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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2435/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Milena Cordero, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Fabio Pansera, presso il quale ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 6 “1) Affidare il minore in via esclusiva alla madre;
Persona_1 Parte_1
2) Disporre che il padre possa incontrare esclusivamente alla presenza dei nonni Per_1 paterni o di altre persone idonee, un giorno a settimana per un paio d'ore per poi arrivare, gradualmente, ad ampliare la permanenza sino a 4 ore consecutive;
3) Stabilire che il IG. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 mediante il versamento, alla IG.ra , dell'importo mensile di euro 300,00 oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie, ivi compresa la rata dell'asilo nido e della futura scuola materna;
4) disporre che l'assegno unico per il figlio sia ripartito, al 50%, tra i due genitori.”
Per il convenuto:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
“1) Affidare almeno per il momento il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_1
; Parte_1
2) Disporre almeno per il momento che il padre possa ottemperare alle visite Controparte_1 del figlio mediante le sole modalità da remoto (ossia a mezzo di telefonate e/o Persona_1 videochiamate quotidiane) e che la signora lo avvisi tempestivamente nel caso si Parte_1 rendessero necessari ulteriori visite e/o accertamenti medici del minore.
3) Dichiarare il sig. tenuto al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Persona_1 nella misura complessiva di euro 100,00 mensili per i periodi in cui risulterà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e per i periodi di disoccupazione in cui si trovi a percepire la NASPI e il 50% dell'assegno unico (come quello attuale) e nella misura complessiva di euro 200,00 mensili solo nei casi in cui riuscirà a reperire un lavoro con contratto a tempo indeterminato, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore del minore, a condizione per quest'ultime che ci sia un ragionevole confronto tra i genitori prima di sostenerle.
4) Dichiarare il signor non tenuto al pagamento del 50% della rata dell'asilo Controparte_1 nido “Il Merlino”.
2. IN OGNI CASO
Con vittoria di tutte le spese, onorari professionali, oltre rimborso forfettario del 15% e C.P.A. del
4% come per legge.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 1. Il minore è nato il [...] dalla relazione more uxorio tra e Per_1 Parte_1 CP_1
[...]
Con ricorso dell'8.11.2024, la ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo Pt_1
a sé del minore, dando atto che il padre, anche in ragione della sindrome depressiva da cui è affetto, è sempre stato poco accudente e disinteressato nei confronti del figlio, oltre ad avere tenuto condotte violente verso la stessa ricorrente. Quanto alle visite, ha chiesto che queste avvengano unicamente alla presenza dei nonni paterni per poche ore consecutive e ha inoltre domandato un contributo al mantenimento di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il si è costituito, aderendo, almeno allo stato, alla domanda di affidamento esclusivo, in CP_1 considerazione delle proprie condizioni di salute e del proprio trasferimento a Torino, e rendendosi disponibile a frequentare il figlio unicamente per il tramite di chiamate e videochiamate. Quanto al mantenimento, si è proposto di versare 100,00 euro mensili per i periodi in cui è occupato a tempo determinato o è in disoccupazione, con impegno ad aumentare il contributo a 200,00 euro mensili, in caso di assunzione a tempo determinato.
Le parti sono state sentite all'udienza dell'11.2.2025. Il giudice relatore designato, in via provvisoria, ha disposto l'affidamento superesclusivo del minore alla madre, la presa in carico dei servizi per l'organizzazione di chiamate e videochiamate e, su richiesta del padre, di incontri in luogo neutro e un contributo per il mantenimento di 250,00 euro mensili. La causa è stata istruita mediante l'escussione della prova testimoniale e la richiesta di una relazione ai servizi sociali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 21.5.2025. Il Pubblico
Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle prove assunte, della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 13.2.2025, con la quale il Giudice relatore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi di prova dedotti.
3. Quanto al minore , va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale Per_1 secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 23333/2023, Cass. 6535/2019).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, sussistono gravi ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Si è già osservato nei provvedimenti provvisori che il padre, pur a fronte della disponibilità della ricorrente di fargli vedere il figlio, si rifiuta di incontrarlo, sostenendo di non voler “negoziare” con la madre e mostrando così di anteporre l'astio nei confronti dell'ex compagna all'interesse del bambino. Il convenuto si è inoltre rifiutato di collaborare con i servizi sociali a cui era stato dato incarico di organizzare le videochiamate padre-figlio ed eventualmente anche gli incontri. A seguito di un primo contatto, il ha infatti inviato all'operatore dei servizi un messaggio che affermava “la sua CP_1 consulenza e l'operato del giudice si concludono qui, siccome sarà assegnato Per_1 esclusivamente a me, togliendo la potestà genitoriale alla signora ”, per poi dichiarare di Pt_1 non voler avere più contatti con il servizio in quanto parte di un “sistema corrotto” e di non voler vedere il figlio finché sarà affidato alla madre. Si tratta peraltro di atteggiamenti contraddittori con le difese svolte nel presente giudizio, nel quale non sono mai stati prospettati elementi da cui desumere un'incapacità genitoriale della Pt_1
A quanto sopra, si deve aggiungere che la madre della ricorrente, , sentita quale Persona_2 testimone, ha riferito di avere appreso sia dalla figlia che dal bambino che il convenuto ha colpito la ricorrente con un pugno in almeno due occasioni, rompendole anche i denti. La testimone ha inoltre dichiarato di aver sentito personalmente il rifiutarsi di prestare il consenso per CP_1 il rilascio del documento di identità in favore del figlio e per un intervento sanitario a cui il bambino doveva sottoporsi.
Alla madre va attribuito il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti relative alla salute, all'istruzione, alla residenza e alla richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Il totale disinteresse del padre, che rifiuta anche le chiamate con il figlio e che già in passato non si è premurato di prestare i necessari consensi, può infatti rendere estremamente difficoltoso contattarlo in caso di necessità, con conseguente rischio di grave pregiudizio per il minore. Si rende inoltre opportuno evitare il più possibile che la che è stata vittima di violenze, si Pt_1 trovi costretta a interagire con il convenuto.
4. Non vi è dubbio che il minore debba rimanere collocato presso la madre, la cui sistemazione con la famiglia di origine è stata ritenuta adeguata dai servizi sociali. Quanto alla frequentazione con il padre, al momento gli incontri non possono che essere sospesi, preso atto dell'assoluto rifiuto del convenuto ad avere contatti anche solo telefonici con il bambino. Sarà onere del padre attivarsi eventualmente in futuro per un ripristino della frequentazione.
pagina 4 di 6 5. Venendo infine agli aspetti economici, si condividono integralmente le valutazioni già effettuate nell'ambito dei provvedimenti provvisori. Si osserva dunque sul punto che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa 200,00 euro mensili ed è ospite della madre, mentre il convenuto versa un canone di locazione di 400,00 euro ed è attualmente disoccupato, con percezione di Naspi per 1.100,00/1.200,00 euro, ma è dotato di elevata capacità lavorativa, messa a frutto in passato come cuoco. In un tale contesto, tenuto conto anche del fatto che il minore è ancora in tenera età e che il padre non lo tiene mai con sé, si reputa congruo un contributo di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate in dispositivo.
Tra queste ultime dovrà rientrare anche quella relativa all'asilo nido a cui la madre, la quale deve prendersi cura del figlio in maniera totale, è costretta a ricorrere per potersi recare al lavoro.
L'assegno unico spetterà invece, come per legge, integralmente alla ricorrente, in quanto affidataria esclusiva.
6. Le spese di lite vengono compensate per la metà, vista l'adesione alla domanda di affidamento esclusivo. Per la restante metà, liquidata così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, e da versarsi in favore dell'erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sono poste a carico del convenuto, soccombente sulle altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza abituale Per_1 presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni più rilevanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE la sospensione degli incontri padre-figlio,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA le spese di lite nella misura della metà,
pagina 5 di 6 CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese per la restante metà Controparte_1 che si liquida in euro 1.904,50 (di cui 425,50 per fase di studio, 301,00 per fase introduttiva,
451,50 per fase di trattazione e 726,50 per fase decisionale), oltre a esborsi, spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 3.7.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2435/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Milena Cordero, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Fabio Pansera, presso il quale ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 6 “1) Affidare il minore in via esclusiva alla madre;
Persona_1 Parte_1
2) Disporre che il padre possa incontrare esclusivamente alla presenza dei nonni Per_1 paterni o di altre persone idonee, un giorno a settimana per un paio d'ore per poi arrivare, gradualmente, ad ampliare la permanenza sino a 4 ore consecutive;
3) Stabilire che il IG. contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 mediante il versamento, alla IG.ra , dell'importo mensile di euro 300,00 oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie, ivi compresa la rata dell'asilo nido e della futura scuola materna;
4) disporre che l'assegno unico per il figlio sia ripartito, al 50%, tra i due genitori.”
Per il convenuto:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
“1) Affidare almeno per il momento il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_1
; Parte_1
2) Disporre almeno per il momento che il padre possa ottemperare alle visite Controparte_1 del figlio mediante le sole modalità da remoto (ossia a mezzo di telefonate e/o Persona_1 videochiamate quotidiane) e che la signora lo avvisi tempestivamente nel caso si Parte_1 rendessero necessari ulteriori visite e/o accertamenti medici del minore.
3) Dichiarare il sig. tenuto al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Persona_1 nella misura complessiva di euro 100,00 mensili per i periodi in cui risulterà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e per i periodi di disoccupazione in cui si trovi a percepire la NASPI e il 50% dell'assegno unico (come quello attuale) e nella misura complessiva di euro 200,00 mensili solo nei casi in cui riuscirà a reperire un lavoro con contratto a tempo indeterminato, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore del minore, a condizione per quest'ultime che ci sia un ragionevole confronto tra i genitori prima di sostenerle.
4) Dichiarare il signor non tenuto al pagamento del 50% della rata dell'asilo Controparte_1 nido “Il Merlino”.
2. IN OGNI CASO
Con vittoria di tutte le spese, onorari professionali, oltre rimborso forfettario del 15% e C.P.A. del
4% come per legge.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 1. Il minore è nato il [...] dalla relazione more uxorio tra e Per_1 Parte_1 CP_1
[...]
Con ricorso dell'8.11.2024, la ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo Pt_1
a sé del minore, dando atto che il padre, anche in ragione della sindrome depressiva da cui è affetto, è sempre stato poco accudente e disinteressato nei confronti del figlio, oltre ad avere tenuto condotte violente verso la stessa ricorrente. Quanto alle visite, ha chiesto che queste avvengano unicamente alla presenza dei nonni paterni per poche ore consecutive e ha inoltre domandato un contributo al mantenimento di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il si è costituito, aderendo, almeno allo stato, alla domanda di affidamento esclusivo, in CP_1 considerazione delle proprie condizioni di salute e del proprio trasferimento a Torino, e rendendosi disponibile a frequentare il figlio unicamente per il tramite di chiamate e videochiamate. Quanto al mantenimento, si è proposto di versare 100,00 euro mensili per i periodi in cui è occupato a tempo determinato o è in disoccupazione, con impegno ad aumentare il contributo a 200,00 euro mensili, in caso di assunzione a tempo determinato.
Le parti sono state sentite all'udienza dell'11.2.2025. Il giudice relatore designato, in via provvisoria, ha disposto l'affidamento superesclusivo del minore alla madre, la presa in carico dei servizi per l'organizzazione di chiamate e videochiamate e, su richiesta del padre, di incontri in luogo neutro e un contributo per il mantenimento di 250,00 euro mensili. La causa è stata istruita mediante l'escussione della prova testimoniale e la richiesta di una relazione ai servizi sociali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 21.5.2025. Il Pubblico
Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle prove assunte, della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 13.2.2025, con la quale il Giudice relatore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi di prova dedotti.
3. Quanto al minore , va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale Per_1 secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 23333/2023, Cass. 6535/2019).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, sussistono gravi ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Si è già osservato nei provvedimenti provvisori che il padre, pur a fronte della disponibilità della ricorrente di fargli vedere il figlio, si rifiuta di incontrarlo, sostenendo di non voler “negoziare” con la madre e mostrando così di anteporre l'astio nei confronti dell'ex compagna all'interesse del bambino. Il convenuto si è inoltre rifiutato di collaborare con i servizi sociali a cui era stato dato incarico di organizzare le videochiamate padre-figlio ed eventualmente anche gli incontri. A seguito di un primo contatto, il ha infatti inviato all'operatore dei servizi un messaggio che affermava “la sua CP_1 consulenza e l'operato del giudice si concludono qui, siccome sarà assegnato Per_1 esclusivamente a me, togliendo la potestà genitoriale alla signora ”, per poi dichiarare di Pt_1 non voler avere più contatti con il servizio in quanto parte di un “sistema corrotto” e di non voler vedere il figlio finché sarà affidato alla madre. Si tratta peraltro di atteggiamenti contraddittori con le difese svolte nel presente giudizio, nel quale non sono mai stati prospettati elementi da cui desumere un'incapacità genitoriale della Pt_1
A quanto sopra, si deve aggiungere che la madre della ricorrente, , sentita quale Persona_2 testimone, ha riferito di avere appreso sia dalla figlia che dal bambino che il convenuto ha colpito la ricorrente con un pugno in almeno due occasioni, rompendole anche i denti. La testimone ha inoltre dichiarato di aver sentito personalmente il rifiutarsi di prestare il consenso per CP_1 il rilascio del documento di identità in favore del figlio e per un intervento sanitario a cui il bambino doveva sottoporsi.
Alla madre va attribuito il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti relative alla salute, all'istruzione, alla residenza e alla richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Il totale disinteresse del padre, che rifiuta anche le chiamate con il figlio e che già in passato non si è premurato di prestare i necessari consensi, può infatti rendere estremamente difficoltoso contattarlo in caso di necessità, con conseguente rischio di grave pregiudizio per il minore. Si rende inoltre opportuno evitare il più possibile che la che è stata vittima di violenze, si Pt_1 trovi costretta a interagire con il convenuto.
4. Non vi è dubbio che il minore debba rimanere collocato presso la madre, la cui sistemazione con la famiglia di origine è stata ritenuta adeguata dai servizi sociali. Quanto alla frequentazione con il padre, al momento gli incontri non possono che essere sospesi, preso atto dell'assoluto rifiuto del convenuto ad avere contatti anche solo telefonici con il bambino. Sarà onere del padre attivarsi eventualmente in futuro per un ripristino della frequentazione.
pagina 4 di 6 5. Venendo infine agli aspetti economici, si condividono integralmente le valutazioni già effettuate nell'ambito dei provvedimenti provvisori. Si osserva dunque sul punto che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa 200,00 euro mensili ed è ospite della madre, mentre il convenuto versa un canone di locazione di 400,00 euro ed è attualmente disoccupato, con percezione di Naspi per 1.100,00/1.200,00 euro, ma è dotato di elevata capacità lavorativa, messa a frutto in passato come cuoco. In un tale contesto, tenuto conto anche del fatto che il minore è ancora in tenera età e che il padre non lo tiene mai con sé, si reputa congruo un contributo di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate in dispositivo.
Tra queste ultime dovrà rientrare anche quella relativa all'asilo nido a cui la madre, la quale deve prendersi cura del figlio in maniera totale, è costretta a ricorrere per potersi recare al lavoro.
L'assegno unico spetterà invece, come per legge, integralmente alla ricorrente, in quanto affidataria esclusiva.
6. Le spese di lite vengono compensate per la metà, vista l'adesione alla domanda di affidamento esclusivo. Per la restante metà, liquidata così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, e da versarsi in favore dell'erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sono poste a carico del convenuto, soccombente sulle altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza abituale Per_1 presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni più rilevanti per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE la sospensione degli incontri padre-figlio,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA le spese di lite nella misura della metà,
pagina 5 di 6 CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese per la restante metà Controparte_1 che si liquida in euro 1.904,50 (di cui 425,50 per fase di studio, 301,00 per fase introduttiva,
451,50 per fase di trattazione e 726,50 per fase decisionale), oltre a esborsi, spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 3.7.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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