Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28.02.2025 è presente l'avv. Luciana Cardella in sostituzione degli avv.ti Mannocchi e Tucceri la quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, ivi comprese note conclusive, e chiede che la causa venga decisa
Il G.O.T.
Dando atto che alle h 10.36 nessuno è presente per il sig.
[...]
, si ritira in camera di consiglio Parte_1
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
I l G i u d i c e dopo camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito ad ore 17.00.
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, all'esito della discussione orale, ha emesso ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n° 7958 /2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, elettivamente dom.to presso lo Parte_2
studio dell'avv. TUCCERI FRANCESCA dalla quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Parte_1
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile
1) accoglie l'opposizione della e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1735/2022 emesso in suo danno su istanza del sig. ; Parte_1
2) condanna il sig. a rifondere alla le spese di lite che si Parte_1 Parte_2
liquidano in € 2.540,00 oltre spese borsuali, iva, cassa e spese generali di studio..
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1735/2022 emesso in suo danno su istanza del sig. , per ottenere la Parte_1
consegna di un contratto di finanziamento asseritamente stipulato con la Euro CQS s.p.a.; dei relativi allegati e di copia del contratto di assicurazioni relativo al detto finanziamento.
A motivo dell'opposizione proposta, la eccepiva l'omessa prova da parte sig. Pt_2 [...]
della stipula del contratto di finanziamento, la cui copia è stata richiesta con il ricorso Parte_1
per ingiunzione.
Resistendo all'opposizione, con comparsa del 04.10.2022, parte opposta respingeva gli addebiti mossi dall'opponente, evidenziava l'infondatezza delle contestazioni di parte opponente,
controdeduceva in ordine alle avverse censure, ed invocava la conferma del d.i. impugnato.
Con provvedimento del 22.03.2024 questo giudice rilevando l'assenza di procura nella comparsa e l'assenza del fascicolo monitorio, richiamato da parte opposta nella memoria di costituzione, ha onerato parte opposta di produrre il fascicolo telematico del procedimento monitorio.
Considerato che
l'invito è rimasto infruttuoso e manca agli atti del giudizio la procura alle liti del sig. , la costituzione del sig. è da considerarsi invalida. Parte_1 Pt_1 Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che,
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Considerato che nel caso di specie il sig. , in assenza della procura alle liti, va Pt_1
considerato contumace, e non ha fornito alcun valido elemento per consentire a questo giudice di valutare la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, l'opposizione va accolta ed il decreto revocato.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti,
alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Considerato dunque, che nel caso di specie, la costituzione in giudizio del sig. è da Pt_1
considerarsi invalida per il difetto di procura, non versata in atti neanche a seguito dell'invito di questo giudice, il sig. è da considerarsi contumace, e quindi non ha potuto fornire la prova Pt_1
dei fatti fondanti la propria pretesa azionata in sede monitoria.
Conseguentemente l'opposto, attore in senso sostanziale, non ha fornito prova di quegli elementi necessari, atti a dimostrare la fondatezza della propria pretesa avanzata in sede monitoria ed il decreto emesso su sua istanza del sig. va, pertanto, revocato. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 28/02/2025
Il G.O.T
Elisabetta La Franca
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44