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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 307/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Argentaria presso lo studio Parte_1 dell'avv. Galloro Alberto (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), Email_2 che lo rappresenta e difende, giusta procura generale in atti;
RESISTENTE Oggetto: assegno ordinario di invalidità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17.202025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Dichiarare che l'assegno ordinario di invalidità di cui è titolare , già ed allo stato goduto ed identificato con Parte_1
n. 002-220219039805 CAT. IO decorrenza 01.09.2021, deve essere riliquidato con applicazione del SISTEMA previdenziale MISTO. Dichiarare, conseguentemente, che ha diritto alla assegno ordinario di invalidità, Parte_1 già ed allo stato goduto ed identificato con n. 002-220219039805 CAT. IO decorrenza 01.09.2021,
1 nella misura INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO ricorrendone tutte le condizioni normative e reddituali. Condannare, per l'effetto, l in persona del proprio legale rappresentante, alla CP_1 riliquidazione e corresponsione in favore del ricorrente del predetto A.O.I., nella misura INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO, sin dal 01.09.2021, data di sua decorrenza. Di guisa da condannare alla corresponsione della quota differenziale (tra il corrisposto ed il dovuto) fino al dì di emissione della sentenza ed all' ASSEGNO come integrato al trattamento minimo dal dì di sua emissione in poi. Così da non determinare soluzione di continuità alcuna. Con gli interessi ed accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Con l'ulteriore condanna del resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo nel merito CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. L' convenuto, in sede di costituzione e le parti congiuntamente all'odierna udienza, CP_1 hanno dichiarato l'erogazione della prestazione domandata da parte dell'ente previdenziale, nei termini di cui alla domanda.
3. Ne discende, per le suddette ragioni, la declaratoria di cessazione dell'affare contenzioso.
4. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'istituto resistente in base al principio della soccombenza virtuale. In ragione della condotta processuale dell possono essere CP_1 compensate per la metà e per la restante parte poste a carico di nella misura di cui in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per la metà, le spese di lite fra le parti, e condanna per la restante parte CP_1 al pagamento delle spese di lite di , liquidate in complessivi euro 700,00, Parte_1 da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Alberto Galloro.
Vibo Valentia, 22/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Argentaria presso lo studio Parte_1 dell'avv. Galloro Alberto (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), Email_2 che lo rappresenta e difende, giusta procura generale in atti;
RESISTENTE Oggetto: assegno ordinario di invalidità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17.202025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Dichiarare che l'assegno ordinario di invalidità di cui è titolare , già ed allo stato goduto ed identificato con Parte_1
n. 002-220219039805 CAT. IO decorrenza 01.09.2021, deve essere riliquidato con applicazione del SISTEMA previdenziale MISTO. Dichiarare, conseguentemente, che ha diritto alla assegno ordinario di invalidità, Parte_1 già ed allo stato goduto ed identificato con n. 002-220219039805 CAT. IO decorrenza 01.09.2021,
1 nella misura INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO ricorrendone tutte le condizioni normative e reddituali. Condannare, per l'effetto, l in persona del proprio legale rappresentante, alla CP_1 riliquidazione e corresponsione in favore del ricorrente del predetto A.O.I., nella misura INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO, sin dal 01.09.2021, data di sua decorrenza. Di guisa da condannare alla corresponsione della quota differenziale (tra il corrisposto ed il dovuto) fino al dì di emissione della sentenza ed all' ASSEGNO come integrato al trattamento minimo dal dì di sua emissione in poi. Così da non determinare soluzione di continuità alcuna. Con gli interessi ed accessori di legge dal dovuto al soddisfo. Con l'ulteriore condanna del resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo nel merito CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. L' convenuto, in sede di costituzione e le parti congiuntamente all'odierna udienza, CP_1 hanno dichiarato l'erogazione della prestazione domandata da parte dell'ente previdenziale, nei termini di cui alla domanda.
3. Ne discende, per le suddette ragioni, la declaratoria di cessazione dell'affare contenzioso.
4. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'istituto resistente in base al principio della soccombenza virtuale. In ragione della condotta processuale dell possono essere CP_1 compensate per la metà e per la restante parte poste a carico di nella misura di cui in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per la metà, le spese di lite fra le parti, e condanna per la restante parte CP_1 al pagamento delle spese di lite di , liquidate in complessivi euro 700,00, Parte_1 da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Alberto Galloro.
Vibo Valentia, 22/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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