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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/11/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del
16 ottobre 2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02/03/1950 e residente in [...], Contrada Mazzarella, n. 3 difeso e rappresentato dall'Avv. Antonino Bizzintino, in forza di procura rilasciata su foglio separato depositato in atti, entrambi domiciliati in
OS CA (RC), Contrada Mazzarella, n. 3, presso lo studio dell'avv.
IC Saverino;
ATTORE
E
Avv. , nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1 CP_2
), residente in (89042) SA NI (RC) - C.F._2
Via Bugella n. 31/C-, rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA
AUTELITANO del Foro di LOCRI , elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di quest'ultima, sito in BOVALINO (RC) -Via XXIV
Maggio n. 157-, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
Controparte_3
con sede legale in Lussemburgo, Avenue de la Libertè 26, e sede secondaria corrente in Milano, Largo Controparte_3
RO NI n. 1, cod. fisc. e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Milano ZA IA DI , in persona P.IVA_1
della Sig.ra , nata a [...] il Controparte_4
25.01.1975, domiciliata per la carica in Milano, Largo RO NI 1, nella sua qualità di Responsabile delle richieste e Procuratrice Speciale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Carpino del
Foro di Siracusa, con studio in Siracusa Viale Santa Panagia 136/O, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
TE TA
OGGETTO: domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti concludevano riportandosi rispettivamente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Pag. 2 di 13 La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009
(applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 – art.58, comma 2 legge cit.).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Pt_1
conveniva in giudizio l'avv. Caterina Fuda per sentirla condannare al risarcimento danni per l'importo complessivo di €.euro € 24.618,56 oltre ad € 450,27 già trattenuti a titolo di acconto sugli arretrati della pensione di vecchiaia ed € 550,50 per importi già versati a titolo di spese legali (atto di precetto n. 140/20/R notificato dall'Avvocatura distrettuale di Reggio
Calabria), ovvero per un totale di € 25.619,33 o di quella somma maggiore o minore da accertare nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria. Rappresentava per l'appunto, che, con ricorso giudiziale depositato in data 26 ottobre 2005, adiva il Tribunale di Locri, Sezione
Lavoro e Previdenza, al fine di veder accertato e riconosciuto il diritto ad ottenere l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 298/2009, con cui, in riforma del pronunciamento dell' espresso in sede amministrativa, veniva CP_5
riconosciuto in favore del ricorrente un'invalidità nella misura dell'84%, con decorrenza dal 30/05/2007 e, vista la mancanza dei requisiti reddituali, rigettava la richiesta di erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile.
In data 21/03/2014, vista l'intervenuta sussistenza dei requisiti reddituali a partire dall'anno 2012 il sig. , presentava domanda Parte_1
amministrativa “Mod. AP/70”, al fine di ottenere l'erogazione della predetta prestazione, alla quale domanda amministrativa non seguiva alcun
Pag. 3 di 13 riscontro da parte dell' e vista Parte_2
detta inerzia, il sig. si rivolgeva all'avv. Caterina Fuda, per Parte_1
ottenere parere legale sulla questione ed avere delucidazioni sulle possibili strade da intraprendere per risolvere la descritta problematica. L'avv. Fuda consigliava al sig. di intraprendere azione giudiziale. Parte_1
Intrapresa la via giudiziale, la stessa esitava favorevolmente con la sentenza del Tribunale di Locri n. 455/2015 che accoglieva la domanda del sig.
disponendo l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità Parte_1
civile, così motivando “nel caso di specie, l resistente avrebbe Pt_2
dovuto procedere alla liquidazione in via amministrativa, ricostituendo la prestazione richiesta dal ricorrente, tenuto conto dell'invio della richiesta amministrativa Mod. AP70 per la quale sono decorsi infruttuosamente i termini di disbrigo pratica” e, pertanto, qualificando il giudizio quale azione posta in essere dal ricorrente al fine di ottenere l'erogazione della prestazione assistenziale in forza dell'esistenza del requisito reddituale.
Con ricorso depositato l'11/08/2015, l' Parte_2
proponeva appello che si concludeva con il suo accoglimento,
[...]
dichiarando l'improponibilità della domanda giudiziale per assenza della domanda amministrativa, in quanto il Mod. AP/70 non rappresentava la domanda amministrativa ma un modulo, predisposto dallo stesso , CP_5
mediante il quale l'interessato, previa compilazione, comunica i “dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità”, mentre in atti non si rinveniva, a prescindere da quanto dichiarato dallo stesso , alcuna istanza amministrativa Pt_1
regolarmente inoltrata e pervenuta all' , con cui era stata fatta richiesta CP_5
di concessione della prestazione ex L. n. 118/1971. Venuto a conoscenza
Pag. 4 di 13 dell'esito del giudizio di secondo grado in data 06/02/2017, solo ed esclusivamente a seguito della ricezione di avviso di indebito inviato dall' a mezzo posta, con il quale veniva preteso e sollecitato il CP_5
pagamento dell'importo di € 19.980,61, oltre spese legali. Lamentava che essendo state depositate le motivazioni della sentenza della Corte
d'Appello in data 21/06/2017, quindi oltre il “limite dei 67 anni per poter ripresentare la domanda amministrativa” non avrebbe potuto più presentare la domanda, imputando all'Avv. Fuda di non aver correttamente impostato la strategia difensiva nell'interesse del suo assistito, avendo dovuto consigliargli, in vista dell'eccezione d'inammissibilità proposta sin da subito dall' , di presentare nei termini nuova domanda al fine di CP_5
limitare i danni al . Pt_1
Si costituiva la convenuta che preliminarmente chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
con cui aveva stipulato la polizza professionale. Nel Controparte_6
merito contestava fermamente ogni addebito, in quanto la domanda amministrativa era stata presentata tramite Patronato per cui dello sbaglio fatto, non poteva certo rispondere il legale a cui il si era rivolto Pt_1
per chiedere le possibili soluzioni. Più precisamente rappresentava che
Maturati i requisiti socio-economici a decorrere dal 2012, Parte_1
si rivolgeva all'Ufficio di Patronato ITAL-UIL di LOCRI, conferendo
[...]
allo stesso -in data 21.03.2014- mandato di assistenza e rappresentanza ,ivi eleggendo domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c., per lo svolgimento della pratica amministrativa relativa alla richiesta nei confronti dell' di CP_5
erogazione dell'assegno mensile di assistenza (Invalidità parziale) . Difatti, in pari data (21.03.2014), l'Ufficio di Patronato inoltrava la detta pratica
Pag. 5 di 13 con l'invio del Mod. Cod.AP70, attestante i dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità. In mancanza di fattivo riscontro da parte dell' , nell'ultima decade del CP_5
mese di giugno 2014, l'odierno attore si rivolgeva all'Avv. Caterina
FU, portando con sé la documentazione inerente la fase amministrativa della pratica espletata dal Patronato ITAL-UIL di LOCRI, (Modello
Cod.AP70 inoltrato all' , corredato da Sentenza n. 298/2009 del G.L. CP_5
del Tribunale di LOCRI del 04.03.2009 e Certificato di iscrizione nella categoria degli invalidi civili), onde attivare la fase giurisdizionale. In detta occasione, il legale -visionata la suddetta documentazione- informava l'attore che, sebbene in possesso sia del requisito sanitario che dei requisiti socio-economici necessari, la documentazione espletata dal patronato presentava delle criticità e che, in ogni caso, erano necessarie anche la
Certificazione reddituale, da rilasciarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, e la Certificazione inerente lo stato di disoccupazione, da rilasciarsi a cura del Centro per l'Impiego. In virtù di ciò, ogni determinazione veniva procrastinata alla consegna dell'anzidetta documentazione da parte dell'attore ed all'approfondimento della fattispecie da parte del legale.
Difatti, nel successivo colloquio presso lo studio dell'Avv. , l'attore CP_1
consegnava i certificati richiesti e l'Avv. , all'esito dello studio e CP_1
dell'esame degli atti, gli rappresentava i rischi connessi al deposito di un ricorso supportato dalla documentazione amministrativa -inoltrata dal patronato il 21.03.2014- non conforme, sebbene vi fosse un precedente di merito favorevole espresso in analoga fattispecie dal Tribunale di Locri
(Sentenza n. 2772/2013 del Giudice del Lavoro del 07.02.2014, non impugnata dall' regolarmente costituito in giudizio e passata in CP_5
Pag. 6 di 13 giudicato) (ricorrente del 07.02.2014-. L'attore Parte_3
insisteva, comunque, per intraprendere il giudizio anche perché riferiva di essersi rivolto ad un Lavoratori Scuola che gli aveva Controparte_7
escluso la possibilità di accedere ad altre prestazioni assistenziali/pensionistiche prima del compimento del 67° anno di età, sicché l'assegno mensile di assistenza costituiva per lui al momento l'unica possibilità di ottenere un beneficio economico. In virtù di ciò, in data
14.07.2014, l'attore conferiva il mandato all'Avv. che incoava CP_1
l'azione giudiziaria depositando -in data 16.07.2014- il ricorso che veniva rubricato al n. 3965/2014 R.G.L. Nessuna responsabilità poteva essere pertanto addebitata al legale che vedeva accolta la domanda giudiziale, riformata dopo dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. A seguito del deposito della sentenza, l'Avv. , valutato che dal contenuto della CP_1
motivazione emergeva la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 360 e ss. c.p.c. per poter ricorrere in Cassazione, informava tempestivamente l'attore al quale consegnava anche copia della sentenza, sicché il mandato professionale dell'odierna convenuta ed ogni rapporto con il Sig. si esauriva, senza che la stessa potesse adottare “alcuna Parte_1
migliore strategia difensiva”. Difatti, a distanza di appena 18 giorni dal deposito della sentenza, in data 10.07.2017, l'attore si rivolgeva nuovamente all'Ufficio di Patronato ITAL (assistenza ai lavoratori scuola) di MARINA DI SA NI, conferendo allo stesso mandato per avanzare nei confronti dell' la Domanda, in via amministrativa, di CP_5
pensione di vecchiaia che gli veniva accolta con decorrenza 01.07. Quanto alla posizione debitoria dell'attore nei confronti dell' , la stessa è stata CP_5
quantificata in data 16.01.2017 in € 19.980,61 (per benefici goduti
Pag. 7 di 13 dall'01.01.2012 al 31.01.2017), oltre ad € 4.648,60 (compresi oneri di notifica del precetto del 07.08.2020) per spese dei due gradi di giudizio, quindi complessivamente € 24.629,21. Di detta somma l'attore aveva restituito all soltanto la complessiva somma Parte_1 CP_5
di € 1.000,77 (di cui € 450,27 trattenute dall' sul conguaglio per CP_5
arretrati della pensione di vecchiaia ed € 550,50 su rateizzazione delle spese legali); successivamente, lo stesso approfittando dell'impignorabilità del proprio rateo di pensione -ex art. 13, comma 1, lettera l) D.L.
27.06.2015 n. 83 conv. in L. 06.08.2015 n. 132 e, successivamente, ex art. 21bis D.L. 09.08.2022 n. 115 conv. in L. 21.09.2022 n. 142- aveva sospeso la ripetizione delle residue somme dovute (€ 23.628,44) all
[...]
. Alla luce della ricostruita situazione di fatto, il legale CP_8
contestava ogni addebito e soprattutto il nesso di causalità tra la condotta dalla stessa assunta e il danno, peraltro limitato all'importo di €.1.000,77.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Anche la terza chiamata si costituiva in giudizio, aderendo integralmente alla difesa articolata posta in essere dalla propria garantita.
La causa veniva istruita con prova testimoniale oltre ai documenti allegati e all'udienza del 16.10.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc comma quarto.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Occorre in primo luogo distinguere chiaramente l'operato del legale a cui l'attore si è rivolto dopo la presentazione della domanda amministrativa, da quello del Patronato a cui aveva dato specifico incarico per curare la fase amministrativa per ottenere il beneficio economico
Pag. 8 di 13 collegato al riconoscimento della sua invalidità nella misura dell'84% come da precedente sentenza del Tribunale di Locri n.298/2009. In assenza di riscontro dall' , l'attore si rivolge al legale al fine di ottenere un suo CP_5
parere per l'eventuale azione giudiziale. Se in atti non vi è prova documentale per assenza di parere scritto che comprovi che l'avv. Fuda avrebbe avvisato il cliente delle difficoltà dell' esito del giudizio collegate alla domanda amministrativa di cui ne aveva ravvisato le criticità, due sono in particolare comunque gli elementi che depongono in tal senso, al di là del contenuto della deposizione resa dal teste avv. Testimone_1
marito dell'avv. Fuda e sulla quale si ritornerà più avanti: la prima è la documentazione amministrativa che fu presentata all' il 21.3.2014 ad CP_5
opera del Patronato prima di avviare la domanda giudiziale e la seconda è il rilascio della procura alle liti in data 14.7.2014 posta a margine del ricorso giudiziale.
Si osserva anche dalla documentazione prodotta, che in primo grado l' CP_5
si costituì due volte: una tramite i suoi funzionari con memoria che fu inserita nel fascicolo del giudizio e un'altra tramite l'Avvocatura interna per via telematica. Nella prima costituzione nessun rilievo d'inammissibilità per mancata proposizione dell'istanza amministrativa veniva sollevata. La Corte d'Appello, in merito al rilievo operato dall' CP_5
in merito, nulla evidenzia, affrontando il motivo dell'inammissibilità in quanto assorbente delle ulteriori questioni. Ciò indurrebbe a considerare che il giudice di primo grado pervenne alla sua determinazione sulla base della prima difesa dell' , interpretando la domanda in diritto come CP_5
richiesta di revoca, per nulla calzante per come si vedrà in seguito con il pronunciamento del giudice d'appello. La valutazione errata è pertanto
Pag. 9 di 13 addebitabile al giudice, il quale non fece altro che richiamare già un suo precedente rappresentato dalla sentenza n.2772/2013 prodotto in atti e passato in giudicato perché mai impugnato dall' . CP_5
Peraltro, è d'interesse rilevare, sempre sotto l'aspetto temporale, che l'attore, per stessa ammissione del figlio, già nel 2012 si trovava nelle condizioni socio-economiche per richiedere il beneficio, eppure si rivolge al patronato solo nel 2014 e successivamente a distanza di pochi mesi, al legale, in assenza di riscontro da parte dell' . Entrambi i testimoni CP_5
escussi riportano una circostanza che pertanto risulta provata, ovvero che l'avv. Fuda avviò l'azione giudiziaria, rappresentando al cliente l'esistenza di un precedente dello stesso Tribunale di Locri mai impugnato dall' , CP_5
confidando nell'accoglimento della domanda su tale precedente peraltro emesso dallo stesso giudice. Trattasi quindi di un convincimento del giudice e basato su un suo ragionamento logico-giuridico (per come evidenziato anche nella sentenza della Corte d'Appello), poi sconfessato, che non impediva al difensore di sfruttarlo come precedente. Occorre peraltro ribadire che il precedente giurisprudenziale non molto datato perché risalente a circa due anni prima, al momento della proposizione della domanda nell'interesse di , non era stato riformato dalla Parte_1
Corte d'Appello, per cui la negligenza dell'avvocato sarebbe stata ravvisabile laddove fosse già venuto a conoscenza dell'annullamento del precedente giurisprudenziale menzionato, circostanza questa non provata dall'attore.
Non risulta pertanto provato il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato e il danno subito dall'attore, il quale, nel conferire la procura alle liti, ha accettato l'impostazione difensiva del legale. Tale circostanza è
Pag. 10 di 13 desumibile per come già evidenziato, dal fatto che entrambi i testi hanno dichiarato che l'avvocato avrebbe rappresentato al l'esistenza di Pt_1
un precedente. Ciò si spiegherebbe solo se l'avvocato avesse rappresentato al cliente le criticità del giudizio, prospettando tuttavia una soluzione con il richiamo alla precedente sentenza non impugnata. Conferendo la procura il cliente avrebbe accettato così l'alea del giudizio, non potendo quindi addebitare alcuna responsabilità all'avvocato. In realtà l'esito del primo grado del giudizio è stato infatti favorevole, confermando la scelta difensiva dell'avvocato e la proposizione dell'appello da parte dell' CP_5
restava comunque una probabilità. Né può essere rimproverato al legale di non aver consigliato nelle more il cliente di ripresentare una nuova domanda, in quanto dalla data di pubblicazione della sentenza d'appello
(21.6.2017) alla data di maturazione della pensione di vecchiaia (luglio
2017 come da domanda presentata tramite Patronato), il termine era veramente irrisorio.
In ogni caso, l'attore non ha provato esattamente il danno nella quantificazione richiesta, avendo il legale dato dimostrazione che l'attore non ha restituito all l'intero importo comunque riscosso a seguito CP_5
della prima sentenza, a causa dell'impignorabilità della pensione attualmente percepita.
Come noto la responsabilità dell'avvocato è ravvisabile allorquando venga dimostrata la sua condotta colposa per negligenza, imperizia o imprudenza connessa al danno subito, ma nello specifico tale prova, per le ragioni fin qui esposte, non pare essere stata dimostrata. La Suprema Corte più volte ha ribadito il principio per il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento
Pag. 11 di 13 dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone, ( cfr. Cass., Sez. III, 05 febbraio 2013, n. 2638; Cass., sez. II Civile, sentenza
19 novembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 1984). Nel caso di specie, essendo trascorsi già due anni dall'acquisizione dei requisiti socio-economici, prima che l'attore si rivolgesse al patronato e poi al legale, e considerata la necessità economica della stesso confermata dal figlio in sede di sua audizione come teste, è verosimile che l'attore non intendeva riavviare ex novo l'iter amministrativo, volendo tentare di ottenere direttamente per via giudiziale il risultato sperato.
La domanda attorea, alla luce delle ragioni suesposte, non può essere accolta.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di FU CA e Parte_1 [...]
con atto ritualmente notificato, ogni diversa Controparte_6
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea per le ragioni espresse in parte motiva;
Pag. 12 di 13 b) condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata che liquida per ciascuno in €.2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza redatta con l'applicativo consolle del magistrato il 15 novembre
2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del
16 ottobre 2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02/03/1950 e residente in [...], Contrada Mazzarella, n. 3 difeso e rappresentato dall'Avv. Antonino Bizzintino, in forza di procura rilasciata su foglio separato depositato in atti, entrambi domiciliati in
OS CA (RC), Contrada Mazzarella, n. 3, presso lo studio dell'avv.
IC Saverino;
ATTORE
E
Avv. , nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1 CP_2
), residente in (89042) SA NI (RC) - C.F._2
Via Bugella n. 31/C-, rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA
AUTELITANO del Foro di LOCRI , elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di quest'ultima, sito in BOVALINO (RC) -Via XXIV
Maggio n. 157-, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Nonché
Controparte_3
con sede legale in Lussemburgo, Avenue de la Libertè 26, e sede secondaria corrente in Milano, Largo Controparte_3
RO NI n. 1, cod. fisc. e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Milano ZA IA DI , in persona P.IVA_1
della Sig.ra , nata a [...] il Controparte_4
25.01.1975, domiciliata per la carica in Milano, Largo RO NI 1, nella sua qualità di Responsabile delle richieste e Procuratrice Speciale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Carpino del
Foro di Siracusa, con studio in Siracusa Viale Santa Panagia 136/O, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
TE TA
OGGETTO: domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti concludevano riportandosi rispettivamente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Pag. 2 di 13 La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009
(applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 – art.58, comma 2 legge cit.).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Pt_1
conveniva in giudizio l'avv. Caterina Fuda per sentirla condannare al risarcimento danni per l'importo complessivo di €.euro € 24.618,56 oltre ad € 450,27 già trattenuti a titolo di acconto sugli arretrati della pensione di vecchiaia ed € 550,50 per importi già versati a titolo di spese legali (atto di precetto n. 140/20/R notificato dall'Avvocatura distrettuale di Reggio
Calabria), ovvero per un totale di € 25.619,33 o di quella somma maggiore o minore da accertare nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria. Rappresentava per l'appunto, che, con ricorso giudiziale depositato in data 26 ottobre 2005, adiva il Tribunale di Locri, Sezione
Lavoro e Previdenza, al fine di veder accertato e riconosciuto il diritto ad ottenere l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 298/2009, con cui, in riforma del pronunciamento dell' espresso in sede amministrativa, veniva CP_5
riconosciuto in favore del ricorrente un'invalidità nella misura dell'84%, con decorrenza dal 30/05/2007 e, vista la mancanza dei requisiti reddituali, rigettava la richiesta di erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile.
In data 21/03/2014, vista l'intervenuta sussistenza dei requisiti reddituali a partire dall'anno 2012 il sig. , presentava domanda Parte_1
amministrativa “Mod. AP/70”, al fine di ottenere l'erogazione della predetta prestazione, alla quale domanda amministrativa non seguiva alcun
Pag. 3 di 13 riscontro da parte dell' e vista Parte_2
detta inerzia, il sig. si rivolgeva all'avv. Caterina Fuda, per Parte_1
ottenere parere legale sulla questione ed avere delucidazioni sulle possibili strade da intraprendere per risolvere la descritta problematica. L'avv. Fuda consigliava al sig. di intraprendere azione giudiziale. Parte_1
Intrapresa la via giudiziale, la stessa esitava favorevolmente con la sentenza del Tribunale di Locri n. 455/2015 che accoglieva la domanda del sig.
disponendo l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità Parte_1
civile, così motivando “nel caso di specie, l resistente avrebbe Pt_2
dovuto procedere alla liquidazione in via amministrativa, ricostituendo la prestazione richiesta dal ricorrente, tenuto conto dell'invio della richiesta amministrativa Mod. AP70 per la quale sono decorsi infruttuosamente i termini di disbrigo pratica” e, pertanto, qualificando il giudizio quale azione posta in essere dal ricorrente al fine di ottenere l'erogazione della prestazione assistenziale in forza dell'esistenza del requisito reddituale.
Con ricorso depositato l'11/08/2015, l' Parte_2
proponeva appello che si concludeva con il suo accoglimento,
[...]
dichiarando l'improponibilità della domanda giudiziale per assenza della domanda amministrativa, in quanto il Mod. AP/70 non rappresentava la domanda amministrativa ma un modulo, predisposto dallo stesso , CP_5
mediante il quale l'interessato, previa compilazione, comunica i “dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità”, mentre in atti non si rinveniva, a prescindere da quanto dichiarato dallo stesso , alcuna istanza amministrativa Pt_1
regolarmente inoltrata e pervenuta all' , con cui era stata fatta richiesta CP_5
di concessione della prestazione ex L. n. 118/1971. Venuto a conoscenza
Pag. 4 di 13 dell'esito del giudizio di secondo grado in data 06/02/2017, solo ed esclusivamente a seguito della ricezione di avviso di indebito inviato dall' a mezzo posta, con il quale veniva preteso e sollecitato il CP_5
pagamento dell'importo di € 19.980,61, oltre spese legali. Lamentava che essendo state depositate le motivazioni della sentenza della Corte
d'Appello in data 21/06/2017, quindi oltre il “limite dei 67 anni per poter ripresentare la domanda amministrativa” non avrebbe potuto più presentare la domanda, imputando all'Avv. Fuda di non aver correttamente impostato la strategia difensiva nell'interesse del suo assistito, avendo dovuto consigliargli, in vista dell'eccezione d'inammissibilità proposta sin da subito dall' , di presentare nei termini nuova domanda al fine di CP_5
limitare i danni al . Pt_1
Si costituiva la convenuta che preliminarmente chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
con cui aveva stipulato la polizza professionale. Nel Controparte_6
merito contestava fermamente ogni addebito, in quanto la domanda amministrativa era stata presentata tramite Patronato per cui dello sbaglio fatto, non poteva certo rispondere il legale a cui il si era rivolto Pt_1
per chiedere le possibili soluzioni. Più precisamente rappresentava che
Maturati i requisiti socio-economici a decorrere dal 2012, Parte_1
si rivolgeva all'Ufficio di Patronato ITAL-UIL di LOCRI, conferendo
[...]
allo stesso -in data 21.03.2014- mandato di assistenza e rappresentanza ,ivi eleggendo domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c., per lo svolgimento della pratica amministrativa relativa alla richiesta nei confronti dell' di CP_5
erogazione dell'assegno mensile di assistenza (Invalidità parziale) . Difatti, in pari data (21.03.2014), l'Ufficio di Patronato inoltrava la detta pratica
Pag. 5 di 13 con l'invio del Mod. Cod.AP70, attestante i dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità. In mancanza di fattivo riscontro da parte dell' , nell'ultima decade del CP_5
mese di giugno 2014, l'odierno attore si rivolgeva all'Avv. Caterina
FU, portando con sé la documentazione inerente la fase amministrativa della pratica espletata dal Patronato ITAL-UIL di LOCRI, (Modello
Cod.AP70 inoltrato all' , corredato da Sentenza n. 298/2009 del G.L. CP_5
del Tribunale di LOCRI del 04.03.2009 e Certificato di iscrizione nella categoria degli invalidi civili), onde attivare la fase giurisdizionale. In detta occasione, il legale -visionata la suddetta documentazione- informava l'attore che, sebbene in possesso sia del requisito sanitario che dei requisiti socio-economici necessari, la documentazione espletata dal patronato presentava delle criticità e che, in ogni caso, erano necessarie anche la
Certificazione reddituale, da rilasciarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, e la Certificazione inerente lo stato di disoccupazione, da rilasciarsi a cura del Centro per l'Impiego. In virtù di ciò, ogni determinazione veniva procrastinata alla consegna dell'anzidetta documentazione da parte dell'attore ed all'approfondimento della fattispecie da parte del legale.
Difatti, nel successivo colloquio presso lo studio dell'Avv. , l'attore CP_1
consegnava i certificati richiesti e l'Avv. , all'esito dello studio e CP_1
dell'esame degli atti, gli rappresentava i rischi connessi al deposito di un ricorso supportato dalla documentazione amministrativa -inoltrata dal patronato il 21.03.2014- non conforme, sebbene vi fosse un precedente di merito favorevole espresso in analoga fattispecie dal Tribunale di Locri
(Sentenza n. 2772/2013 del Giudice del Lavoro del 07.02.2014, non impugnata dall' regolarmente costituito in giudizio e passata in CP_5
Pag. 6 di 13 giudicato) (ricorrente del 07.02.2014-. L'attore Parte_3
insisteva, comunque, per intraprendere il giudizio anche perché riferiva di essersi rivolto ad un Lavoratori Scuola che gli aveva Controparte_7
escluso la possibilità di accedere ad altre prestazioni assistenziali/pensionistiche prima del compimento del 67° anno di età, sicché l'assegno mensile di assistenza costituiva per lui al momento l'unica possibilità di ottenere un beneficio economico. In virtù di ciò, in data
14.07.2014, l'attore conferiva il mandato all'Avv. che incoava CP_1
l'azione giudiziaria depositando -in data 16.07.2014- il ricorso che veniva rubricato al n. 3965/2014 R.G.L. Nessuna responsabilità poteva essere pertanto addebitata al legale che vedeva accolta la domanda giudiziale, riformata dopo dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. A seguito del deposito della sentenza, l'Avv. , valutato che dal contenuto della CP_1
motivazione emergeva la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 360 e ss. c.p.c. per poter ricorrere in Cassazione, informava tempestivamente l'attore al quale consegnava anche copia della sentenza, sicché il mandato professionale dell'odierna convenuta ed ogni rapporto con il Sig. si esauriva, senza che la stessa potesse adottare “alcuna Parte_1
migliore strategia difensiva”. Difatti, a distanza di appena 18 giorni dal deposito della sentenza, in data 10.07.2017, l'attore si rivolgeva nuovamente all'Ufficio di Patronato ITAL (assistenza ai lavoratori scuola) di MARINA DI SA NI, conferendo allo stesso mandato per avanzare nei confronti dell' la Domanda, in via amministrativa, di CP_5
pensione di vecchiaia che gli veniva accolta con decorrenza 01.07. Quanto alla posizione debitoria dell'attore nei confronti dell' , la stessa è stata CP_5
quantificata in data 16.01.2017 in € 19.980,61 (per benefici goduti
Pag. 7 di 13 dall'01.01.2012 al 31.01.2017), oltre ad € 4.648,60 (compresi oneri di notifica del precetto del 07.08.2020) per spese dei due gradi di giudizio, quindi complessivamente € 24.629,21. Di detta somma l'attore aveva restituito all soltanto la complessiva somma Parte_1 CP_5
di € 1.000,77 (di cui € 450,27 trattenute dall' sul conguaglio per CP_5
arretrati della pensione di vecchiaia ed € 550,50 su rateizzazione delle spese legali); successivamente, lo stesso approfittando dell'impignorabilità del proprio rateo di pensione -ex art. 13, comma 1, lettera l) D.L.
27.06.2015 n. 83 conv. in L. 06.08.2015 n. 132 e, successivamente, ex art. 21bis D.L. 09.08.2022 n. 115 conv. in L. 21.09.2022 n. 142- aveva sospeso la ripetizione delle residue somme dovute (€ 23.628,44) all
[...]
. Alla luce della ricostruita situazione di fatto, il legale CP_8
contestava ogni addebito e soprattutto il nesso di causalità tra la condotta dalla stessa assunta e il danno, peraltro limitato all'importo di €.1.000,77.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Anche la terza chiamata si costituiva in giudizio, aderendo integralmente alla difesa articolata posta in essere dalla propria garantita.
La causa veniva istruita con prova testimoniale oltre ai documenti allegati e all'udienza del 16.10.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc comma quarto.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Occorre in primo luogo distinguere chiaramente l'operato del legale a cui l'attore si è rivolto dopo la presentazione della domanda amministrativa, da quello del Patronato a cui aveva dato specifico incarico per curare la fase amministrativa per ottenere il beneficio economico
Pag. 8 di 13 collegato al riconoscimento della sua invalidità nella misura dell'84% come da precedente sentenza del Tribunale di Locri n.298/2009. In assenza di riscontro dall' , l'attore si rivolge al legale al fine di ottenere un suo CP_5
parere per l'eventuale azione giudiziale. Se in atti non vi è prova documentale per assenza di parere scritto che comprovi che l'avv. Fuda avrebbe avvisato il cliente delle difficoltà dell' esito del giudizio collegate alla domanda amministrativa di cui ne aveva ravvisato le criticità, due sono in particolare comunque gli elementi che depongono in tal senso, al di là del contenuto della deposizione resa dal teste avv. Testimone_1
marito dell'avv. Fuda e sulla quale si ritornerà più avanti: la prima è la documentazione amministrativa che fu presentata all' il 21.3.2014 ad CP_5
opera del Patronato prima di avviare la domanda giudiziale e la seconda è il rilascio della procura alle liti in data 14.7.2014 posta a margine del ricorso giudiziale.
Si osserva anche dalla documentazione prodotta, che in primo grado l' CP_5
si costituì due volte: una tramite i suoi funzionari con memoria che fu inserita nel fascicolo del giudizio e un'altra tramite l'Avvocatura interna per via telematica. Nella prima costituzione nessun rilievo d'inammissibilità per mancata proposizione dell'istanza amministrativa veniva sollevata. La Corte d'Appello, in merito al rilievo operato dall' CP_5
in merito, nulla evidenzia, affrontando il motivo dell'inammissibilità in quanto assorbente delle ulteriori questioni. Ciò indurrebbe a considerare che il giudice di primo grado pervenne alla sua determinazione sulla base della prima difesa dell' , interpretando la domanda in diritto come CP_5
richiesta di revoca, per nulla calzante per come si vedrà in seguito con il pronunciamento del giudice d'appello. La valutazione errata è pertanto
Pag. 9 di 13 addebitabile al giudice, il quale non fece altro che richiamare già un suo precedente rappresentato dalla sentenza n.2772/2013 prodotto in atti e passato in giudicato perché mai impugnato dall' . CP_5
Peraltro, è d'interesse rilevare, sempre sotto l'aspetto temporale, che l'attore, per stessa ammissione del figlio, già nel 2012 si trovava nelle condizioni socio-economiche per richiedere il beneficio, eppure si rivolge al patronato solo nel 2014 e successivamente a distanza di pochi mesi, al legale, in assenza di riscontro da parte dell' . Entrambi i testimoni CP_5
escussi riportano una circostanza che pertanto risulta provata, ovvero che l'avv. Fuda avviò l'azione giudiziaria, rappresentando al cliente l'esistenza di un precedente dello stesso Tribunale di Locri mai impugnato dall' , CP_5
confidando nell'accoglimento della domanda su tale precedente peraltro emesso dallo stesso giudice. Trattasi quindi di un convincimento del giudice e basato su un suo ragionamento logico-giuridico (per come evidenziato anche nella sentenza della Corte d'Appello), poi sconfessato, che non impediva al difensore di sfruttarlo come precedente. Occorre peraltro ribadire che il precedente giurisprudenziale non molto datato perché risalente a circa due anni prima, al momento della proposizione della domanda nell'interesse di , non era stato riformato dalla Parte_1
Corte d'Appello, per cui la negligenza dell'avvocato sarebbe stata ravvisabile laddove fosse già venuto a conoscenza dell'annullamento del precedente giurisprudenziale menzionato, circostanza questa non provata dall'attore.
Non risulta pertanto provato il nesso di causalità tra la condotta dell'avvocato e il danno subito dall'attore, il quale, nel conferire la procura alle liti, ha accettato l'impostazione difensiva del legale. Tale circostanza è
Pag. 10 di 13 desumibile per come già evidenziato, dal fatto che entrambi i testi hanno dichiarato che l'avvocato avrebbe rappresentato al l'esistenza di Pt_1
un precedente. Ciò si spiegherebbe solo se l'avvocato avesse rappresentato al cliente le criticità del giudizio, prospettando tuttavia una soluzione con il richiamo alla precedente sentenza non impugnata. Conferendo la procura il cliente avrebbe accettato così l'alea del giudizio, non potendo quindi addebitare alcuna responsabilità all'avvocato. In realtà l'esito del primo grado del giudizio è stato infatti favorevole, confermando la scelta difensiva dell'avvocato e la proposizione dell'appello da parte dell' CP_5
restava comunque una probabilità. Né può essere rimproverato al legale di non aver consigliato nelle more il cliente di ripresentare una nuova domanda, in quanto dalla data di pubblicazione della sentenza d'appello
(21.6.2017) alla data di maturazione della pensione di vecchiaia (luglio
2017 come da domanda presentata tramite Patronato), il termine era veramente irrisorio.
In ogni caso, l'attore non ha provato esattamente il danno nella quantificazione richiesta, avendo il legale dato dimostrazione che l'attore non ha restituito all l'intero importo comunque riscosso a seguito CP_5
della prima sentenza, a causa dell'impignorabilità della pensione attualmente percepita.
Come noto la responsabilità dell'avvocato è ravvisabile allorquando venga dimostrata la sua condotta colposa per negligenza, imperizia o imprudenza connessa al danno subito, ma nello specifico tale prova, per le ragioni fin qui esposte, non pare essere stata dimostrata. La Suprema Corte più volte ha ribadito il principio per il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento
Pag. 11 di 13 dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone, ( cfr. Cass., Sez. III, 05 febbraio 2013, n. 2638; Cass., sez. II Civile, sentenza
19 novembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 1984). Nel caso di specie, essendo trascorsi già due anni dall'acquisizione dei requisiti socio-economici, prima che l'attore si rivolgesse al patronato e poi al legale, e considerata la necessità economica della stesso confermata dal figlio in sede di sua audizione come teste, è verosimile che l'attore non intendeva riavviare ex novo l'iter amministrativo, volendo tentare di ottenere direttamente per via giudiziale il risultato sperato.
La domanda attorea, alla luce delle ragioni suesposte, non può essere accolta.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di FU CA e Parte_1 [...]
con atto ritualmente notificato, ogni diversa Controparte_6
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea per le ragioni espresse in parte motiva;
Pag. 12 di 13 b) condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta e della terza chiamata che liquida per ciascuno in €.2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza redatta con l'applicativo consolle del magistrato il 15 novembre
2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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