TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile iscritta al n. 1872 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 26 ottobre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Parte_1 CodiceFiscale_1
Iuliis, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione,
attrice opponente;
e
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la (P. VA , rappresentata dalla Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P. VA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Armiento, Controparte_3 P.IVA_3
in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: contratti bancari, fideiussione;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
23 ottobre 2024, svoltasi mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società per il tramite della Controparte_1 mandataria ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei Controparte_2
confronti di e in solido tra loro, per il pagamento della complessiva Controparte_4 Parte_1 somma di € 273.894,67, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese del procedimento. A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto che: la si è Controparte_5 fusa per incorporazione nella (ora Controparte_6
in forza di atto notarile del 16 maggio 2013; successivamente, nell'ambito Controparte_7 di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, la società Controparte_1
ha acquistato pro soluto da in data 24 ottobre 2018, un portafoglio di crediti Controparte_7
deteriorati (classificati “a sofferenza”), inclusivo del credito vantato nei confronti della società
Emoter S.r.l. nonché dei garanti e in virtù di procura speciale Controparte_4 Parte_1
conferita dapprima a e successivamente a Controparte_2 Controparte_3
la gestione ed il recupero dei crediti sono stati affidati a quest'ultima società.
[...]
Nello specifico, il credito azionato deriva da obbligazioni fideiussorie assunte dai suddetti debitori a garanzia di una pluralità di rapporti bancari intercorsi tra e la società CP_7
Emoter S.r.l., consistenti in: rapporto di conto corrente n. 3201 del 18 settembre 2011, con saldo debitore di € 119.139,39; prestito aziendale n. 066/3016232 del 15 aprile 2011, con residuo dovuto di € 74.055,97, garantito da cambiale sottoscritta dalla Emoter S.r.l. ed avallata dai garanti;
finanziamento n. 021/30135037 del 28 dicembre 2008, per € 12.850,07; rapporto di conto anticipi n. 448853 del 3 luglio 2012, con esposizione debitoria pari ad € 67.849,24.
Parte ricorrente ha precisato che gli affidamenti concessi da sono stati revocati CP_7
con lettere raccomandate del 14 maggio 2014, con contestuale costituzione in mora dei debitori a seguito dell'inadempimento della società Emoter S.r.l., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 468/22 R. Ing., emesso in data 9 settembre 2022 da questo Tribunale di Chieti, con il quale le
è stato ingiunto, in solido con l'altro garante il pagamento della somma di € Controparte_4
273.894,67, oltre interessi, spese ed accessori.
L'opponente ha dedotto che il credito azionato non era sorretto da idonea legittimazione attiva, in quanto la società ingiungente non avrebbe adeguatamente provato, mediante idonea documentazione, l'effettiva cessione e la riferibilità specifica del credito oggetto della domanda, limitandosi a produrre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ritenuta insufficiente a dimostrare la concreta titolarità del credito secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha altresì contestato la validità della fideiussione n. 2265386 sottoscritta in data 15 aprile
2011, eccependo la nullità parziale di alcune clausole in essa contenute (in particolare quelle relative alla sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c.), poiché riproduttive di condizioni censurate dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) legge n. 287/1990. In relazione alla fideiussione ha inoltre sostenuto che, in forza della nullità parziale delle predette clausole, la garanzia sarebbe inefficace per l'omessa tempestiva escussione del debitore principale da parte della banca.
In via subordinata, l'opponente ha eccepito l'insussistenza dei crediti vantati relativamente ai finanziamenti chirografari n. 021/30135037 del 28 dicembre 2008 e n. 066/3016232 del 15
aprile 2011, denunciando la violazione dei principi di determinabilità del tasso di interesse e dei criteri di ammortamento, con conseguente illegittima capitalizzazione composta non pattuita,
come risultante dalle consulenze tecniche di parte, da cui emergerebbe, per il primo rapporto, il totale rimborso con credito residuo a favore della mutuataria e, per il secondo, un debito residuo inferiore a quello ingiunto.
Ha inoltre contestato la debenza delle somme relative ai rapporti di conto corrente n. 3201 del 18 settembre 2011 e di conto anticipi n. 448853 del 3 luglio 2012, lamentando l'applicazione di tassi di interesse usurari, come risulterebbe dalla consulenza tecnica di parte, la quale evidenzierebbe il superamento dei tassi soglia previsti dalla legge n. 108/1996.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'opponente ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'insussistenza del credito per difetto di legittimazione attiva o inefficacia della fideiussione e, in via subordinata, di rideterminare il credito per le ragioni indicate, con conseguente revoca,
annullamento o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì
l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sui rilievi svolti nelle relazioni tecniche depositate.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è ritualmente costituita in giudizio CP_1
rappresentata da eccependo l'infondatezza in fatto e in
[...] Controparte_3
diritto delle domande svolte da e contestando integralmente quanto dedotto, Parte_1 eccepito e richiesto nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2022.
L'opposta ha ripercorso le vicende relative alla titolarità del credito azionato, documentando che si era fusa per incorporazione Controparte_8 nella (poi , la Controparte_6 Controparte_7 quale, con contratto di cessione in blocco ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, aveva trasferito un portafoglio di crediti, comprensivo di quello azionato, ad Controparte_1
come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2018 e da specifica dichiarazione di cessione. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questo Tribunale, per sostenere che, in caso di cessione in blocco, la prova della titolarità del credito può fondarsi sulla pubblicazione in G.U. che individui per categorie e periodo i crediti ceduti, senza necessità di specifica elencazione. Con riferimento all'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus sollevata dall'opponente, ha rilevato la genericità della censura e l'insussistenza di prova circa l'applicazione uniforme e persistente, al momento della stipulazione, delle clausole oggetto di contestazione da parte dell'ABI, sostenendo comunque che, anche a voler espungere le clausole ritenute nulle, la garanzia prestata conserverebbe la propria validità ed efficacia residua.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 1957 c.c., ha dedotto che la decadenza prevista da tale norma può essere validamente derogata contrattualmente, non avendo carattere imperativo,
come confermato da costante giurisprudenza. Ha inoltre evidenziato che non sarebbe stato possibile per la o la cessionaria agire tempestivamente nei confronti della debitrice CP_7
principale Emoter S.r.l., in quanto società cancellata dal registro delle imprese già nel gennaio
2014.
Con riferimento all'eccezione di insussistenza dei crediti relativi ai finanziamenti chirografari per illegittimità dei tassi di interesse, ha eccepito l'inammissibilità delle doglianze per genericità e carenza probatoria, osservando che la parte opponente non ha assolto all'onere di specifica contestazione dei singoli addebiti, né ha allegato idonea documentazione.
Ha inoltre contestato l'eccezione di usura formulata in relazione ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, evidenziando che eventuali vizi genetici del contratto avrebbero dovuto essere fatti valere nei confronti della cedente e che, in ogni caso, l'opponente non ha fornito CP_7 prova puntuale del superamento dei tassi soglia né dell'applicazione concreta di interessi usurari, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità e di merito. Ha altresì eccepito che gli estratti conto erano stati inviati periodicamente e non sono stati oggetto di contestazione, con conseguente approvazione tacita ai sensi dell'art. 1832 c.c.
In conclusione, l'opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma originariamente ingiunta o di quella diversa eventualmente accertata, oltre interessi e spese di lite.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
La documentazione in atti delinea la seguente catena di trasferimenti e deleghe: con atto del
Notaio di Modena, Rep. n. 41764/12988, in data 16.5.2013, Persona_1 [...]
si è fusa per incorporazione in operazione Controparte_8 Controparte_7
registrata a Modena il 17.5.2013 e iscritta presso il Registro delle Imprese di L'Aquila in pari data. Successivamente, con contratto del 24.10.2018, ha ceduto a Controparte_7 CP_1
un portafoglio di crediti, ai sensi dell'art. 58 TUB, come da pubblicazione in G.U. Parte II
[...] n. 128 del 3.11.2018. L'avviso di cessione riporta testualmente la descrizione dell'oggetto ceduto,
comprendente tutti i crediti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, classificati "a sofferenza" ai sensi della normativa di Banca d'Italia.
Successivamente, ha conferito mandato a Controparte_1 Controparte_2
per il recupero dei crediti, in virtù di procura notarile del 2.11.2018, rep. 53366, racc. 39537,
Notaio di Pordenone. Quest'ultima società, a sua volta, ha delegato Persona_2 [...]
mediante ulteriore procura del 9.5.2019, Notaio di Controparte_3 Persona_3
Milano, repertorio 140483/35371.
L'opponente contesta la legittimazione attiva di sotto due profili: Controparte_1
l'indeterminatezza dell'oggetto della cessione nell'avviso pubblicato e la mancata prova della ricomprensione dei crediti specifici oggetto di causa.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 58 TUB, è consentita la cessione in blocco di crediti individuabili per categorie omogenee e delimitazioni temporali, con efficacia verso i debitori ceduti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In materia, la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'individuazione per categorie è sufficiente e che la pubblicazione in G.U. ha effetto sostitutivo della notifica al debitore ceduto (Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 31118/2017).
Nel caso di specie, l'avviso in G.U. contiene indicazioni sufficientemente specifiche, quali la tipologia dei crediti (finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari), il periodo di insorgenza (tra l'1.4.1988 e il 31.12.2017), nonché la classificazione come “sofferenze” secondo la disciplina della Banca d'Italia. I finanziamenti oggetto di causa rientrano pienamente in tali categorie, come documentato.
Inoltre, la dichiarazione di cessione rilasciata da , che specificamente indica i rapporti CP_7
ceduti, e la documentazione bancaria prodotta confermano ulteriormente la titolarità in capo ad
. CP_1
Per tali ragioni, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve essere respinta.
Quanto alla validità della fideiussione, si rileva che la fideiussione n. 2265386, stipulata il
15 aprile 2011 a garanzia delle obbligazioni della società Emoter S.r.l., contiene clausole contestate dall'opponente.
La censura si fonda sull'assunto della nullità parziale derivante dal recepimento di clausole dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005. Tuttavia, detta istruttoria antitrust si riferisce al periodo 2003-2005, mentre la fideiussione è stata stipulata successivamente, nel 2011. Manca dunque la prova della persistente uniformità applicativa delle clausole vietate nella prassi bancaria, né risulta documentato alcun collegamento diretto tra il testo contrattuale utilizzato e lo schema ABI censurato.
In ogni caso, la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. è pienamente valida, trattandosi di disposizione derogabile, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 28943/2017).
La nullità parziale di alcune clausole, quand'anche accertata, non travolgerebbe comunque l'intero contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, la fideiussione deve ritenersi valida ed efficace.
In ordine alle contestazioni sollevate dall'opponente con riferimento agli interessi applicati nei contratti di finanziamento, occorre rilevare che entrambe le operazioni contestate – il finanziamento del 28 dicembre 2008 a tasso fisso del 7,025% e quello del 15 aprile 2011 a tasso variabile, indicizzato all'Euribor 6M con uno spread del 2% – risultano assistite da clausole contrattuali chiare e complete. Tali clausole indicano, in modo preciso, i criteri per la determinazione del tasso d'interesse, il parametro di riferimento, lo spread applicato, la periodicità delle rate e la formula di calcolo. I criteri risultano dunque convenuti tra le parti e soddisfano i requisiti di determinatezza e determinabilità richiesti dall'art. 117 TUB. Come
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il requisito di determinatezza del tasso è soddisfatto quando il contratto indica in modo chiaro il criterio di determinazione del tasso e il parametro di riferimento, in modo che il cliente sia in grado di verificare il tasso applicato”
(Cass. n. 25205/2014). Entrambi i contratti, nel caso di specie, contengono tutti gli elementi richiesti, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza (tra le altre, Cass. n.
12276/2010).
La circostanza che i contratti adottino un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”
– caratterizzato da rate costanti e da una quota capitale crescente a fronte di una quota interessi decrescente – non implica alcuna forma di capitalizzazione vietata. Si tratta, infatti, di un meccanismo di ripartizione finanziaria pacificamente ammesso, che non integra anatocismo, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11400/2014; Cass. n. 2910/2012).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che "il piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, ma prevede che ogni rata
sia composta da una quota capitale crescente e da una quota interessi decrescente, calcolata sul solo capitale residuo" (Cass. n. 20686/2017). Anche la giurisprudenza di merito ha ribadito che
"l'ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli
interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente" (Trib. Milano,
30 ottobre 2019). Le perizie tecniche di parte sostengono che l'adozione del piano alla francese determinerebbe una capitalizzazione composta implicita, con effetti anatocistici. Tuttavia, tali conclusioni si basano su elaborazioni teoriche e simulazioni astratte, senza dimostrare che, nella concreta esecuzione dei contratti, la banca abbia applicato interessi in violazione delle condizioni pattuite o della normativa di riferimento. Si tratta, in sostanza, di ricostruzioni ipotetiche non supportate da evidenze contabili o documentali. Come chiarito dalla giurisprudenza, "le mere proiezioni teoriche e le simulazioni matematiche non sono idonee a dimostrare l'effettiva
applicazione di tassi usurari o di pratiche anatocistiche, dovendo invece essere fornita la prova
concreta del superamento dei limiti di legge nei singoli periodi contestati" (Cass. n. 27442/2018).
Anche la censura di indeterminatezza del tasso si rivela priva di fondamento, in quanto i contratti indicano chiaramente tutti gli elementi necessari alla sua determinazione – parametro, spread, base di calcolo, periodicità e modalità di arrotondamento – e non risultano allegati profili di irregolarità o incertezza nei criteri pattuiti. Ne consegue l'infondatezza della richiesta di ricalcolo del debito residuo e di sostituzione del tasso convenzionale con il tasso BOT, non ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa.
Parimenti infondata è l'eccezione di usurarietà formulata in relazione ai rapporti di conto corrente n. 3201 e conto anticipi n. 448853. La perizia tecnica prodotta dall'opponente non consente di accertare in alcun modo il superamento dei tassi soglia. Non risulta, infatti, una ricostruzione analitica delle condizioni pattuite e applicate nei singoli trimestri, né vengono indicati i TEG effettivamente applicati, i tassi soglia vigenti o le modalità di calcolo impiegate.
Manca inoltre ogni riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia, che costituiscono il parametro tecnico-giuridico imprescindibile per la verifica dell'usurarietà. La Suprema Corte ha chiarito che
"in tema di usura bancaria, non è sufficiente una generica allegazione di superamento del tasso soglia, ma è necessario indicare specificamente, per ciascun periodo contestato, il tasso
applicato e quello soglia, fornendo un dettagliato criterio di calcolo conforme alle istruzioni della Banca d'Italia" (Cass. n. 22380/2019), e che "l'onere della prova grava integralmente su
chi solleva l'eccezione" (Cass. SS.UU. n. 16303/2018; Cass. n. 17447/2019).
Nel caso in esame, tale prova manca del tutto. Al contrario, la documentazione bancaria prodotta da parte opposta – costituita da estratti conto e condizioni contrattuali – attesta l'applicazione di tassi inferiori ai limiti di legge e di commissioni coerenti con le pattuizioni e di ammontare contenuto. La contestazione mossa dall'opponente, dunque, si rivela generica e priva di riscontro. Di conseguenza, anche la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può trovare accoglimento. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, "la consulenza tecnica
d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto
assume, essendo invece uno strumento di ausilio per il giudice alla valutazione di elementi già acquisiti" (Cass. n. 15774/2018). In difetto di allegazioni e documentazione idonee a fondare l'eccezione, l'istanza di CTU si configura come meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile
(Cass. n. 17447/2019).
Alla luce delle considerazioni esposte, le eccezioni formulate in tema di interessi e usura devono essere integralmente rigettate.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi per il rigetto integrale dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo ai valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate, risolte sulla base di giurisprudenza consolidata) dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2022, Parte_1
emesso dal Tribunale di Chieti, che conferma;
- condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali, in favore di parte convenuta opposta, che si quantificano in totali € 6.023,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 6 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile iscritta al n. 1872 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 26 ottobre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Parte_1 CodiceFiscale_1
Iuliis, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione,
attrice opponente;
e
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la (P. VA , rappresentata dalla Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P. VA ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Armiento, Controparte_3 P.IVA_3
in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: contratti bancari, fideiussione;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
23 ottobre 2024, svoltasi mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società per il tramite della Controparte_1 mandataria ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei Controparte_2
confronti di e in solido tra loro, per il pagamento della complessiva Controparte_4 Parte_1 somma di € 273.894,67, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese del procedimento. A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto che: la si è Controparte_5 fusa per incorporazione nella (ora Controparte_6
in forza di atto notarile del 16 maggio 2013; successivamente, nell'ambito Controparte_7 di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, la società Controparte_1
ha acquistato pro soluto da in data 24 ottobre 2018, un portafoglio di crediti Controparte_7
deteriorati (classificati “a sofferenza”), inclusivo del credito vantato nei confronti della società
Emoter S.r.l. nonché dei garanti e in virtù di procura speciale Controparte_4 Parte_1
conferita dapprima a e successivamente a Controparte_2 Controparte_3
la gestione ed il recupero dei crediti sono stati affidati a quest'ultima società.
[...]
Nello specifico, il credito azionato deriva da obbligazioni fideiussorie assunte dai suddetti debitori a garanzia di una pluralità di rapporti bancari intercorsi tra e la società CP_7
Emoter S.r.l., consistenti in: rapporto di conto corrente n. 3201 del 18 settembre 2011, con saldo debitore di € 119.139,39; prestito aziendale n. 066/3016232 del 15 aprile 2011, con residuo dovuto di € 74.055,97, garantito da cambiale sottoscritta dalla Emoter S.r.l. ed avallata dai garanti;
finanziamento n. 021/30135037 del 28 dicembre 2008, per € 12.850,07; rapporto di conto anticipi n. 448853 del 3 luglio 2012, con esposizione debitoria pari ad € 67.849,24.
Parte ricorrente ha precisato che gli affidamenti concessi da sono stati revocati CP_7
con lettere raccomandate del 14 maggio 2014, con contestuale costituzione in mora dei debitori a seguito dell'inadempimento della società Emoter S.r.l., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 468/22 R. Ing., emesso in data 9 settembre 2022 da questo Tribunale di Chieti, con il quale le
è stato ingiunto, in solido con l'altro garante il pagamento della somma di € Controparte_4
273.894,67, oltre interessi, spese ed accessori.
L'opponente ha dedotto che il credito azionato non era sorretto da idonea legittimazione attiva, in quanto la società ingiungente non avrebbe adeguatamente provato, mediante idonea documentazione, l'effettiva cessione e la riferibilità specifica del credito oggetto della domanda, limitandosi a produrre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ritenuta insufficiente a dimostrare la concreta titolarità del credito secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha altresì contestato la validità della fideiussione n. 2265386 sottoscritta in data 15 aprile
2011, eccependo la nullità parziale di alcune clausole in essa contenute (in particolare quelle relative alla sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c.), poiché riproduttive di condizioni censurate dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) legge n. 287/1990. In relazione alla fideiussione ha inoltre sostenuto che, in forza della nullità parziale delle predette clausole, la garanzia sarebbe inefficace per l'omessa tempestiva escussione del debitore principale da parte della banca.
In via subordinata, l'opponente ha eccepito l'insussistenza dei crediti vantati relativamente ai finanziamenti chirografari n. 021/30135037 del 28 dicembre 2008 e n. 066/3016232 del 15
aprile 2011, denunciando la violazione dei principi di determinabilità del tasso di interesse e dei criteri di ammortamento, con conseguente illegittima capitalizzazione composta non pattuita,
come risultante dalle consulenze tecniche di parte, da cui emergerebbe, per il primo rapporto, il totale rimborso con credito residuo a favore della mutuataria e, per il secondo, un debito residuo inferiore a quello ingiunto.
Ha inoltre contestato la debenza delle somme relative ai rapporti di conto corrente n. 3201 del 18 settembre 2011 e di conto anticipi n. 448853 del 3 luglio 2012, lamentando l'applicazione di tassi di interesse usurari, come risulterebbe dalla consulenza tecnica di parte, la quale evidenzierebbe il superamento dei tassi soglia previsti dalla legge n. 108/1996.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'opponente ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'insussistenza del credito per difetto di legittimazione attiva o inefficacia della fideiussione e, in via subordinata, di rideterminare il credito per le ragioni indicate, con conseguente revoca,
annullamento o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo altresì
l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sui rilievi svolti nelle relazioni tecniche depositate.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è ritualmente costituita in giudizio CP_1
rappresentata da eccependo l'infondatezza in fatto e in
[...] Controparte_3
diritto delle domande svolte da e contestando integralmente quanto dedotto, Parte_1 eccepito e richiesto nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 468/2022.
L'opposta ha ripercorso le vicende relative alla titolarità del credito azionato, documentando che si era fusa per incorporazione Controparte_8 nella (poi , la Controparte_6 Controparte_7 quale, con contratto di cessione in blocco ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, aveva trasferito un portafoglio di crediti, comprensivo di quello azionato, ad Controparte_1
come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2018 e da specifica dichiarazione di cessione. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questo Tribunale, per sostenere che, in caso di cessione in blocco, la prova della titolarità del credito può fondarsi sulla pubblicazione in G.U. che individui per categorie e periodo i crediti ceduti, senza necessità di specifica elencazione. Con riferimento all'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus sollevata dall'opponente, ha rilevato la genericità della censura e l'insussistenza di prova circa l'applicazione uniforme e persistente, al momento della stipulazione, delle clausole oggetto di contestazione da parte dell'ABI, sostenendo comunque che, anche a voler espungere le clausole ritenute nulle, la garanzia prestata conserverebbe la propria validità ed efficacia residua.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 1957 c.c., ha dedotto che la decadenza prevista da tale norma può essere validamente derogata contrattualmente, non avendo carattere imperativo,
come confermato da costante giurisprudenza. Ha inoltre evidenziato che non sarebbe stato possibile per la o la cessionaria agire tempestivamente nei confronti della debitrice CP_7
principale Emoter S.r.l., in quanto società cancellata dal registro delle imprese già nel gennaio
2014.
Con riferimento all'eccezione di insussistenza dei crediti relativi ai finanziamenti chirografari per illegittimità dei tassi di interesse, ha eccepito l'inammissibilità delle doglianze per genericità e carenza probatoria, osservando che la parte opponente non ha assolto all'onere di specifica contestazione dei singoli addebiti, né ha allegato idonea documentazione.
Ha inoltre contestato l'eccezione di usura formulata in relazione ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, evidenziando che eventuali vizi genetici del contratto avrebbero dovuto essere fatti valere nei confronti della cedente e che, in ogni caso, l'opponente non ha fornito CP_7 prova puntuale del superamento dei tassi soglia né dell'applicazione concreta di interessi usurari, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità e di merito. Ha altresì eccepito che gli estratti conto erano stati inviati periodicamente e non sono stati oggetto di contestazione, con conseguente approvazione tacita ai sensi dell'art. 1832 c.c.
In conclusione, l'opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma originariamente ingiunta o di quella diversa eventualmente accertata, oltre interessi e spese di lite.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
La documentazione in atti delinea la seguente catena di trasferimenti e deleghe: con atto del
Notaio di Modena, Rep. n. 41764/12988, in data 16.5.2013, Persona_1 [...]
si è fusa per incorporazione in operazione Controparte_8 Controparte_7
registrata a Modena il 17.5.2013 e iscritta presso il Registro delle Imprese di L'Aquila in pari data. Successivamente, con contratto del 24.10.2018, ha ceduto a Controparte_7 CP_1
un portafoglio di crediti, ai sensi dell'art. 58 TUB, come da pubblicazione in G.U. Parte II
[...] n. 128 del 3.11.2018. L'avviso di cessione riporta testualmente la descrizione dell'oggetto ceduto,
comprendente tutti i crediti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, classificati "a sofferenza" ai sensi della normativa di Banca d'Italia.
Successivamente, ha conferito mandato a Controparte_1 Controparte_2
per il recupero dei crediti, in virtù di procura notarile del 2.11.2018, rep. 53366, racc. 39537,
Notaio di Pordenone. Quest'ultima società, a sua volta, ha delegato Persona_2 [...]
mediante ulteriore procura del 9.5.2019, Notaio di Controparte_3 Persona_3
Milano, repertorio 140483/35371.
L'opponente contesta la legittimazione attiva di sotto due profili: Controparte_1
l'indeterminatezza dell'oggetto della cessione nell'avviso pubblicato e la mancata prova della ricomprensione dei crediti specifici oggetto di causa.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 58 TUB, è consentita la cessione in blocco di crediti individuabili per categorie omogenee e delimitazioni temporali, con efficacia verso i debitori ceduti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In materia, la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'individuazione per categorie è sufficiente e che la pubblicazione in G.U. ha effetto sostitutivo della notifica al debitore ceduto (Cass. n. 15884/2019, Cass. n. 31118/2017).
Nel caso di specie, l'avviso in G.U. contiene indicazioni sufficientemente specifiche, quali la tipologia dei crediti (finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari), il periodo di insorgenza (tra l'1.4.1988 e il 31.12.2017), nonché la classificazione come “sofferenze” secondo la disciplina della Banca d'Italia. I finanziamenti oggetto di causa rientrano pienamente in tali categorie, come documentato.
Inoltre, la dichiarazione di cessione rilasciata da , che specificamente indica i rapporti CP_7
ceduti, e la documentazione bancaria prodotta confermano ulteriormente la titolarità in capo ad
. CP_1
Per tali ragioni, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve essere respinta.
Quanto alla validità della fideiussione, si rileva che la fideiussione n. 2265386, stipulata il
15 aprile 2011 a garanzia delle obbligazioni della società Emoter S.r.l., contiene clausole contestate dall'opponente.
La censura si fonda sull'assunto della nullità parziale derivante dal recepimento di clausole dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005. Tuttavia, detta istruttoria antitrust si riferisce al periodo 2003-2005, mentre la fideiussione è stata stipulata successivamente, nel 2011. Manca dunque la prova della persistente uniformità applicativa delle clausole vietate nella prassi bancaria, né risulta documentato alcun collegamento diretto tra il testo contrattuale utilizzato e lo schema ABI censurato.
In ogni caso, la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. è pienamente valida, trattandosi di disposizione derogabile, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 28943/2017).
La nullità parziale di alcune clausole, quand'anche accertata, non travolgerebbe comunque l'intero contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, la fideiussione deve ritenersi valida ed efficace.
In ordine alle contestazioni sollevate dall'opponente con riferimento agli interessi applicati nei contratti di finanziamento, occorre rilevare che entrambe le operazioni contestate – il finanziamento del 28 dicembre 2008 a tasso fisso del 7,025% e quello del 15 aprile 2011 a tasso variabile, indicizzato all'Euribor 6M con uno spread del 2% – risultano assistite da clausole contrattuali chiare e complete. Tali clausole indicano, in modo preciso, i criteri per la determinazione del tasso d'interesse, il parametro di riferimento, lo spread applicato, la periodicità delle rate e la formula di calcolo. I criteri risultano dunque convenuti tra le parti e soddisfano i requisiti di determinatezza e determinabilità richiesti dall'art. 117 TUB. Come
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il requisito di determinatezza del tasso è soddisfatto quando il contratto indica in modo chiaro il criterio di determinazione del tasso e il parametro di riferimento, in modo che il cliente sia in grado di verificare il tasso applicato”
(Cass. n. 25205/2014). Entrambi i contratti, nel caso di specie, contengono tutti gli elementi richiesti, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza (tra le altre, Cass. n.
12276/2010).
La circostanza che i contratti adottino un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”
– caratterizzato da rate costanti e da una quota capitale crescente a fronte di una quota interessi decrescente – non implica alcuna forma di capitalizzazione vietata. Si tratta, infatti, di un meccanismo di ripartizione finanziaria pacificamente ammesso, che non integra anatocismo, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11400/2014; Cass. n. 2910/2012).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che "il piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, ma prevede che ogni rata
sia composta da una quota capitale crescente e da una quota interessi decrescente, calcolata sul solo capitale residuo" (Cass. n. 20686/2017). Anche la giurisprudenza di merito ha ribadito che
"l'ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli
interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente" (Trib. Milano,
30 ottobre 2019). Le perizie tecniche di parte sostengono che l'adozione del piano alla francese determinerebbe una capitalizzazione composta implicita, con effetti anatocistici. Tuttavia, tali conclusioni si basano su elaborazioni teoriche e simulazioni astratte, senza dimostrare che, nella concreta esecuzione dei contratti, la banca abbia applicato interessi in violazione delle condizioni pattuite o della normativa di riferimento. Si tratta, in sostanza, di ricostruzioni ipotetiche non supportate da evidenze contabili o documentali. Come chiarito dalla giurisprudenza, "le mere proiezioni teoriche e le simulazioni matematiche non sono idonee a dimostrare l'effettiva
applicazione di tassi usurari o di pratiche anatocistiche, dovendo invece essere fornita la prova
concreta del superamento dei limiti di legge nei singoli periodi contestati" (Cass. n. 27442/2018).
Anche la censura di indeterminatezza del tasso si rivela priva di fondamento, in quanto i contratti indicano chiaramente tutti gli elementi necessari alla sua determinazione – parametro, spread, base di calcolo, periodicità e modalità di arrotondamento – e non risultano allegati profili di irregolarità o incertezza nei criteri pattuiti. Ne consegue l'infondatezza della richiesta di ricalcolo del debito residuo e di sostituzione del tasso convenzionale con il tasso BOT, non ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa.
Parimenti infondata è l'eccezione di usurarietà formulata in relazione ai rapporti di conto corrente n. 3201 e conto anticipi n. 448853. La perizia tecnica prodotta dall'opponente non consente di accertare in alcun modo il superamento dei tassi soglia. Non risulta, infatti, una ricostruzione analitica delle condizioni pattuite e applicate nei singoli trimestri, né vengono indicati i TEG effettivamente applicati, i tassi soglia vigenti o le modalità di calcolo impiegate.
Manca inoltre ogni riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia, che costituiscono il parametro tecnico-giuridico imprescindibile per la verifica dell'usurarietà. La Suprema Corte ha chiarito che
"in tema di usura bancaria, non è sufficiente una generica allegazione di superamento del tasso soglia, ma è necessario indicare specificamente, per ciascun periodo contestato, il tasso
applicato e quello soglia, fornendo un dettagliato criterio di calcolo conforme alle istruzioni della Banca d'Italia" (Cass. n. 22380/2019), e che "l'onere della prova grava integralmente su
chi solleva l'eccezione" (Cass. SS.UU. n. 16303/2018; Cass. n. 17447/2019).
Nel caso in esame, tale prova manca del tutto. Al contrario, la documentazione bancaria prodotta da parte opposta – costituita da estratti conto e condizioni contrattuali – attesta l'applicazione di tassi inferiori ai limiti di legge e di commissioni coerenti con le pattuizioni e di ammontare contenuto. La contestazione mossa dall'opponente, dunque, si rivela generica e priva di riscontro. Di conseguenza, anche la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può trovare accoglimento. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, "la consulenza tecnica
d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto
assume, essendo invece uno strumento di ausilio per il giudice alla valutazione di elementi già acquisiti" (Cass. n. 15774/2018). In difetto di allegazioni e documentazione idonee a fondare l'eccezione, l'istanza di CTU si configura come meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile
(Cass. n. 17447/2019).
Alla luce delle considerazioni esposte, le eccezioni formulate in tema di interessi e usura devono essere integralmente rigettate.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi per il rigetto integrale dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo ai valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate, risolte sulla base di giurisprudenza consolidata) dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2022, Parte_1
emesso dal Tribunale di Chieti, che conferma;
- condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali, in favore di parte convenuta opposta, che si quantificano in totali € 6.023,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 6 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)