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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1707/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 1707/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. IMPERA ELENA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di OL, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 5 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL il 18/09/2010 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 129, Parte I, dell'anno 2010 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. la casa familiare con cantina e il duplice garage siti rispettivamente in OL (BZ), in
Viale Europa 154 e 152, sono di proprietà esclusiva della signora in Parte_2
quanto beni acquistati prima del matrimonio e rimangono quindi alla medesima e sono così catastalmente individuati come segue:
C.C. 669 p.ed 3650 sub 32, foglio 25, pm 32 Cat. A/2, Classe 3, consistenza 6 vani,
Superficie 87 mq, Rendita euro 836,66 Valore Imi 140.558.88 (Viale Europa 154) C.C. 669
p.ed 3650 sub 48, foglio 25, pm 48 Cat C/6, Classe 5, consistenza 14 mq, Superficie 15 mq,
Rendita Euro 110,633 Valore IMI 18.585,84 (Viale Euorpa 154), Comune di OL
(codice A952) C.C. 669, p.ed 3620, sub 145, foglio 25, pm 146 Cat. C/6, Classe 5,
pagina 2 di 5 Consistenza 15 mq, Superficie 16 mq, Rendita euro 118,53, Valore Imi 19.913,04 ( Viale
Europa 152) C.C. 669 p.ed 3648, ub 90, foglio 25, pm 90 ( Viale Europa 152) essendo stata acquistata dalla signora , prima del matrimonio, rimangono di sua esclusiva Parte_2
proprietà;
2. il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre e conserverà con i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni del figlio delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con se'. Si impegnano altresì a non coinvolgere terze persone nelle decisioni riguardanti il figlio, confrontandosi unicamente tra di loro;
3. il padre ha il diritto – dovere di vedere il figlio compatibilmente con gli impegni lavorativi del primo e scolastici del secondo, tenuto anche conto dell'età del minore, trattasi di un ragazzo che il prossimo anno diventerà maggiorenne, quindi di fatto padre e figlio gestiscono, già ora, direttamente il loro rapporto, viene comunque stabilita la seguente regolamentazione:
- durante il fine settimana starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì Per_1
pomeriggio fino alla domenica quando tornerà dalla madre alle ore 21;
- durante le vacanze scolastiche, nel periodo estivo, il figlio trascorrerà con il padre quindici giorni, anche con possibilità di due periodi non consecutivi, da concordare con la madre entro il 15 marzo di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà, ad anni alterni, la viglia di Natale con un genitore ed il giorno di natale con l'altro genitore (anni pari con la madre) con cui rimarrà dal 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre, mentre dal 31 dicembre e sino al termine delle vacanze scolastiche natalizie, il figlio starà con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal temine della scuola e sino al giorno di Pasqua (anni pari con la madre) con un genitore ed il giorno di Pasquetta sino all'inizio della scuola con l'altro genitore, le vacanze di Carnevale
pagina 3 di 5 e la c.d “settimana di Ognisanti” saranno divise a metà. In caso di periodi di vacanza infra scolastica, saranno sempre divisi a metà tra i genitori come peraltro i relativi “ponti”, salvo non vengano organizzati viaggi fuori porta, che devono essere comunicati tempestivamente all'altro genitore con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima.
4. è posto a carico del padre il mantenimento per il figlio , nella misura di euro Per_1
300,00, mensili, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia di OL, con prima rivalutazione aprile 2025, base aprile 2024, da pagarsi entro il giorno
5;
5. il padre contribuirà nella misura della metà alle spese straordinarie per il figlio , Per_1
in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente si indicano a titolo esemplificativo: I) spese mediche: si intendono quelle non mutuabili (sempre di natura straordinaria) che per il figlio si rendono necessarie, in particolare visite mediche specialistiche, cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche, acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, cure fisioterapiche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e i medicinali muniti di prescrizione medica, II) spese scolastiche, eventuali tasse/contributi scolastici sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, e/o per il tempo prolungato, acquisto materiale scolastico di inizio anno
(cancelleria, libri, dizionari, astuccio zaino ecc), eventuali libri richiesti durante l'anno o per il periodo estivo, gite scolastiche superiori ad un giorno, acquisto tablet – computer per la scuola, corsi di recupero consigliati dagli insegnanti, le spese per il ballo di maturità e il viaggio di maturità in base al tipo di formazione del figlio, acquisto del cellulare, scuola guida per il conseguimento della patente automobilistica, tasse universitarie, libri, affitto se il figlio studia fuori bolzano, e il relativo trasporto, iscrizione a centri ricreativi III spese relative all'educazione religiosa del figlio e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi). I genitori garantiscono almeno un'attività sportiva nell'arco dell'intero anno solare, compatibilmente con il tenore della famiglia e secondo quanto già in uso, e per quanto non indicato in punto spese straordinarie ci si riporta al Protocollo del
Tribunale di OL e successive modifiche. Si fa altresì presente che il signor si Pt_1
impegna a versare dal mese di maggio 2024 euro 100,00 a titolo di spese straordinarie a favore della signora;
Pt_2
pagina 4 di 5 6. si conferma l'assegnazione al 100% alla signora degli assegni familiari Parte_2 se erogati, dei contributi provinciali, regionali e/o statali destinati al figlio e dell'assegno unico, le detrazioni fiscali se previste sono al 100% della madre;
7. i coniugi dichiarano definitivamente, di avere regolato tra loro ogni altro rapporto economico e che nulla hanno più a che pretendere reciprocamente a nessun titolo
8. i coniugi dichiarano di essere, allo stato, autonomi economicamente indipendenti;
9. le spese di lite sono compensate tra le parti.
Così deciso in OL, il 14/06/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OL
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1707/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 1707/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. IMPERA ELENA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di OL, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 5 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL il 18/09/2010 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 129, Parte I, dell'anno 2010 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. la casa familiare con cantina e il duplice garage siti rispettivamente in OL (BZ), in
Viale Europa 154 e 152, sono di proprietà esclusiva della signora in Parte_2
quanto beni acquistati prima del matrimonio e rimangono quindi alla medesima e sono così catastalmente individuati come segue:
C.C. 669 p.ed 3650 sub 32, foglio 25, pm 32 Cat. A/2, Classe 3, consistenza 6 vani,
Superficie 87 mq, Rendita euro 836,66 Valore Imi 140.558.88 (Viale Europa 154) C.C. 669
p.ed 3650 sub 48, foglio 25, pm 48 Cat C/6, Classe 5, consistenza 14 mq, Superficie 15 mq,
Rendita Euro 110,633 Valore IMI 18.585,84 (Viale Euorpa 154), Comune di OL
(codice A952) C.C. 669, p.ed 3620, sub 145, foglio 25, pm 146 Cat. C/6, Classe 5,
pagina 2 di 5 Consistenza 15 mq, Superficie 16 mq, Rendita euro 118,53, Valore Imi 19.913,04 ( Viale
Europa 152) C.C. 669 p.ed 3648, ub 90, foglio 25, pm 90 ( Viale Europa 152) essendo stata acquistata dalla signora , prima del matrimonio, rimangono di sua esclusiva Parte_2
proprietà;
2. il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre e conserverà con i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni del figlio delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con se'. Si impegnano altresì a non coinvolgere terze persone nelle decisioni riguardanti il figlio, confrontandosi unicamente tra di loro;
3. il padre ha il diritto – dovere di vedere il figlio compatibilmente con gli impegni lavorativi del primo e scolastici del secondo, tenuto anche conto dell'età del minore, trattasi di un ragazzo che il prossimo anno diventerà maggiorenne, quindi di fatto padre e figlio gestiscono, già ora, direttamente il loro rapporto, viene comunque stabilita la seguente regolamentazione:
- durante il fine settimana starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì Per_1
pomeriggio fino alla domenica quando tornerà dalla madre alle ore 21;
- durante le vacanze scolastiche, nel periodo estivo, il figlio trascorrerà con il padre quindici giorni, anche con possibilità di due periodi non consecutivi, da concordare con la madre entro il 15 marzo di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà, ad anni alterni, la viglia di Natale con un genitore ed il giorno di natale con l'altro genitore (anni pari con la madre) con cui rimarrà dal 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre, mentre dal 31 dicembre e sino al termine delle vacanze scolastiche natalizie, il figlio starà con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal temine della scuola e sino al giorno di Pasqua (anni pari con la madre) con un genitore ed il giorno di Pasquetta sino all'inizio della scuola con l'altro genitore, le vacanze di Carnevale
pagina 3 di 5 e la c.d “settimana di Ognisanti” saranno divise a metà. In caso di periodi di vacanza infra scolastica, saranno sempre divisi a metà tra i genitori come peraltro i relativi “ponti”, salvo non vengano organizzati viaggi fuori porta, che devono essere comunicati tempestivamente all'altro genitore con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima.
4. è posto a carico del padre il mantenimento per il figlio , nella misura di euro Per_1
300,00, mensili, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia di OL, con prima rivalutazione aprile 2025, base aprile 2024, da pagarsi entro il giorno
5;
5. il padre contribuirà nella misura della metà alle spese straordinarie per il figlio , Per_1
in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente si indicano a titolo esemplificativo: I) spese mediche: si intendono quelle non mutuabili (sempre di natura straordinaria) che per il figlio si rendono necessarie, in particolare visite mediche specialistiche, cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche, acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, cure fisioterapiche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e i medicinali muniti di prescrizione medica, II) spese scolastiche, eventuali tasse/contributi scolastici sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, e/o per il tempo prolungato, acquisto materiale scolastico di inizio anno
(cancelleria, libri, dizionari, astuccio zaino ecc), eventuali libri richiesti durante l'anno o per il periodo estivo, gite scolastiche superiori ad un giorno, acquisto tablet – computer per la scuola, corsi di recupero consigliati dagli insegnanti, le spese per il ballo di maturità e il viaggio di maturità in base al tipo di formazione del figlio, acquisto del cellulare, scuola guida per il conseguimento della patente automobilistica, tasse universitarie, libri, affitto se il figlio studia fuori bolzano, e il relativo trasporto, iscrizione a centri ricreativi III spese relative all'educazione religiosa del figlio e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi). I genitori garantiscono almeno un'attività sportiva nell'arco dell'intero anno solare, compatibilmente con il tenore della famiglia e secondo quanto già in uso, e per quanto non indicato in punto spese straordinarie ci si riporta al Protocollo del
Tribunale di OL e successive modifiche. Si fa altresì presente che il signor si Pt_1
impegna a versare dal mese di maggio 2024 euro 100,00 a titolo di spese straordinarie a favore della signora;
Pt_2
pagina 4 di 5 6. si conferma l'assegnazione al 100% alla signora degli assegni familiari Parte_2 se erogati, dei contributi provinciali, regionali e/o statali destinati al figlio e dell'assegno unico, le detrazioni fiscali se previste sono al 100% della madre;
7. i coniugi dichiarano definitivamente, di avere regolato tra loro ogni altro rapporto economico e che nulla hanno più a che pretendere reciprocamente a nessun titolo
8. i coniugi dichiarano di essere, allo stato, autonomi economicamente indipendenti;
9. le spese di lite sono compensate tra le parti.
Così deciso in OL, il 14/06/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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