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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 8125/2019 pubblicata il 17.09.2019 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10, nello studio dell'avv.
FIORETTI ANDREA (c.f. ), che la rappresenta e C.F._1
difende in virtù di procura alle liti per notaio di Bologna del Per_1
29.10.2010
E MARI.NA. (c. f. ), elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Napoli, viale A. Gramsci, 18, nello studio dell'Avv.
PICONE PAOLO (c.f. ), che la rappresenta e C.F._2
difende – unitamente all'avv. PAPARELLA RICCARDO
( ) – come da procura in atti C.F._3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La MA.Na. (d'ora innanzi, anche solo MA.na.), Parte_2
già citò innanzi al tribunale di Napoli la Parte_3 Parte_1
L'attrice espose di aver intrattenuto con l'istituto di credito numerosi ed articolati rapporti, e, segnatamente: a) un rapporto di conto corrente, n.
30033268, affidato per € 50.000,00; b) un mutuo ipotecario decennale stipulato il 27 dicembre 2005 per notaio per € 290.000,00, Persona_2
estinto anticipatamente il 17 maggio 2007; c) un mutuo ipotecario decennale stipulato il 10 ottobre 2007 per notaio per € Persona_3
400.000,00, in corso di regolare ammortamento;
d) un mutuo ipotecario decennale stipulato il 31 marso 2009 per notaio Persona_4
per € 950.000,00, estinto anticipatamente il 14 novembre 2011;
[...]
e) un mutuo ipotecario decennale stipulato il 7 febbraio 2011 per notaio per € 800.000,00, parimenti estinto Persona_4
anticipatamente l'8 luglio 2011. Aggiunse di aver appreso, da una verifica a cui un proprio consulente aveva sottoposto il mutuo del 7 febbraio 2011,
che la banca aveva fatto applicazione di un tasso superiore al limite costituito dalla soglia antiusura di cui alla l. 108/1996 e successivi decreti ministeriali attuativi, ma che, a fronte di informali contestazioni, l'istituto
2 aveva reagito bloccando anche l'operatività del conto corrente, pur essendo questa rimasta nei limiti dell'affidamento pattuito, per poi formalizzare in data 8 novembre 2016 il recesso dal rapporto di apertura di credito, intimando il rientro dall'esposizione pari ad € 31.743,52. Fatta
tale premessa in fatto, in diritto la MA.na. ha contestato il saldo di chiusura del c/c, lamentando che lo stesso era inficiato da annotazioni illegittime, unilateralmente eseguite dalla Banca in ragione di interessi ultralegali non dovuti, anatocismo illegittimo, spese e commissioni non validamente concordate, la cui prova gravava ai sensi dell'art. 2697 c.c.
sulla convenuta, non avendo mai ricevuto idonea e valida documentazione attestante l'approvazione scritta delle condizioni contrattuali. Lamentò, ancora, in relazione ai mutui, l'applicazione,
genetica o sopravvenuta, di interessi ad un tasso superiore al saggio massimo stabilito dalla l. 108/96 e relativi decreti ministeriali di determinazione delle soglie usurarie, tenuto anche conto della necessaria contabilizzazione delle commissioni per estinzione anticipata. Aggiunse,
poi, che in tutti i contratti di mutuo stipulati l' indicato dalla banca non corrispondeva all'effettivo costo del finanziamento, il che ne importava la nullità ai sensi dell'art. 117 TUB o, quanto meno,
determinava la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 1440 c.c. per aver indotto essa mutuataria a concludere il contratto a condizioni diverse da quelle falsamente rappresentate. Su tali premesse, chiese al tribunale di rideterminare i rapporti di dare – avere tra le parti, e condannare a risarcirle il danno per il recesso immotivato Parte_1
dall'apertura di credito.
3 § 2. A seguito della costituzione della banca, che concluse per l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito relativamente al conto corrente ed al mutuo del 10.10.2007, e per l'infondatezza nel merito delle rimanenti domande, espletata una consulenza d'ufficio, il tribunale, con sentenza n. 8125/2019 ha accertato che, alla data del
2.1.2017, il conto corrente n. 30033268 era in attivo per € 20.343,29, invece che in passivo per € 31.101,26, ed ha, altresì, condannato la CP_1
convenuta a rimborsare all'attrice le spese di TU anticipate ed a corrisponderle le spese di lite, di cui ha disposto la distrazione in favore dei procuratori costituiti.
§ 3. l tribunale ha, innanzitutto, riesaminato il rapporto di conto corrente,
in relazione al quale ha preso atto della mancanza di un contratto scritto e della presenza soltanto di parte degli estratti conto prodotti dall'attrice,
idonei comunque a documentare una serie di addebiti operati dalla banca;
in assenza, dunque, di valide previsioni scritte al riguardo, la cui prova gravava sulla banca convenuta, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 117 TUB il saldo del conto dovesse essere rielaborato, con esclusione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese non previste. Né ha ritenuto ostativo a tale ricalcolo il fatto che non fossero stati prodotti tutti gli estratti conto (dal momento che il primo segnava un saldo attivo per la correntista di oltre
20 mila euro), dal momento che tale mancanza poteva, se mai, risolversi in danno della stessa attrice, che aveva potuto subire ulteriori addebiti non giustificati di cui non era possibile tenere conto.
4 Parimenti irrilevante, secondo il primo giudice, era poi la circostanza che mancavano anche alcuni estratti nel periodo considerato, dal momento che ciò non aveva impedito al consulente di ricostruire il saldo. Sempre in relazione al conto corrente, poi, il tribunale ha escluso che potesse operare una verifica circa l'eventuale applicazione di interessi usurari, stante l'estrema genericità dell'allegazione al riguardo, priva della specificazione del tasso applicato e del tasso di riferimento.
Per quanto riguarda i mutui, il tribunale ha condiviso le conclusioni del
TU che, con riferimento a quelli del 2007 e del 2009, ha escluso la presenza di interessi usurari.
In relazione a quello stipulato nel 2005, invece, per il quale il TU ha accertato la natura usuraria relativamente al tasso di mora contrattualmente previsto, il tribunale, pur reputando tale accertamento astrattamente rilevante, ha, tuttavia, escluso che potesse procedersi alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori;
e, poiché nel caso di specie il mutuo era stato estinto anticipatamente, e non v'era prova del pagamento di interessi moratori, ha reputato irrilevante la circostanza.
Infine, in relazione al mutuo stipulato nel 2011, e da erogare secondo stati avanzamento lavori, il primo giudice ha ritenuto infondato il rilievo della banca convenuta, secondo la quale trattandosi di mutuo su andrebbero applicate le soglie usurarie previste dai decreti ministeriali per la categoria “altri finanziamenti”, che prevedono tassi più elevati;
al contrario, secondo il tribunale, trattandosi pur sempre di mutuo garantito da ipoteca, il tasso soglia di riferimento non poteva che essere quello dei mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria, dal momento
5 che l'esistenza di siffatta garanzia reale diminuisce nettamente il rischio per il mutuante e giustifica un tasso più basso. Dunque, stante il superamento, sin dalla fase genetica, del tasso soglia, il mutuo doveva considerarsi gratuito, con rimborso di tutte le somme versate a titolo di interessi ed addebitate in conto.
Il risultato delle operazioni contabili così condotte è stato il riconoscimento di un saldo attivo del c/c di € 20.343,29 al 2.1.2017, somma oggetto di rideterminazione del saldo e non di condanna, dal momento che il conto era ancora aperto, essendo receduta solo Parte_1
dall'affidamento di € 50.000,00. A tale riguardo, il tribunale ha anche escluso che vi fossero rimesse solutorie (così implicitamente rigettando l'eccezione di prescrizione), ripetibili anche a conto aperto, perché
sussisteva l'affidamento (il cui accertamento, secondo il tribunale, era desumibile pur in assenza di forma scritta, stante la natura di nullità di protezione, operanti solo a vantaggio del cliente, di quelle previste dall'art. 127 TUB).
§ 4. Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello la cui ha resistito la MA.Na. Parte_1 Parte_2
Assegnata la causa in decisione, la Corte, in diversa composizione, con ordinanza del 30.10.2024 ha disposto un'integrazione della consulenza e,
all'esito, all'udienza del 28.04.2025 la causa è stata posta nuovamente in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con l'assegnazione di un termine di 20 gg. per il deposito delle conclusionali e di un ulteriore termine di 20 gg. per il deposito di repliche.
6 § 5. L'appello di è affidato a sei motivi, variamente articolati, Parte_1
che possono così sintetizzarsi:
-1. Erroneità della sentenza, e violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.,
nella parte in cui si è basata sul falso presupposto della mancanza di valide pattuizioni in forma scritta, così rovesciando sulla banca l'onere della prova;
-2. Ulteriore erroneità della sentenza, ancora per violazione degli artt.
2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver ritenuto ammissibile la domanda di rideterminazione del saldo del c/c n. 30033268, pur in mancanza degli estratti conto integrali, ovvero per non aver disposto che l'accertamento peritale partisse dal saldo del c/c al 30 aprile 2010, recante un saldo passivo di € 52.069,51;
-3. Nullità della sentenza, per violazione degli artt. 101, co. 2, e 112 c.p.c.,
nella parte in cui il tribunale, senza provocare il contraddittorio tra le parti al riguardo:
• ha ritenuto la natura ripristinatoria delle rimesse operate dalla correntista, così rigettando l'eccezione di prescrizione;
• ha considerato che quelle ipotizzate fossero nullità di protezione;
• ha fatto applicazione della categoria delle rimesse “ripristinatorie”,
di cui ha contestato, in radice, la fondatezza;
• ha ritenuto ammissibile il ricorso a presunzioni al riguardo per la dimostrazione della natura di tali rimesse, che al contrario andava dimostrata documentalmente, così spostando sulla banca il relativo onere;
7 • da ultimo, non ha valutato il carattere solutorio di tutte le rimesse anteriori al 15 gennaio 2007, allorché il conto era attivo;
-4. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto astrattamente rilevante ai fini dell'usura anche del solo tasso di mora previsto in misura superiore al tasso soglia vigente per gli interessi corrispettivi;
-5. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'usurarietà del tasso passivo previsto per il contratto di mutuo del 7 febbraio 2011,
individuando come soglia di raffronto quella degli interessi per i mutui ipotecari, anziché quella prevista per “altri finanziamenti”, applicabile ai mutui su s.a.l.;
-6. Da ultimo, erroneità conseguente della regolamentazione delle spese di lite.
§ 6.1. È necessario partire dal primo e centrale motivo di gravame, quello cioè con cui ha contestato la decisione del primo giudice, Parte_1
ritenendola sostanzialmente viziata da un'errata interpretazione della domanda: ad avviso dell'appellante, infatti, la MA.Na. non aveva mai contestato l'esistenza di accordi intercorsi con la banca, ed, anzi, dalle difese della stessa si evincerebbe il pacifico riconoscimento dell'esistenza dei contratti in forma scritta regolanti il rapporto. Dunque, l'attrice, ed odierna appellata, si sarebbe limitata a non produrre il contratto, ed il giudice avrebbe erroneamente ritenuto, a quel punto, che tale onere gravasse sulla banca, al pari di quanto avviene quando è quest'ultima ad agire per il pagamento.
La centralità di tale questione è resa evidente, tra l'altro, anche dal fatto che questa Corte – in differente composizione – ha ritenuto di ampliare i
8 quesiti al TU già nominato in primo grado, richiedendo un ulteriore conteggio che escludesse dal saldo del conto corrente la sola capitalizzazione trimestrale degli interessi (lasciando, dunque, immutati gli interessi passivi addebitati).
Si tratta, allora, di interpretare correttamente la domanda dell'attrice in primo grado.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, se è evidente che l'attrice non contestasse l'esistenza del contratto di conto corrente in quanto tale (vale a dire, il rapporto contrattuale), avendo prodotto persino gli estratti conto relativi allo stesso, è del pari indubitabile che le contestazioni colpissero proprio le clausole determinative degli interessi ultralegali in quanto non sorrette dalla necessaria pattuizione scritta, come emerge con chiarezza dalla richiesta di “accerta(re) la nullità della clausola di determinazione degli
interessi a debito in misura ultralegale e la illegittimità delle unilaterali
variazioni del tasso unilateralmente applicato dalla banca, per difetto dei requisiti
di forma”, con conseguente invocazione dell'applicazione, sostitutiva,
degli interessi previsti dall'art. 117, comma 7 del d. lgs. 385/93 o comunque degli interessi legali. Solo una lettura parziale delle difese dell'attrice in primo grado può, dunque, indurre la banca ad una capziosa distinzione tra consegna della copia del documento contrattuale e sua esistenza, dal momento che la correntista ha negato, sin dall'atto introduttivo, di aver ricevuto la documentazione attestante l'approvazione
scritta delle condizioni, e, dunque, negando che quelle pattuizioni fossero state dalle parti stipulate per iscritto. Dunque, a fronte di siffatta, chiara,
negazione di una pattuizione scritta degli interessi, condivisibilmente il
9 tribunale ha ritenuto che sarebbe stato onere della banca convenuta produrre il relativo contratto;
e non si è trattato di un'indebita inversione dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c., dal momento che, a fronte della negazione dell'esistenza di pattuizioni scritte, non si vede quale prova il correntista avrebbe potuto fornire.
Da ciò l'irrilevanza, ad avviso del Collegio, dell'integrazione della TU
disposta in questo grado, il cui espletamento è da intendersi unicamente quale preventiva acquisizione di tutti i dati tecnici occorrenti in funzione delle ipotizzabili diverse soluzioni ai quesiti di diritto posti dalla controversia.
§ 6.2. E', poi, infondato il secondo motivo di gravame, con cui la banca contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto, sulla scorta della TU, di poter effettuare l'accertamento contabile, malgrado gli estratti conto prodotti non fossero integrali. A tale riguardo, il tribunale ha affermato che la mancanza degli estratti conto
precedenti (rispetto al primo disponibile, recante un saldo attivo) può
andare a svantaggio solo della correntista, che potrebbe aver subito addebiti
illegittimi antecedenti non documentati: la banca non è danneggiata dalla
incompletezza della documentazione contabile.
La conclusione raggiunta dal primo giudice appare in linea con quanto affermato in proposito anche dalla giurisprudenza di legittimità. In
particolare, con la sentenza n. 1763 del 17/01/2024, la prima sezione della
Corte di Cassazione, nel tracciare le coordinate per disciplinare il riparto dell'onere della prova nelle controversie tra correntista e banca con domande contrapposte, ha precisato che ove il correntista lamenti
10 l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, e non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli deve dimostrare l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore (come in questo caso, in cui si è partiti dal saldo attivo di € 21.192,85); e laddove manchi documentazione riguardante,
invece, uno o più periodi intermedi, egli, se sostiene che in quei periodi si
è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare.
D'altro canto, è ormai diffusamente adottato il sistema cd. di raccordo per superare eventuali lacune nella serie storica degli estratti conto, fermo restando che, ovviamente, per i periodi mancanti la parte gravata dal relativo onere probatorio non potrà vedere accolte le proprie domande.
Del tutto arbitraria, dunque, appare la pretesa della di far partire il CP_1
ricalcolo dalla data del 31.3.2010 (data a partire dalla quale gli estratti risultano completi), allorché il conto recava un saldo passivo di €
52.069,51, come se tutti i precedenti addebiti di poste passive non potessero essere conteggiate.
§ 6.3. Il terzo motivo di appello, variamente articolato al suo interno,
muove da una radicale contestazione della categoria delle cd. rimesse ripristinatorie, a cui il primo giudice si è richiamato allo scopo di disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in primo grado. Secondo l'appellante, infatti, le rimesse in conto corrente avrebbero sempre un carattere solutorio, a nulla rilevando la circostanza che le stesse siano extra-fido o intra-fido, distinzione che porterebbe a
11 vanificare l'applicazione di un istituto, caratterizzato da marcati profili pubblicistici, qual è la prescrizione.
In realtà, la distinzione teorica tra i due tipi di rimesse, prende le mosse dalla circostanza, molto concreta, dell'esistenza o meno di un affidamento in conto: ove il conto sia affidato, ed il correntista operi nell'ambito dell'esposizione garantitagli dalla banca, i successivi versamenti non potranno mai dar luogo ad una ripetizione di indebito, proprio perché
privi, prima della chiusura del conto, del carattere del pagamento;
carattere che, invece, sussiste allorché il correntista abbia “sforato” il limite di fido accordatogli, ed effettui versamenti finalizzati al rientro o alla riduzione dello scoperto oltre i limiti contrattualmente assicurati. E
poiché la ripetizione di indebito può aver luogo solo a fronte di pagamenti,
appare coerente la costruzione giurisprudenziale che ammette, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti, la proponibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca solo in presenza di rimesse solutorie, in quanto integranti veri e propri pagamenti, al contrario di quei versamenti che valgano a mantenere la linea di fido nei limiti dell'accordato.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico – per averlo affermato la stessa banca con una missiva di recesso datata 8 novembre 2016 – che il conto della MA.Na. fosse affidato sino ad € 50.000,00. Ebbene, risulta dalla ricostruzione contabile operata dal TU (si veda anche il quadro sinottico riportato nell'integrazione svolta in questo grado di giudizio) che il conto corrente n. 30033268 presentò un saldo debitore eccedente tale limite solo a partire dal 24.12.2010: quindi, prima di tale data, le rimesse erano tutte ripristinatorie, e come tali non integravano pagamenti;
mentre per i
12 pagamenti effettuati dopo tale data per rientrare nei limiti del fido l'eccezione di prescrizione risulta infondata per mancato decorso del termine decennale.
Va, poi, escluso che, come sostenuto dall'appellante, per poter decidere in siffatto modo, il tribunale dovesse, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c.,
invitare le parti a prendere posizione al riguardo, come se si trattasse di una questione rilevata d'ufficio: in realtà, il primo giudice ha fatto corretta applicazione di una costante interpretazione giurisprudenziale applicata all'eccezione di prescrizione che la stessa banca aveva sollevato.
Da ultimo, va anche osservato che, ai fini della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, poco rileva che il conto affidato ritorni positivo,
perché ciò non muta la natura delle rimesse, che restano ripristinatorie ogni qualvolta il conto non abbia superato il fido consentito.
§ 6.4. La banca ha, poi, criticato la decisione del primo giudice relativamente al mutuo del 27 dicembre 2005 a rogito del Notaio
in relazione al quale il tribunale ha ritenuto che anche la Persona_2
sola previsione di un tasso moratorio, eccedente i limiti del tasso soglia,
potesse dar luogo ad un'ipotesi di usura originaria, escludendo a tale riguardo la necessità di aumentare nella misura del 2.1% il tasso stesso ai fini del confronto con quello di riferimento individuato dalla Banca
d'Italia.
Ma, a prescindere dalla correttezza o meno della ricostruzione operata,
ciò che conta è che il giudice ha evidenziato che il mutuo venne estinto anticipatamente, senza che risultino pagati interessi moratori. E poiché
l'eventuale usurarietà del tasso moratorio non avrebbe in alcun caso
13 avuto incidenza anche sugli interessi corrispettivi correttamente pattuiti,
la conseguenza è la completa irrilevanza dell'affermazione compiuta dal tribunale, e l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione sul punto, in assenza di soccombenza effettiva.
§ 6.5. Il quinto motivo di gravame coinvolge, invece, il mutuo per €
800.000,00 che la MA.Na. stipulò nel 2011, anch'esso estinto Parte_2
anticipatamente dopo alcuni mesi, per il quale era prevista un'erogazione a stati di avanzamento lavori.
Secondo l'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe dovuto attenersi a quanto indicato nelle istruzioni della Banca d'Italia, che, per i mutui erogati sulla base di stati di avanzamento lavori, prevede quale soglia di riferimento ai fini dell'usura la categoria “altri finanziamenti”, in luogo di quella “mutui con garanzia ipotecaria”.
Il Collegio ritiene che anche tale motivo sia infondato.
Come di recente affermato anche dalla Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 07/06/2024 n. 806, ai fini della verifica dell'usurarietà di un mutuo a stato di avanzamento lavori (SAL) la percentuale del TEG deve essere confrontata con l'aliquota del TSU (tasso soglia usura) della “categoria 7” dei “mutui con garanzia reale” e non con l'aliquota del TSU della “categoria 10” degli “altri finanziamenti” prevista dalla Banca d'Italia.
Com'è noto, l'individuazione del tasso effettivo globale medio (TEGM),
così come rilevato attraverso la pubblicazione dei DD.MM. attuativi della legge 108/96, avviene per categorie omogenee e per classi di importi predeterminate.
14 Il mutuo in questione appare senz'altro riconducibile alla categoria dei mutui con garanzia reale: innanzitutto, tale è la denominazione attribuita dalle parti contraenti al contratto stipulato con atto pubblico (“mutuo assistito da garanzia ipotecaria“); le caratteristiche del contratto citato,
poi, corrispondono agli elementi caratterizzanti il mutuo: elargizione di somme e restituzione delle predette a mezzo rate comprensive di capitale ed interessi, durata decennale, garanzia ipotecaria.
Conforta tale conclusione, del resto, anche un arresto della Suprema
Corte (Cassazione 6/9/2019 n. 22380), secondo cui “in tema di interessi
usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o
all'altra delle categorie, indicate con decreto ministeriale, cui si riferisce la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di
omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in
considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi
individuati dall'articolo 2 comma 2 l. 108/1996 e apprezzando, in particolare,
quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in
esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in
conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che
il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da
ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale”.
La categoria degli “altri finanziamenti“ deve, pertanto, ritenersi residuale,
cioè riservata a quei contratti che presentino caratteristiche tali da non poter essere inseriti in alcuna delle precedenti nove categorie. Del resto, è
del tutto ovvio che, come evidenziato dal primo giudice, proprio la garanzia ipotecaria giustifica l'applicazione di tassi di interesse inferiori a
15 quelli, invece, previsti per la categoria altri finanziamenti, nel presupposto,
appunto, di un maggior grado di rischio per il creditore.
§ 6.6. Il rigetto, dunque, dei motivi di gravame sin qui esaminati, impone di respingere anche il sesto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, che correttamente sono state poste a carico della parte soccombente.
§ 7. Anche le spese del presente grado, conseguentemente, devono gravare sulla parte appellante, e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri fissati dal d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00) e facendo applicazione dei valori medi, con attribuzione ai procuratori della parte appellata che hanno reso la dichiarazione di anticipazione.
A carico della parte appellante vanno posti anche i compensi del TU per la relazione predisposta nel presente giudizio di appello, liquidati con separato decreto e ferma restando la solidarietà tra le parti nei confronti del consulente.
Ricorrono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Parte_1
16 n. 8125/2019 del 17.09.2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Parte_1
complessivamente in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti RI
LL e LO PI che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) pone le spese di TU, come liquidate con separato decreto, a carico della parte appellante;
-d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile, il 25
giugno 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 8125/2019 pubblicata il 17.09.2019 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10, nello studio dell'avv.
FIORETTI ANDREA (c.f. ), che la rappresenta e C.F._1
difende in virtù di procura alle liti per notaio di Bologna del Per_1
29.10.2010
E MARI.NA. (c. f. ), elettivamente Parte_2 P.IVA_2
domiciliata in Napoli, viale A. Gramsci, 18, nello studio dell'Avv.
PICONE PAOLO (c.f. ), che la rappresenta e C.F._2
difende – unitamente all'avv. PAPARELLA RICCARDO
( ) – come da procura in atti C.F._3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La MA.Na. (d'ora innanzi, anche solo MA.na.), Parte_2
già citò innanzi al tribunale di Napoli la Parte_3 Parte_1
L'attrice espose di aver intrattenuto con l'istituto di credito numerosi ed articolati rapporti, e, segnatamente: a) un rapporto di conto corrente, n.
30033268, affidato per € 50.000,00; b) un mutuo ipotecario decennale stipulato il 27 dicembre 2005 per notaio per € 290.000,00, Persona_2
estinto anticipatamente il 17 maggio 2007; c) un mutuo ipotecario decennale stipulato il 10 ottobre 2007 per notaio per € Persona_3
400.000,00, in corso di regolare ammortamento;
d) un mutuo ipotecario decennale stipulato il 31 marso 2009 per notaio Persona_4
per € 950.000,00, estinto anticipatamente il 14 novembre 2011;
[...]
e) un mutuo ipotecario decennale stipulato il 7 febbraio 2011 per notaio per € 800.000,00, parimenti estinto Persona_4
anticipatamente l'8 luglio 2011. Aggiunse di aver appreso, da una verifica a cui un proprio consulente aveva sottoposto il mutuo del 7 febbraio 2011,
che la banca aveva fatto applicazione di un tasso superiore al limite costituito dalla soglia antiusura di cui alla l. 108/1996 e successivi decreti ministeriali attuativi, ma che, a fronte di informali contestazioni, l'istituto
2 aveva reagito bloccando anche l'operatività del conto corrente, pur essendo questa rimasta nei limiti dell'affidamento pattuito, per poi formalizzare in data 8 novembre 2016 il recesso dal rapporto di apertura di credito, intimando il rientro dall'esposizione pari ad € 31.743,52. Fatta
tale premessa in fatto, in diritto la MA.na. ha contestato il saldo di chiusura del c/c, lamentando che lo stesso era inficiato da annotazioni illegittime, unilateralmente eseguite dalla Banca in ragione di interessi ultralegali non dovuti, anatocismo illegittimo, spese e commissioni non validamente concordate, la cui prova gravava ai sensi dell'art. 2697 c.c.
sulla convenuta, non avendo mai ricevuto idonea e valida documentazione attestante l'approvazione scritta delle condizioni contrattuali. Lamentò, ancora, in relazione ai mutui, l'applicazione,
genetica o sopravvenuta, di interessi ad un tasso superiore al saggio massimo stabilito dalla l. 108/96 e relativi decreti ministeriali di determinazione delle soglie usurarie, tenuto anche conto della necessaria contabilizzazione delle commissioni per estinzione anticipata. Aggiunse,
poi, che in tutti i contratti di mutuo stipulati l' indicato dalla banca non corrispondeva all'effettivo costo del finanziamento, il che ne importava la nullità ai sensi dell'art. 117 TUB o, quanto meno,
determinava la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 1440 c.c. per aver indotto essa mutuataria a concludere il contratto a condizioni diverse da quelle falsamente rappresentate. Su tali premesse, chiese al tribunale di rideterminare i rapporti di dare – avere tra le parti, e condannare a risarcirle il danno per il recesso immotivato Parte_1
dall'apertura di credito.
3 § 2. A seguito della costituzione della banca, che concluse per l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito relativamente al conto corrente ed al mutuo del 10.10.2007, e per l'infondatezza nel merito delle rimanenti domande, espletata una consulenza d'ufficio, il tribunale, con sentenza n. 8125/2019 ha accertato che, alla data del
2.1.2017, il conto corrente n. 30033268 era in attivo per € 20.343,29, invece che in passivo per € 31.101,26, ed ha, altresì, condannato la CP_1
convenuta a rimborsare all'attrice le spese di TU anticipate ed a corrisponderle le spese di lite, di cui ha disposto la distrazione in favore dei procuratori costituiti.
§ 3. l tribunale ha, innanzitutto, riesaminato il rapporto di conto corrente,
in relazione al quale ha preso atto della mancanza di un contratto scritto e della presenza soltanto di parte degli estratti conto prodotti dall'attrice,
idonei comunque a documentare una serie di addebiti operati dalla banca;
in assenza, dunque, di valide previsioni scritte al riguardo, la cui prova gravava sulla banca convenuta, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 117 TUB il saldo del conto dovesse essere rielaborato, con esclusione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese non previste. Né ha ritenuto ostativo a tale ricalcolo il fatto che non fossero stati prodotti tutti gli estratti conto (dal momento che il primo segnava un saldo attivo per la correntista di oltre
20 mila euro), dal momento che tale mancanza poteva, se mai, risolversi in danno della stessa attrice, che aveva potuto subire ulteriori addebiti non giustificati di cui non era possibile tenere conto.
4 Parimenti irrilevante, secondo il primo giudice, era poi la circostanza che mancavano anche alcuni estratti nel periodo considerato, dal momento che ciò non aveva impedito al consulente di ricostruire il saldo. Sempre in relazione al conto corrente, poi, il tribunale ha escluso che potesse operare una verifica circa l'eventuale applicazione di interessi usurari, stante l'estrema genericità dell'allegazione al riguardo, priva della specificazione del tasso applicato e del tasso di riferimento.
Per quanto riguarda i mutui, il tribunale ha condiviso le conclusioni del
TU che, con riferimento a quelli del 2007 e del 2009, ha escluso la presenza di interessi usurari.
In relazione a quello stipulato nel 2005, invece, per il quale il TU ha accertato la natura usuraria relativamente al tasso di mora contrattualmente previsto, il tribunale, pur reputando tale accertamento astrattamente rilevante, ha, tuttavia, escluso che potesse procedersi alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori;
e, poiché nel caso di specie il mutuo era stato estinto anticipatamente, e non v'era prova del pagamento di interessi moratori, ha reputato irrilevante la circostanza.
Infine, in relazione al mutuo stipulato nel 2011, e da erogare secondo stati avanzamento lavori, il primo giudice ha ritenuto infondato il rilievo della banca convenuta, secondo la quale trattandosi di mutuo su andrebbero applicate le soglie usurarie previste dai decreti ministeriali per la categoria “altri finanziamenti”, che prevedono tassi più elevati;
al contrario, secondo il tribunale, trattandosi pur sempre di mutuo garantito da ipoteca, il tasso soglia di riferimento non poteva che essere quello dei mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria, dal momento
5 che l'esistenza di siffatta garanzia reale diminuisce nettamente il rischio per il mutuante e giustifica un tasso più basso. Dunque, stante il superamento, sin dalla fase genetica, del tasso soglia, il mutuo doveva considerarsi gratuito, con rimborso di tutte le somme versate a titolo di interessi ed addebitate in conto.
Il risultato delle operazioni contabili così condotte è stato il riconoscimento di un saldo attivo del c/c di € 20.343,29 al 2.1.2017, somma oggetto di rideterminazione del saldo e non di condanna, dal momento che il conto era ancora aperto, essendo receduta solo Parte_1
dall'affidamento di € 50.000,00. A tale riguardo, il tribunale ha anche escluso che vi fossero rimesse solutorie (così implicitamente rigettando l'eccezione di prescrizione), ripetibili anche a conto aperto, perché
sussisteva l'affidamento (il cui accertamento, secondo il tribunale, era desumibile pur in assenza di forma scritta, stante la natura di nullità di protezione, operanti solo a vantaggio del cliente, di quelle previste dall'art. 127 TUB).
§ 4. Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello la cui ha resistito la MA.Na. Parte_1 Parte_2
Assegnata la causa in decisione, la Corte, in diversa composizione, con ordinanza del 30.10.2024 ha disposto un'integrazione della consulenza e,
all'esito, all'udienza del 28.04.2025 la causa è stata posta nuovamente in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con l'assegnazione di un termine di 20 gg. per il deposito delle conclusionali e di un ulteriore termine di 20 gg. per il deposito di repliche.
6 § 5. L'appello di è affidato a sei motivi, variamente articolati, Parte_1
che possono così sintetizzarsi:
-1. Erroneità della sentenza, e violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.,
nella parte in cui si è basata sul falso presupposto della mancanza di valide pattuizioni in forma scritta, così rovesciando sulla banca l'onere della prova;
-2. Ulteriore erroneità della sentenza, ancora per violazione degli artt.
2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver ritenuto ammissibile la domanda di rideterminazione del saldo del c/c n. 30033268, pur in mancanza degli estratti conto integrali, ovvero per non aver disposto che l'accertamento peritale partisse dal saldo del c/c al 30 aprile 2010, recante un saldo passivo di € 52.069,51;
-3. Nullità della sentenza, per violazione degli artt. 101, co. 2, e 112 c.p.c.,
nella parte in cui il tribunale, senza provocare il contraddittorio tra le parti al riguardo:
• ha ritenuto la natura ripristinatoria delle rimesse operate dalla correntista, così rigettando l'eccezione di prescrizione;
• ha considerato che quelle ipotizzate fossero nullità di protezione;
• ha fatto applicazione della categoria delle rimesse “ripristinatorie”,
di cui ha contestato, in radice, la fondatezza;
• ha ritenuto ammissibile il ricorso a presunzioni al riguardo per la dimostrazione della natura di tali rimesse, che al contrario andava dimostrata documentalmente, così spostando sulla banca il relativo onere;
7 • da ultimo, non ha valutato il carattere solutorio di tutte le rimesse anteriori al 15 gennaio 2007, allorché il conto era attivo;
-4. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto astrattamente rilevante ai fini dell'usura anche del solo tasso di mora previsto in misura superiore al tasso soglia vigente per gli interessi corrispettivi;
-5. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'usurarietà del tasso passivo previsto per il contratto di mutuo del 7 febbraio 2011,
individuando come soglia di raffronto quella degli interessi per i mutui ipotecari, anziché quella prevista per “altri finanziamenti”, applicabile ai mutui su s.a.l.;
-6. Da ultimo, erroneità conseguente della regolamentazione delle spese di lite.
§ 6.1. È necessario partire dal primo e centrale motivo di gravame, quello cioè con cui ha contestato la decisione del primo giudice, Parte_1
ritenendola sostanzialmente viziata da un'errata interpretazione della domanda: ad avviso dell'appellante, infatti, la MA.Na. non aveva mai contestato l'esistenza di accordi intercorsi con la banca, ed, anzi, dalle difese della stessa si evincerebbe il pacifico riconoscimento dell'esistenza dei contratti in forma scritta regolanti il rapporto. Dunque, l'attrice, ed odierna appellata, si sarebbe limitata a non produrre il contratto, ed il giudice avrebbe erroneamente ritenuto, a quel punto, che tale onere gravasse sulla banca, al pari di quanto avviene quando è quest'ultima ad agire per il pagamento.
La centralità di tale questione è resa evidente, tra l'altro, anche dal fatto che questa Corte – in differente composizione – ha ritenuto di ampliare i
8 quesiti al TU già nominato in primo grado, richiedendo un ulteriore conteggio che escludesse dal saldo del conto corrente la sola capitalizzazione trimestrale degli interessi (lasciando, dunque, immutati gli interessi passivi addebitati).
Si tratta, allora, di interpretare correttamente la domanda dell'attrice in primo grado.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, se è evidente che l'attrice non contestasse l'esistenza del contratto di conto corrente in quanto tale (vale a dire, il rapporto contrattuale), avendo prodotto persino gli estratti conto relativi allo stesso, è del pari indubitabile che le contestazioni colpissero proprio le clausole determinative degli interessi ultralegali in quanto non sorrette dalla necessaria pattuizione scritta, come emerge con chiarezza dalla richiesta di “accerta(re) la nullità della clausola di determinazione degli
interessi a debito in misura ultralegale e la illegittimità delle unilaterali
variazioni del tasso unilateralmente applicato dalla banca, per difetto dei requisiti
di forma”, con conseguente invocazione dell'applicazione, sostitutiva,
degli interessi previsti dall'art. 117, comma 7 del d. lgs. 385/93 o comunque degli interessi legali. Solo una lettura parziale delle difese dell'attrice in primo grado può, dunque, indurre la banca ad una capziosa distinzione tra consegna della copia del documento contrattuale e sua esistenza, dal momento che la correntista ha negato, sin dall'atto introduttivo, di aver ricevuto la documentazione attestante l'approvazione
scritta delle condizioni, e, dunque, negando che quelle pattuizioni fossero state dalle parti stipulate per iscritto. Dunque, a fronte di siffatta, chiara,
negazione di una pattuizione scritta degli interessi, condivisibilmente il
9 tribunale ha ritenuto che sarebbe stato onere della banca convenuta produrre il relativo contratto;
e non si è trattato di un'indebita inversione dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c., dal momento che, a fronte della negazione dell'esistenza di pattuizioni scritte, non si vede quale prova il correntista avrebbe potuto fornire.
Da ciò l'irrilevanza, ad avviso del Collegio, dell'integrazione della TU
disposta in questo grado, il cui espletamento è da intendersi unicamente quale preventiva acquisizione di tutti i dati tecnici occorrenti in funzione delle ipotizzabili diverse soluzioni ai quesiti di diritto posti dalla controversia.
§ 6.2. E', poi, infondato il secondo motivo di gravame, con cui la banca contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto, sulla scorta della TU, di poter effettuare l'accertamento contabile, malgrado gli estratti conto prodotti non fossero integrali. A tale riguardo, il tribunale ha affermato che la mancanza degli estratti conto
precedenti (rispetto al primo disponibile, recante un saldo attivo) può
andare a svantaggio solo della correntista, che potrebbe aver subito addebiti
illegittimi antecedenti non documentati: la banca non è danneggiata dalla
incompletezza della documentazione contabile.
La conclusione raggiunta dal primo giudice appare in linea con quanto affermato in proposito anche dalla giurisprudenza di legittimità. In
particolare, con la sentenza n. 1763 del 17/01/2024, la prima sezione della
Corte di Cassazione, nel tracciare le coordinate per disciplinare il riparto dell'onere della prova nelle controversie tra correntista e banca con domande contrapposte, ha precisato che ove il correntista lamenti
10 l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, e non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli deve dimostrare l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore (come in questo caso, in cui si è partiti dal saldo attivo di € 21.192,85); e laddove manchi documentazione riguardante,
invece, uno o più periodi intermedi, egli, se sostiene che in quei periodi si
è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare.
D'altro canto, è ormai diffusamente adottato il sistema cd. di raccordo per superare eventuali lacune nella serie storica degli estratti conto, fermo restando che, ovviamente, per i periodi mancanti la parte gravata dal relativo onere probatorio non potrà vedere accolte le proprie domande.
Del tutto arbitraria, dunque, appare la pretesa della di far partire il CP_1
ricalcolo dalla data del 31.3.2010 (data a partire dalla quale gli estratti risultano completi), allorché il conto recava un saldo passivo di €
52.069,51, come se tutti i precedenti addebiti di poste passive non potessero essere conteggiate.
§ 6.3. Il terzo motivo di appello, variamente articolato al suo interno,
muove da una radicale contestazione della categoria delle cd. rimesse ripristinatorie, a cui il primo giudice si è richiamato allo scopo di disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in primo grado. Secondo l'appellante, infatti, le rimesse in conto corrente avrebbero sempre un carattere solutorio, a nulla rilevando la circostanza che le stesse siano extra-fido o intra-fido, distinzione che porterebbe a
11 vanificare l'applicazione di un istituto, caratterizzato da marcati profili pubblicistici, qual è la prescrizione.
In realtà, la distinzione teorica tra i due tipi di rimesse, prende le mosse dalla circostanza, molto concreta, dell'esistenza o meno di un affidamento in conto: ove il conto sia affidato, ed il correntista operi nell'ambito dell'esposizione garantitagli dalla banca, i successivi versamenti non potranno mai dar luogo ad una ripetizione di indebito, proprio perché
privi, prima della chiusura del conto, del carattere del pagamento;
carattere che, invece, sussiste allorché il correntista abbia “sforato” il limite di fido accordatogli, ed effettui versamenti finalizzati al rientro o alla riduzione dello scoperto oltre i limiti contrattualmente assicurati. E
poiché la ripetizione di indebito può aver luogo solo a fronte di pagamenti,
appare coerente la costruzione giurisprudenziale che ammette, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti, la proponibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca solo in presenza di rimesse solutorie, in quanto integranti veri e propri pagamenti, al contrario di quei versamenti che valgano a mantenere la linea di fido nei limiti dell'accordato.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico – per averlo affermato la stessa banca con una missiva di recesso datata 8 novembre 2016 – che il conto della MA.Na. fosse affidato sino ad € 50.000,00. Ebbene, risulta dalla ricostruzione contabile operata dal TU (si veda anche il quadro sinottico riportato nell'integrazione svolta in questo grado di giudizio) che il conto corrente n. 30033268 presentò un saldo debitore eccedente tale limite solo a partire dal 24.12.2010: quindi, prima di tale data, le rimesse erano tutte ripristinatorie, e come tali non integravano pagamenti;
mentre per i
12 pagamenti effettuati dopo tale data per rientrare nei limiti del fido l'eccezione di prescrizione risulta infondata per mancato decorso del termine decennale.
Va, poi, escluso che, come sostenuto dall'appellante, per poter decidere in siffatto modo, il tribunale dovesse, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c.,
invitare le parti a prendere posizione al riguardo, come se si trattasse di una questione rilevata d'ufficio: in realtà, il primo giudice ha fatto corretta applicazione di una costante interpretazione giurisprudenziale applicata all'eccezione di prescrizione che la stessa banca aveva sollevato.
Da ultimo, va anche osservato che, ai fini della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, poco rileva che il conto affidato ritorni positivo,
perché ciò non muta la natura delle rimesse, che restano ripristinatorie ogni qualvolta il conto non abbia superato il fido consentito.
§ 6.4. La banca ha, poi, criticato la decisione del primo giudice relativamente al mutuo del 27 dicembre 2005 a rogito del Notaio
in relazione al quale il tribunale ha ritenuto che anche la Persona_2
sola previsione di un tasso moratorio, eccedente i limiti del tasso soglia,
potesse dar luogo ad un'ipotesi di usura originaria, escludendo a tale riguardo la necessità di aumentare nella misura del 2.1% il tasso stesso ai fini del confronto con quello di riferimento individuato dalla Banca
d'Italia.
Ma, a prescindere dalla correttezza o meno della ricostruzione operata,
ciò che conta è che il giudice ha evidenziato che il mutuo venne estinto anticipatamente, senza che risultino pagati interessi moratori. E poiché
l'eventuale usurarietà del tasso moratorio non avrebbe in alcun caso
13 avuto incidenza anche sugli interessi corrispettivi correttamente pattuiti,
la conseguenza è la completa irrilevanza dell'affermazione compiuta dal tribunale, e l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione sul punto, in assenza di soccombenza effettiva.
§ 6.5. Il quinto motivo di gravame coinvolge, invece, il mutuo per €
800.000,00 che la MA.Na. stipulò nel 2011, anch'esso estinto Parte_2
anticipatamente dopo alcuni mesi, per il quale era prevista un'erogazione a stati di avanzamento lavori.
Secondo l'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe dovuto attenersi a quanto indicato nelle istruzioni della Banca d'Italia, che, per i mutui erogati sulla base di stati di avanzamento lavori, prevede quale soglia di riferimento ai fini dell'usura la categoria “altri finanziamenti”, in luogo di quella “mutui con garanzia ipotecaria”.
Il Collegio ritiene che anche tale motivo sia infondato.
Come di recente affermato anche dalla Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 07/06/2024 n. 806, ai fini della verifica dell'usurarietà di un mutuo a stato di avanzamento lavori (SAL) la percentuale del TEG deve essere confrontata con l'aliquota del TSU (tasso soglia usura) della “categoria 7” dei “mutui con garanzia reale” e non con l'aliquota del TSU della “categoria 10” degli “altri finanziamenti” prevista dalla Banca d'Italia.
Com'è noto, l'individuazione del tasso effettivo globale medio (TEGM),
così come rilevato attraverso la pubblicazione dei DD.MM. attuativi della legge 108/96, avviene per categorie omogenee e per classi di importi predeterminate.
14 Il mutuo in questione appare senz'altro riconducibile alla categoria dei mutui con garanzia reale: innanzitutto, tale è la denominazione attribuita dalle parti contraenti al contratto stipulato con atto pubblico (“mutuo assistito da garanzia ipotecaria“); le caratteristiche del contratto citato,
poi, corrispondono agli elementi caratterizzanti il mutuo: elargizione di somme e restituzione delle predette a mezzo rate comprensive di capitale ed interessi, durata decennale, garanzia ipotecaria.
Conforta tale conclusione, del resto, anche un arresto della Suprema
Corte (Cassazione 6/9/2019 n. 22380), secondo cui “in tema di interessi
usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o
all'altra delle categorie, indicate con decreto ministeriale, cui si riferisce la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di
omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in
considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi
individuati dall'articolo 2 comma 2 l. 108/1996 e apprezzando, in particolare,
quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in
esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in
conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che
il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da
ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale”.
La categoria degli “altri finanziamenti“ deve, pertanto, ritenersi residuale,
cioè riservata a quei contratti che presentino caratteristiche tali da non poter essere inseriti in alcuna delle precedenti nove categorie. Del resto, è
del tutto ovvio che, come evidenziato dal primo giudice, proprio la garanzia ipotecaria giustifica l'applicazione di tassi di interesse inferiori a
15 quelli, invece, previsti per la categoria altri finanziamenti, nel presupposto,
appunto, di un maggior grado di rischio per il creditore.
§ 6.6. Il rigetto, dunque, dei motivi di gravame sin qui esaminati, impone di respingere anche il sesto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, che correttamente sono state poste a carico della parte soccombente.
§ 7. Anche le spese del presente grado, conseguentemente, devono gravare sulla parte appellante, e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri fissati dal d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000,00) e facendo applicazione dei valori medi, con attribuzione ai procuratori della parte appellata che hanno reso la dichiarazione di anticipazione.
A carico della parte appellante vanno posti anche i compensi del TU per la relazione predisposta nel presente giudizio di appello, liquidati con separato decreto e ferma restando la solidarietà tra le parti nei confronti del consulente.
Ricorrono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Parte_1
16 n. 8125/2019 del 17.09.2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Parte_1
complessivamente in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti RI
LL e LO PI che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) pone le spese di TU, come liquidate con separato decreto, a carico della parte appellante;
-d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile, il 25
giugno 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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