Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 2
L'attestazione dell'imprenditore o della societa', richiesta dall'art. 3, tredicesimo comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1995 n. 17, circa l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, ai fini dell'applicazione delle deduzioni previste per l'imposta locale sui redditi, si pone come "condizione" necessaria per poter usufruire delle stesse, non essendo sufficiente il mero possesso di quei requisiti. Per l'operativita' dell'attestazione e' indispensabile una specifica sottoscrizione del contribuente, non essendo sufficiente la generica sottoscrizione in calce alla dichiarazione dei redditi, poiche' l'attestazione, anche se materialmente inserita all'interno di detta dichiarazione, costituisce un atto autonomo, con il quale il contribuente assume la responsabilita' (sotto pena delle sanzioni penali comminate dal comma quattordicesimo del medesimo art. 3 circa la sussistenza delle qualita' personali e professionali cui la legge ricollega il diritto alle deduzioni fiscali, e la sottoscrizione e' appunto il modo in cui si manifesta tale assunzione di responsabilita' (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha escluso che potessero riconoscersi le deduzioni - pur in presenza dei requisiti per ottenerle - in un caso, nel quale il contribuente aveva omesso di sottoscrivere l'apposito riquadro inerente l'attestazione, contenuto nella dichiarazione dei redditi, pur avendo sottoscritto quest'ultima). * Massima tratta dal CED della Cassazione.
L'attestazione dell'imprenditore o della società, richiesta dall'art. 3, tredicesimo comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1995 n. 17, circa l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, ai fini dell'applicazione delle deduzioni previste per l'imposta locale sui redditi, si pone come "condizione" necessaria per poter usufruire delle stesse, non essendo sufficiente il mero possesso di quei requisiti. Per l'operatività dell'attestazione è indispensabile una specifica sottoscrizione del contribuente, non essendo sufficiente la generica sottoscrizione in calce alla dichiarazione dei redditi, poiché l'attestazione, anche se materialmente inserita all'interno di detta dichiarazione, costituisce un atto autonomo, con il quale il contribuente assume la responsabilità (sotto pena delle sanzioni penali comminate dal comma quattordicesimo del medesimo art. 3 circa la sussistenza delle qualità personali e professionali cui la legge ricollega il diritto alle deduzioni fiscali, e la sottoscrizione è appunto il modo in cui si manifesta tale assunzione di responsabilità (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha escluso che potessero riconoscersi le deduzioni - pur in presenza dei requisiti per ottenerle - in un caso, nel quale il contribuente aveva omesso di sottoscrivere l'apposito riquadro inerente l'attestazione, contenuto nella dichiarazione dei redditi, pur avendo sottoscritto quest'ultima).
Commentario • 1
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. BUOZZI 68, presso l'avvocato L. GAGLIARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO PENTERICCI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 211/96 della Commissione Tributaria Regionale di ANCONA, depositata il 13/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 30.9.1993 NT MI proponeva ricorso alla commissione tributaria di I grado di Macerata avverso l'avviso di accertamento, notificatogli dall'ufficio imposte dirette di Recanati, con il quale gli era stato negato il riconoscimento delle deduzioni previste, ai fini dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1985, dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 e dall'art. 13 della legge 19 marzo 1983 n. 72, per l'omessa sottoscrizione dell'attestazione relativa all'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
Il ricorso veniva rigettato e la decisione era confermata, con sentenza 2-13.12.1996, dalla commissione tributaria regionale di Ancona, la quale osservava come la sottoscrizione dell'attestazione costituisse presupposto indispensabile per usufruire delle deduzioni previste dalla legge, rappresentando l'assunzione di responsabilità del contribuente circa la veridicità della dichiarata sussistenza dei requisiti prescritti.
Avverso tale sentenza propone ricorso NT MI. Resiste con controricorso l'amministrazione finanziaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due motivi il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 3, comma 13, del d.l. 19.12.1984 n. 853 (convertito nella legge 17.2.1985 n. 17), lamenta che i giudici tributari abbiano fatto dipendere il negato riconoscimento delle deduzioni dalla mera mancata firma in un riquadro inserito all'interno della dichiarazione dei redditi, peraltro regolarmente sottoscritta in calce nella sua interezza.
Afferma il proprio diritto, in quanto artigiano, ad usufruire delle deduzioni previste dalla legge, come attestato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui depositata ed ingiustificatamente trascurata dai giudici tributari. Le censure sono infondate.
Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del d.l. 19.12.1984 n. 853, convertito nella legge 17.2.1985 n. 17, "le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, e nell'art. 13 della L. 19 marzo 1983 n. 72,
si applicano a condizione che l'imprenditore o la società attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge."
L'attestazione dell'imprenditore si pone, quindi, come "condizione" necessaria per poter usufruire delle deduzioni, rappresentando la personale assunzione di responsabilità del contribuente circa la sussistenza delle qualità personali e professionali cui la legge ricollega il diritto alle deduzioni fiscali.
E l'essenzialità dell'attestazione personale è confermata dal successivo comma 14 dello stesso art. 3 d.l. 853/1984, che prevede sanzioni penali per la falsità dell'attestazione stessa: sanzioni giustificate proprio dalla personale assunzione di responsabilità del contribuente, da cui la legge fa direttamente dipendere la fruibilità delle deduzioni.
Questa essendo la valenza dell'attestazione, deve necessariamente ritenersi indispensabile per la sua operatività la sottoscrizione del contribuente, con la quale si manifesta l'assunzione di responsabilità prevista dalla legge. Nè questa essenziale assunzione di responsabilità può considerarsi fungibile con altro adempimento, in particolare con la sottoscrizione in calce al complesso della dichiarazione, che non appare idonea a sostituire la specifica attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la fruibilità delle deduzioni, richiesta dal citato art. 3, comma 13, del d.l. n. 853/1984. L'attestazione, infatti, anche se materialmente inserita all'interno della dichiarazione dei redditi, costituisce atto autonomo, diverso per contenuto e finalità rispetto agli altri adempimenti, inteso a manifestare, in via esclusiva e senza equipollenti, l'assunzione di responsabilità voluta dal legislatore. In difetto, pertanto, della sottoscrizione di tale specifica attestazione, correttamente i giudici tributari hanno affermato l'insussistenza del diritto alle deduzioni, non essendo stata espressa con le modalità indicate dalla legge la personale assunzione di responsabilità del contribuente circa il possesso dei requisiti richiesti.
Nè il possesso dei requisiti suddetti può essere validamente dimostrato nel corso del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie (donde l'infondatezza anche del secondo motivo di censura), dipendendo il mancato riconoscimento delle deduzioni dal difetto della specifica attestazione, qualificata dalla legge come "condizione" essenziale per la fruibilità delle deduzioni, e non dall'esito dell'indagine circa la sussistenza o meno dei requisiti prescritti.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Sono ravvisabili giusti motivi, in considerazione delle ragioni della decisione, per compensare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999