Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di v.g. di I Grado iscritta al n. r.g. 8698/2025 promossa congiuntamente da:
(CF. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Scandicci (FI), Via Gobetti n. 12
e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Scandicci (FI) Via Gobetti n. 12
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Bevacqua ed elettivamente domiciliati presso la PEC dello stesso: Email_1
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 21/05/2025)
Posta in decisione alle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 19/05/2025, con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre che: “a) Il figlio minore sarà Persona_1
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e manterrà la domiciliazione prevalente insieme alla madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune pagina 1 di 3
Scandicci, entro sei mesi dall'inizio della relazione. c) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo migliori e diversi accordi con la madre, due fine settimana al mese dal venerdì sera prelevandolo a casa della madre fino alla domenica sera e almeno due pomeriggi alla settimana. Durante le vacanze
Natalizie il figlio trascorrerà con la madre e la sorella il giorno di Natale (25 dicembre) e con ciascun genitore una settimana consecutiva, seguendo il principio dell'alternanza (26-31 dicembre/1-6 gennaio), salvi sempre diversi e migliori accordi tra le parti. Durante le vacanze Pasquali il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, salvo sempre diversi e migliori accordi. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, nei periodi che i genitori concorderanno non appena la signora avrà CP_1
il piano ferie, tenendo conto delle due settimane di competenza della madre. d) Il padre continuerà a farsi carico integralmente delle rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile, del condominio e della TARI. e) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio, nei periodi di rispettiva permanenza dello stesso con ciascuno di loro. Le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo approvato dal CNF, purché preventivamente concordate, faranno carico in via esclusiva al padre che se le assume. Il pagamento della mensa sarà a carico esclusivo del padre. f)
Il rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate dalla Signora avverrà CP_1 mensilmente dietro presentazione dei documenti contabili, intestati al minore stesso. g) L'assegno unico o qualunque altro tipo di beneficio a favore del minore verrà percepito unicamente dalla madre.
h) Per quanto occorrer possa i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda il rilascio del passaporto a nome dei figli minori. i) Le spese del presente giudizio faranno carico in via esclusiva al
Signor che se le assume” Parte_1
pagina 2 di 3 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento, il regime di frequentazione ed il mantenimento del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti, ad oggi cessata.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore
. Per_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data 19/05/2025, provvedendo in conformità, anche in punto di spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice est.
dott.ssa Monica Tarchi
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