Decreto presidenziale 8 ottobre 2021
Sentenza 9 dicembre 2021
Decreto presidenziale 21 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 25 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 7 settembre 2022
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- 1. Novità in materia di esclusione automatica nel nuovo Codice appaltiRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 15 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 08/10/2021, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 00606/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00545/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Venice By Boat s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Ugo Bergamo, Lucio Anelli e Flavia Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Bergamo in Venezia, San Marco 4179;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Iannotta in Venezia, San Marco 4091;
Città Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale Omogeneo di Venezia e Comune di Chioggia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Alilaguna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giandomenico Falcon, Gaetano Guzzardi e Marco Falcon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Guzzardi in Venezia, Santa Croce 468/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) quanto al ricorso principale, depositato il 3 giugno 2021:
- degli atti di gara di cui al bando n. 31/2016 relativo all'affidamento dei Servizi di linea per via d'acqua nella laguna veneta appartenenti ai servizi urbani del Comune di Venezia, Lotto n. 2;
B) quanto al ricorso incidentale depositato da Alilaguna s.p.a. il 25 giugno 2021:
- del provvedimento del Dirigente del Settore Gare contratti, centrale unica appalti ed economato nella Direzione Finanziaria del Comune di Venezia dott. Marzio Ceselin del 23 febbraio 2017, n. PG/2017/0095890, avente ad oggetto “ GARA N. 31/2016: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICI E DI NAVIGAZIONE DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA URBANA DI VENEZIA: LOTTI N. 1 E N. 2. Avviso di ammissione ed esclusione ai sensi degli artt. 29 comma 1 e del d. lgs. 50/2016 ”, nella parte in cui esso, comunicando che “ tutti i candidati sono stati ammessi alle fasi successive della gara, fatta eccezione per il concorrente: FE SR (lotto n. 1) la cui istanza è pervenuta fuori termine ”, ammette Venice by Boat s.r.l. alla gara;
- del verbale della Commissione di Gara del 6 maggio 2021 con cui essa, pur dando atto che Venice by Boat s.r.l. non ha presentato il piano economico finanziario asseverato, considera ugualmente ammissibile l'offerta;
- della graduatoria finale della gara per il lotto n. 2, pubblicata il 10 maggio 2021 nel portale delle gare d'appalto del Comune di Venezia, nella parte in cui in essa è inserita anche Venice by Boat s.r.l.;
- di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale, anche non conosciuto, nel quale Venice by Boat s.r.l. sia stata o risulti ammessa a partecipare alla gara 31/2016, per l'effetto escludendosi Venice by Boat s.r.l. dalla predetta gara;
C) Quanto ai motivi aggiunti al ricorso principale, depositati da Venice By Boat s.r.l. il 3 settembre 2021:
- dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di TPL lotto n. 2 e di tutti gli atti gara, compreso il Bando n. 31/2016;
D) Quanto ai motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati da Alilaguna s.p.a. il 14 settembre 2021:
- della Determinazione del Dirigente del Settore Gare contratti, centrale unica appalti ed economato nella Direzione Finanziaria del Comune di Venezia n. 1302 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto “ GARA N. 31/2016: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICI E DI NAVIGAZIONE DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA URBANA DI VENEZIA Lotto n. 2 Servizi di linea per via d'acqua nella laguna veneta appartenenti ai servizi urbani del Comune di Venezia - CIG n. 6248833C1C ”, comunicata con PEC della Città di Venezia del 13 luglio 2021 che aggiudica il servizio ad Alilaguna s.p.a., limitatamente alla parte in cui colloca come seconda classificata Venice by Boat s.r.l.;
- dei verbali allegati alla citata determina di aggiudicazione con cui la Commissione Giudicatrice ha valutato l'offerta tecnica di Venice by Boat s.r.l. attribuendole punteggi non spettanti;
- di ogni altro atto connesso presupposto o conseguente, e per l'effetto escludendosi l'ATI ricorrente Caronte & Tourist s.p.a. dalla predetta gara o, in subordine, rideterminando il punteggio ad essa attribuito o, ancora in ulteriore subordine, ordinando la riedizione del potere;
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda, depositata in data 4 ottobre 2021, con cui i difensori del Comune di Venezia – rappresentando la particolare complessità della controversia all’esame – chiedono l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali con riguardo alla memoria difensiva depositata in data 4 ottobre 2021, in vista dell’udienza pubblica fissata al prossimo 20 ottobre;
Visto l’art. 13-ter All. II c.p.a.;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e n. 127 del 16 ottobre 2017;
Ritenuto che la questione di che trattasi rientri nelle fattispecie contemplate dall’art. 5, comma 1, del richiamato decreto n. 167;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno della domanda - avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia e tenuto conto della particolare complessità risultante dalle censure dedotte con il ricorso principale, il ricorso incidentale e i plurimi ricorsi per motivi aggiunti - appaiono idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali, fino ad un massimo di 50.000 caratteri, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del richiamato decreto n. 167;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali - fino ad un massimo di 50.000 caratteri - con riguardo alla memoria depositata dal Comune di Venezia in data 4 ottobre 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 7 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO