GIUDICE
Dott.ssa Rossana Marcadella
pagina15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 231/2024 pendente tra:
(C.F. ), residente in [...], in Parte_1 C.F._1
Via Livelli N. 8, con il patrocinio dell'Avv. Rossi Tommaso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
ATTORE contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
N. 102 con il patrocinio dell'Avv. Bignardi Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Oggetto: azione di regresso ex art. 1299 c.c. per il recupero di somme versate a titolo di mantenimento.
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da note conclusive depositate il 29.10.2025; parte convenuta ha concluso come da note conclusive depositate il 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina1 di 15 Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
ha convenuto in giudizio , deducendo: Parte_1 CP_1
-che dall'unione con il nasceva la figlia attualmente maggiorenne, CP_1 Per_1
iscritta all'Università di Padova, non economicamente autosufficiente;
-che dalla rottura della convivenza (a far data dal 2010), convive con Parte_2
la madre, che l'assiste, educa e mantiene in via esclusiva;
-che il 21.2.2023 si determinava a diffidare formalmente il convenuto all'adempimento dei propri doveri economici nei confronti della figlia;
-che le parti proponevano ricorso congiunto avanti al Tribunale di Rovigo (N.R.G.
1586/2023) con cui convenivano che avrebbe versato, a titolo di CP_1
concorso per il mantenimento di la somma di euro 400,00= mensili, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
-con sentenza n. 9/2023 il Tribunale recepiva le condizioni formulate dai ricorrenti e individuava in euro 400,00= la somma dovuta dal a titolo di mantenimento nei CP_1
confronti della figlia;
-che le parti espressamente si riservavano di verificare, quantificare e agire per il mantenimento pregresso, stante il mancato raggiungimento di un accordo a riguardo;
-che negli anni ha sostenuto in via esclusiva tutte le spese necessarie al mantenimento di
Per_1
-che, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, doveri discendenti ex lege dall'art. 147 cod. civ.;
- che il genitore convivente è legittimato a richiedere il contributivo al relativo mantenimento all'altro genitore secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali, come si desume dall'art. 148 cod. civ., richiamato dall'art. 261 cod. civ., che prevedendo l'azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire nei confronti dell'altro per tutto il periodo di decorrenza dalla nascita pagina2 di 15 del figlio, poiché l'obbligo di mantenimento sorge automaticamente per il fatto della filiazione;
-di aver provveduto in via esclusiva al mantenimento di dalla rottura della Per_1
convivenza (2010), sino a giugno 2023;
-che il convenuto ha versato solo saltuariamente somme direttamente alla figlia, somme del tutto insufficienti a contribuire alle spese necessarie al mantenimento;
-di essere pertanto creditrice, nei confronti del , della somma di Euro CP_1
49.600,00= pari al 50% di quanto sin d'ora anticipato.
Per gli esposti motivi, concludeva domandando di “accertare e Parte_1
dichiarare che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
dal 2010 al giugno 2023 sostenendo ogni spesa di ordinaria e straordinaria amministrazione – e per
l'effetto, condannare a rimborsare a la quota parte del 50% delle spese CP_1 Parte_1
sostenute per il mantenimento della figlia dal febbraio 2013 al maggio 2023 che si Parte_2
quantificano in € 49.600,00, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e/o indennitaria, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
***
Si costituiva in giudizio , deducendo: CP_1
-che dalla rottura della convivenza, iveva prevalentemente con la madre, ma Per_1
continuava a vedere e frequentare anche il padre;
-di aver sempre contribuito al mantenimento della figlia, la quale, a partire dal 2016, dormiva presso l'abitazione del padre almeno tre o quattro giorni a settimana, per almeno due volte al mese;
-che in quel periodo elargiva direttamente alla figlia un contributo in contanti, pari ad euro
200,00=/250,00= al mese, oltre a borsoni pieni di cibo, quali frutta, verdura, ortaggi, tortellini, conserve, uova;
-che contribuiva all'acquisto di vestiario e scarpe per la figlia e a tutte le spese straordinarie nella quota del 50%;
-che nel 2016 acquistava un cellulare nuovo per senza chiedere all'attrice il 50% Per_1
della spesa;
pagina3 di 15 -che corrispondeva la somma di Euro 2.750,00= per spese dentistiche;
-che pagava il 100% delle ripetizioni di inglese, il 50% del corso per la patente di guida;
-che già prima del deposito del ricorso congiunto, versava all'attrice somme per il mantenimento di Per_1
-che l'azione per il versamento delle somme a titolo di mantenimento è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., per cui in ogni caso la decorrenza è da febbraio 2010, sino a febbraio 2023, per un periodo di 120 mesi;
-che la quantificazione operata dall'attrice è errata, dal momento che comprende i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2023, mesi nei quali versava regolarmente il mantenimento nei confronti di e inoltre comprende la somma di euro 2.550,00= corrisposta;
Per_1
-che in ogni caso, la somma presa in considerazione, pari ad euro 400,00= mensili non può applicarsi anche a periodi risalenti nel tempo, giacché la propria capacità economica era differente da quella attuale, oltre al fatto che le esigenze di ono aumentate Per_1
nel tempo, pertanto non risulta congrua la medesima somma con riferimento agli anni passati;
-che si dovrà applicare un criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio, riferite allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale;
-che, dunque, nella denegata ipotesi di essere tenuto al pagamento di somme a titolo di mantenimento pregresso, dovrà calcolarsi la somma di euro 200,00= per 120 mesi, dunque sarà dovuta la minor somma di euro 24.000,00=, da cui sottrarsi i bonifici di febbraio 2023 di euro 200,00=, nonché i bonifici pregressi per euro 950,00=.
Per gli esposti motivi concludeva domandando: “Nel merito, in via CP_1
principale - Rigettare la domanda formulata da parte attrice, sig.ra , in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che il sig. sia debitore nei confronti della CP_1
sig.ra di una somma a titolo di pregresso per il mantenimento della figlia si Parte_1 Per_1
chiede che il Giudice valuti in via equitativa l'ammontare di tale somma, in ogni caso da calcolarsi in €
22.850,00 o di quella somma diversa, maggiore o minore, risultante dall'espletanda attività istruttoria che emergerà in corso di causa”.
***
pagina4 di 15 Il Giudice, disposta la conversione del rito in semplificato di cognizione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281duodecies, comma 4 c.p.c., e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “definizione conciliata della lite con il pagamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma complessiva di € 30.000,00, e abbandono della causa a spese compensate”, con rinvio dell'udienza per assunzione dei mezzi di prova.
All'udienza del 25.1.2026, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte di , venivano assunte le prove testimoniali e, all'esito, fissata CP_1
udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. al
19.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte entro quindici giorni precedenti all'udienza.
All'esito, il giudice provvedeva al deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
La domanda attorea può trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Risulta preliminare un breve excursus della giurisprudenza di legittimità in punto di recupero, da parte del genitore che vi abbia provveduto in via esclusiva, della quota di spese dovute, a titolo di mantenimento, dall'altro genitore.
Il dovere dei genitori (senza distinzione tra genitori coniugati o non coniugati) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, comma 1, della Costituzione (“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”) e nel Codice civile. La norma principale è quella prevista dall'art. 315-bis c.c. (inserito dalla l. n. 219/2012), alla quale rinvia l'art. 147 c.c., che indica una serie di obblighi, derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
Nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali, quale l'obbligo alimentare, ma “estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. n. 6197/2005).
pagina5 di 15 L'art. 337ter, comma 4, c.c., invero, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli, sia con riferimento alle spese ordinarie che alle spese straordinarie, in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto dei seguenti elementi: - le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore. Il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito, viene poi ribadito dall'art. 316-bis c.c. (che, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 154 del 2013, ha sostituito l'art. 148 c.c.), secondo il quale, per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, nonché la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (ex multis, Cass. n. 3974/2002). La previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce, quindi, a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Sul punto è stato, tuttavia, precisato che la determinazione del contributo, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass. n.
18538/2013). Occorre poi considerare che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un “minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole (Cass. n. 11025/1997).
Secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età – e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato – bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica. Il diritto del figlio maggiorenne ancora non autosufficiente ad essere mantenuto dai genitori (e il correlato obbligo di questi a mantenerlo) trova copertura costituzionale sempre nell'art. 30 Cost. ed è connesso al suo diritto alla crescita,
pagina6 di 15 all'educazione e, soprattutto, all'istruzione. Sulla permanenza di tale diritto assume rilievo solo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e non anche la situazione economica dei genitori – e, in particolare, del genitore obbligato al pagamento del relativo assegno - che rileva ai soli fini della determinazione del quantum che, appunto, deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 18076/2014).
L'obbligazione di mantenimento dei genitori verso i figli si collega allo status genitoriale e ha decorrenza dalla nascita del figlio, anche se nato al di fuori del matrimonio (articoli 261
e 148 del Codice civile).
Il genitore che abbia provveduto al mantenimento anche per la parte di pertinenza dell'altro genitore ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo per la corrispondente quota, in relazione al periodo intercorso tra la nascita del figlio e l'introduzione del giudizio avente a oggetto la quantificazione dell'assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506).
I genitori, infatti, sono condebitori solidali per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento dei figli, con conseguente applicazione dell'articolo 1299 del Codice civile, che prevede appunto l'azione di regresso (articolo 1299, comma 1: "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi").
Per quanto concerne la determinazione del quantum oggetto dell'azione di regresso, la giurisprudenza ritiene che si possa procedere ad una liquidazione equitativa, che tenga conto degli esborsi effettuati in concreto o comunque presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa.
In entrambi i casi, non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso;
né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali;
né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506).
In merito al quantum dovuto in restituzione per il periodo di mantenimento esclusivo si deve tenere conto degli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha pagina7 di 15 per intero affrontato la spesa, dovendo però considerare: il complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione;
le sostanze ed i redditi di ciascun genitore all'epoca; il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di godere rapportandolo a quello dei suoi genitori.
Invece, il quantum non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale (Trib. Di Monza, sent.
1417/2021).
L'azione esercitabile da genitore che abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, è quella di regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali. (Cassazione
15063/2000).
Il genitore avrà, dunque, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro, qualora questi non abbia partecipato alle spese di mantenimento, una quota delle spese sostenute.
L'art. 1299 c.c., prevede il regresso tra condebitori solidali, quando l'obbligazione sia stata adempiuta per intero da uno solo di essi.
La domanda di rimborso de qua può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c., nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo ma, trattandosi di rimborso di spese già sostenute, il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva degli esborsi effettivamente sostenuti.
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato di essersi occupata direttamente ed esclusivamente della figlia con lei convivente e di aver provveduto al mantenimento della stessa, Per_1
sino al febbraio 2023, quando si determinava a diffidare il a adempiere ai propri CP_1
doveri genitoriali e, a seguito di ricorso congiunto, con sentenza n. il Tribunale individuava in euro 400,00= la somma dovuta da nei confronti della figlia CP_1
oltre 50% delle spese straordinarie dalla data della domanda. Per_1
La circostanza è stata contestata dal convenuto, il quale ha dichiarato di aver contribuito al mantenimento della figlia mediante il versamento di somme in contanti pari Per_1
ad euro 200,00=/250,00= mensili, oltre alle spese straordinarie (vestiario, farmaci, visite pagina8 di 15 mediche), nonché provvedendo in prima persona al pagamento di talune spese (tra cui spese dentistiche, spese per ripetizioni di inglese).
Richiamati i principii giurisprudenziali citati, può affermarsi che il genitore, il quale abbia provveduto in via esclusiva o prevalente (e aldilà delle proprie sostanze) al mantenimento, può domandare il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento, sia ordinarie che straordinarie.
Orbene, facendo applicazione dei principii in materia di onere della prova, spetta all'attore la prova dei fatti costitutivi della domanda;
dunque, spetta in questo caso al genitore che agisce in regresso l'onere di provare di aver sostenuto esclusivamente o prevalentemente le spese relative al mantenimento del figlio.
In ogni modo, considerato l'arco temporale, nonché l'entità del contributo che un genitore
è chiamato a sostenere per il mantenimento del figlio, non può pretendersi che questi provi in modo puntuale le singole spese ordinarie sostenute, atteso che ciò si tradurrebbe in una probatio diabolica, essendo dunque sufficiente che questi dia la prova di aver contribuito esclusivamente o prevalentemente. Sarà poi onere dell'altro genitore provare di aver provveduto direttamente alle spese per il mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, ha allegato di aver provveduto, sin Parte_1
dall'interruzione della convivenza a tutte le spese per il mantenimento della figlia Per_1
essendo stata la contribuzione paterna assolutamente saltuaria (limitata a sporadiche mance di importo irrisorio o comunque non sufficiente a far fronte a tutte le esigenze della figlia) e talvolta limitata alla dazione di taluni beni in natura (tra cui cibo, prodotti alimentari).
Sulla circostanza è stata assunta la prova per interpello dell'attrice Parte_1
.
[...]
Come noto, l'interrogatorio formale rappresenta il mezzo di prova volto a provocare la confessione giudiziale e, come tale, può essere disposto solo su istanza della parte avversaria all'interrogando; qualora la parte interrogata affermi i fatti sfavorevoli a sé enunciati nei capitoli di prova, ha luogo la confessione giudiziale la cui efficacia probatoria
è regolata è disciplinata dagli artt. 2730 ss. cod. civ. Invece, alle dichiarazioni rese dall'interrogato a sé favorevoli è attribuito, dalla dottrina maggioritaria e dalla pagina9 di 15 giurisprudenza (v. Cass. 25623/2008; Cass. 10494/2006; Cass. 19964/2005), valore di argomento di prova ex art. 116, comma 2 c.p.c., da valutarsi congiuntamente agli altri elementi istruttori.
La , chiamata a rispondere sui capp. 10, 12, 13 formulati dal convenuto, ha Pt_1
dichiarato: “Ogni settimana non si vedeva, veniva a prendere la figlia una o due volte al mese, per mangiare la pizza o a trovare la nonna e quando veniva gli dava 10, 15 euro oppure le faceva una ricarica al telefono. Nel 2010 ci siano separati, lui è andato via di casa, la bambina non voleva andare via con lui, spesso veniva anche ubriaco e non voleva, siamo andati anche dai Carabinieri per questo e non voleva andare dal papà. A distanza di anni si è calmato e ha cominciato a vedere la figlia da solo a partire dal
2014/2015, prima veniva a casa e la incontrava a casa. Veniva saltuariamente, non aveva un giorno prestabilito, veniva quando aveva voglia per portarla fuori e al ritorno gli dava una mancia, una paghetta, non il mantenimento…Mia figlia eniva presa dal papà e portata a casa sua e quando tornava a Per_1
casa, tramite i suoceri del signor , è capitato che tornasse a casa con patate, tortellini e borse di CP_1
indumenti usati. È capitato un paio di volte in tutto il periodo, quattro anni fa è successo che le dava questi borsoni di roba, di uova, patate. Dopodiché, sono due anni che non vede anzi è un anno e Per_1
mezzo che non la vede, ha visto la figlia più grande del sig. e non la figlia più piccola…non è vero CP_1
perché ha cominciato adesso tramite l'avvocato il 50%, adesso, dal 2023 ha cominciato a darmi gli alimenti per la figlia e in più le spese straordinarie al 50%. Prima del 2023 ha fatto qualche versamento di 100
o 200 euro per il mantenimento di L'unica spesa straordinaria sostenuta al 50% è stata quella Per_1
dentistica, questa spesa è anteriore al 2023” (verbale udienza 22.1.2025).
Secondo quanto affermato dall'attrice, la frequentazione tra il e la figlia CP_1 Per_1
era sporadica e limitata a qualche incontro una o due volte al mese, incontri che avvenivano presso l'abitazione della in un primo momento, nonché presso l'abitazione Pt_1
paterna in un momento successivo.
Durante tutto questo periodo il convenuto non versava alcunché alla figlia a titolo di mantenimento, e si limitava al versamento di piccole somme di denaro, nonché alla sporadica consegna di prodotti alimentari.
Tali circostanze trovano invero riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
e da , figli dell'attrice, i quali riferivano che il rapporto tra
[...] Testimone_2
e il padre fosse sporadico e saltuario e come della questione della mancata Per_1
pagina10 di 15 contribuzione del padre di alle spese necessarie al mantenimento parlavano Per_1
spesso in famiglia. I testi confermavano che la “contribuzione” era limitata alla corresponsione di qualche decina di euro a titolo di regalia. (Verbale udienza 22.1.2025).
Sul punto sono stati sentiti altresì i testi (moglie del ) e Tes_3 CP_1
(suocero del ). Testimone_4 CP_1
L'attrice ha eccepito la nullità ovvero inutilizzabilità della testimonianza resa da
, eccezione reiterata nelle note conclusive, avendo la medesima un Tes_3
evidente interesse all'esito del giudizio, considerato che la stessa dichiarava che i fondi per il mantenimento di engono prelevati da un fondo comune. Per_1
Tale eccezione non appare fondata, dal momento che non appaiono sussistere elementi da cui desumere l'incapacità a testimoniare della . Il solo fatto che il contributo Tes_3
a enga dato con “soldi della famiglia” non rende evidente un interesse giuridico Per_1
personale, attuale e concreto nella causa. La valutazione va effettuata, e ben vedere, sul piano dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
Sotto questo profilo, dalla testimonianza resa, non si trae la prova, certa e rassicurante che il abbia effettivamente dato il proprio contributo al mantenimento della figlia CP_1
Per_1
Il primo rilevo è temporale: la dichiarava che il rapporto affettivo con il Tes_3
risale al 2013/2014, la convivenza dalla fine del 2015/inizio 2016 e il CP_1
matrimonio dal 2017. È chiaro, dunque, che prima dell'instaurazione del rapporto affettivo la medesima nulla poteva sapere sui rapporti tra e , prima CP_1 Per_1
della convivenza, alcuna conoscenza diretta poteva avere sulla consegna di denaro a titolo di mantenimento da parte del . CP_1
Dunque, è evidente che la dichiarazione per cui “Ero io a pagare il mantenimento alle figlie. Lui lavorava, quindi la ragazza veniva almeno una volta a settimana e andava via con i soldi. Io davo soldi tutte le settimane, a volte erano di più altre volte erano di meno, in base a quello che si poteva” non può che riferirsi al periodo successivo al 2015 (inizio della convivenza). Peraltro, la teste affermava che prima della convivenza, il consegnava “mance” che non sapeva CP_1
quantificare precisamente nell'importo. Nel periodo successivo alla convivenza la teste dichiarava che le dazioni avvenivano in contanti tutte le settimane, per importi variabili,
pagina11 di 15 (“Io davo soldi tutte le settimane, a volte erano di più altre volte erano di meno, in base a quello che si poteva. Le somme potevano essere 50, 100, a seconda di come eravamo messi, le davamo quello che potevamo darle. C'erano mesi di più e mesi di meno, ma normalmente erano di più di 200,00 euro mensili, quando non eravamo capaci un mese, rimediavamo il mese successivo… Oltre ai soldi davamo anche cibo, vestiario, che portavamo direttamente alla signora Questa cosa capitava quasi sempre, almeno Pt_1
due volte al mese io portavo borse piene tra cibi preparati, altre cose da mangiare che le piacevano, le venivano date”. Verbale udienza del 22.1.2025).
Il secondo rilievo riguarda la specificità di quanto riferito dalla teste;
le dichiarazioni appaiono generiche, talvolta contraddittorie, e dalle stesse non è possibile trarre la prova certa che il abbia contribuito al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
Le medesime dichiarazioni non hanno trovato riscontro nella testimonianza di
, le quali sono apparse parimenti generiche, oltre che in Testimone_4
taluni aspetti contraddittorie. Il teste riferiva di aver assistito alla consegna dei soldi, da parte del , senza saper meglio specificare la frequenza delle dazioni, né le somme CP_1
consegnate. Peraltro, non è nemmeno chiaro se abbia direttamente assistito alla dazione, ovvero si tratta di circostanze riferite dalle parti (“non ero tutte le settimane presente, però quando Tes_ c'ero ho visto dare i soldi a ho visto anche dare soldi a Non so dire ogni CP_1 Per_1 Per_1
quanto l'ho visto… Non lo so direttamente, me lo dicevano che davano dei soldi alla per il Pt_1
mantenimento della figlia Erano soldi che venivano dati per il mantenimento di . verbale Per_1 Per_1
udienza 22.1.2025). Infine, il teste da un lato dichiarava che le dazioni di denaro avvenivano
“da sempre, già dal 2010”, dall'altro che: “prima che abitassero assieme io non li frequentavo”. È evidente che tali affermazioni non consentono di trarre alcuna prova circa la contribuzione del al mantenimento di CP_1 Per_1
Tutto ciò premesso, provato che l'attrice ha contribuito in via esclusiva o comunque prevalente al mantenimento di dalla fine della convivenza e sino al deposito della Per_1
domanda di divorzio congiunto, la stessa è legittimata a proporre azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. nei confronti dell'altro genitore.
Tale domanda veniva limitata, nel rispetto del termine di prescrizione decennale, al periodo febbraio 2013 – febbraio 2023.
pagina12 di 15 Rispetto al quantum, l'attrice domandava la corresponsione di Euro 48.000,00= utilizzando il parametro di 400,00= Euro mensili (400,00 x 12 mesi x 10 anni = € 48.000,00) individuato nel ricorso congiunto e fatto proprio dalla sentenza.
Orbene, facendo applicazione dei principii giurisprudenziali sopra richiamati, nella determinazione delle somme il giudice può fare applicazione di un criterio equitativo, che tenga conto dei presumibili esborsi effettuati dal genitore a titolo di mantenimento, avuto riguardo all'età del figlio (e delle relative esigenze), parametrando il contributo ai redditi percepiti da ciascun genitore. A tale somma andrà aggiunto il 50% delle spese straordinarie documentate, e decurtati eventuali somme che il abbia provato di aver CP_1
corrisposto alla figlia Per_1
Quest'ultima, nel 2013 -momento da cui risulta ammissibile la domanda di regresso -aveva dieci anni e risultava convivente con la madre (circostanza questa mai contestata dal convenuto). La medesima ha pertanto sostenuto tutte le spese per il sostentamento della figlia (tra cui bollette di acqua, luce, gas), oltre alle spese per le esigenze di mantenimento di vestiario, libri, farmaci, attività sportive e/o ludiche ecc). Per_1
La medesima ha provato di percepire un reddito da lavoro dipendente di euro 1.300,00= mensili per dodici mensilità. L'attrice non ha allegato se tale reddito fosse corrispondente a quello percepito sin dal 2013.
ha dichiarato che, prima dell'avvio della propria impresa individuale, CP_1
nel 2020, lavorava come dipendente presso la ditta di onoranze funebri “Aguiari Snc”.
Dalla documentazione agli atti (doc. 13 allegato all'atto di citazione) si evince che nel 2019 ha dichiarato un reddito annuo lordo di Euro 33.475,00=.
Si ritiene che la differenza dei redditi tra i genitori, nonché le esigenze della figlia in relazione all'età giustificassero un esborso, da parte del della somma di Euro CP_1
300,00= mensili.
Pertanto, la somma dovuta da febbraio 2013 a febbraio 2023 (12 mensilità per 10 anni =
120 mensilità) sia pari ad Euro 36.000,00= (Euro 300,00= per 120 mesi).
Da tale importo vanno detratte le somme che abbia provato di aver CP_1
corrisposto direttamente nei confronti di titolo di mantenimento nel periodo Per_1
di riferimento e, in particolare:
pagina13 di 15 -euro 250,00= disposta con bonifico del 26.7.2021;
-euro 100,00= disposta con bonifico del 16.9.2021;
-euro 150,00= disposta con bonifico del 22.10.2021;
-euro 300,00= disposta con bonifico del 13.12.2021;
-euro 150,00 disposta con bonifico del 27.5.2022; per un totale di Euro 950,00=.
Pertanto, dovrà corrispondere la somma di Euro 35.050,00=, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
L'attrice ha allegato di aver sostenuto spese straordinarie, tra cui: corsi di danza e gita scolastica a Mantova (2013); corsi di danza e bici (2014); palestra e ogni tipo di uscite serali con gli amici (2015); gita scolastica a firenze (2016); pilates e fit-walking, dietologo e un apparecchio tv (2017); telefono cellulare, gita scolastica Milano, ripetizioni e visite mediche a causa di paralisi facciali (2018); palestra e ripetizioni scolastiche (2019); camera da letto nuova e tablet (2020); spese autovettura e ginecologo (2022); spese autovettura
(assicurazione e bollo), occhiali da vista, un tablet nuovo per l'università, gita scolastica a
Firenze, sport (2023).
Di tali esborsi, tuttavia, non vi è prova in atti (il doc. 13 si riferisce a spese per utenze della casa), sicché la domanda appare non adeguatamente provata, atteso che, differentemente da quanto previsto per il mantenimento ordinario, il diritto di regresso per le spese straordinarie può essere esercitato esclusivamente per quelle spese che l'attore provi di aver sostenuto.
Da ciò consegue il rigetto della specifica domanda di rimborso del 50% delle spese straordinarie avanzata dalla nei confronti del . Pt_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, per le cause di valore compreso tra Euro 26.000,00= e
Euro 52.000,00=, secondo i valori medi con riferimento a tutte le fasi, anche tenendo conto del rifiuto della proposta conciliativa da parte del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
pagina14 di 15 -DICHIARA tenuto, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., al rimborso CP_1
delle spese sostenute da per il mantenimento di Parte_1 Pt_2
[...]
-per l'effetto CONDANNA al pagamento nei confronti di CP_1
della somma equitativamente determinata in euro 35.050,00=, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
-CONDANNA alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1
, che liquida in Euro 7.616,00= per compensi, oltre 15% Parte_1
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovigo il 21 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Il GIUDICE
Dott.ssa Rossana Marcadella
pagina15 di 15