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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 06/12/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.278 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 278 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 08 ottobre 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Flaminia n. 122, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Lucrezia Bonomi
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ovest n.68, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Pasquale Marra.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. -Modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 ritualmente notificato, il sig. CP_2
esponeva:
[...] - di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Controparte_1
data 25.07.2004, a Mombaroccio (PU), dal quale, in data 24.11.2004 è nato il figlio;
Per_1
- che il Tribunale di Pesaro omologava con decreto Cron. n. 1714 del
23.03.2009 nel procedimento iscritto al n. r.g. 336/09 la separazione tra i coniugi e successivamente, in data 15/11/2023, il medesimo Tribunale, nel procedimento iscritto al n.
R.G. 3247/2013, pronunciava la sentenza n. 285/2014 dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. In particolare per quanto di attiene le condizioni economiche inerenti alla prole è stato statuito quanto richiesto e segnatamente:
- a) “A titolo di concorso nel mantenimento di , il Sig. verserà Per_ Parte_1
alla Sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto CP_1
corrente di quest'ultima, la somma di € 150, da rivalutarsi annualmente secondo IS .
- b) Il Sig. corrisponderà il 50% della retta della scuola elementare, Parte_1
della retta del pulmino, della retta per la scuola di arti marziali, delle spese scolastiche e delle spese mediche, ed in ogni caso per tutte le spese straordinarie in genere relative a
.” Per_
- che a modifica della sentenza n. 285/2014, su domanda delle parti, in data
15/04/2019, veniva disposta dal Tribunale di Pesaro la rideterminazione dell'assegno di mantenimento versato dal padre in favore del figlio nella misura di € 200,00 CP_3
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici IS ferma la ripartizione delle spese stroaordinarie come indicate in ricorso nella misura del 50%;
- che il figlio terminato il ciclo scolastico delle scuole di secondo grado Per_1
presso l'istituto Itis di Urbino e raggiunta la maggiore età, ha espresso la volontà di non proseguire gli studi tanto che dal Luglio 2023 e sino a Gennaio 2024, ha svolto attività lavorativa, con regolare contratto part – time, alle dipendenze dell'attività di ristorazione denominata “La Cucina di Tati di LI ZI;
che la predetta attività è proseguita e viene a tutt'oggi svolta da in qualità di socio, dal mese di Febbraio del Controparte_3
corrente anno;
- che ià da fine anno 2023 non vive più con la madre ma Controparte_3
presso un immobile di proprietà del Sig. ZI LI, compagno della Sig.ra CP_1
sito in Urbino (PU) Via Bocca Trabaria Ovest 123, circostanza che renderebbe ancor
[...]
più iniquo l'obbligo da parte del ricorrente di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
l'assegno di mantenimento per il figlio. Sulla base di tali argomentazioni, con vittoria di spese e compensi del giudizio, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: modificare le condizioni in punto all'assegno a titolo di mantenimento per il figlio e delle spese straordinarie e conseguentemente Per_
esonerare il Sig. dall'obbligo del pagamento dei predetti oneri Parte_1
economici. Restano confermate le altre condizioni previste negli atti precedenti e non espressamente modificate con le presenti richieste”.
Con memoria del 30 luglio 2024 si costituiva in giudizio la sig.ra he Controparte_1
contestava la ricostruzione dei fatti per come rappresentata dal ricorrente e deduceva:
-che il giovane non vive da solo ma coabita ancora con le due sorelle minori e la Per_1
madre, odierna resistente, in un modesto immobile sito in Urbino loc.Tufo Via Bocca
Trabaria Ovest n.68 e condotto in locazione al canone mensile di euro 350,00;
- che il sig. LI, per agevolare il ragazzo, gli ha solo concesso gratuitamente l'uso di un appartamentino onde potersi incontrare sporadicamente all'occorrenza con gli amici, tanto che anche le utenze del piccolo locale continuano a essere pagate dal proprietario
LI, intestatario dei relativi contratti;
-che non possiede neppure una autovettura, utilizzando, all'occorrenza, quella in uso Per_1
alla madre o quella del socio LI.
- che nel 2023, il figlio ha deciso, di entrare nel mondo del lavoro e subito, nel luglio 2023,
è stato assunto, con la qualifica di operaio al 3 livello, con contratto part-time per tre ore giornaliere e a termine per tre mesi, dalla ditta individuale la Cucina di Taty di LI
ZI (attuale compagno della madre); il rapporto di lavoro, prolungato di ulteriori tre mesi si è interrotto nel gennaio 2024; nel corso del rapporto, durato dunque dal mese di luglio 2023 al mese di gennaio 2024, il ragazzo ha percepito uno stipendio mensile di circa
500\600 euro;
- in data 25 gennaio 2024 il giovane è divenuto socio nella costituenda società “la Per_1
Cucina di Taty SNC di LI ZI & C”, unitamente alla madre, a LI ZI
e a tale ma attualmente non si è possibile stabilire quando e se vi saranno Persona_2
utili da distribuire alla fine dell'anno commerciale.
- che il giovane non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi non Per_1
percependo, allo stato, alcuno stipendio;
Sulla base di tali argomentazioni, domandava il rigetto della domanda di controparte.:
*****
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 cpc, all' udienza dell'08/10/2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti raggiungevano un accordo, precisando le conclusioni nei seguenti termini: “il sig. corrisponderà, a far data Parte_1
dal mese di novembre del corrente anno, un assegno di euro 200,00, rivalutato come per legge, fino al mese di aprile 2025 direttamente al figlio maggiorenne su conto corrente Per_
intestato a quest'ultimo, oltre i rimanenti arretrati, con esonero dal pagamento delle spese straordinarie. Spese di lite compensate”.
La causa veniva quindi posta in decisione.
****
Le condizioni pattuite dalle parti all'udienza del giorno 08/10/2024 a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 285/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro in relazione al mantenimento del figlio appaiono rispondenti all'interesse di CP_3
quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 285/2024 emessa in data 25 marzo 2014 dal Tribunale di Pesaro, dispone in conformità a quanto indicato dalle parti all'udienza dell' 08/10/2024 e riportato in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 3.12.2024
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 278 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 08 ottobre 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Flaminia n. 122, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Lucrezia Bonomi
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ovest n.68, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Pasquale Marra.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. -Modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 ritualmente notificato, il sig. CP_2
esponeva:
[...] - di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Controparte_1
data 25.07.2004, a Mombaroccio (PU), dal quale, in data 24.11.2004 è nato il figlio;
Per_1
- che il Tribunale di Pesaro omologava con decreto Cron. n. 1714 del
23.03.2009 nel procedimento iscritto al n. r.g. 336/09 la separazione tra i coniugi e successivamente, in data 15/11/2023, il medesimo Tribunale, nel procedimento iscritto al n.
R.G. 3247/2013, pronunciava la sentenza n. 285/2014 dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. In particolare per quanto di attiene le condizioni economiche inerenti alla prole è stato statuito quanto richiesto e segnatamente:
- a) “A titolo di concorso nel mantenimento di , il Sig. verserà Per_ Parte_1
alla Sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto CP_1
corrente di quest'ultima, la somma di € 150, da rivalutarsi annualmente secondo IS .
- b) Il Sig. corrisponderà il 50% della retta della scuola elementare, Parte_1
della retta del pulmino, della retta per la scuola di arti marziali, delle spese scolastiche e delle spese mediche, ed in ogni caso per tutte le spese straordinarie in genere relative a
.” Per_
- che a modifica della sentenza n. 285/2014, su domanda delle parti, in data
15/04/2019, veniva disposta dal Tribunale di Pesaro la rideterminazione dell'assegno di mantenimento versato dal padre in favore del figlio nella misura di € 200,00 CP_3
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici IS ferma la ripartizione delle spese stroaordinarie come indicate in ricorso nella misura del 50%;
- che il figlio terminato il ciclo scolastico delle scuole di secondo grado Per_1
presso l'istituto Itis di Urbino e raggiunta la maggiore età, ha espresso la volontà di non proseguire gli studi tanto che dal Luglio 2023 e sino a Gennaio 2024, ha svolto attività lavorativa, con regolare contratto part – time, alle dipendenze dell'attività di ristorazione denominata “La Cucina di Tati di LI ZI;
che la predetta attività è proseguita e viene a tutt'oggi svolta da in qualità di socio, dal mese di Febbraio del Controparte_3
corrente anno;
- che ià da fine anno 2023 non vive più con la madre ma Controparte_3
presso un immobile di proprietà del Sig. ZI LI, compagno della Sig.ra CP_1
sito in Urbino (PU) Via Bocca Trabaria Ovest 123, circostanza che renderebbe ancor
[...]
più iniquo l'obbligo da parte del ricorrente di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
l'assegno di mantenimento per il figlio. Sulla base di tali argomentazioni, con vittoria di spese e compensi del giudizio, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: modificare le condizioni in punto all'assegno a titolo di mantenimento per il figlio e delle spese straordinarie e conseguentemente Per_
esonerare il Sig. dall'obbligo del pagamento dei predetti oneri Parte_1
economici. Restano confermate le altre condizioni previste negli atti precedenti e non espressamente modificate con le presenti richieste”.
Con memoria del 30 luglio 2024 si costituiva in giudizio la sig.ra he Controparte_1
contestava la ricostruzione dei fatti per come rappresentata dal ricorrente e deduceva:
-che il giovane non vive da solo ma coabita ancora con le due sorelle minori e la Per_1
madre, odierna resistente, in un modesto immobile sito in Urbino loc.Tufo Via Bocca
Trabaria Ovest n.68 e condotto in locazione al canone mensile di euro 350,00;
- che il sig. LI, per agevolare il ragazzo, gli ha solo concesso gratuitamente l'uso di un appartamentino onde potersi incontrare sporadicamente all'occorrenza con gli amici, tanto che anche le utenze del piccolo locale continuano a essere pagate dal proprietario
LI, intestatario dei relativi contratti;
-che non possiede neppure una autovettura, utilizzando, all'occorrenza, quella in uso Per_1
alla madre o quella del socio LI.
- che nel 2023, il figlio ha deciso, di entrare nel mondo del lavoro e subito, nel luglio 2023,
è stato assunto, con la qualifica di operaio al 3 livello, con contratto part-time per tre ore giornaliere e a termine per tre mesi, dalla ditta individuale la Cucina di Taty di LI
ZI (attuale compagno della madre); il rapporto di lavoro, prolungato di ulteriori tre mesi si è interrotto nel gennaio 2024; nel corso del rapporto, durato dunque dal mese di luglio 2023 al mese di gennaio 2024, il ragazzo ha percepito uno stipendio mensile di circa
500\600 euro;
- in data 25 gennaio 2024 il giovane è divenuto socio nella costituenda società “la Per_1
Cucina di Taty SNC di LI ZI & C”, unitamente alla madre, a LI ZI
e a tale ma attualmente non si è possibile stabilire quando e se vi saranno Persona_2
utili da distribuire alla fine dell'anno commerciale.
- che il giovane non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi non Per_1
percependo, allo stato, alcuno stipendio;
Sulla base di tali argomentazioni, domandava il rigetto della domanda di controparte.:
*****
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 cpc, all' udienza dell'08/10/2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti raggiungevano un accordo, precisando le conclusioni nei seguenti termini: “il sig. corrisponderà, a far data Parte_1
dal mese di novembre del corrente anno, un assegno di euro 200,00, rivalutato come per legge, fino al mese di aprile 2025 direttamente al figlio maggiorenne su conto corrente Per_
intestato a quest'ultimo, oltre i rimanenti arretrati, con esonero dal pagamento delle spese straordinarie. Spese di lite compensate”.
La causa veniva quindi posta in decisione.
****
Le condizioni pattuite dalle parti all'udienza del giorno 08/10/2024 a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 285/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro in relazione al mantenimento del figlio appaiono rispondenti all'interesse di CP_3
quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 285/2024 emessa in data 25 marzo 2014 dal Tribunale di Pesaro, dispone in conformità a quanto indicato dalle parti all'udienza dell' 08/10/2024 e riportato in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 3.12.2024
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone