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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9895/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9895/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE N. 4 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 19-2-2024
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da verbale di udienza del 17-1-2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 19.07.2023, (nata a [...] il [...]), coniugata con Parte_1
(nato a [...] – Pakistan – il 01.04.1958) con matrimonio civile celebrato in data CP_1
25.05.2006 a Castel Maggiore (Bologna), con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 12, Parte 1, Anno 2006, chiedeva procedersi cumulativamente alla separazione e allo scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Dalla loro unione non sono nati figli. La notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avveniva ritualmente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il convenuto non si costituiva né compariva davanti al giudice istruttore. Con sentenza n. 556/2024, passata in giudicato, era pronunciata la separazione e la causa era rimessa in istruttoria con fissazione di udienza successiva al passaggio in giudicato della sentenza, per la decisione sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 17-1-2025 la attrice ha confermato di voler divorziare.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile celebrato in data 25.05.2006 a Castel Maggiore (Bologna), con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 12,
Parte 1, Anno 2006, deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, e sussistendo tutte le condizioni di legge.
Le parti non si sono riappacificate né hanno ripreso la convivenza non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, dal momento che il convenuto è da tempo irreperibile.
La natura necessaria del procedimento e la non opposizione del convenuto alle domande attoree inducono il Tribunale a non pronunciarsi sulle spese legali, non essendo ravvisabile alcun profilo di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.05.2006 a Castel Maggiore (Bologna), con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 12, Parte 1, Anno 2006, tra nato/a il 26/06/1956 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e nato/a il 01/04/1958 a PAKISTAN CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9895/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE N. 4 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 19-2-2024
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da verbale di udienza del 17-1-2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 19.07.2023, (nata a [...] il [...]), coniugata con Parte_1
(nato a [...] – Pakistan – il 01.04.1958) con matrimonio civile celebrato in data CP_1
25.05.2006 a Castel Maggiore (Bologna), con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 12, Parte 1, Anno 2006, chiedeva procedersi cumulativamente alla separazione e allo scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Dalla loro unione non sono nati figli. La notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avveniva ritualmente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il convenuto non si costituiva né compariva davanti al giudice istruttore. Con sentenza n. 556/2024, passata in giudicato, era pronunciata la separazione e la causa era rimessa in istruttoria con fissazione di udienza successiva al passaggio in giudicato della sentenza, per la decisione sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 17-1-2025 la attrice ha confermato di voler divorziare.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile celebrato in data 25.05.2006 a Castel Maggiore (Bologna), con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 12,
Parte 1, Anno 2006, deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, e sussistendo tutte le condizioni di legge.
Le parti non si sono riappacificate né hanno ripreso la convivenza non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, dal momento che il convenuto è da tempo irreperibile.
La natura necessaria del procedimento e la non opposizione del convenuto alle domande attoree inducono il Tribunale a non pronunciarsi sulle spese legali, non essendo ravvisabile alcun profilo di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.05.2006 a Castel Maggiore (Bologna), con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 12, Parte 1, Anno 2006, tra nato/a il 26/06/1956 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e nato/a il 01/04/1958 a PAKISTAN CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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