Ordinanza collegiale 25 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23755 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13232/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13232 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Adalgisa Eva Pignoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Toscana, 11;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto cittadinanza -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IO SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale in data 5.6.2019, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana, sulla scorta della seguente motivazione: “ tenuto conto che dall’attività informativa esperita sono emersi … elementi che non consentono di eludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza; considerato che i richiamati elementi provengono da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare; atteso che non è possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi è che tale riserbo è stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, allo scopo di non vanificare ulteriori attività di controllo e prevenzione ”;
Premesso, altresì, che il ricorrente ha lamentato che “l’omessa indicazione del contenuto dell’informativa riservata - richiamata dal Ministero dell’Interno nel proprio provvedimento reiettivo - comporta l’illegittimità del decreto avversato per difetto di motivazione e per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.”;
Rilevato che:
- con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, questo Tar ha “ Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, ogni altra misura ritenuta al tal fine opportuna, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti ”;
- in data 4.7.2025 l’Amministrazione ha provveduto al deposito della relazione riservata, con cui ha esplicitato le ragioni del diniego;
- con memoria difensiva in data 27.11.2025, parte ricorrente ha contestato le risultanze della predetta relazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che la relazione riservata prodotta dall’Amministrazione illustra chiaramente le ragioni che hanno indotto a ravvisare un rischio per la sicurezza nazionale e quindi a denegare il rilascio della cittadinanza, con specifico riferimento al ruolo assunto dal ricorrente nel contesto imprenditoriale di riferimento e al ritenuto contrasto della relativa condotta con interessi di rilevanza nazionale;
Considerato che:
- nel caso in cui, come è nella specie, sussista l’esigenza di apprestare tutela alla “ sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo ” (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 30.8.2024, n. 3235);
- gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando “ danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l’obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di intelligence in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262) ” (TAR Roma, Sez. V bis, sentenza 29.9.2025, n. 16766);
- il carattere secretato delle informazioni poste a base del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non ne consentiva l'ostensione in sede procedimentale, “ sicché qualsivoglia lamentela in ordine all'omissione del preavviso di rigetto si rivela infondata, anche in considerazione del fatto che la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso ” (Tar Lazio Roma, Sez. V, sentenza 2.1.2024, n. 15);
Ritenuto, per le anzi dette ragioni, che il provvedimento impugnato resiste alle censure formulate con il ricorso, che pertanto deve essere rigettato;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
IO SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SP | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.