Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 5561
CASS
Sentenza 7 giugno 1999

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L'attestazione dell'imprenditore o della societa', richiesta dall'art. 3, tredicesimo comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1995 n. 17, circa l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, ai fini dell'applicazione delle deduzioni previste per l'imposta locale sui redditi, si pone come "condizione" necessaria per poter usufruire delle stesse, non essendo sufficiente il mero possesso di quei requisiti. Per l'operativita' dell'attestazione e' indispensabile una specifica sottoscrizione del contribuente, non essendo sufficiente la generica sottoscrizione in calce alla dichiarazione dei redditi, poiche' l'attestazione, anche se materialmente inserita all'interno di detta dichiarazione, costituisce un atto autonomo, con il quale il contribuente assume la responsabilita' (sotto pena delle sanzioni penali comminate dal comma quattordicesimo del medesimo art. 3 circa la sussistenza delle qualita' personali e professionali cui la legge ricollega il diritto alle deduzioni fiscali, e la sottoscrizione e' appunto il modo in cui si manifesta tale assunzione di responsabilita' (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha escluso che potessero riconoscersi le deduzioni - pur in presenza dei requisiti per ottenerle - in un caso, nel quale il contribuente aveva omesso di sottoscrivere l'apposito riquadro inerente l'attestazione, contenuto nella dichiarazione dei redditi, pur avendo sottoscritto quest'ultima). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'attestazione dell'imprenditore o della società, richiesta dall'art. 3, tredicesimo comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1995 n. 17, circa l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, ai fini dell'applicazione delle deduzioni previste per l'imposta locale sui redditi, si pone come "condizione" necessaria per poter usufruire delle stesse, non essendo sufficiente il mero possesso di quei requisiti. Per l'operatività dell'attestazione è indispensabile una specifica sottoscrizione del contribuente, non essendo sufficiente la generica sottoscrizione in calce alla dichiarazione dei redditi, poiché l'attestazione, anche se materialmente inserita all'interno di detta dichiarazione, costituisce un atto autonomo, con il quale il contribuente assume la responsabilità (sotto pena delle sanzioni penali comminate dal comma quattordicesimo del medesimo art. 3 circa la sussistenza delle qualità personali e professionali cui la legge ricollega il diritto alle deduzioni fiscali, e la sottoscrizione è appunto il modo in cui si manifesta tale assunzione di responsabilità (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha escluso che potessero riconoscersi le deduzioni - pur in presenza dei requisiti per ottenerle - in un caso, nel quale il contribuente aveva omesso di sottoscrivere l'apposito riquadro inerente l'attestazione, contenuto nella dichiarazione dei redditi, pur avendo sottoscritto quest'ultima).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 5561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5561
Data del deposito : 7 giugno 1999
Fonte ufficiale :

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