Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18608/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. TANGHETTI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano, viale Bianca Maria,
n. 3
e
(c.f. ), con l'avv. TANGHETTI ANTONELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore, in Milano, viale Bianca Maria, n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 22.01.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Bovegno (BS), Via Paolo VI n.1, di proprietà della sig.ra Parte_1 rimane assegnata alla stessa unitamente a ciò che l'arreda e vi abiterà unitamente al figlio
[...]
. Il sig. sta provvedendo ad asportare i propri effetti personali e a far tempo dal 01 Per_1 Parte_2
ottobre si trasferirà a vivere in altro immobile sito in Bovegno (BS), Via Angelo Canossi n. 22. pagina 1 di 5
presso la madre, con esercizio separato della potestà genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e con esercizio congiunto per quanto riguarda le questioni di straordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, da sabato all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina;
un pomeriggio infrasettimanale da individuarsi nel mercoledì, dall'uscita di scuola, con pernotto. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio anche in ulteriori momenti, anche con pernotto presso la casa paterna da parte del ragazzo, previa comunicazione da parte del padre alla madre da effettuarsi entro la mattinata del giorno stesso.
trascorrerà con il padre i seguenti periodi: Per_1
- il giorno di Ognissanti con rientro serale presso la casa materna;
- vacanze natalizie: il giorno 25 dicembre con la madre e il 24 dicembre con il padre, nonché il periodo dal 26.12 / 31.12 con la madre e 31.12 / 6.1 con il padre, salvo che intervengano differenti accordi tra i genitori, tenuto conto anche delle esigenze espresse dal figlio;
- vacanze pasquali: i giorni di vacanza sino alla sera del giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'angelo sino alla ripresa della scuola con la madre;
- in considerazione del fatto che raggiungerà la maggiore età a maggio 2025 i genitori Per_1
concorderanno tra loro e con il figlio eventuali periodi di vacanza durante l'estate;
- i genitori potranno concordare tra di loro altri periodi di frequentazione padre/figlio, ad es. durante i cd. Ponti, anche compatibilmente con gli impegni di studio del figlio.
4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di Pt_2 Parte_1
€ 300,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di ottobre 2024 (prima rivalutazione ottobre
2025). L'assegno unico relativo al figlio verrà corrisposto sul conto corrente intestato al sig. che Pt_2
provvederà a corrispondere alla sig.ra la quota di ½ del suddetto assegno unico entro 5 giorni Parte_1
dalla ricezione.
5) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento della moglie, verserà alla stessa entro il giorno 5 di Pt_2
ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, un assegno mensile di € 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, tenendo come base il numero indice relativo al mese di ottobre
2024 (prima rivalutazione ottobre 2025), mediante bonifico bancario.
pagina 2 di 5 6) Ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo il “Protocollo d'intesa” tra Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia del 14 luglio 2016
e quindi:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 3 di 5 I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario.
7) L'autovettura di proprietà del sig. targata FY 393 LN resterà di esclusiva proprietà dello Parte_2
stesso.
8) I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità con validità di espatrio per i genitori e per il figlio.
9) I coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito ogni loro rapporto economico avendo diviso equamente i loro risparmi familiari.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 4.10.2024, , premesso Parte_3
di avere contratto matrimonio concordatario a Bovegno (BS) in data 20.12.1986, dalla cui unione erano nati i figli il 26.5.2007, il 13.5.1987 e il 3.8.1992, esponevano che la convivenza Per_1 Per_2 Per_3
tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
pagina 4 di 5 Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bovegno (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1986, parte II^, serie A,
n.14;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
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