Articolo 23 della Legge 18 maggio 1967, n. 408
Articolo 22Articolo 24
Versione
4 luglio 1967
Art. 23.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1965(articolo 19) L. 17.233.855
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 21)........... L. 12.653.492
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Residui passivi al 31 dicembre 1965... L. 29.887.347
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Entrata in vigore il 4 luglio 1967