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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 4714/2020
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. AN RI
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i già Controparte_1 Controparte_2
Avv. ALBERICI FABIO Presente
Appellato/i
Controparte_3
Avv. SANAPO FRANCESCO Presente
Controparte_4
Avv.
Controparte_5
Avv.
BERKSHIRE HATHAWAY Controparte_6
Avv. PESCATORI FRANCESCA Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
AN RI
CA d'AT
Assistente giudiziario 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. AN RI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Fabio
[...] P.IVA_2
Alberici che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_3 CodiceFiscale_1
RA PO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_7
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Francesca P.IVA_3
ES che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
2 Controparte_8
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8685/2020 resa in data 16.06.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 15.09.2020 ha Controparte_2 proposto appello contro la sentenza n.8685/2020 pubblicata in data 16.06.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.9813/2017, promosso da nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 [...]
, e Controparte_7 Controparte_5 Controparte_4
, avente ad oggetto responsabilità medica.
[...]
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. è pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una richiesta di condanna della e del dott. al risarcimento di Controparte_5 Controparte_4 danni patiti da in conseguenza dell'intervento chirurgico di UF e Controparte_3 acromionplastica decompressiva eseguito dal dott. presso la Controparte_4 [...]
in data 4.9.2013 e del successivo intervento del 29.10.2013 resosi Controparte_5 necessario per flogosi acuta della spalla dx da stafilococco aureus. Deduceva che a causa dell'infezione contratta in conseguenza dell'intervento chirurgico aveva riportato una artrite settica con gravi esiti invalidanti che avevano reso necessario un altro intervento chirurgico di impianto protesi spalla inversa eseguito presso altra struttura il 15.1.2015. Deduceva la violazione dell'obbligo di consenso informato sia in ordine al tipo di intervento e di anestesia effettuato che in ordine ai rischi infettivi dell'intervento. Lamentava che l'insorgenza dell'infezione era in sicuro nesso causale con l'intervento atteso che alla data del primo ricovero il non presentava alcuna infezione mentre a meno di un mese CP_3 dall'intervento il dott. già aveva prescritto terapia volta a fronteggiare Controparte_4
l'infezione riscontrata. Lamentava la inadeguata asepsi operatoria e deduceva che la suddetta condotta costituente responsabilità contrattuale per grave negligenza professionale del sanitario e della struttura avevano determinato danni biologici permanenti valutati in
25% di IP ed una ITA di gg 60 e ITP al 50% di gg 60 il tutto liquidabile in € 65.457,88 secondo
3 le Tabelle di liquidazione in uso presso il Tribunale di Roma, oltre al danno morale ed esistenziale per i rilevanti riflessi sulla vita quotidiana e familiare. Lamentava altresì di aver patito un danno non patrimoniale in conseguenza della violazione del consenso informato.
Concludeva chiedendo che accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del dott. e della sia in relazione all'intervento che alla CP_4 Controparte_9 violazione del consenso informato, i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni patiti e liquidati in complessivi € 95.457,88 oltre il danno morale ed esistenziale oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese. Con comparsa si costituiva
[...] contestando la fondatezza della domanda sia sotto il profilo della Controparte_4 responsabilità, insussistente stante la correttezza della propria condotta, sia della violazione del consenso informato attesa la compiuta esposizione di tutte le informazioni utili e necessarie. Evidenziava la non riconducibilità dell'insorgenza dell'infezione da stafilococco aureus alla sua condotta ed eccepiva il difetto di nesso di causalità tra i danni lamentati e gli interventi chirurgici eseguiti correttamente. Chiedeva in ogni caso chiamare in causa la al fine di essere garantito e manlevato in virtù di polizza assicurativa per la CP_10 responsabilità professionale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ovvero in via subordinata chiedeva limitarsi l'eventuale condanna all'effettivo danno causalmente riferibile alle prestazioni rese e dichiarare la tenuta alla manleva. Si costituiva CP_10 [...]
contestando la fondatezza della domanda sia sotto il profilo della Controparte_5 responsabilità, insussistente stante la correttezza della condotta dei sanitari, sia del nesso causale. Contestava poi la allegata violazione del consenso informato essendo stato il compiutamente informato in ordine a tutti i trattamenti. Contestava, infine i danni CP_3 lamentati anche nel quantum. Chiedeva poi di poter chiamare in causa la Controparte_11
per essere da questa garantito e manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda
[...] attrice in virtù di polizza per la responsabilità professionale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ovvero in via subordinata chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del dott. e dichiarare quest'ultimo tenuto a manlevare la struttura di quanto da questa CP_4 pagato a parte attrice ed in ogni caso dichiarare la IR HA tenuta a garantire la da tutte le avverse pretese. A seguito di chiamata in causa si Controparte_5 costituiva la – già eccependo l'inoperatività della polizza trattandosi di CP_2 CP_10 fatti dolosi in quanto posti in essere in difetto di consenso informato. Evidenziava, in ogni caso, l'operatività a secondo rischio della polizza contratta dall' n relazione a quella CP_4 obbligatoriamente stipulata dalla struttura in relazione anche ai fatti dei dipendenti quale era il sanitario all'epoca dei fatti. In relazione alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza evidenziando che trattandosi di infezione nosocomiale, unica responsabile poteva essere la struttura e non il sanitario. Contestava la violazione del diritto al consenso informato. In ogni
4 caso evidenziava che ai sensi del DL n. 263/2012, convertito nella L. n. 158/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), il medico rispondeva solo ed esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.
Deduceva l'insussistenza del nesso causale e contestava altresì il quantum della domanda risarcitoria. A seguito di chiamata in causa si costituiva la IR HA eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per essere il danno richiesto contenuto nello scoperto e nella franchigia aggregata annua previsti dalla polizza nonché per esclusione dall'oggetto dell'assicurazione della responsabilità individuale del medico libero professionista non dipendente della e dei danni da mancata acquisizione del consenso CP_5 informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza. In ogni caso chiedeva accertarsi il suo diritto di rivalsa nei confronti del sanitario ove venisse condannata a manlevare la struttura in conseguenza di condotte tenute dal sanitario. In relazione alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza nell'an e nel quantum chiedendone il rigetto.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Accoglie la domanda di CP_3
e per l'effetto condanna e
[...] Controparte_5 Controparte_4
in solido tra loro al risarcimento del danno liquidato nella complessiva somma di
[...]
€ 15.546,62 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
rigetta la domanda di
[...] nei confronti di IR HA Insurance ltd;
accoglie la domanda Controparte_5 di nei confronti di e per l'effetto la Controparte_4 Controparte_12 dichiara tenuta a manlevare e garantire in relazione a quanto Controparte_4 da quest'ultimo dovuto a parte attrice;
condanna e Controparte_5
in solido tra loro alla refusione delle spese processuali in favore Controparte_4 di che liquida in € 4.835 per compensi ed € 550 per spese oltre accessori Controparte_3 come per legge;
compensa le spese negli altri rapporti tra le parti in causa;
condanna
[...]
e in solido tra loro alla refusione Controparte_5 Controparte_4 delle spese di CTU.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato per quanto di rilevanza nel presente giudizio: “…Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria e del sanitario ivi operante debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio già le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n.
577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è
5 stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Di recente si è, peraltro chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017) ed ancora che
“nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704 del
15/02/2018. Nello stesso senso Cass. n. 26700 del 23/10/2018 ed ancora le recentissime Cass.
28991 e 28992 dell'11.11.2019). L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica-patologica. È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia. In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese nei confronti del dalla struttura convenuta e provare il nesso causale tra la CP_3 condotta ed il danno restando, invece, a carico della convenuta la prova che le medesime
6 prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che il danno è stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa. Per quanto, dunque, attiene al primo punto va rilevato che non è contestato ed è documentalmente provato che il venne sottoposto in data 4.9.2013 ad intervento CP_3 chirurgico di cuffioraffia e acromionplastica decompressiva ad opera del dott. CP_4 presso la , in data 7.10.2013 veniva visitato dal dott.
[...] Controparte_5 resso il suo studio e che in data 29.10.2013 veniva sottoposto ad ulteriore intervento CP_4 chirurgico di debridement presso la sempre ad opera del dott. Controparte_5
Sicché può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto CP_4 prestazioni sanitarie tra il ed i convenuti. Quanto al nesso causale va evidenziato CP_3 che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ciò posto ed applicando i suesposti principi all'odierna fattispecie le risultanze della espletata CTU inducono a ritenere sussistente il nesso causale tra l'insorgenza di infezione da stafilococco aureus e l'intervento chirurgico del settembre 2013. Ed infatti occorre considerare che il CTU nominato nel presente giudizio, a seguito di una approfondita disamina della documentazione medica prodotta in atti e con motivazione esaustiva che si ritiene di condividere pienamente, ha affermato che sussistono postumi diversi e maggiori in conseguenza di una artrite settica da infezione da stafilococco aureus contratta nel corso dell'intervento esigente innumerevoli cure mediche e chirurgiche ed intervento finale di artroprotesi. In particolare, dalla documentazione in atti emerge che già in data 7.10.13 quando il dott. Controparte_4 sottoponeva a visita il per ingravescenti algie a carico della spalla operata, veniva CP_3 riportata in anamnesi l'insorgenza dei sintomi a più di una settimana e si apprezzava fuoriuscita di materiale cencioso dalla ferita chirurgica. In data 28.10.13, poi, il CP_3 veniva nuovamente ricoverato presso la di Roma con diagnosi Controparte_5 di intolleranza a materiale di sutura cuffia dei rotatori a dx in pregresso intervento ed
7 infezione da Stafilococco aureo e sottoposto in data 29.10.13 ad intervento chirurgico di debridement. Sulla base di tali emergenze cliniche il CTU ritiene che il dato temporale sia
“perfettamente compatibile con la genesi ospedaliera della infezione in base ai parametri stabiliti dai CDC (Centers for Disease Control and Prevention) che indicano un periodo superiore ai 30 giorni dall'evento a rischio per il manifestarsi della infezione come criterio cronologico escludente l'origine ospedaliera della stessa. Il criterio cronologico risulta pertanto soddisfatto, come anche il criterio di esclusione di altre cause atteso che “a fronte dell'esistenza di un evento a rischio oggettivo ed inoppugnabile (ricovero ospedaliero + intervento chirurgico alla spalla dx), (abbiamo) un soggetto che risulta essere esente da significativi fattori predisponenti lo sviluppo di infezioni quali diabete, obesità, gravi deficit immunitari etc... e che non risulta abbia assunto nel mese successivo alla dimissione comportamenti favorenti lo sviluppo di infezioni e/o essere stato esposto a specifici episodi configuranti pericolo infettivo”. Sempre sotto il profilo causale occorre tener conto di quanto evidenziato dal CTU in ordine al criterio di idoneità causale atteso che il consulente chiarisce che “Se infatti ,come indicano ripetuti rapporti dei CDC, la maggior parte delle infezioni del sito chirurgico (peraltro proprio lo Stafilococco aureo è il germe statisticamente più isolato in area chirurgica e nella ferita chirurgica) derivano da contaminazioni avvenute in sala operatoria , la probabilità che, nel nostro caso , il fattore o i fattori contaminanti risiedano in un default igienico verificatosi nel corso delle articolate procedure che si svolgono a livello del tavolo operatorio e della zona ad esso adiacente e coinvolgenti più persone, diventa elevata”. In altri termini può dirsi provato che, mentre in data antecedente all'intervento del settembre 2013 il non era affetto da alcuna infezione, in seguito ed in conseguenza CP_3 del suddetto intervento ha contratto l'infezione da stafilococco aureo. Il CTU conclude pertanto affermando che “v'è nesso causale probabilistico tra l'intervento chirurgico effettuato il 04.09.13 e la complicanza infettiva che ha causato il danno al Sig. CP_3
. E' inoltre, provato in atti in base alla CTU svolta ed esaustivamente motivata sul
[...] punto, che l'artrite settica è stata responsabile dell'aggravamento del danno che a sua volta ha determinato la necessità di procedere all'impianto di una protesi della spalla.
Accertata la sussistenza del nesso causale e passando all'analisi del profilo della colpa sotto forma di negligente o imperita prestazione medica va evidenziato che dalla lettura della documentazione allegata come anche esaminata dal consulente emerge, da un lato, che sia la diagnosi che la scelta dell'intervento sono state corrette, dall'altro che “Il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica ma verosimilmente non in piena conformità alle procedure igieniche ad esse connesse”.
Quanto alla condotta relativa alla prevenzione e contrasto delle infezioni nosocomiali in
8 genere va, infatti, rilevato che, se da un lato risulta la somministrazione in fase peri- operatoria di idonea terapia antibiotica, dall'altro non vi è prova alcuna della adozione da parte della struttura convenuta di sistemi o procedure di prevenzione per la riduzione del fenomeno delle infezioni dei siti chirurgici. Non risulta, infatti, in alcun modo documentato quale strumentario è stato usato, a quale trattamento di sterilizzazione è stato sottoposto né
l'effettuazione e l'esito di controlli sulle sale operatorie. Quanto, infatti, alla documentazione depositata da (istruzioni tecniche per la gestione del reparto Controparte_5 operatorio e della sanificazione e disinfezioni ambienti) va evidenziato che, sebbene esse siano in astratto “adeguate alle norme UNI EN ISO 9001:2008 (ultimo aggiornamento
28.12.2016)” non vi è alcuna prova in odine alla adozione di detti strumenti di prevenzione in concreto. Allo stesso modo i parametri strumentali concernenti l'impostazione dei cicli di sterilizzazione (temperatura, tempo, pressione) relativi al giorno 4.09.13, benché corretti in relazione ad un imprecisato strumentario, nulla dicono in ordine alla situazione riscontrabile in sala operatoria il giorno dell'intervento. Atteso, peraltro, che – una volta accertata la sussistenza del nesso causale – gravava sulla struttura l'onere di dimostrare di avere diligentemente operato, sia sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico, sia sotto il profilo del trattamento terapeutico prescritto e somministrato al paziente dal personale medico, successivamente alla contrazione dell'infezione, il mancato raggiungimento della prova in ordine agli enunciati profili da parte della struttura sanitaria, ne comporta la responsabilità diretta nella causazione del danno a carico del Accertata dunque la CP_3 responsabilità della convenuta struttura, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dal alla luce della ormai consolidata interpretazione costituzionalmente CP_3 orientata dell'art. 2059 c.c. come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, e della conseguente bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c.). A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto-categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno
9 non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale 4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Le SU della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043, norma di rinvio che “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art.2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno- conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n.372/1994; S.u. n. 576, 581,
582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Peraltro, di recente la Suprema Corte ha chiarito che “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore
(cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o
10 modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto. Ne consegue che una volta correttamente inteso il danno biologico – secondo le indicazioni della medicina legale- quale “menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie” intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, deve ritenersi che il danno “dinamico-relazionale” altro non sia che la ordinaria compromissione delle attività quotidiane derivante dalla lesione alla salute, da ritenersi normale e indefettibile secondo l'id quod plerumque accidit, comprendendo dunque tutte quelle conseguenze dannose che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire. In tale ottica, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma a titolo di ristoro del danno biologico e di una ulteriore somma per il risarcimento del pregiudizio derivante alle attività quotidiane, personali e relazionali,
“indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale” . In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dal giudice di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata nella sua componente dinamico-relazionale solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale o eccezionali ed affatto peculiari. Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medicolegale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. (Cass. n. 901/2018 e Cass.
n. 7513/2018). Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale. All'esito della CTU le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della ampia motivazione a sostegno delle conclusioni, risulta accertato che a carico dell'attore, all'esito anche dei successivi interventi è residuato un danno permanente da riduzione della complessiva integrità psico-fisica valutabile nella misura dell'8%. Quanto ad un maggior periodo di inabilità temporanea il CTU determina in
45 giorni la ITA ed in giorni 35 la ITP al 50%. Quanto alla liquidazione del danno, occorre considerare che ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 158/2012, convertito con legge 8/11/2012 n.
189 (c.d. Decreto Balduzzi), in tema di responsabilità in ambito medico “Il danno biologico
11 conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Alla luce delle tabelle suddette applicabili ai procedimenti pendenti, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età del all'epoca dei fatti, è pari a complessivi € CP_3
9.781,01 per invalidità permanente € 2.137,05 per invalidità temporanea totale ed € 831,08 per invalidità temporanea parziale al 50% per un totale di € 12.749,14. Per quanto, invece, riguarda gli ulteriori danni non patrimoniali, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059
c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno- conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno , mediante l'espediente di definirlo in modo diverso anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost.. Non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass. n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass
12 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt.
138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"). Pertanto, nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale va liquidato mediante l'applicazione di un aumento nei limiti della disposizione di cui al co. 3 dell'art. 139 Cod. Ass. Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante
è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. Il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto nel caso di specie dell'iter clinico e delle terapie effettuate, della necessità di numerosi ricoveri e trattamenti. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno non patrimoniale comprensivo dell'aspetto di sofferenza interiore può essere liquidato nella somma di € 15.000. Non risultano, invece, provate le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di
“profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Quanto, poi, al lamentato danno da lesione del diritto alla autodeterminazione quale conseguenza della violazione dell'obbligo di raccogliere un valido consenso informato, va evidenziato quanto anche recentemente ribadito dalla Suprema
Corte con sentenza n. 28985 dell'11.11.2019: “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis, Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass.
13 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass. 7248/2018). Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omesso od insufficiente informazione: A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc": in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
- B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
- C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico,
a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
- D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: in tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto"; - E) Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti (come nel caso del tri-test eseguito su di una partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza alcuna, ulteriore indicazione circa l'esistenza di test assai più attendibili, quali l'amniocentesi, la villocentesi, la translucenza nucale): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile (giusta il già richiamato insegnamento del giudice delle leggi) qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente - salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Nel caso del va evidenziato che, benché i moduli di consenso informato risultino CP_3 generici ed inadeguati a fornire sufficienti informazioni in ordine al tipo di intervento, rischi e benefici, non è stato né allegato né provato che, ove informato con maggiore specificità, avrebbe rifiutato di sottoporsi allo stesso. La domanda sul punto va, pertanto, rigettata. Sulla somma complessivamente liquidata a titolo di danno non patrimoniale devalutata al
14 settembre 2013 di € 14.619,88 sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995
n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale ad oggi di € 15.546,62. Orbene, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità,
l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
Deriva, da quanto precede, che allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente a altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perché le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle "domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale
(diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello, né, a
15 maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità. Nel caso in esame a fronte della originaria domanda attorea di condanna della e dell' né la Controparte_5 CP_4 [...]
né l' hanno chiesto nei loro atti introduttivi né nelle memorie Controparte_5 CP_4 ex art. 183 c.p.c. accertarsi la percentuale di responsabilità ascrivibile a ciascuno essendosi entrambi limitati a dedurre l'infondatezza della domanda attorea nei loro confronti e la eventuale responsabilità esclusiva in capo all'altro. Va, peraltro, evidenziato che la causa della infezione nosocomiale può essere ricondotta a condotte imputabili sia alla clinica che al sanitario operatore. Passando all'esame delle domande di garanzie va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di IR HA per essere il danno richiesto contenuto nello scoperto e nella franchigia aggregata annua previsti dalla polizza nonché per esclusione dall'oggetto dell'assicurazione della responsabilità individuale del medico libero professionista non dipendente della e dei danni da mancata CP_5 acquisizione del consenso informato. La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste, infatti, nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. L'eccezione svolta da
IR, dunque, attiene alla fondatezza nel merito della domanda di garanzia e non alla astratta legittimazione passiva rispetto alla domanda di garanzia fondata sulla polizza. Ciò posto occorre analizzare le eccezioni sotto il profilo della operatività della polizza. Sul punto va considerato quanto contrattualmente pattuito in termini di franchigia (20% con un minimo di € 50.000 per singolo sinistro) e di franchigia aggregata annua. Atteso che il danno liquidato a favore del risulta ampiamente inferiore alla franchigia indicata per CP_3 sinistro di € 50.000 e che la , a fronte di tale eccezione, non ha Controparte_5 né allegato né provato il superamento della franchigia aggregata annua, la domanda di garanzia va rigettata. Passando all'esame della domanda di garanzia svolta dall' ei CP_4 confronti della va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inoperatività della Controparte_2 polizza in relazione a fatti dolosi dell'assicurato in considerazione del fatto che la carenza di un valido consenso informato non vale a tramutare l'illecito colposo in doloso una volta
16 escluso (anche perché da nessuno mai sostenuto o ipotizzato) che i convenuti abbiano intenzionalmente trasmesso l'infezione che ha cagionato le lesioni all'attore. Quanto all'eccezione di operatività a secondo rischio va evidenziato che ai sensi dello stesso art. 21 delle CDA relative alla polizza dell' prodotte dalla , la polizza nel caso di CP_4 CP_2 specie non può intendersi "a secondo rischio", atteso che quest'ultima presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza valida ed operante. L'art. 21 richiamato, infatti, espressamente prevede che in caso di non operatività dell'altra assicurazione la polizza ora , si intenderà a primo rischio. Posto che, come CP_10 CP_2 si è visto, la polizza IR non è operativa per mancato superamento della franchigia contrattualmente prevista, la polizza dovrà intendersi a primo rischio. La domanda CP_2 svolta dall' nei confronti di va, pertanto, accolta e va dichiarata CP_4 CP_2 CP_2 tenuta a manlevare l' di quanto questi sia tenuto a corrispondere all'attore. Le spese CP_4 di parte attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
e di in solido tra loro nella misura liquidata in Controparte_5 Controparte_4 dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra convenuti e terzi chiamati avendo il contenzioso tra dette parti ad oggetto mere questioni relative alla interpretazione di clausole contrattuali. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della e Controparte_5 Controparte_4 in solido.”.
[...]
§ 5. - Con l'atto di appello successivamente incorporata in Controparte_2
, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, nel merito, riformare la Sentenza definitiva n. 8685/2020 emessa in data 11.06.2020 nel giudizio avente
R.G.n.9813/2017 dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XIII, Giudice Unico Dr.ssa Vittoria
Amirante, pubblicata il successivo 16.06.2020, notificata in data 16.07.2020 e, in accoglimento del motivo di appello spiegato, e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare che polizza RC Professionale Carige n. 801138100 sottoscritta dal Dr. Controparte_4 opera a secondo rischio rispetto a quella contratta dal datore di lavoro
[...] [...]
presso la IR Hathaway International Insurance Limited - Controparte_5
Rappresentanza Generale per l'Italia in favore dei primi dipendenti. b) In subordine, dichiarare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore tenuta a garantire, manlevare e/o tenere indenne il Dr. Controparte_4 da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza e conseguentemente rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della (già perché Controparte_2 Controparte_13 infondata sia in fatto che in diritto. c) Voglia altresì la Ecc.ma Corte di Appello adita
17 condannare il Sig. alla restituzione della somma versata in suo favore dalla CP_3 in manleva del Dr. con espressa riserva di Controparte_2 Controparte_4 ripetizione qualora dovessero, in accoglimento del presente appello, risultare indebitamente percepite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado giudizio.”.
§ 6. - costituitosi con comparsa depositata il 13.11.2020 ha resistito al Controparte_3 gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, − Rigettare l'appello dalla
[...]
e tutte le domande in esso contenute;
In via subordinata, solo nella Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello della Voglia la Controparte_2
Corte di Appello adita condannare direttamente il Dott. e/o la Controparte_4 anche in solido tra loro alla restituzione di quanto già Controparte_5 percepito dal sig. direttamente dalla all'esito del Controparte_3 Controparte_12 giudizio di prime cure, in ogni caso tenere indenne il sig. da qualsiasi Controparte_3 richiesta economica derivante dall'eventuale accoglimento dell'appello principale;
− In via incidentale riformare la sentenza n. 8685/2020 del Tribunale Ordinario di Roma R.G.
9813/2017 pubblicata il 16.06.2020, limitatamente alle statuizioni sull'omesso consenso informato e sulla quantificazione e valutazione dei danni, in accoglimento di tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto, contrariis reiectis, − accertare e dichiarare l'omesso consenso informato da parte del dott. e della Controparte_4 Controparte_5 al sig. per l'intervento chirurgico avvenuto sulla persona di
[...] Controparte_3 quest'ultimo in data 04.09.2013; − accertare e dichiarare che l'entità dei danni subiti dal sig.
a seguito dell'intervento chirurgico del 04.09.2013 è maggiore a quanto Controparte_3 accertato nella sentenza n. 8685/2020 appellata del Tribunale Ordinario di Roma R.G.
9813/2017 per tutti i motivi di cui in narrativa;
− per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa, dott. e Controparte_4 Controparte_5
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. per tutti i
[...] Controparte_3 motivi sopra esposti, complessivamente valutati in € 79.911,26 oltre il danno morale ed esistenziale, già detratta la somma di € 15.546,62 percepita dal sig. Controparte_3 all'esito del giudizio di primo grado, o nella somma maggiore o minore che la Corte di
Appello adita riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione valutaria dalla data dell'evento lesivo sino al soddisfo. − Con conferma di tutte le altre statuizioni della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 8685/2020 emessa nel procedimento r.g.9813/2017; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, oltre spese di CTU del primo grado di giudizio”
§ 6.1 - costituitasi con comparsa Controparte_7 depositata il 31.12.2020 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia
18 la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Quanto all'appello principale, - in via preliminare in rito, ammettere il contraddittorio esclusivamente tra la Concludente IR e la convenuta chiamante
[...]
qualora quest'ultima ribadisse la domanda di manleva;
- in via principale Controparte_5 nel merito, respingere l'appello proposto da perché Controparte_2 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
- in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello di e di condanna della alla manleva del Controparte_2 Controparte_5 dott. riconosciuta l'esclusione dall'oggetto dell'assicurazione Controparte_4 ai sensi dell'art. 4 lett. g) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale della Polizza
Convenzione n. 2015RCG00076-640132 dei danni da mancata acquisizione del consenso informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza e/o ai sensi dell'art 3 Condizioni particolari della Polizza Convenzione n. 2015RCG00076-640132 della responsabilità individuale del dott. medico libero professionista, dichiarare Controparte_4
tenuta all'eventuale obbligo indennitario nei confronti della assicurata CP_14 CP_5 limitatamente alla porzione di concausa e responsabilità della Controparte_5
purchè l'attività sia stato svolta in conformità a quanto previsto dalla Normativa
[...]
Italiana ed Europea nel caso concreto applicabile e previo ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni previsti da tali normative e comunque entro il limite del massimale di €
5.000.000,00 della Polizza Convenzione n. 2015RCG00076-640132, al netto dello scoperto pari al 20% con importo minimo pari a € 50.000,00 e della franchigia aggregata annua pari a € 100.000,00, alla corresponsione diretta delle quali si chiede venga condannato l'Assicurato in ossequio ai termini di polizza;
- in via ulteriormente subordinata, laddove l'importo della predetta manleva venisse determina in misura inferiore alla percentuale di scoperto e alla franchigia aggregata annua, si chiede che la Controparte_5 sia condannata alla corresponsione diretta dello stesso;
. Quanto all'appello incidentale,
[...]
- in via preliminare di rito, ammettere il contraddittorio esclusivamente tra la Concludente
IR e la convenuta chiamante qualora quest'ultima Controparte_5 ribadisse la domanda di manleva;
- in via principale di merito, respingere l'appello incidentale proposto da perché infondato in fatto e in diritto, di Controparte_3 conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
- in via subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di ulteriori danni in capo al Sig.
riconosciuta l'esclusione dall'oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'art. Controparte_3
4 lett. g) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale della Polizza Convenzione n.
19 2015RCG00076-640132 dei danni da mancata acquisizione del consenso informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza e/o ai sensi dell'art 3 Condizioni particolari della Polizza
Convenzione n. 2015RCG00076-640132 della responsabilità individuale del dott.
[...]
medico libero professionista, dichiarare tenuta all'eventuale Controparte_4 Parte_1 obbligo indennitario nei confronti della assicurata limitatamente alla porzione di CP_5 concausa e responsabilità della purchè l'attività sia stato Controparte_5 svolta in conformità a quanto previsto dalla Normativa Italiana ed Europea nel caso concreto applicabile e previo ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni previsti da tali normative e comunque entro il limite del massimale di € 5.000.000,00 della Polizza Convenzione n.
2015RCG00076-640132, al netto dello scoperto pari al 20% con importo minimo pari a €
50.000,00 e della franchigia aggregata annua pari a € 100.000,00, alla corresponsione diretta delle quali si chiede venga condannato l' in ossequio ai termini di polizza;
Parte_2
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità della per gli eventuali ulteriori danni che potranno essere accertati al CP_5
Sig. laddove i predetti danni venissero determinati in misura inferiore alla Controparte_3 percentuale di scoperto e alla franchigia aggregata annua, si chiede che la
[...] sia condannata alla corresponsione diretta degli stessi. - In ogni caso, con Controparte_5 vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza, nella contumacia di e Controparte_5 [...] che ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti, i difensori delle Controparte_15 parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in un unico motivo.
§ 8.1.- Con tale motivo intestato “Errato rigetto da parte del Giudice di primo grado delle difese svolte dalla oggi in Controparte_13 Controparte_2 merito alla operatività a secondo rischio della polizza sottoscritta dal Dr.
[...] rispetto a quella contratta dal datore di lavoro Controparte_4 CP_5
presso la IR con conseguente erroneità dell'obbligo indennitario di
[...] in favore del Dr. (pagina 18 Controparte_2 Controparte_4 della motivazione, capi 2 e 3 del dispositivo) per erronea violazione di legge e/o omessa valutazione della domanda di manleva nei confronti della ” Controparte_5 parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha correttamente valutato l'operatività della polizza in quanto a secondo rischio rispetto a quella contratta dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti presso la Controparte_5
e, comunque, omesso di pronunciarsi Controparte_7
20 sulla domanda di manleva proposta nei confronti del datore di lavoro CP_5
.
[...]
In particolare, evidenziava che il primo giudice nel motivare in relazione all'operatività della polizza stipulata dalla clinica nei seguenti termini “Posto che, come si è visto, la polizza
IR non è operativa per mancato superamento della franchigia contrattualmente prevista, la polizza dovrà intendersi a primo rischio” non aveva adeguatamente CP_2 apprezzato le proprie difese volte a ribadire l'operatività a secondo rischio della polizza sottoscritta dal Dr. rispetto a quella stipulata dalla Controparte_4 [...] con la Compagnia di Assicurazioni BERKSHIRE, inoltre Controparte_16 deduceva che con tali motivazioni il Tribunale aveva omesso di considerare che clausola relativa allo scoperto contrattuale contenuta nella polizza sottoscritta dalla CP_5
in favore dei propri dipendenti, che prevedeva uno scoperto contrattuale del
[...]
20% con il minimo assoluto di € 50.000,00, non era opponibile al dottor Controparte_4 avendo peraltro così motivato nella sentenza impugnata “L'eccezione svolta da IR, dunque, attiene alla fondatezza nel merito della domanda di garanzia e non alla astratta legittimazione passiva rispetto alla domanda di garanzia fondata sulla polizza. Ciò posto occorre analizzare le eccezioni sotto il profilo della operatività della polizza. Sul punto va considerato quanto contrattualmente pattuito in termini di franchigia (20% con un minimo di
€ 50.000 per singolo sinistro) e di franchigia aggregata annua. Atteso che il danno liquidato a favore del risulta ampiamente inferiore alla franchigia indicata per sinistro di € CP_3
50.000 e che la , a fronte di tale eccezione, non ha né allegato Controparte_5 né provato il superamento della franchigia aggregata annua, la domanda di garanzia va rigettata”.
Soggiungeva che i contratti collettivi di lavoro (art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale) prevedevano che: “Le strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante una polizza di assicurazioni adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa….”) evidenziando altresì che anche le disposizioni di legge (art. 5 della Legge n. 190 del 13.05.1985 secondo cui “..la stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi”) stabilivano precisi obblighi, disattesi dalla clinica, a carico delle strutture sanitarie in favore dei propri dipendenti soggetti al rischio di responsabilità professionale medica.
Deduceva inoltre che il Tribunale di Roma aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda
21 contenuta al punto 3) delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, in cui si chiedeva dichiararsi ed accertarsi “la in Controparte_5 personale del legale rappresentante pro-tempore tenuta a garantire, manlevare e/o tenere indenne il Dr. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse Controparte_4 derivargli in virtù della emananda sentenza e conseguentemente rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della (già Controparte_2 [...]
perché infondata sia in fatto che in diritto.”. Controparte_13
§ 9. - ha spiegato appello incidentale articolato in tre motivi. Controparte_3
§ 9.1 - Con il primo motivo intestato “Violazione di legge - violazione artt. 113, 114 e 115
c.p.c. pagina 12 capoverso 3, pagina 13 capoverso 1,2,3, pagina 14 capoverso 3,4 della sentenza impugnata – sulla quantificazione del danno occorso al sig. a. Controparte_3
Sul danno biologico – sulla CTU espletata.” l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è omesso di considerare che il c.t.u. inizialmente nello stimare il danno non patrimoniale biologico di natura permanente lo aveva quantificato in misura pari al 9% indi senza specifiche motivazioni aveva ridotto tale percentuale all'8%, quando il proprio c.t.p. aveva stimato il danno nel 25% tenuto conto del danno fisico e di quello psicologico, avendo subìto la protesizzazione della spalla.
Precisava inoltre che secondo la giurisprudenza il danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica comprendeva sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso, che la sofferenza soggettiva della persona danneggiata, pertanto, il danno andava personalizzato al caso di specie, tenendo in considerazione una pluralità di fattori, quali, a titolo esemplificativo l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione della invalidità, la percentuale di invalidità permanente accertata, la durata della malattia, e così via.
Deduceva che sul punto, (pag.13 secondo capoverso della sentenza impugnata e pag. 14 quarto capoverso sentenza impugnata) il Tribunale non aveva motivato i presupposti di calcolo con cui aveva quantificato il danno, né tanto meno aveva motivato la personalizzazione del danno, violando così gli artt.113,114 e 115 c.p.c..
Deduceva quanto al danno morale di aver sia con l'atto di citazione che con le memorie istruttorie specificatamente articolato la richiesta di specifici mezzi istruttori, non ammessi, con l'obiettivo di provare la sua mutata condizione di vita a seguito dell'intervento eseguito chiedendone pertanto l'ammissione.
§ 9.2 - Il secondo motivo attiene alla “Violazione di legge - violazione artt. 113, 114 e 115
c.p.c. pagina 16 capoverso 2 – sulla mancata valutazione dell'omesso consenso informato”.
Deduceva l'appellante che a differenza di quanto riportato dal Tribunale era stato leso il principio di autodeterminazione atteso che dall'omesso/incompleto consenso informato il paziente non aveva potuto nemmeno decidere se sottoporsi o meno all'intervento e/o valutare
22 altre possibili soluzioni chirurgiche e/o terapie e che dalla mancanza del consenso informato discendeva l'ulteriore violazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica agli artt. 13 e 32 II comma.
Precisava di aver evidenziato che i moduli del consenso informato sottoscritti erano diversi ed afferenti alle varie fasi della cura presso la ovvero: 1) Modulo consenso informato CP_5 relativo all'intervento chirurgico sottoscritto in data 02.09.2013 (allegato n. 5 fascicolo parte attrice cartella clinica ); 2) Modulo consenso informato relativo Controparte_5 all'anestesia dell'intervento chirurgico sottoscritto in data 02.09.2013 (allegato n. 5 fascicolo parte attrice cartella clinica;
3) Modulo consenso informato Controparte_5 relativo all'anestesia dell'intervento chirurgico sottoscritto in data 28.10.2013 (allegato n. 8 fascicolo parte attrice cartella clinica e che tali moduli, Controparte_5 ancorché sottoscritti omettevano completamente qualsiasi tipo di informazione circa almeno la possibilità di contrarre infezioni: nel modulo del consenso informato che si riferiva al primo intervento, 4.09.2013, non era indicata la patologia, non era indicato l'intervento chirurgico né tanto meno la terapia da seguire;
nel modulo del consenso informato relativo all'anestesia del 2.09.2013 e del 28.10.2013 non c'era nulla riguardo al consenso e non era indicata che tipo di anestesia sarebbe stata effettuata sulla persona del paziente. Evidenziava quindi che tali documenti non erano stati contestati dalle controparti né erano stati allegati ulteriori documenti capaci di provare la correttezza della procedura del consenso, aspetti non adeguatamente valutati dal c.t.u. nominato dal Tribunale.
Deduceva che a fronte di corrette e adeguate informazioni avrebbe potuto scegliere, prima dell'operazione un altro professionista e/o un'altra struttura per verificare l'esperibilità di altro tipo di intervento o addirittura scegliere di non effettuare nulla, viste le possibili complicazioni e che dall'omessa informazione discendevano due diversi tipi di danni, ovvero un danno alla salute che andava valutato in relazione alla eventuale situazione differenziale tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico del soggetto ed un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione che si concretizzava nella preclusione al paziente delle facoltà sia di prepararsi adeguatamente ad un evento imprevisto ed inaspettato sia di riflettere e di determinarsi successivamente ovvero di rivolgersi ad altro medico o altra struttura sanitaria.
Chiedeva pertanto il ristoro per tale voce di danno per l'importo di euro 30.000,00 o in diversa misura ritenuta di giustizia.
§ 9.3 - Con il terzo motivo intestato “Violazione di legge - violazione artt. 112 c.p.c. pagina
3 capoverso 1, pag. 19 dispositivo della sentenza impugnata – omessa pronuncia sul danno esistenziale richiesto dal sig. ” l'appellante ha censurato la mancata Controparte_3 liquidazione del danno cd. esistenziale su cui in Tribunale non si era pronunciato tenuto conto
23 anche della richiesta di ammissione di mezzi istruttori.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che sia i motivi dell'appello principale sia quelli dell'appello incidentale sono infondati.
§ 10.1 – Riguardo all'unico motivo dell'appello principale deve osservarsi che il Tribunale di
Roma, con motivazione esauriente e condivisibile, ha correttamente interpretato la clausola di operatività “a secondo rischio” contenuta nell'art.21 delle Condizioni di Assicurazione (CDA) della polizza (ex . CP_2 CP_10
Come infatti evidenziato nella sentenza impugnata, la polizza a secondo rischio presupponeva l'esistenza di una polizza a primo rischio valida ed operante che assicurava il medesimo rischio.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la polizza stipulata da a Controparte_7 favore della non era operativa a causa del mancato superamento Controparte_5 della franchigia prevista (20% con minimo di € 50.000), mentre il danno liquidato al paziente nel caso di specie è risultato inferiore a tale soglia.
Di conseguenza la polizza del medico non poteva che operare a primo rischio e, CP_2 pertanto, l'assicuratore doveva ritenersi tenuto all'indennizzo.
Del resto, l'interpretazione effettuata dal Tribunale risulta pienamente condivisibile alla luce dei criteri di ermeneutica contrattuale – tra cui quello di buona fede (art.1366 c.c.) - evidenziati dalla S.C. con pronuncia resa in medesimo ambito del presente giudizio (cfr.,
Cass.civ.n.30314/2019).
La S.C. con detta sentenza ha osservato che “questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v.
Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626). Va d'altro canto sottolineato che, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli
(quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass.,
24 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011,n. 11295; Cass.,
19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n.
11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale") si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n.
12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un.,
18/2/2010, n. 3947). Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass.,
19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.)”.
Ne consegue, quindi, la corretta applicazione della polizza da parte del primo CP_2
Giudice atteso che l'art.21 della polizza in questione recitava e disponeva che “resta inteso che in caso di non operatività dell'altra/e assicurazione/i, la presente polizza si intenderà operante a primo rischio”.
Dunque non meritano censura di sorta le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per accogliere la domanda di manleva del medico svolte nel seguente condivisibile passaggio:
“…quanto all'eccezione di operatività a secondo rischio va evidenziato che ai sensi dello stesso art. 21 delle CDA relative alla polizza dell' prodotte dalla , la CP_4 CP_2 polizza nel caso di specie non può intendersi "a secondo rischio", atteso che quest'ultima presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza valida ed operante. L'art. 21 richiamato, infatti, espressamente prevede che in caso di non operatività dell'altra assicurazione la polizza ora , si intenderà a primo CP_10 CP_2 rischio. Posto che, come si è visto, la polizza IR non è operativa per mancato superamento della franchigia contrattualmente prevista, la polizza dovrà intendersi CP_2
25 a primo rischio…” avendo quindi fatto il primo giudice buon governo dei principi in materia di ermeneutica contrattuale sopra evidenziati, non vertendosi neppure in ambito di opponibilità o meno della franchigia dell'altra polizza al medico, quanto come detto di corretta interpretazione della polizza ed applicazione in relazione all'altra assicurazione che comunque doveva essere presa in esame.
Quanto poi alla mancata applicazione da parte della clinica delle previsioni di legge e di quelle dei contratti collettivi, trattasi di questione che invero poteva essere sollevata esclusivamente dal sanitario non essendo ex art.81 c.p.c. legittimata a far valer nel processo diritti CP_2 altrui.
§ 10.2 – Passando all'esame dei motivi dell'appello incidentale quanto al primo relativo alla stima del danno non patrimoniale e morale (§ 9.1) deve osservarsi che lo stesso è infondato atteso che il c.t.u. nominato in primo grado ha dato una compiuta descrizione dei danni patiti dal paziente evidenziando che “Il Sig. destrimane, dell'altezza di cm. 171 Controparte_3
e del peso di Kg. 70, BMI 24.13, appare in buone condizioni generali con asse timico nella norma. L'e.o. dell'arto superiore dx evidenzia complesso cicatriziale irregolare, infossato a livello della regione deltoidea, moderata ipotonotrofia cingolare, deficit di circa 1/4 dei movimenti articolari della spalla in toto” quindi ha proceduto alla sua valutazione alla stregua dei criteri e bareme invalsi nella prassi medico-legale tratti dalla SIMLA evidenziando che
“In riferimento alla valutazione del danno temporaneo riteniamo congrui un periodo di giorni
45 (quarantacinque) di inabilità assoluta ed un periodo di giorni 35 ( trentacinque ) di inabilità relativa. Per ciò che concerne il danno permanente, valutiamo il danno complessivo derivante dalla riduzione funzionale (circa ¼ dei movimenti in toto) riportata dal periziato alla spalla dx conglobando in esso il danno rappresentato dalle componenti cicatriziali non precostituite. Facendo riferimento analogico-comparativo ai criteri proposti dalla CP_17
( che prevedono per la limitazione Controparte_18 globale della escursione articolare della spalla dx di 1/3 il barème del 9% stimiamo orientativamente il danno, con valutazione di tipo complessivo, nella misura dell'8 %.”.
Orbene le ragioni per cui il consulente è passato dal 9% all'8% risultano adeguatamente evidenziate stante la diversa limitazione articolare del di ¼ anziché di 1/3 abbinata CP_3 al valore del 9%, quanto poi alla diversa stima del danno pari al 25% effettuata dal consulente di parte deve osservarsi che nella relazione medico legale del c.t.p. non vi è alcun richiamo al bareme utilizzato per la stima del danno, inoltre non risultano osservazioni di sorta del c.t.p. alla relazione del c.t.u., infine quanto alla componente psicologica del danno, tanto negli atti di primo grado (citazione e prima memoria), quanto nella consulenza di parte, quanto nella documentazione medica, non vi sono elementi che possono confortare in maniera specifica la voce di danno invero genericamente prospettata in atti.
26 Medesime considerazioni debbono valere per la richiesta personalizzazione atteso che secondo Cass.civ.n.24471 del 2014 (e ss. conformi) in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, quali appunto rinvenibili nel caso di specie.
Quanto poi al danno morale deve osservarsi che è stato comunque condivisibilmente valutato dal primo giudice nel seguente passaggio “Non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass. n. 23469 del
28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale va liquidato mediante l'applicazione di un aumento nei limiti della disposizione di cui al co. 3 dell'art. 139 Cod.
Ass. Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. Il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di
"spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto nel caso di specie dell'iter clinico e delle terapie effettuate, della necessità di numerosi ricoveri e trattamenti. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno non patrimoniale comprensivo dell'aspetto di sofferenza interiore può essere liquidato nella somma di €
15.000” e quanto alla possibilità di diversa valutazione per il tramite delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado deve osservarsi che l'appellante non le ha affatto riproposte in maniera specifica in atto d'appello con conseguente inammissibilità dell'istanza in quanto non rispondente al grado di specificità prevista per l'atto d'appello ex art.342 c.p.c..
27 Deve infatti osservarsi - anche con riguardo ai successivi motivi dell'appello incidentale con cui si richiedono i mezzi di prova non ammessi in primo grado - che la difesa del ha CP_3 così formulato le proprie richieste in atto d'appello “In via istruttoria si chiede l'ammissione dei mezzi di prova già articolati nel primo grado di giudizio ed il rinnovo della CTU sulla persona del sig. per accertare la natura e l'entità dei danni subiti dalla Controparte_3 parte attrice, ivi compreso l'omesso consenso informato;
si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori già articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. punto 2 di primo grado”, orbene, trattasi di istanza generica per quanto osservato dalla S.C. con ordinanza n.16420 del 2023 per cui “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”.
Deve in ogni caso rilevarsi che anche i mezzi istruttori proposti in primo grado risultavano generici e affatto utili a valutazioni concernenti l'invocato danno morale, la lesione di diritto all'autodeterminazione sanitaria, il cd. danno esistenziale.
In particolare deve osservarsi che gli unici capitoli attinenti alle questioni oggetto di gravame di seguito trascritti, non consentivano affatto di pervenire a diverse valutazioni rispetto a quelle svolte dal Tribunale “12) Vero è che dopo l'intervento del 04.09.2013, dall'ottobre
2013 al gennaio 2015 il sig. ha subito altri interventi chirurgici alla spalla destra,
CP_3 lamentando in tutto il periodo suddetto un continuo stato di dolore alla spalla destra;
il sig. per il suddetto periodo ha avuto il braccio destro quasi totalmente immobilizzato;
CP_3 durante tutto il suddetto periodo promanava dalla ferita alla spalla destra del sig.
CP_3 un costante cattivo odore;
13) Vero è dalla data l'intervento del 04.09.2013, dell'ottobre 2013 sino al gennaio 2015 il sig. ha effettuato numerosi visite mediche, sia per controlli
CP_3 che per medicazioni della ferita alla spalla destra;
14) Vero è dalla data l'intervento del
04.09.2013, dell'ottobre 2013 sino al gennaio 2015 il sig. è stato limitato nelle sue CP_3 attività quotidiane a causa del braccio destro quasi immobilizzato, del dolore alla spalla destra e dal cattivo odore promanante dalla ferita alla medesima spalla destra”.
Ne consegue quindi che il motivo deve essere rigettato essendosi correttamente valutata la lesione da parte del c.t.u. con corretta successiva liquidazione da parte dal giudice di primo grado mediante applicazione dell'articolo 3 del D.L. 158/2012, convertito con legge 8/11/2012
n. 189 (c.d. Decreto Balduzzi) che in tema di responsabilità in ambito medico prevede che “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209”.
Quanto al danno al cd. consenso informato e quindi passando al secondo motivo (§ 9.2) deve osservarsi che l'attore in primo grado ha genericamente prospettato la lesione del consenso
28 informato con le seguenti deduzioni contenute in prima memora ex art.183 co.6 c.p.c. “Allo stato attuale, nonostante i convenuti asseriscano l'esattezza degli adempimenti relativi al consenso informato, nessun documento è stato allegato in atti capace di provare la correttezza della procedura del consenso. Al contrario sono stati già depositati i moduli del consenso informato sottoscritti dal sig. (allegati alle cartelle cliniche depositate in atti) che CP_3 attestano e fondano tutte le eccezioni e le conseguenti richieste di risarcimento del danno. Si ribadisce pertanto come sia stato omesso il cosiddetto “consenso informato”, ovvero quella serie di informazioni necessarie nel rapporto Medico/Paziente con le quali il Professionista
e/o l'Ente Ospedaliero stesso nell'esercizio della sua attività, portano a conoscenza del paziente sia le condizioni della sua patologia, ma anche e soprattutto, nell'ottica della terapia ritenuta più adatta, quali siano i possibili esiti, i tempi, i probabili postumi, le possibili complicazioni. Come già evidenziato il principio del consenso informato trova la sua ratio e fondamento negli artt. 30 e 32 del Codice Deontologico dei Medici ed è applicabile a tutti i tipi di attività medica, dalle più semplici alle più complesse, non essendo necessario solo ed esclusivamente nei casi di trattamenti obbligatori ex lege, ovvero nei casi in cui il paziente non sia in grado di prestare il proprio consenso;
inoltre come già eccepito con l'atto introduttivo la mancanza del consenso informato viola ulteriormente i principi sanciti dalla
Costituzione della Repubblica agli artt. 13 e 32 II comma, laddove, se il paziente non venisse informato sulla attività a cui deve essere sottoposto dal Medico si violerebbe il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà, oltre che naturalmente la sua libertà di autodeterminazione, espressione tipica della libertà personale. Si ribadisce pertanto che il Dott. e la sono Controparte_4 Controparte_5 responsabili nei confronti del sig. per aver omesso il consenso informato Controparte_3 nei suoi confronti ed a tale titolo si chiede quindi il risarcimento del danno nella misura di €
30.000,00 o nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito”.
Orbene trattasi di allegazioni del tutto generiche non essendosi minimamente prospettato che ove adeguatamente informato il paziente non si sarebbe sottoposto al trattamento chirurgico o avrebbe scelto altro medico o altra struttura o si sarebbe predisposto psicologicamente in maniera diversa all'attività medica.
Ne consegue quindi che anche tale motivo è infondato, non vertendosi in un danno “in re ipsa”.
Medesima genericità riguarda anche il terzo motivo d'appello (§ 9.3) atteso che secondo costante giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
29 Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi come nel caso di specie in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr., Cass.civ.n.28742/2018).
Nel caso in esame risultava oltretutto non compatibile un danno esistenziale con una lesione di modesta entità e di natura micro-permanente.
In conclusione, anche l'appello incidentale deve essere rigettato non essendovi necessità alcuna, in presenza di una relazione di c.t.u. adeguatamente motivata, di disporne il rinnovo
(cfr., Cass.civ.n.22799/2017).
§ 11. - Le spese di lite del grado possono trovare integrale compensazione tra tutte le parti in causa in ragione della reciproca soccombenza e considerato che la IR HA è stata evocata in giudizio ai fini della litis denutiatio non essendosi svolte domande nei suoi confronti.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni integralmente rigettate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 15.09.2020 e sull'appello Controparte_2 incidentale proposto da avverso la sentenza n.8685/2020 resa in data Controparte_3
16.06.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale di già . Controparte_1 Controparte_2
2) Rigetta l'appello incidentale di Controparte_3
3) Compensa integralmente le spese del grado tra tutte le parti in causa.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante principale già Controparte_1 Controparte_2
e dell'appellante incidentale
[...] Controparte_3
Roma, 22.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. AN RI
30
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. AN RI
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i già Controparte_1 Controparte_2
Avv. ALBERICI FABIO Presente
Appellato/i
Controparte_3
Avv. SANAPO FRANCESCO Presente
Controparte_4
Avv.
Controparte_5
Avv.
BERKSHIRE HATHAWAY Controparte_6
Avv. PESCATORI FRANCESCA Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
AN RI
CA d'AT
Assistente giudiziario 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. AN RI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Fabio
[...] P.IVA_2
Alberici che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_3 CodiceFiscale_1
RA PO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_7
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Francesca P.IVA_3
ES che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
2 Controparte_8
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8685/2020 resa in data 16.06.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 15.09.2020 ha Controparte_2 proposto appello contro la sentenza n.8685/2020 pubblicata in data 16.06.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.9813/2017, promosso da nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 [...]
, e Controparte_7 Controparte_5 Controparte_4
, avente ad oggetto responsabilità medica.
[...]
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. è pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente in una richiesta di condanna della e del dott. al risarcimento di Controparte_5 Controparte_4 danni patiti da in conseguenza dell'intervento chirurgico di UF e Controparte_3 acromionplastica decompressiva eseguito dal dott. presso la Controparte_4 [...]
in data 4.9.2013 e del successivo intervento del 29.10.2013 resosi Controparte_5 necessario per flogosi acuta della spalla dx da stafilococco aureus. Deduceva che a causa dell'infezione contratta in conseguenza dell'intervento chirurgico aveva riportato una artrite settica con gravi esiti invalidanti che avevano reso necessario un altro intervento chirurgico di impianto protesi spalla inversa eseguito presso altra struttura il 15.1.2015. Deduceva la violazione dell'obbligo di consenso informato sia in ordine al tipo di intervento e di anestesia effettuato che in ordine ai rischi infettivi dell'intervento. Lamentava che l'insorgenza dell'infezione era in sicuro nesso causale con l'intervento atteso che alla data del primo ricovero il non presentava alcuna infezione mentre a meno di un mese CP_3 dall'intervento il dott. già aveva prescritto terapia volta a fronteggiare Controparte_4
l'infezione riscontrata. Lamentava la inadeguata asepsi operatoria e deduceva che la suddetta condotta costituente responsabilità contrattuale per grave negligenza professionale del sanitario e della struttura avevano determinato danni biologici permanenti valutati in
25% di IP ed una ITA di gg 60 e ITP al 50% di gg 60 il tutto liquidabile in € 65.457,88 secondo
3 le Tabelle di liquidazione in uso presso il Tribunale di Roma, oltre al danno morale ed esistenziale per i rilevanti riflessi sulla vita quotidiana e familiare. Lamentava altresì di aver patito un danno non patrimoniale in conseguenza della violazione del consenso informato.
Concludeva chiedendo che accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del dott. e della sia in relazione all'intervento che alla CP_4 Controparte_9 violazione del consenso informato, i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni patiti e liquidati in complessivi € 95.457,88 oltre il danno morale ed esistenziale oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese. Con comparsa si costituiva
[...] contestando la fondatezza della domanda sia sotto il profilo della Controparte_4 responsabilità, insussistente stante la correttezza della propria condotta, sia della violazione del consenso informato attesa la compiuta esposizione di tutte le informazioni utili e necessarie. Evidenziava la non riconducibilità dell'insorgenza dell'infezione da stafilococco aureus alla sua condotta ed eccepiva il difetto di nesso di causalità tra i danni lamentati e gli interventi chirurgici eseguiti correttamente. Chiedeva in ogni caso chiamare in causa la al fine di essere garantito e manlevato in virtù di polizza assicurativa per la CP_10 responsabilità professionale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ovvero in via subordinata chiedeva limitarsi l'eventuale condanna all'effettivo danno causalmente riferibile alle prestazioni rese e dichiarare la tenuta alla manleva. Si costituiva CP_10 [...]
contestando la fondatezza della domanda sia sotto il profilo della Controparte_5 responsabilità, insussistente stante la correttezza della condotta dei sanitari, sia del nesso causale. Contestava poi la allegata violazione del consenso informato essendo stato il compiutamente informato in ordine a tutti i trattamenti. Contestava, infine i danni CP_3 lamentati anche nel quantum. Chiedeva poi di poter chiamare in causa la Controparte_11
per essere da questa garantito e manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda
[...] attrice in virtù di polizza per la responsabilità professionale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ovvero in via subordinata chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del dott. e dichiarare quest'ultimo tenuto a manlevare la struttura di quanto da questa CP_4 pagato a parte attrice ed in ogni caso dichiarare la IR HA tenuta a garantire la da tutte le avverse pretese. A seguito di chiamata in causa si Controparte_5 costituiva la – già eccependo l'inoperatività della polizza trattandosi di CP_2 CP_10 fatti dolosi in quanto posti in essere in difetto di consenso informato. Evidenziava, in ogni caso, l'operatività a secondo rischio della polizza contratta dall' n relazione a quella CP_4 obbligatoriamente stipulata dalla struttura in relazione anche ai fatti dei dipendenti quale era il sanitario all'epoca dei fatti. In relazione alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza evidenziando che trattandosi di infezione nosocomiale, unica responsabile poteva essere la struttura e non il sanitario. Contestava la violazione del diritto al consenso informato. In ogni
4 caso evidenziava che ai sensi del DL n. 263/2012, convertito nella L. n. 158/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), il medico rispondeva solo ed esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.
Deduceva l'insussistenza del nesso causale e contestava altresì il quantum della domanda risarcitoria. A seguito di chiamata in causa si costituiva la IR HA eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per essere il danno richiesto contenuto nello scoperto e nella franchigia aggregata annua previsti dalla polizza nonché per esclusione dall'oggetto dell'assicurazione della responsabilità individuale del medico libero professionista non dipendente della e dei danni da mancata acquisizione del consenso CP_5 informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza. In ogni caso chiedeva accertarsi il suo diritto di rivalsa nei confronti del sanitario ove venisse condannata a manlevare la struttura in conseguenza di condotte tenute dal sanitario. In relazione alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza nell'an e nel quantum chiedendone il rigetto.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Accoglie la domanda di CP_3
e per l'effetto condanna e
[...] Controparte_5 Controparte_4
in solido tra loro al risarcimento del danno liquidato nella complessiva somma di
[...]
€ 15.546,62 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
rigetta la domanda di
[...] nei confronti di IR HA Insurance ltd;
accoglie la domanda Controparte_5 di nei confronti di e per l'effetto la Controparte_4 Controparte_12 dichiara tenuta a manlevare e garantire in relazione a quanto Controparte_4 da quest'ultimo dovuto a parte attrice;
condanna e Controparte_5
in solido tra loro alla refusione delle spese processuali in favore Controparte_4 di che liquida in € 4.835 per compensi ed € 550 per spese oltre accessori Controparte_3 come per legge;
compensa le spese negli altri rapporti tra le parti in causa;
condanna
[...]
e in solido tra loro alla refusione Controparte_5 Controparte_4 delle spese di CTU.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato per quanto di rilevanza nel presente giudizio: “…Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria e del sanitario ivi operante debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio già le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n.
577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è
5 stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Di recente si è, peraltro chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017) ed ancora che
“nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704 del
15/02/2018. Nello stesso senso Cass. n. 26700 del 23/10/2018 ed ancora le recentissime Cass.
28991 e 28992 dell'11.11.2019). L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica-patologica. È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia. In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese nei confronti del dalla struttura convenuta e provare il nesso causale tra la CP_3 condotta ed il danno restando, invece, a carico della convenuta la prova che le medesime
6 prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che il danno è stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa. Per quanto, dunque, attiene al primo punto va rilevato che non è contestato ed è documentalmente provato che il venne sottoposto in data 4.9.2013 ad intervento CP_3 chirurgico di cuffioraffia e acromionplastica decompressiva ad opera del dott. CP_4 presso la , in data 7.10.2013 veniva visitato dal dott.
[...] Controparte_5 resso il suo studio e che in data 29.10.2013 veniva sottoposto ad ulteriore intervento CP_4 chirurgico di debridement presso la sempre ad opera del dott. Controparte_5
Sicché può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto avente ad oggetto CP_4 prestazioni sanitarie tra il ed i convenuti. Quanto al nesso causale va evidenziato CP_3 che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ciò posto ed applicando i suesposti principi all'odierna fattispecie le risultanze della espletata CTU inducono a ritenere sussistente il nesso causale tra l'insorgenza di infezione da stafilococco aureus e l'intervento chirurgico del settembre 2013. Ed infatti occorre considerare che il CTU nominato nel presente giudizio, a seguito di una approfondita disamina della documentazione medica prodotta in atti e con motivazione esaustiva che si ritiene di condividere pienamente, ha affermato che sussistono postumi diversi e maggiori in conseguenza di una artrite settica da infezione da stafilococco aureus contratta nel corso dell'intervento esigente innumerevoli cure mediche e chirurgiche ed intervento finale di artroprotesi. In particolare, dalla documentazione in atti emerge che già in data 7.10.13 quando il dott. Controparte_4 sottoponeva a visita il per ingravescenti algie a carico della spalla operata, veniva CP_3 riportata in anamnesi l'insorgenza dei sintomi a più di una settimana e si apprezzava fuoriuscita di materiale cencioso dalla ferita chirurgica. In data 28.10.13, poi, il CP_3 veniva nuovamente ricoverato presso la di Roma con diagnosi Controparte_5 di intolleranza a materiale di sutura cuffia dei rotatori a dx in pregresso intervento ed
7 infezione da Stafilococco aureo e sottoposto in data 29.10.13 ad intervento chirurgico di debridement. Sulla base di tali emergenze cliniche il CTU ritiene che il dato temporale sia
“perfettamente compatibile con la genesi ospedaliera della infezione in base ai parametri stabiliti dai CDC (Centers for Disease Control and Prevention) che indicano un periodo superiore ai 30 giorni dall'evento a rischio per il manifestarsi della infezione come criterio cronologico escludente l'origine ospedaliera della stessa. Il criterio cronologico risulta pertanto soddisfatto, come anche il criterio di esclusione di altre cause atteso che “a fronte dell'esistenza di un evento a rischio oggettivo ed inoppugnabile (ricovero ospedaliero + intervento chirurgico alla spalla dx), (abbiamo) un soggetto che risulta essere esente da significativi fattori predisponenti lo sviluppo di infezioni quali diabete, obesità, gravi deficit immunitari etc... e che non risulta abbia assunto nel mese successivo alla dimissione comportamenti favorenti lo sviluppo di infezioni e/o essere stato esposto a specifici episodi configuranti pericolo infettivo”. Sempre sotto il profilo causale occorre tener conto di quanto evidenziato dal CTU in ordine al criterio di idoneità causale atteso che il consulente chiarisce che “Se infatti ,come indicano ripetuti rapporti dei CDC, la maggior parte delle infezioni del sito chirurgico (peraltro proprio lo Stafilococco aureo è il germe statisticamente più isolato in area chirurgica e nella ferita chirurgica) derivano da contaminazioni avvenute in sala operatoria , la probabilità che, nel nostro caso , il fattore o i fattori contaminanti risiedano in un default igienico verificatosi nel corso delle articolate procedure che si svolgono a livello del tavolo operatorio e della zona ad esso adiacente e coinvolgenti più persone, diventa elevata”. In altri termini può dirsi provato che, mentre in data antecedente all'intervento del settembre 2013 il non era affetto da alcuna infezione, in seguito ed in conseguenza CP_3 del suddetto intervento ha contratto l'infezione da stafilococco aureo. Il CTU conclude pertanto affermando che “v'è nesso causale probabilistico tra l'intervento chirurgico effettuato il 04.09.13 e la complicanza infettiva che ha causato il danno al Sig. CP_3
. E' inoltre, provato in atti in base alla CTU svolta ed esaustivamente motivata sul
[...] punto, che l'artrite settica è stata responsabile dell'aggravamento del danno che a sua volta ha determinato la necessità di procedere all'impianto di una protesi della spalla.
Accertata la sussistenza del nesso causale e passando all'analisi del profilo della colpa sotto forma di negligente o imperita prestazione medica va evidenziato che dalla lettura della documentazione allegata come anche esaminata dal consulente emerge, da un lato, che sia la diagnosi che la scelta dell'intervento sono state corrette, dall'altro che “Il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica ma verosimilmente non in piena conformità alle procedure igieniche ad esse connesse”.
Quanto alla condotta relativa alla prevenzione e contrasto delle infezioni nosocomiali in
8 genere va, infatti, rilevato che, se da un lato risulta la somministrazione in fase peri- operatoria di idonea terapia antibiotica, dall'altro non vi è prova alcuna della adozione da parte della struttura convenuta di sistemi o procedure di prevenzione per la riduzione del fenomeno delle infezioni dei siti chirurgici. Non risulta, infatti, in alcun modo documentato quale strumentario è stato usato, a quale trattamento di sterilizzazione è stato sottoposto né
l'effettuazione e l'esito di controlli sulle sale operatorie. Quanto, infatti, alla documentazione depositata da (istruzioni tecniche per la gestione del reparto Controparte_5 operatorio e della sanificazione e disinfezioni ambienti) va evidenziato che, sebbene esse siano in astratto “adeguate alle norme UNI EN ISO 9001:2008 (ultimo aggiornamento
28.12.2016)” non vi è alcuna prova in odine alla adozione di detti strumenti di prevenzione in concreto. Allo stesso modo i parametri strumentali concernenti l'impostazione dei cicli di sterilizzazione (temperatura, tempo, pressione) relativi al giorno 4.09.13, benché corretti in relazione ad un imprecisato strumentario, nulla dicono in ordine alla situazione riscontrabile in sala operatoria il giorno dell'intervento. Atteso, peraltro, che – una volta accertata la sussistenza del nesso causale – gravava sulla struttura l'onere di dimostrare di avere diligentemente operato, sia sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico, sia sotto il profilo del trattamento terapeutico prescritto e somministrato al paziente dal personale medico, successivamente alla contrazione dell'infezione, il mancato raggiungimento della prova in ordine agli enunciati profili da parte della struttura sanitaria, ne comporta la responsabilità diretta nella causazione del danno a carico del Accertata dunque la CP_3 responsabilità della convenuta struttura, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dal alla luce della ormai consolidata interpretazione costituzionalmente CP_3 orientata dell'art. 2059 c.c. come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, e della conseguente bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c.). A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto-categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno
9 non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale 4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Le SU della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043, norma di rinvio che “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art.2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno- conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n.372/1994; S.u. n. 576, 581,
582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Peraltro, di recente la Suprema Corte ha chiarito che “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore
(cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o
10 modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto. Ne consegue che una volta correttamente inteso il danno biologico – secondo le indicazioni della medicina legale- quale “menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie” intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, deve ritenersi che il danno “dinamico-relazionale” altro non sia che la ordinaria compromissione delle attività quotidiane derivante dalla lesione alla salute, da ritenersi normale e indefettibile secondo l'id quod plerumque accidit, comprendendo dunque tutte quelle conseguenze dannose che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire. In tale ottica, dunque, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma a titolo di ristoro del danno biologico e di una ulteriore somma per il risarcimento del pregiudizio derivante alle attività quotidiane, personali e relazionali,
“indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale” . In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dal giudice di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata nella sua componente dinamico-relazionale solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale o eccezionali ed affatto peculiari. Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medicolegale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. (Cass. n. 901/2018 e Cass.
n. 7513/2018). Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale. All'esito della CTU le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della ampia motivazione a sostegno delle conclusioni, risulta accertato che a carico dell'attore, all'esito anche dei successivi interventi è residuato un danno permanente da riduzione della complessiva integrità psico-fisica valutabile nella misura dell'8%. Quanto ad un maggior periodo di inabilità temporanea il CTU determina in
45 giorni la ITA ed in giorni 35 la ITP al 50%. Quanto alla liquidazione del danno, occorre considerare che ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 158/2012, convertito con legge 8/11/2012 n.
189 (c.d. Decreto Balduzzi), in tema di responsabilità in ambito medico “Il danno biologico
11 conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Alla luce delle tabelle suddette applicabili ai procedimenti pendenti, dunque, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età del all'epoca dei fatti, è pari a complessivi € CP_3
9.781,01 per invalidità permanente € 2.137,05 per invalidità temporanea totale ed € 831,08 per invalidità temporanea parziale al 50% per un totale di € 12.749,14. Per quanto, invece, riguarda gli ulteriori danni non patrimoniali, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059
c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno- conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno , mediante l'espediente di definirlo in modo diverso anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost.. Non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass. n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass
12 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt.
138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"). Pertanto, nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale va liquidato mediante l'applicazione di un aumento nei limiti della disposizione di cui al co. 3 dell'art. 139 Cod. Ass. Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante
è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. Il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto nel caso di specie dell'iter clinico e delle terapie effettuate, della necessità di numerosi ricoveri e trattamenti. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno non patrimoniale comprensivo dell'aspetto di sofferenza interiore può essere liquidato nella somma di € 15.000. Non risultano, invece, provate le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di
“profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato” e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Quanto, poi, al lamentato danno da lesione del diritto alla autodeterminazione quale conseguenza della violazione dell'obbligo di raccogliere un valido consenso informato, va evidenziato quanto anche recentemente ribadito dalla Suprema
Corte con sentenza n. 28985 dell'11.11.2019: “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis, Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass.
13 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass. 7248/2018). Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omesso od insufficiente informazione: A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc": in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
- B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
- C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico,
a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
- D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: in tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto"; - E) Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti (come nel caso del tri-test eseguito su di una partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza alcuna, ulteriore indicazione circa l'esistenza di test assai più attendibili, quali l'amniocentesi, la villocentesi, la translucenza nucale): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile (giusta il già richiamato insegnamento del giudice delle leggi) qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente - salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Nel caso del va evidenziato che, benché i moduli di consenso informato risultino CP_3 generici ed inadeguati a fornire sufficienti informazioni in ordine al tipo di intervento, rischi e benefici, non è stato né allegato né provato che, ove informato con maggiore specificità, avrebbe rifiutato di sottoporsi allo stesso. La domanda sul punto va, pertanto, rigettata. Sulla somma complessivamente liquidata a titolo di danno non patrimoniale devalutata al
14 settembre 2013 di € 14.619,88 sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995
n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT per un totale ad oggi di € 15.546,62. Orbene, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità,
l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
Deriva, da quanto precede, che allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente a altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perché le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle "domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale
(diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello, né, a
15 maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità. Nel caso in esame a fronte della originaria domanda attorea di condanna della e dell' né la Controparte_5 CP_4 [...]
né l' hanno chiesto nei loro atti introduttivi né nelle memorie Controparte_5 CP_4 ex art. 183 c.p.c. accertarsi la percentuale di responsabilità ascrivibile a ciascuno essendosi entrambi limitati a dedurre l'infondatezza della domanda attorea nei loro confronti e la eventuale responsabilità esclusiva in capo all'altro. Va, peraltro, evidenziato che la causa della infezione nosocomiale può essere ricondotta a condotte imputabili sia alla clinica che al sanitario operatore. Passando all'esame delle domande di garanzie va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di IR HA per essere il danno richiesto contenuto nello scoperto e nella franchigia aggregata annua previsti dalla polizza nonché per esclusione dall'oggetto dell'assicurazione della responsabilità individuale del medico libero professionista non dipendente della e dei danni da mancata CP_5 acquisizione del consenso informato. La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste, infatti, nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. L'eccezione svolta da
IR, dunque, attiene alla fondatezza nel merito della domanda di garanzia e non alla astratta legittimazione passiva rispetto alla domanda di garanzia fondata sulla polizza. Ciò posto occorre analizzare le eccezioni sotto il profilo della operatività della polizza. Sul punto va considerato quanto contrattualmente pattuito in termini di franchigia (20% con un minimo di € 50.000 per singolo sinistro) e di franchigia aggregata annua. Atteso che il danno liquidato a favore del risulta ampiamente inferiore alla franchigia indicata per CP_3 sinistro di € 50.000 e che la , a fronte di tale eccezione, non ha Controparte_5 né allegato né provato il superamento della franchigia aggregata annua, la domanda di garanzia va rigettata. Passando all'esame della domanda di garanzia svolta dall' ei CP_4 confronti della va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inoperatività della Controparte_2 polizza in relazione a fatti dolosi dell'assicurato in considerazione del fatto che la carenza di un valido consenso informato non vale a tramutare l'illecito colposo in doloso una volta
16 escluso (anche perché da nessuno mai sostenuto o ipotizzato) che i convenuti abbiano intenzionalmente trasmesso l'infezione che ha cagionato le lesioni all'attore. Quanto all'eccezione di operatività a secondo rischio va evidenziato che ai sensi dello stesso art. 21 delle CDA relative alla polizza dell' prodotte dalla , la polizza nel caso di CP_4 CP_2 specie non può intendersi "a secondo rischio", atteso che quest'ultima presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza valida ed operante. L'art. 21 richiamato, infatti, espressamente prevede che in caso di non operatività dell'altra assicurazione la polizza ora , si intenderà a primo rischio. Posto che, come CP_10 CP_2 si è visto, la polizza IR non è operativa per mancato superamento della franchigia contrattualmente prevista, la polizza dovrà intendersi a primo rischio. La domanda CP_2 svolta dall' nei confronti di va, pertanto, accolta e va dichiarata CP_4 CP_2 CP_2 tenuta a manlevare l' di quanto questi sia tenuto a corrispondere all'attore. Le spese CP_4 di parte attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
e di in solido tra loro nella misura liquidata in Controparte_5 Controparte_4 dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra convenuti e terzi chiamati avendo il contenzioso tra dette parti ad oggetto mere questioni relative alla interpretazione di clausole contrattuali. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della e Controparte_5 Controparte_4 in solido.”.
[...]
§ 5. - Con l'atto di appello successivamente incorporata in Controparte_2
, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, nel merito, riformare la Sentenza definitiva n. 8685/2020 emessa in data 11.06.2020 nel giudizio avente
R.G.n.9813/2017 dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XIII, Giudice Unico Dr.ssa Vittoria
Amirante, pubblicata il successivo 16.06.2020, notificata in data 16.07.2020 e, in accoglimento del motivo di appello spiegato, e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare che polizza RC Professionale Carige n. 801138100 sottoscritta dal Dr. Controparte_4 opera a secondo rischio rispetto a quella contratta dal datore di lavoro
[...] [...]
presso la IR Hathaway International Insurance Limited - Controparte_5
Rappresentanza Generale per l'Italia in favore dei primi dipendenti. b) In subordine, dichiarare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore tenuta a garantire, manlevare e/o tenere indenne il Dr. Controparte_4 da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza e conseguentemente rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della (già perché Controparte_2 Controparte_13 infondata sia in fatto che in diritto. c) Voglia altresì la Ecc.ma Corte di Appello adita
17 condannare il Sig. alla restituzione della somma versata in suo favore dalla CP_3 in manleva del Dr. con espressa riserva di Controparte_2 Controparte_4 ripetizione qualora dovessero, in accoglimento del presente appello, risultare indebitamente percepite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado giudizio.”.
§ 6. - costituitosi con comparsa depositata il 13.11.2020 ha resistito al Controparte_3 gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, − Rigettare l'appello dalla
[...]
e tutte le domande in esso contenute;
In via subordinata, solo nella Controparte_2 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello della Voglia la Controparte_2
Corte di Appello adita condannare direttamente il Dott. e/o la Controparte_4 anche in solido tra loro alla restituzione di quanto già Controparte_5 percepito dal sig. direttamente dalla all'esito del Controparte_3 Controparte_12 giudizio di prime cure, in ogni caso tenere indenne il sig. da qualsiasi Controparte_3 richiesta economica derivante dall'eventuale accoglimento dell'appello principale;
− In via incidentale riformare la sentenza n. 8685/2020 del Tribunale Ordinario di Roma R.G.
9813/2017 pubblicata il 16.06.2020, limitatamente alle statuizioni sull'omesso consenso informato e sulla quantificazione e valutazione dei danni, in accoglimento di tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto, contrariis reiectis, − accertare e dichiarare l'omesso consenso informato da parte del dott. e della Controparte_4 Controparte_5 al sig. per l'intervento chirurgico avvenuto sulla persona di
[...] Controparte_3 quest'ultimo in data 04.09.2013; − accertare e dichiarare che l'entità dei danni subiti dal sig.
a seguito dell'intervento chirurgico del 04.09.2013 è maggiore a quanto Controparte_3 accertato nella sentenza n. 8685/2020 appellata del Tribunale Ordinario di Roma R.G.
9813/2017 per tutti i motivi di cui in narrativa;
− per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa, dott. e Controparte_4 Controparte_5
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. per tutti i
[...] Controparte_3 motivi sopra esposti, complessivamente valutati in € 79.911,26 oltre il danno morale ed esistenziale, già detratta la somma di € 15.546,62 percepita dal sig. Controparte_3 all'esito del giudizio di primo grado, o nella somma maggiore o minore che la Corte di
Appello adita riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione valutaria dalla data dell'evento lesivo sino al soddisfo. − Con conferma di tutte le altre statuizioni della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 8685/2020 emessa nel procedimento r.g.9813/2017; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, oltre spese di CTU del primo grado di giudizio”
§ 6.1 - costituitasi con comparsa Controparte_7 depositata il 31.12.2020 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia
18 la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Quanto all'appello principale, - in via preliminare in rito, ammettere il contraddittorio esclusivamente tra la Concludente IR e la convenuta chiamante
[...]
qualora quest'ultima ribadisse la domanda di manleva;
- in via principale Controparte_5 nel merito, respingere l'appello proposto da perché Controparte_2 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
- in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello di e di condanna della alla manleva del Controparte_2 Controparte_5 dott. riconosciuta l'esclusione dall'oggetto dell'assicurazione Controparte_4 ai sensi dell'art. 4 lett. g) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale della Polizza
Convenzione n. 2015RCG00076-640132 dei danni da mancata acquisizione del consenso informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza e/o ai sensi dell'art 3 Condizioni particolari della Polizza Convenzione n. 2015RCG00076-640132 della responsabilità individuale del dott. medico libero professionista, dichiarare Controparte_4
tenuta all'eventuale obbligo indennitario nei confronti della assicurata CP_14 CP_5 limitatamente alla porzione di concausa e responsabilità della Controparte_5
purchè l'attività sia stato svolta in conformità a quanto previsto dalla Normativa
[...]
Italiana ed Europea nel caso concreto applicabile e previo ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni previsti da tali normative e comunque entro il limite del massimale di €
5.000.000,00 della Polizza Convenzione n. 2015RCG00076-640132, al netto dello scoperto pari al 20% con importo minimo pari a € 50.000,00 e della franchigia aggregata annua pari a € 100.000,00, alla corresponsione diretta delle quali si chiede venga condannato l'Assicurato in ossequio ai termini di polizza;
- in via ulteriormente subordinata, laddove l'importo della predetta manleva venisse determina in misura inferiore alla percentuale di scoperto e alla franchigia aggregata annua, si chiede che la Controparte_5 sia condannata alla corresponsione diretta dello stesso;
. Quanto all'appello incidentale,
[...]
- in via preliminare di rito, ammettere il contraddittorio esclusivamente tra la Concludente
IR e la convenuta chiamante qualora quest'ultima Controparte_5 ribadisse la domanda di manleva;
- in via principale di merito, respingere l'appello incidentale proposto da perché infondato in fatto e in diritto, di Controparte_3 conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
- in via subordinata di merito, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di ulteriori danni in capo al Sig.
riconosciuta l'esclusione dall'oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'art. Controparte_3
4 lett. g) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale della Polizza Convenzione n.
19 2015RCG00076-640132 dei danni da mancata acquisizione del consenso informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza e/o ai sensi dell'art 3 Condizioni particolari della Polizza
Convenzione n. 2015RCG00076-640132 della responsabilità individuale del dott.
[...]
medico libero professionista, dichiarare tenuta all'eventuale Controparte_4 Parte_1 obbligo indennitario nei confronti della assicurata limitatamente alla porzione di CP_5 concausa e responsabilità della purchè l'attività sia stato Controparte_5 svolta in conformità a quanto previsto dalla Normativa Italiana ed Europea nel caso concreto applicabile e previo ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni previsti da tali normative e comunque entro il limite del massimale di € 5.000.000,00 della Polizza Convenzione n.
2015RCG00076-640132, al netto dello scoperto pari al 20% con importo minimo pari a €
50.000,00 e della franchigia aggregata annua pari a € 100.000,00, alla corresponsione diretta delle quali si chiede venga condannato l' in ossequio ai termini di polizza;
Parte_2
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità della per gli eventuali ulteriori danni che potranno essere accertati al CP_5
Sig. laddove i predetti danni venissero determinati in misura inferiore alla Controparte_3 percentuale di scoperto e alla franchigia aggregata annua, si chiede che la
[...] sia condannata alla corresponsione diretta degli stessi. - In ogni caso, con Controparte_5 vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
§ 7. - All'odierna udienza, nella contumacia di e Controparte_5 [...] che ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti, i difensori delle Controparte_15 parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in un unico motivo.
§ 8.1.- Con tale motivo intestato “Errato rigetto da parte del Giudice di primo grado delle difese svolte dalla oggi in Controparte_13 Controparte_2 merito alla operatività a secondo rischio della polizza sottoscritta dal Dr.
[...] rispetto a quella contratta dal datore di lavoro Controparte_4 CP_5
presso la IR con conseguente erroneità dell'obbligo indennitario di
[...] in favore del Dr. (pagina 18 Controparte_2 Controparte_4 della motivazione, capi 2 e 3 del dispositivo) per erronea violazione di legge e/o omessa valutazione della domanda di manleva nei confronti della ” Controparte_5 parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha correttamente valutato l'operatività della polizza in quanto a secondo rischio rispetto a quella contratta dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti presso la Controparte_5
e, comunque, omesso di pronunciarsi Controparte_7
20 sulla domanda di manleva proposta nei confronti del datore di lavoro CP_5
.
[...]
In particolare, evidenziava che il primo giudice nel motivare in relazione all'operatività della polizza stipulata dalla clinica nei seguenti termini “Posto che, come si è visto, la polizza
IR non è operativa per mancato superamento della franchigia contrattualmente prevista, la polizza dovrà intendersi a primo rischio” non aveva adeguatamente CP_2 apprezzato le proprie difese volte a ribadire l'operatività a secondo rischio della polizza sottoscritta dal Dr. rispetto a quella stipulata dalla Controparte_4 [...] con la Compagnia di Assicurazioni BERKSHIRE, inoltre Controparte_16 deduceva che con tali motivazioni il Tribunale aveva omesso di considerare che clausola relativa allo scoperto contrattuale contenuta nella polizza sottoscritta dalla CP_5
in favore dei propri dipendenti, che prevedeva uno scoperto contrattuale del
[...]
20% con il minimo assoluto di € 50.000,00, non era opponibile al dottor Controparte_4 avendo peraltro così motivato nella sentenza impugnata “L'eccezione svolta da IR, dunque, attiene alla fondatezza nel merito della domanda di garanzia e non alla astratta legittimazione passiva rispetto alla domanda di garanzia fondata sulla polizza. Ciò posto occorre analizzare le eccezioni sotto il profilo della operatività della polizza. Sul punto va considerato quanto contrattualmente pattuito in termini di franchigia (20% con un minimo di
€ 50.000 per singolo sinistro) e di franchigia aggregata annua. Atteso che il danno liquidato a favore del risulta ampiamente inferiore alla franchigia indicata per sinistro di € CP_3
50.000 e che la , a fronte di tale eccezione, non ha né allegato Controparte_5 né provato il superamento della franchigia aggregata annua, la domanda di garanzia va rigettata”.
Soggiungeva che i contratti collettivi di lavoro (art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale) prevedevano che: “Le strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante una polizza di assicurazioni adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa….”) evidenziando altresì che anche le disposizioni di legge (art. 5 della Legge n. 190 del 13.05.1985 secondo cui “..la stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi”) stabilivano precisi obblighi, disattesi dalla clinica, a carico delle strutture sanitarie in favore dei propri dipendenti soggetti al rischio di responsabilità professionale medica.
Deduceva inoltre che il Tribunale di Roma aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda
21 contenuta al punto 3) delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, in cui si chiedeva dichiararsi ed accertarsi “la in Controparte_5 personale del legale rappresentante pro-tempore tenuta a garantire, manlevare e/o tenere indenne il Dr. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse Controparte_4 derivargli in virtù della emananda sentenza e conseguentemente rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della (già Controparte_2 [...]
perché infondata sia in fatto che in diritto.”. Controparte_13
§ 9. - ha spiegato appello incidentale articolato in tre motivi. Controparte_3
§ 9.1 - Con il primo motivo intestato “Violazione di legge - violazione artt. 113, 114 e 115
c.p.c. pagina 12 capoverso 3, pagina 13 capoverso 1,2,3, pagina 14 capoverso 3,4 della sentenza impugnata – sulla quantificazione del danno occorso al sig. a. Controparte_3
Sul danno biologico – sulla CTU espletata.” l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è omesso di considerare che il c.t.u. inizialmente nello stimare il danno non patrimoniale biologico di natura permanente lo aveva quantificato in misura pari al 9% indi senza specifiche motivazioni aveva ridotto tale percentuale all'8%, quando il proprio c.t.p. aveva stimato il danno nel 25% tenuto conto del danno fisico e di quello psicologico, avendo subìto la protesizzazione della spalla.
Precisava inoltre che secondo la giurisprudenza il danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica comprendeva sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso, che la sofferenza soggettiva della persona danneggiata, pertanto, il danno andava personalizzato al caso di specie, tenendo in considerazione una pluralità di fattori, quali, a titolo esemplificativo l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione della invalidità, la percentuale di invalidità permanente accertata, la durata della malattia, e così via.
Deduceva che sul punto, (pag.13 secondo capoverso della sentenza impugnata e pag. 14 quarto capoverso sentenza impugnata) il Tribunale non aveva motivato i presupposti di calcolo con cui aveva quantificato il danno, né tanto meno aveva motivato la personalizzazione del danno, violando così gli artt.113,114 e 115 c.p.c..
Deduceva quanto al danno morale di aver sia con l'atto di citazione che con le memorie istruttorie specificatamente articolato la richiesta di specifici mezzi istruttori, non ammessi, con l'obiettivo di provare la sua mutata condizione di vita a seguito dell'intervento eseguito chiedendone pertanto l'ammissione.
§ 9.2 - Il secondo motivo attiene alla “Violazione di legge - violazione artt. 113, 114 e 115
c.p.c. pagina 16 capoverso 2 – sulla mancata valutazione dell'omesso consenso informato”.
Deduceva l'appellante che a differenza di quanto riportato dal Tribunale era stato leso il principio di autodeterminazione atteso che dall'omesso/incompleto consenso informato il paziente non aveva potuto nemmeno decidere se sottoporsi o meno all'intervento e/o valutare
22 altre possibili soluzioni chirurgiche e/o terapie e che dalla mancanza del consenso informato discendeva l'ulteriore violazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica agli artt. 13 e 32 II comma.
Precisava di aver evidenziato che i moduli del consenso informato sottoscritti erano diversi ed afferenti alle varie fasi della cura presso la ovvero: 1) Modulo consenso informato CP_5 relativo all'intervento chirurgico sottoscritto in data 02.09.2013 (allegato n. 5 fascicolo parte attrice cartella clinica ); 2) Modulo consenso informato relativo Controparte_5 all'anestesia dell'intervento chirurgico sottoscritto in data 02.09.2013 (allegato n. 5 fascicolo parte attrice cartella clinica;
3) Modulo consenso informato Controparte_5 relativo all'anestesia dell'intervento chirurgico sottoscritto in data 28.10.2013 (allegato n. 8 fascicolo parte attrice cartella clinica e che tali moduli, Controparte_5 ancorché sottoscritti omettevano completamente qualsiasi tipo di informazione circa almeno la possibilità di contrarre infezioni: nel modulo del consenso informato che si riferiva al primo intervento, 4.09.2013, non era indicata la patologia, non era indicato l'intervento chirurgico né tanto meno la terapia da seguire;
nel modulo del consenso informato relativo all'anestesia del 2.09.2013 e del 28.10.2013 non c'era nulla riguardo al consenso e non era indicata che tipo di anestesia sarebbe stata effettuata sulla persona del paziente. Evidenziava quindi che tali documenti non erano stati contestati dalle controparti né erano stati allegati ulteriori documenti capaci di provare la correttezza della procedura del consenso, aspetti non adeguatamente valutati dal c.t.u. nominato dal Tribunale.
Deduceva che a fronte di corrette e adeguate informazioni avrebbe potuto scegliere, prima dell'operazione un altro professionista e/o un'altra struttura per verificare l'esperibilità di altro tipo di intervento o addirittura scegliere di non effettuare nulla, viste le possibili complicazioni e che dall'omessa informazione discendevano due diversi tipi di danni, ovvero un danno alla salute che andava valutato in relazione alla eventuale situazione differenziale tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico del soggetto ed un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione che si concretizzava nella preclusione al paziente delle facoltà sia di prepararsi adeguatamente ad un evento imprevisto ed inaspettato sia di riflettere e di determinarsi successivamente ovvero di rivolgersi ad altro medico o altra struttura sanitaria.
Chiedeva pertanto il ristoro per tale voce di danno per l'importo di euro 30.000,00 o in diversa misura ritenuta di giustizia.
§ 9.3 - Con il terzo motivo intestato “Violazione di legge - violazione artt. 112 c.p.c. pagina
3 capoverso 1, pag. 19 dispositivo della sentenza impugnata – omessa pronuncia sul danno esistenziale richiesto dal sig. ” l'appellante ha censurato la mancata Controparte_3 liquidazione del danno cd. esistenziale su cui in Tribunale non si era pronunciato tenuto conto
23 anche della richiesta di ammissione di mezzi istruttori.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che sia i motivi dell'appello principale sia quelli dell'appello incidentale sono infondati.
§ 10.1 – Riguardo all'unico motivo dell'appello principale deve osservarsi che il Tribunale di
Roma, con motivazione esauriente e condivisibile, ha correttamente interpretato la clausola di operatività “a secondo rischio” contenuta nell'art.21 delle Condizioni di Assicurazione (CDA) della polizza (ex . CP_2 CP_10
Come infatti evidenziato nella sentenza impugnata, la polizza a secondo rischio presupponeva l'esistenza di una polizza a primo rischio valida ed operante che assicurava il medesimo rischio.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la polizza stipulata da a Controparte_7 favore della non era operativa a causa del mancato superamento Controparte_5 della franchigia prevista (20% con minimo di € 50.000), mentre il danno liquidato al paziente nel caso di specie è risultato inferiore a tale soglia.
Di conseguenza la polizza del medico non poteva che operare a primo rischio e, CP_2 pertanto, l'assicuratore doveva ritenersi tenuto all'indennizzo.
Del resto, l'interpretazione effettuata dal Tribunale risulta pienamente condivisibile alla luce dei criteri di ermeneutica contrattuale – tra cui quello di buona fede (art.1366 c.c.) - evidenziati dalla S.C. con pronuncia resa in medesimo ambito del presente giudizio (cfr.,
Cass.civ.n.30314/2019).
La S.C. con detta sentenza ha osservato che “questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v.
Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626). Va d'altro canto sottolineato che, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli
(quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass.,
24 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011,n. 11295; Cass.,
19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n.
11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale") si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n.
12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un.,
18/2/2010, n. 3947). Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass.,
19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.)”.
Ne consegue, quindi, la corretta applicazione della polizza da parte del primo CP_2
Giudice atteso che l'art.21 della polizza in questione recitava e disponeva che “resta inteso che in caso di non operatività dell'altra/e assicurazione/i, la presente polizza si intenderà operante a primo rischio”.
Dunque non meritano censura di sorta le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per accogliere la domanda di manleva del medico svolte nel seguente condivisibile passaggio:
“…quanto all'eccezione di operatività a secondo rischio va evidenziato che ai sensi dello stesso art. 21 delle CDA relative alla polizza dell' prodotte dalla , la CP_4 CP_2 polizza nel caso di specie non può intendersi "a secondo rischio", atteso che quest'ultima presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza valida ed operante. L'art. 21 richiamato, infatti, espressamente prevede che in caso di non operatività dell'altra assicurazione la polizza ora , si intenderà a primo CP_10 CP_2 rischio. Posto che, come si è visto, la polizza IR non è operativa per mancato superamento della franchigia contrattualmente prevista, la polizza dovrà intendersi CP_2
25 a primo rischio…” avendo quindi fatto il primo giudice buon governo dei principi in materia di ermeneutica contrattuale sopra evidenziati, non vertendosi neppure in ambito di opponibilità o meno della franchigia dell'altra polizza al medico, quanto come detto di corretta interpretazione della polizza ed applicazione in relazione all'altra assicurazione che comunque doveva essere presa in esame.
Quanto poi alla mancata applicazione da parte della clinica delle previsioni di legge e di quelle dei contratti collettivi, trattasi di questione che invero poteva essere sollevata esclusivamente dal sanitario non essendo ex art.81 c.p.c. legittimata a far valer nel processo diritti CP_2 altrui.
§ 10.2 – Passando all'esame dei motivi dell'appello incidentale quanto al primo relativo alla stima del danno non patrimoniale e morale (§ 9.1) deve osservarsi che lo stesso è infondato atteso che il c.t.u. nominato in primo grado ha dato una compiuta descrizione dei danni patiti dal paziente evidenziando che “Il Sig. destrimane, dell'altezza di cm. 171 Controparte_3
e del peso di Kg. 70, BMI 24.13, appare in buone condizioni generali con asse timico nella norma. L'e.o. dell'arto superiore dx evidenzia complesso cicatriziale irregolare, infossato a livello della regione deltoidea, moderata ipotonotrofia cingolare, deficit di circa 1/4 dei movimenti articolari della spalla in toto” quindi ha proceduto alla sua valutazione alla stregua dei criteri e bareme invalsi nella prassi medico-legale tratti dalla SIMLA evidenziando che
“In riferimento alla valutazione del danno temporaneo riteniamo congrui un periodo di giorni
45 (quarantacinque) di inabilità assoluta ed un periodo di giorni 35 ( trentacinque ) di inabilità relativa. Per ciò che concerne il danno permanente, valutiamo il danno complessivo derivante dalla riduzione funzionale (circa ¼ dei movimenti in toto) riportata dal periziato alla spalla dx conglobando in esso il danno rappresentato dalle componenti cicatriziali non precostituite. Facendo riferimento analogico-comparativo ai criteri proposti dalla CP_17
( che prevedono per la limitazione Controparte_18 globale della escursione articolare della spalla dx di 1/3 il barème del 9% stimiamo orientativamente il danno, con valutazione di tipo complessivo, nella misura dell'8 %.”.
Orbene le ragioni per cui il consulente è passato dal 9% all'8% risultano adeguatamente evidenziate stante la diversa limitazione articolare del di ¼ anziché di 1/3 abbinata CP_3 al valore del 9%, quanto poi alla diversa stima del danno pari al 25% effettuata dal consulente di parte deve osservarsi che nella relazione medico legale del c.t.p. non vi è alcun richiamo al bareme utilizzato per la stima del danno, inoltre non risultano osservazioni di sorta del c.t.p. alla relazione del c.t.u., infine quanto alla componente psicologica del danno, tanto negli atti di primo grado (citazione e prima memoria), quanto nella consulenza di parte, quanto nella documentazione medica, non vi sono elementi che possono confortare in maniera specifica la voce di danno invero genericamente prospettata in atti.
26 Medesime considerazioni debbono valere per la richiesta personalizzazione atteso che secondo Cass.civ.n.24471 del 2014 (e ss. conformi) in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, quali appunto rinvenibili nel caso di specie.
Quanto poi al danno morale deve osservarsi che è stato comunque condivisibilmente valutato dal primo giudice nel seguente passaggio “Non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass. n. 23469 del
28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale va liquidato mediante l'applicazione di un aumento nei limiti della disposizione di cui al co. 3 dell'art. 139 Cod.
Ass. Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. Il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di
"spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto nel caso di specie dell'iter clinico e delle terapie effettuate, della necessità di numerosi ricoveri e trattamenti. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno non patrimoniale comprensivo dell'aspetto di sofferenza interiore può essere liquidato nella somma di €
15.000” e quanto alla possibilità di diversa valutazione per il tramite delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado deve osservarsi che l'appellante non le ha affatto riproposte in maniera specifica in atto d'appello con conseguente inammissibilità dell'istanza in quanto non rispondente al grado di specificità prevista per l'atto d'appello ex art.342 c.p.c..
27 Deve infatti osservarsi - anche con riguardo ai successivi motivi dell'appello incidentale con cui si richiedono i mezzi di prova non ammessi in primo grado - che la difesa del ha CP_3 così formulato le proprie richieste in atto d'appello “In via istruttoria si chiede l'ammissione dei mezzi di prova già articolati nel primo grado di giudizio ed il rinnovo della CTU sulla persona del sig. per accertare la natura e l'entità dei danni subiti dalla Controparte_3 parte attrice, ivi compreso l'omesso consenso informato;
si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori già articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. punto 2 di primo grado”, orbene, trattasi di istanza generica per quanto osservato dalla S.C. con ordinanza n.16420 del 2023 per cui “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”.
Deve in ogni caso rilevarsi che anche i mezzi istruttori proposti in primo grado risultavano generici e affatto utili a valutazioni concernenti l'invocato danno morale, la lesione di diritto all'autodeterminazione sanitaria, il cd. danno esistenziale.
In particolare deve osservarsi che gli unici capitoli attinenti alle questioni oggetto di gravame di seguito trascritti, non consentivano affatto di pervenire a diverse valutazioni rispetto a quelle svolte dal Tribunale “12) Vero è che dopo l'intervento del 04.09.2013, dall'ottobre
2013 al gennaio 2015 il sig. ha subito altri interventi chirurgici alla spalla destra,
CP_3 lamentando in tutto il periodo suddetto un continuo stato di dolore alla spalla destra;
il sig. per il suddetto periodo ha avuto il braccio destro quasi totalmente immobilizzato;
CP_3 durante tutto il suddetto periodo promanava dalla ferita alla spalla destra del sig.
CP_3 un costante cattivo odore;
13) Vero è dalla data l'intervento del 04.09.2013, dell'ottobre 2013 sino al gennaio 2015 il sig. ha effettuato numerosi visite mediche, sia per controlli
CP_3 che per medicazioni della ferita alla spalla destra;
14) Vero è dalla data l'intervento del
04.09.2013, dell'ottobre 2013 sino al gennaio 2015 il sig. è stato limitato nelle sue CP_3 attività quotidiane a causa del braccio destro quasi immobilizzato, del dolore alla spalla destra e dal cattivo odore promanante dalla ferita alla medesima spalla destra”.
Ne consegue quindi che il motivo deve essere rigettato essendosi correttamente valutata la lesione da parte del c.t.u. con corretta successiva liquidazione da parte dal giudice di primo grado mediante applicazione dell'articolo 3 del D.L. 158/2012, convertito con legge 8/11/2012
n. 189 (c.d. Decreto Balduzzi) che in tema di responsabilità in ambito medico prevede che “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209”.
Quanto al danno al cd. consenso informato e quindi passando al secondo motivo (§ 9.2) deve osservarsi che l'attore in primo grado ha genericamente prospettato la lesione del consenso
28 informato con le seguenti deduzioni contenute in prima memora ex art.183 co.6 c.p.c. “Allo stato attuale, nonostante i convenuti asseriscano l'esattezza degli adempimenti relativi al consenso informato, nessun documento è stato allegato in atti capace di provare la correttezza della procedura del consenso. Al contrario sono stati già depositati i moduli del consenso informato sottoscritti dal sig. (allegati alle cartelle cliniche depositate in atti) che CP_3 attestano e fondano tutte le eccezioni e le conseguenti richieste di risarcimento del danno. Si ribadisce pertanto come sia stato omesso il cosiddetto “consenso informato”, ovvero quella serie di informazioni necessarie nel rapporto Medico/Paziente con le quali il Professionista
e/o l'Ente Ospedaliero stesso nell'esercizio della sua attività, portano a conoscenza del paziente sia le condizioni della sua patologia, ma anche e soprattutto, nell'ottica della terapia ritenuta più adatta, quali siano i possibili esiti, i tempi, i probabili postumi, le possibili complicazioni. Come già evidenziato il principio del consenso informato trova la sua ratio e fondamento negli artt. 30 e 32 del Codice Deontologico dei Medici ed è applicabile a tutti i tipi di attività medica, dalle più semplici alle più complesse, non essendo necessario solo ed esclusivamente nei casi di trattamenti obbligatori ex lege, ovvero nei casi in cui il paziente non sia in grado di prestare il proprio consenso;
inoltre come già eccepito con l'atto introduttivo la mancanza del consenso informato viola ulteriormente i principi sanciti dalla
Costituzione della Repubblica agli artt. 13 e 32 II comma, laddove, se il paziente non venisse informato sulla attività a cui deve essere sottoposto dal Medico si violerebbe il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà, oltre che naturalmente la sua libertà di autodeterminazione, espressione tipica della libertà personale. Si ribadisce pertanto che il Dott. e la sono Controparte_4 Controparte_5 responsabili nei confronti del sig. per aver omesso il consenso informato Controparte_3 nei suoi confronti ed a tale titolo si chiede quindi il risarcimento del danno nella misura di €
30.000,00 o nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito”.
Orbene trattasi di allegazioni del tutto generiche non essendosi minimamente prospettato che ove adeguatamente informato il paziente non si sarebbe sottoposto al trattamento chirurgico o avrebbe scelto altro medico o altra struttura o si sarebbe predisposto psicologicamente in maniera diversa all'attività medica.
Ne consegue quindi che anche tale motivo è infondato, non vertendosi in un danno “in re ipsa”.
Medesima genericità riguarda anche il terzo motivo d'appello (§ 9.3) atteso che secondo costante giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
29 Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi come nel caso di specie in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr., Cass.civ.n.28742/2018).
Nel caso in esame risultava oltretutto non compatibile un danno esistenziale con una lesione di modesta entità e di natura micro-permanente.
In conclusione, anche l'appello incidentale deve essere rigettato non essendovi necessità alcuna, in presenza di una relazione di c.t.u. adeguatamente motivata, di disporne il rinnovo
(cfr., Cass.civ.n.22799/2017).
§ 11. - Le spese di lite del grado possono trovare integrale compensazione tra tutte le parti in causa in ragione della reciproca soccombenza e considerato che la IR HA è stata evocata in giudizio ai fini della litis denutiatio non essendosi svolte domande nei suoi confronti.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni integralmente rigettate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 15.09.2020 e sull'appello Controparte_2 incidentale proposto da avverso la sentenza n.8685/2020 resa in data Controparte_3
16.06.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale di già . Controparte_1 Controparte_2
2) Rigetta l'appello incidentale di Controparte_3
3) Compensa integralmente le spese del grado tra tutte le parti in causa.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante principale già Controparte_1 Controparte_2
e dell'appellante incidentale
[...] Controparte_3
Roma, 22.10.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. AN RI
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