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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3330 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) -Avv. ; C.F._1 Controparte_1
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
- Avv. BELLA CARMEN;
C.F._2
– resistente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: Vedi note in sostituzione dell'udienza dell'1/10/2025
Conclusioni del P.M.: non conclude
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, , Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con il resistente
[...] era nato a [...], in data [...], e rile- Controparte_2 Persona_1 vato che, cessata la convivenza tra i genitori, attualmente il minore conviveva con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio prevalente presso la madre, di regolare il diritto di visita del genitore non convivente e di prevedere un assegno a carico del resistente e a titolo di contributo al mantenimento del fi- glio minore.
Si è costituito in giudizio il resistente che non si è opposto alla regolamentazione, CP_2 chiedendo un'adeguata articolazione del regime di frequentazione in considerazione della distanza geografica dei luoghi di residenza.
Dopo l'acquisizione della relazione del Consultorio familiare al quale il nucleo era stato affidato, all'udienza dell'1/10/2025, svoltasi in trattazione scritta, la causa veniva trattenu- ta in decisione.
***
1. PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI
L'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, suc- cessivamente, dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare priori- tariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genito- riale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affidamento con- diviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «diritto» a mante- nere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicem- bre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può di- sporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previ- sione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari par- tecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa familiare.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per il minore nato a [...], in data [...], Persona_1 con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé il predetto minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità, tenuto conto della distanza geografica dei luoghi di residenza Pt_3
[... quanto alla madre e al figlio, e Catania, quanto al padre): fino al compimento del quarto anno di età:
− Un contatto telefonico giornaliero in videochiamata nella fascia oraria 13-15 o 19-21 compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori, da con- cordare tra gli stessi;
− a settimane alterne nel giorno di sabato o domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
− nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di Pasqua o nel giorno del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
− durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 3 giorni con facoltà di pernot- tamento presso il domicilio paterno dopo il compimento del quarto anno di età e fino al compimento del sesto anno di età:
− Un contatto telefonico giornaliero in videochiamata nella fascia oraria 13-15 o 19-21 compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori, da con- cordare tra gli stessi;
− a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
− ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernotta- mento presso il domicilio paterno;
− ad anni alterni, dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
− durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 7 giorni con facoltà di pernot- tamento presso il domicilio paterno;
dopo il compimento del sesto anno di età:
− Un contatto telefonico giornaliero in videochiamata nella fascia oraria 13-15 o 19-21 compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori, da con- cordare tra gli stessi;
− a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni al- terni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
− per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di per- nottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, una settimana a luglio e una ad agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore.
In considerazione della distanza geografica, a va attribuita la fa- Parte_1 coltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ. ciò al fine esclusivo di garantire al minore l'adozione rapida di decisioni ordinarie nel suo interesse.
Alla luce del perdurante clima di conflittualità, appare opportuno mantenere per un an- no l'affidamento del nucleo al Consultorio familiare per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali e della responsabilità condivisa, incaricando il
Consultorio di Trapani e di Catania di relazionare con cadenza trimestrale al Giudice Tute- lare di Trapani.
2. DOMANDE DI CARATTERE ECONOMICO
Venendo all'esame delle ulteriori domande formulate dalle parti, esaminata la documen- tazione fiscale e tenuto conto dei tempi di permanenza, appare congruo mantenere l'obbligo a carico di di versare a Controparte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mante- nimento del figlio minore della coppia.
La medesima parte va obbligata, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordina- rie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvo- cati di Palermo in data 2 luglio 2019.
ha diritto a percepire l'intero assegno unico per il figlio nella qua- Parte_1 lità di genitore collocatario.
Sussistono i presupposti per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ai temi trattati ed all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone l'affidamento condiviso del minore nato a PALERMO, in [...] Persona_1
11/01/2023 ad entrambi i genitori, attribuendo a la facoltà di eser- Parte_1 citare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.; dispone che il predetto minore abbia il proprio domicilio prevalente presso la residenza materna;
dispone che, in assenza di diversi accordi liberamente conclusi dalle parti nell'esercizio della potestà genitoriale condivisa, il genitore Controparte_2 abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore con le modalità specificate in motivazione;
dispone per un anno l'affidamento del nucleo al Consultorio familiare per attività di me- diazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali e della responsabilità con- divisa, incaricando il Consultorio di Trapani e di Catania di relazionare con cadenza trime- strale al Giudice Tutelare di Trapani;
pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_2 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 a titolo di con- Parte_1 tributo al mantenimento del figlio minore della coppia;
dichiara il resistente tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostene- re per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire l'intero assegno unico per il fi- Parte_1 glio nella qualità di genitore collocatario.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il 23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3330 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) -Avv. ; C.F._1 Controparte_1
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
- Avv. BELLA CARMEN;
C.F._2
– resistente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: Vedi note in sostituzione dell'udienza dell'1/10/2025
Conclusioni del P.M.: non conclude
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, , Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con il resistente
[...] era nato a [...], in data [...], e rile- Controparte_2 Persona_1 vato che, cessata la convivenza tra i genitori, attualmente il minore conviveva con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio prevalente presso la madre, di regolare il diritto di visita del genitore non convivente e di prevedere un assegno a carico del resistente e a titolo di contributo al mantenimento del fi- glio minore.
Si è costituito in giudizio il resistente che non si è opposto alla regolamentazione, CP_2 chiedendo un'adeguata articolazione del regime di frequentazione in considerazione della distanza geografica dei luoghi di residenza.
Dopo l'acquisizione della relazione del Consultorio familiare al quale il nucleo era stato affidato, all'udienza dell'1/10/2025, svoltasi in trattazione scritta, la causa veniva trattenu- ta in decisione.
***
1. PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI
L'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, suc- cessivamente, dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare priori- tariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genito- riale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affidamento con- diviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «diritto» a mante- nere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicem- bre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può di- sporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previ- sione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari par- tecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa familiare.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per il minore nato a [...], in data [...], Persona_1 con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé il predetto minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità, tenuto conto della distanza geografica dei luoghi di residenza Pt_3
[... quanto alla madre e al figlio, e Catania, quanto al padre): fino al compimento del quarto anno di età:
− Un contatto telefonico giornaliero in videochiamata nella fascia oraria 13-15 o 19-21 compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori, da con- cordare tra gli stessi;
− a settimane alterne nel giorno di sabato o domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con facoltà di recare con sé la prole anche fuori dal domicilio materno;
− nel giorno di Natale o nel giorno di Capodanno, ad anni alterni, e nel giorno di Pasqua o nel giorno del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
− durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 3 giorni con facoltà di pernot- tamento presso il domicilio paterno dopo il compimento del quarto anno di età e fino al compimento del sesto anno di età:
− Un contatto telefonico giornaliero in videochiamata nella fascia oraria 13-15 o 19-21 compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori, da con- cordare tra gli stessi;
− a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
− ad anni alterni, dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernotta- mento presso il domicilio paterno;
− ad anni alterni, dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
− durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 7 giorni con facoltà di pernot- tamento presso il domicilio paterno;
dopo il compimento del sesto anno di età:
− Un contatto telefonico giornaliero in videochiamata nella fascia oraria 13-15 o 19-21 compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative dei genitori, da con- cordare tra gli stessi;
− a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle 20:00 della domenica, con facoltà pernottamento presso il domicilio paterno;
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni al- terni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
− per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di per- nottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, una settimana a luglio e una ad agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la prole con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore.
In considerazione della distanza geografica, a va attribuita la fa- Parte_1 coltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ. ciò al fine esclusivo di garantire al minore l'adozione rapida di decisioni ordinarie nel suo interesse.
Alla luce del perdurante clima di conflittualità, appare opportuno mantenere per un an- no l'affidamento del nucleo al Consultorio familiare per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali e della responsabilità condivisa, incaricando il
Consultorio di Trapani e di Catania di relazionare con cadenza trimestrale al Giudice Tute- lare di Trapani.
2. DOMANDE DI CARATTERE ECONOMICO
Venendo all'esame delle ulteriori domande formulate dalle parti, esaminata la documen- tazione fiscale e tenuto conto dei tempi di permanenza, appare congruo mantenere l'obbligo a carico di di versare a Controparte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mante- nimento del figlio minore della coppia.
La medesima parte va obbligata, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordina- rie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvo- cati di Palermo in data 2 luglio 2019.
ha diritto a percepire l'intero assegno unico per il figlio nella qua- Parte_1 lità di genitore collocatario.
Sussistono i presupposti per operare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ai temi trattati ed all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone l'affidamento condiviso del minore nato a PALERMO, in [...] Persona_1
11/01/2023 ad entrambi i genitori, attribuendo a la facoltà di eser- Parte_1 citare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.; dispone che il predetto minore abbia il proprio domicilio prevalente presso la residenza materna;
dispone che, in assenza di diversi accordi liberamente conclusi dalle parti nell'esercizio della potestà genitoriale condivisa, il genitore Controparte_2 abbia la facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore con le modalità specificate in motivazione;
dispone per un anno l'affidamento del nucleo al Consultorio familiare per attività di me- diazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali e della responsabilità con- divisa, incaricando il Consultorio di Trapani e di Catania di relazionare con cadenza trime- strale al Giudice Tutelare di Trapani;
pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_2 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 a titolo di con- Parte_1 tributo al mantenimento del figlio minore della coppia;
dichiara il resistente tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostene- re per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire l'intero assegno unico per il fi- Parte_1 glio nella qualità di genitore collocatario.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il 23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.