Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5261 del 2024, proposto da
-OMISSIS- quale genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Ilvetti, Raffaele Pacilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio eletto presso lo studio Carolina Fanni in Napoli, p.zza Municipio, p.zzo San Giacomo;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, per un numero di ore settimanali adeguate alla sua patologia psico-fisica, previa impugnazione degli atti prodromici e di quelli successivi, quali il provvedimento di certificazione ed attestazione rilasciato dalla Scuola in data 16.10.2024 – prot. -OMISSIS- e consegnato alla ricorrente in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Napoli e Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, nella suindicata qualità, espone che il figlio minore -OMISSIS-, a causa della patologia clinica di cui è affetto, ha la necessità di essere seguito, oltre che da un insegnante di sostegno in deroga, anche e soprattutto da un assistente specializzato all’autonomia;
la Commissione medica dell’ASL Napoli 2 Nord – Distretto -OMISSIS-, ha, infatti, confermato la patologia sofferta dal piccolo -OMISSIS-e, oltre a certificare la necessità di un sostegno scolastico con “rapporto in deroga per gravità”, ha certificato anche la necessità (laddove non autonomo) di un assistente specialistico, da richiedere al competente Ente
Locale.
Lamenta, quindi, la ricorrente che l’Istituto scolastico frequentato dal minore, pur avendo inoltrato domanda telematica al Comune di Napoli, al fine di richiedere l’assistente specialistico, nella specie uno psicologo, non ha ancora redatto il PEI, per il corrente anno scolastico; non sarebbe, pertanto,
ancora specificato né il numero delle ore di assistenza specialistica, necessarie per il minore, né la specifica figura professionale, da affiancare all’alunno.
La ricorrente chiede, quindi, ordinarsi al Comune di Napoli di provvedere ad assegnare al minore -OMISSIS- l’assistente specialistico, per un numero di ore adeguato alla sua patologia e comunque ordinarsi, alla Scuola, di procedere alla formulazione del PEI.
Con ordinanza del 27.11.2024 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ritenendo il ricorso, prima facie, assistito dal prescritto fumus boni iuris: il minore -OMISSIS-, infatti, per l’anno scolastico 2024/2025, non usufruisce di alcuna assistenza specialistica all’autonomia, come certificato nel provvedimento, emesso e rilasciato dalla Scuola in data 16.10.2024 – prot. -OMISSIS-, prodotto in atti.
Il Tribunale ha, quindi, ordinato alla Amministrazione Scolastica ed al Comune di Napoli di adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, e tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, i provvedimenti, ivi compresa, per la Scuola, l’approvazione del P.E.I. a.s. 2024/2025, necessari a garantire, all’alunno, la presenza dell’assistente specialistico, per il corrente anno scolastico 2024/2025, per il massimo delle ore consentite; rinviando, per la verifica delle sopravvenienze, alla camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Con memoria del 27.04.2025, la ricorrente ha dichiarato che il Comune di Napoli ha ottemperato a quanto ordinato nell’ordinanza cautelare. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna delle resistenti in solido, o per quanto di dovuta competenza, alla
refusione delle spese di lite, attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
Alla camera di consiglio del 30.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato in parte improcedibile, essendo venuto meno l’interesse alla sua decisione.
È documentato, in atti, che il Comune ha eseguito l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, assegnando al minore la figura dell’assistente specialistico richiesta.
La regolazione delle spese segue, infine, la soccombenza virtuale del Comune, con liquidazione contenuta nel dispositivo ed attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto richiesta. Tali spese vanno poste a carico del Comune soccombente in quanto è documentato in atti che l’Istituto scolastico frequentato dal minore, già nel PEI redatto in data 19 aprile 2024, aveva riconosciute come necessarie, in sede di proposta per il corrente anno scolastico, n. 18 ore di assistenza specialistica per il minore. Tanto giustifica la compensazione delle spese di lite, quanto al Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite, ciascuno in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta.
Spese compensate, quanto al Ministero dell’Istruzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.