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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
2. dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
3. dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.10.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3140/21 RG sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se medesimo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio come in atti;
appellante E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Giovanna Sereno con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55; appellato FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.11.2021, impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, n. 349\2021 del 4.05.2021, con cui, ritenuta legittima e fondata la pretesa dell' relativa ai contributi della gestione separata per l'anno 2011, CP_1 dichiarava non maturata la prescrizione quinquennale del credito (decorrente dal termine previsto per i versamenti fissato al 16.6.2012 e prorogato per l'anno 2011 al 9.7.2012), ritenuto lo stesso sospeso in ragione della mancata compilazione del quadro RR da parte del , dovendosi considerare Parte_1 dunque tempestivo l'avviso bonario inviato dall' solo in data 26.9.2018. Per CP_1
l'effetto confermava l'atto consequenziale all'iscrizione, cioè l'Avviso di Addebito n. 312 2018 00027766 09 000 notificato il 18.1.2019, a mezzo del quale l' richiedeva il versamento della somma di euro 3.895,54, opposto con il CP_1 ricorso introduttivo. L'appellante proponeva gravame sostenendo la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e dell'avviso di addebito. In particolare, sosteneva l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva dichiarato che non era decorsa la prescrizione della pretesa, ritenendo che il termine prescrizionale rimanesse sospeso nell'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di mancata compilazione del quadro RR che, costituendo ipotesi di occultamento doloso del credito, giustifica ex art. 2941 n.8 c.c. la sospensione della prescrizione e l'irrogazione delle sanzioni nella misura applicata. Concludeva per la modifica della sentenza e l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. Si costituiva l' appellato che, eccepito il divieto di formulazione di CP_1 allegazioni nuove in appello, concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese del grado. All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
****** L'appello è fondato. Sulla specifica questione di merito oggetto del presente gravame (riguardante diverse categorie di professionisti, quali avvocati, praticanti avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, che svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo) è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 18/12/2017 n.30344, 32166/2018, 32167/2018 e, con specifico riferimento alla categoria degli avvocati, le sentenze n.2019/519 e 2019/3799), che ha fatto il punto della situazione ed alle cui convincenti argomentazioni questo collegio si è già adeguato. Tuttavia, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il rilievo assorbente della prescrizione induce ad esaminare tale questione con priorità rispetto a quella dell'obbligo di iscrizione e dei vizi procedurali della riscossione. Il Tribunale ha invero esattamente argomentato nella individuazione del termine a quo per il calcolo del decorso della prescrizione. In linea generale, non vi è dubbio sull'applicazione del termine quinquennale;
questione controversa è, invece, l'individuazione del dies a quo di decorrenza dello stesso. La Suprema Corte ha precisato che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018, n. 19403 del 2019, n. 1557 del 2020). Dunque, sulla questione dell'individuazione del momento iniziale cui ancorare la decorrenza del termine quinquennale di legge, su cui vi è stato, in passato, contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, a partire dall'arresto compiuto da Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018 n. 27950, appare ormai risolto sulla base di condivisibili riflessioni che hanno dato luogo al formarsi di un orientamento ormai consolidato, cui anche questo Collegio ritiene di dare continuità (cfr., da ultimo, Cass. ord. 7379/2022; Cass. ord. 19403/2019; Cass. ord. 4329/2019). Le argomentazioni della Suprema Corte muovono dal rilievo che, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, ovvero dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). Deve aversi riguardo, quindi, alla regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nessun rilievo però può essere riconosciuto al differente termine previsto dall'art. 17 D.P.R. 435/2001 per l'adempimento con la maggiorazione dello 0,40%. La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva” (Cfr. Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019 e n. 21472 del 2020). Per la determinazione del termine in esame vanno dunque considerate le date di cui al D.P.C.M. relativo all'annualità di riferimento, tenuto conto che “secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame” in cui era emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 (Cfr. Cass. n. 32452 del 2021). In particolare, per i redditi del 2011, il D.P.C.M. del 6.6.2012 pubblicato in G.U. n. 135 del 12 giugno 2012 ha previsto che con la proroga il saldo è fissato alla data del 09.07.2012. Sull'applicazione della norma in relazione all'anno 2009, con ragionamento ovviamente estensibile agli anni successivi, è, di recente, intervenuta la Suprema Corte che ha chiarito: “il citato D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il (OMISSIS), che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il (OMISSIS), senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal (OMISSIS) al (OMISSIS), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal (OMISSIS): detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, lett. a), irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Ne' può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 e ss.” (Cass. n. 18380/2022). Deve pertanto concludersi, che il termine prescrizionale qui di interesse abbia preso a decorrere dal 9 luglio 2012.
Il Tribunale, tuttavia, seguendo il ragionamento dell' , ha ritenuto CP_1 rilevante la circostanza della mancata compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco, invocando di conseguenza la sospensione del termine prescrizionale ex art. 2948, n. 8, c.c., giacché, a dire dell'Istituto, tale ipotesi integrerebbe una condotta dolosa di occultamento. L'assunto non è condivisibile ed il motivo di gravame articolato sul punto dall'appellante deve essere accolto. Osserva la Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che, affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione, ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. n. 19240/2013); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obbiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni, e non solo una mera difficoltà (ex multis, Cass. n. 19640/2018; n. 21567/2014; n. 1222/2004). Deve, dunque, escludersi che possa stabilirsi un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass. n. 7254/2021); si tratta, invece, di un accertamento di fatto, da compiersi sulla base delle allegazioni e delle risultanze probatorie, riservato al giudice del merito (Cass. n. 35364/2022; n. 6677/2019). Nel caso di specie, premesso che l'originario ricorrente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all' di previdenza di verificare agevolmente il regolare CP_1 versamento dei contributi, deve escludersi che egli abbia fatto ciò al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' , CP_1 considerata, innanzi tutto, la controversa risoluzione della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in esame per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi, questione risolta solo da recenti interventi della Suprema Corte (in particolare, Cass. civ., sez. lav., 23.01.2018, n. 1643 e, per quanto riguarda specificamente gli obblighi gravanti sugli avvocati, Cass. civ., sez. lav., 17/12/2018, n. 32608). Per contro, non appare ravvisabile alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito, avendo l'Istituto il potere di effettuare operazioni di verifica ad “incrocio” di banche dati, ossia le proprie e quelle del Fisco, e, quindi, di riscontrare la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione;
né può tacersi la rilevanza dei profili di evidenza esterna, anche formale, della professione forense (come, in primis, l'iscrizione all'albo), che ulteriormente appaiono escludere quella impossibilità di verifica di cui si è detto (in termini, Cass. civ. sez. VI, ord., 3 novembre 2022 n. 32424). In definitiva, ad avviso del Collegio, l' era ben in grado di accertare il CP_1 proprio credito sulla base della sola dichiarazione fiscale, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR. Deve, pertanto, affermarsi, riformandosi sul punto la sentenza di primo grado, che, non operando alcuna sospensione della prescrizione e non avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito vantato dall'Istituto nei confronti dell'odierno appellante per l'anno 2011 si è estinto per prescrizione prima della notifica dell'avviso di iscrizione alla Gestione Separata. Infatti, all'epoca della comunicazione all'appellante dell'iscrizione alla gestione separata, avvenuta con avviso bonario in data 26.8.2017, la pretesa era ormai prescritta. Ne consegue che debbano dichiararsi non dovuti dall'appellante i contributi di cui all'avviso di addebito opposto in primo grado, restando l'appellante altresì esonerato dal pagamento delle sanzioni civili di cui all'avviso di addebito opposto. La complessità dell'intera a questione trattata, compreso il dirimente profilo della decorrenza del termine prescrizionale, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuti dall'appellante i contributi di cui all'avviso di addebito opposto in primo grado, restando l'appellante altresì esonerato dal pagamento delle sanzioni civili di cui all'avviso di addebito opposto;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli in data 2.10.2024 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr.ssa Carmen Lombardi
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
2. dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
3. dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.10.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3140/21 RG sez. lav., vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se medesimo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio come in atti;
appellante E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Giovanna Sereno con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55; appellato FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.11.2021, impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, n. 349\2021 del 4.05.2021, con cui, ritenuta legittima e fondata la pretesa dell' relativa ai contributi della gestione separata per l'anno 2011, CP_1 dichiarava non maturata la prescrizione quinquennale del credito (decorrente dal termine previsto per i versamenti fissato al 16.6.2012 e prorogato per l'anno 2011 al 9.7.2012), ritenuto lo stesso sospeso in ragione della mancata compilazione del quadro RR da parte del , dovendosi considerare Parte_1 dunque tempestivo l'avviso bonario inviato dall' solo in data 26.9.2018. Per CP_1
l'effetto confermava l'atto consequenziale all'iscrizione, cioè l'Avviso di Addebito n. 312 2018 00027766 09 000 notificato il 18.1.2019, a mezzo del quale l' richiedeva il versamento della somma di euro 3.895,54, opposto con il CP_1 ricorso introduttivo. L'appellante proponeva gravame sostenendo la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e dell'avviso di addebito. In particolare, sosteneva l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva dichiarato che non era decorsa la prescrizione della pretesa, ritenendo che il termine prescrizionale rimanesse sospeso nell'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di mancata compilazione del quadro RR che, costituendo ipotesi di occultamento doloso del credito, giustifica ex art. 2941 n.8 c.c. la sospensione della prescrizione e l'irrogazione delle sanzioni nella misura applicata. Concludeva per la modifica della sentenza e l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. Si costituiva l' appellato che, eccepito il divieto di formulazione di CP_1 allegazioni nuove in appello, concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese del grado. All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
****** L'appello è fondato. Sulla specifica questione di merito oggetto del presente gravame (riguardante diverse categorie di professionisti, quali avvocati, praticanti avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, che svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo) è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 18/12/2017 n.30344, 32166/2018, 32167/2018 e, con specifico riferimento alla categoria degli avvocati, le sentenze n.2019/519 e 2019/3799), che ha fatto il punto della situazione ed alle cui convincenti argomentazioni questo collegio si è già adeguato. Tuttavia, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il rilievo assorbente della prescrizione induce ad esaminare tale questione con priorità rispetto a quella dell'obbligo di iscrizione e dei vizi procedurali della riscossione. Il Tribunale ha invero esattamente argomentato nella individuazione del termine a quo per il calcolo del decorso della prescrizione. In linea generale, non vi è dubbio sull'applicazione del termine quinquennale;
questione controversa è, invece, l'individuazione del dies a quo di decorrenza dello stesso. La Suprema Corte ha precisato che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018, n. 19403 del 2019, n. 1557 del 2020). Dunque, sulla questione dell'individuazione del momento iniziale cui ancorare la decorrenza del termine quinquennale di legge, su cui vi è stato, in passato, contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, a partire dall'arresto compiuto da Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018 n. 27950, appare ormai risolto sulla base di condivisibili riflessioni che hanno dato luogo al formarsi di un orientamento ormai consolidato, cui anche questo Collegio ritiene di dare continuità (cfr., da ultimo, Cass. ord. 7379/2022; Cass. ord. 19403/2019; Cass. ord. 4329/2019). Le argomentazioni della Suprema Corte muovono dal rilievo che, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, ovvero dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). Deve aversi riguardo, quindi, alla regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nessun rilievo però può essere riconosciuto al differente termine previsto dall'art. 17 D.P.R. 435/2001 per l'adempimento con la maggiorazione dello 0,40%. La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva” (Cfr. Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019 e n. 21472 del 2020). Per la determinazione del termine in esame vanno dunque considerate le date di cui al D.P.C.M. relativo all'annualità di riferimento, tenuto conto che “secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame” in cui era emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 (Cfr. Cass. n. 32452 del 2021). In particolare, per i redditi del 2011, il D.P.C.M. del 6.6.2012 pubblicato in G.U. n. 135 del 12 giugno 2012 ha previsto che con la proroga il saldo è fissato alla data del 09.07.2012. Sull'applicazione della norma in relazione all'anno 2009, con ragionamento ovviamente estensibile agli anni successivi, è, di recente, intervenuta la Suprema Corte che ha chiarito: “il citato D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il (OMISSIS), che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il (OMISSIS), senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal (OMISSIS) al (OMISSIS), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal (OMISSIS): detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, lett. a), irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Ne' può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 e ss.” (Cass. n. 18380/2022). Deve pertanto concludersi, che il termine prescrizionale qui di interesse abbia preso a decorrere dal 9 luglio 2012.
Il Tribunale, tuttavia, seguendo il ragionamento dell' , ha ritenuto CP_1 rilevante la circostanza della mancata compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco, invocando di conseguenza la sospensione del termine prescrizionale ex art. 2948, n. 8, c.c., giacché, a dire dell'Istituto, tale ipotesi integrerebbe una condotta dolosa di occultamento. L'assunto non è condivisibile ed il motivo di gravame articolato sul punto dall'appellante deve essere accolto. Osserva la Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che, affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione, ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. n. 19240/2013); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obbiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni, e non solo una mera difficoltà (ex multis, Cass. n. 19640/2018; n. 21567/2014; n. 1222/2004). Deve, dunque, escludersi che possa stabilirsi un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass. n. 7254/2021); si tratta, invece, di un accertamento di fatto, da compiersi sulla base delle allegazioni e delle risultanze probatorie, riservato al giudice del merito (Cass. n. 35364/2022; n. 6677/2019). Nel caso di specie, premesso che l'originario ricorrente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all' di previdenza di verificare agevolmente il regolare CP_1 versamento dei contributi, deve escludersi che egli abbia fatto ciò al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' , CP_1 considerata, innanzi tutto, la controversa risoluzione della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in esame per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi, questione risolta solo da recenti interventi della Suprema Corte (in particolare, Cass. civ., sez. lav., 23.01.2018, n. 1643 e, per quanto riguarda specificamente gli obblighi gravanti sugli avvocati, Cass. civ., sez. lav., 17/12/2018, n. 32608). Per contro, non appare ravvisabile alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito, avendo l'Istituto il potere di effettuare operazioni di verifica ad “incrocio” di banche dati, ossia le proprie e quelle del Fisco, e, quindi, di riscontrare la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione;
né può tacersi la rilevanza dei profili di evidenza esterna, anche formale, della professione forense (come, in primis, l'iscrizione all'albo), che ulteriormente appaiono escludere quella impossibilità di verifica di cui si è detto (in termini, Cass. civ. sez. VI, ord., 3 novembre 2022 n. 32424). In definitiva, ad avviso del Collegio, l' era ben in grado di accertare il CP_1 proprio credito sulla base della sola dichiarazione fiscale, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR. Deve, pertanto, affermarsi, riformandosi sul punto la sentenza di primo grado, che, non operando alcuna sospensione della prescrizione e non avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito vantato dall'Istituto nei confronti dell'odierno appellante per l'anno 2011 si è estinto per prescrizione prima della notifica dell'avviso di iscrizione alla Gestione Separata. Infatti, all'epoca della comunicazione all'appellante dell'iscrizione alla gestione separata, avvenuta con avviso bonario in data 26.8.2017, la pretesa era ormai prescritta. Ne consegue che debbano dichiararsi non dovuti dall'appellante i contributi di cui all'avviso di addebito opposto in primo grado, restando l'appellante altresì esonerato dal pagamento delle sanzioni civili di cui all'avviso di addebito opposto. La complessità dell'intera a questione trattata, compreso il dirimente profilo della decorrenza del termine prescrizionale, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuti dall'appellante i contributi di cui all'avviso di addebito opposto in primo grado, restando l'appellante altresì esonerato dal pagamento delle sanzioni civili di cui all'avviso di addebito opposto;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli in data 2.10.2024 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr.ssa Carmen Lombardi