Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 ottobre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2023 |
Commentari • 10
- 1. Il Fisco si prepara a Milano-Cortina 2026Accesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 2. Gruppo CRC: in Italia esiste una cultura dell’infanzia ma non una strategiaAsgi · https://www.asgi.it/ · 20 novembre 2014
- 3. Risoluzione del 06/03/2008 n. 78 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 6 marzo 2008
Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e\' stato esposto il seguente QUESITO La Alfa s.r.l. fa presente, in premessa, che in risposta ad un\'istanza di interpello da essa presentata alla Direzione Regionale del Piemonte, in merito al trattamento tributario applicabile, ai fini IVA, all\'impianto di innevamento che essa intende realizzare, detta Direzione Regionale ha ritenuto, fra l\'altro, che "per la realizzazione dell\'impianto di innevamento in questione, se effettuata ai sensi e con le procedure di cui al (...) D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito in L. 6 marzo 1987, n. …
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 26/01/2007 n. 10 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 26 gennaio 2007
Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione del d.lgs. n. 446 del 1997 e\' stato esposto il seguente QUESITO La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 settembre 2003, n. 296, ha dichiarato l\'illegittimita\' dell\'articolo 1 della legge della regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, che prevede, per l\'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, istituita con legge statale 9 ottobre 2000, n. 285, l\'esonero dal versamento dell\'IRAP e dagli obblighi inerenti a tale imposta a decorrere dall\'anno 2001. Cio\' premesso, l\'istante chiede se la censurata disposizione legislativa di cui al citato articolo 1 della legge della …
Leggi di più… - 5. Disposizioni urgenti in materia di bolli, università, grandi opere e beni culturaliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 febbraio 2005
Giurisprudenza • 192
- 1. Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8384Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA- I° SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 2127 R.G. dell'anno 2025, e vertente tra nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Parte_1 De Cristofaro n. 40, presso lo studio dell'avv. Umberto Longaroni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente e in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data …Leggi di più...
- contumacia·
- spese di lite·
- ricongiungimento contributivo·
- diritto a pensione·
- art. 2 l. 29/79·
- sistema misto pensionistico·
- giurisprudenza di merito·
- computo anzianità di servizio·
- TFS
- 2. Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2082Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 15 maggio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11714/2022 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “Indennità di buonuscita per servizio non di ruolo prestato”, PROMOSSA DA , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Russo, giusta procura a margine del [...] ricorso introduttivo dell'originario giudizio - in atti ); - Ricorrente - CONTRO , C.F. , in persona …Leggi di più...
- ricongiunzione servizio·
- indennità di buonuscita·
- non discriminazione lavoratori·
- D.P.R. n. 1032/1973·
- contributo previdenziale·
- art. 63 d.lgs. n. 165/2001·
- servizio non di ruolo·
- giurisdizione giudice ordinario·
- riscatto oneroso·
- L.R. n. 53/1985
- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 08/05/2026, n. 134Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 134/2026 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24437 del registro di segreteria, proposto da: S. L., nato a [...] il omissis e residente ivi alla via omissis, C.F. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino D. Tuscano del Foro di Reggio Calabria, c.f. [...]ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bova Marina (RC), via Umberto I n. 109, pec antoninodomenico.tuscano@avvocatirc.legalmail.it, numero di fax 0965761304; contro l'Inps – Istituto …Leggi di più...
- trattamento di fine servizio·
- giurisdizione Corte dei conti·
- decorrenza economica·
- difetto di giurisdizione·
- compensazione spese·
- servizio militare·
- contributi pensionistici·
- decorrenza giuridica·
- pensione anticipata·
- giurisdizione giudice ordinario
- 4. Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2024, n. 1857Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona DEla Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 1061 DE RGAC DEl'anno 2016 vertente tra , p. iva in persona DE Sindaco pt, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Giacomo Carbone (cf che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._1 in atti – pec Email_1 - parte attrice - Contro , p. iva in persona DE Sindaco pt, ON P.IVA_2 rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv.to Ennio Abonante (cf …Leggi di più...
- fondo consolidato·
- mobilità volontaria·
- copertura finanziaria·
- legge 285/1977·
- Comune di Amantea·
- nullità contratto·
- Ministero dell'Interno·
- giurisdizione giudice ordinario·
- competenza giurisdizionale·
- Comune di San Pietro in Amantea·
- impegno di spesa
- 5. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 1579Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6802/2020 TRA , nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Mirella Corvino, presso cui elettivamente domicilia in Caserta al largo Daniel Bovet n. 1 RICORRENTE E (C.F. , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusto …Leggi di più...
- art. 52 D.lgs. 165/2001·
- prescrizione quinquennale·
- differenze retributive per turnazioni·
- differenze retributive·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- pubblico impiego·
- mansioni superiori·
- differenze retributive per straordinario·
- art. 36 Cost.·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' 1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", di seguito denominati "Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresi' i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis.
1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati ((nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze)) , le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia e' presieduto dal presidente della regione Piemonte. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)) . Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validita' delle riunioni del Comitato di regia e' necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attivita' inerenti le finalita' della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.
3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenza.
4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata "valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello studio di compatibilita' ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilita' ambientale del piano degli interventi.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonche' delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'articolo 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicita' riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonche' alle modalita' di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicita' di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9. - Art. 2. (Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici) 1. E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal diritto privato.
3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia e' espletato ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi' come modificato dall' art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , e' il seguente:
"4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo". - Art. 1-bis. (( (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). )) (( 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, ne' alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalita' ))